Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35106 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35106 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1513/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-controricorrente –
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello di Brescia n. 1467/2019, pubblicata in data 9 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della interruzione, senza giustificato motivo, delle trattative volte alla costituzione di una nuova società.
Esponevano a supporto della domanda che, nel settembre 2006, avevano raggiunto con i convenuti un accordo per costituire una società, che avrebbe dovuto svolgere la stessa attività della società attrice all’interno dei locali della RAGIONE_SOCIALE; avevano dato corso al progetto, in quanto la società attrice aveva trasferito le proprie attrezzature nei locali della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME si era occupato della gestione e selezione del personale, che era stato formato dalla COGNOME, e lo COGNOME si era impegnato a procacciare i clienti; nel novembre 2006 l’COGNOME aveva comunicato il proprio recesso dal progetto, ma nelle more, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, aveva assunto il personale formato dalla COGNOME, continuando a svolgere la propria attività presso i locali della RAGIONE_SOCIALE
All’esito della costituzione di NOME COGNOME e nella contumacia dello COGNOME, il Tribunale di Brescia condannava NOME COGNOME al
e nei confronti di
risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale in favore delle parti attrici, rilevando che le trattative erano in una fase avanzata quando NOME COGNOME le aveva interrotte.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME COGNOME alla Corte d’appello di Brescia, che, nella contumacia dello COGNOME, ha accolt o il gravame.
Ha, in particolare, osservato che non risultava contestata la circostanza che le parti, accordandosi per la creazione di una società che sarebbe divenuta operativa dal gennaio 2007, avevano pattuito, per verificare la fattibilità del progetto, che, prima della costituzione della società, avrebbero svolto un periodo di prova di tre mesi, da settembre a dicembre 2006; l’appellante aveva comunicato alla RAGIONE_SOCIALE ed alla COGNOME il proprio recesso dal comune progetto nel novembre 2006, interrompendo le trattative un mese prima della scadenza del periodo di prova, cosicché non poteva ritenersi che si fosse ingenerato in capo agli appellati un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, idoneo a giustificare l’affermazione di responsabilità precontrattuale.
Contro la suddetta sentenza d’appello NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d ‘impugnazione i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la
‹‹ violazione o falsa applicazione degli artt. 158 e 174 c.p.c., dell’art. 25, comma 1, Cost. e art. 111, comma 2, Cost. con conseguente vizio di costituzione del giudice e nullità della sentenza ›› , per avere il Presidente del Collegio della Corte d’appello provveduto alla sostituzione del relatore in assenza di un decreto formale, mediante una annotazione a penna riportata sul verbale di udienza.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all’udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione (Cass., sez. 1, 20/12/2007, n. 26820; Cass., sez. L, 11/04/2001 n. 5443; Cass., sez. L, 13/09/2003 n. 13467; v. anche, più in generale; per il rito ordinario di appello Cass., sez. 3, 16/11/2006 n. 24370; Cass., sez. 6-5, 25/09/2017, n. 22238; Cass., sez. 3, 09/05/2022, n. 14554).
In ogni caso, non rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l’osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., perché tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (Cass., sez. 3, 8/02/2007, n. 2745). Pertanto, il provvedimento, con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce un giudice con un altro come relatore, può anche risultare da una semplice annotazione sul ruolo di udienza, trattandosi di provvedimento rimesso all’apprezzamento discrezionale del presidente (Cass., sez. 2, 24/11/1979, n. 6158; Cass., sez. 3, 09/05/2022, n. 14554).
Con il secondo motivo si ded uce ‹‹eccezione di incostituzionalità della l. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72 che ha
convertito con modifiche il d.l. 21.6.13, n. 69, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, in relazione all’art. 106, secondo comma, Cost. -nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.››.
Sostengono i ricorrenti che gli artt. 62 -72 della legge 9 agosto 2013, n. 98 appaiono incostituzionali in riferimento all’art. 106, secondo comma, Cost., in quanto ‹‹norme prevedenti e regolanti l’attribuzione a magistrato onorario, quale ausiliario di Corte d’appello, delle funzioni di giudice collegiale, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte, ai sensi della l. 11.3.1952 n. 87, art. 23, comma 2°››.
2.1. La questione prospettata non può condurre alla cassazione della sentenza.
2.2. Questa Corte, con due distinte ordinanze del 9 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1, e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella l. n. 98 del 2013, in riferimento all’art. 106, secondo comma, della Costituzione e agli artt. 102, primo comma, e 106, primo comma, Cost., nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della corte d’appello.
Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale, pur dichiarando incostituzionali le predette norme, ha stabilito che le Corti d’appello potranno, tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la
partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili.
L’eccezione di illegittimità costituzionale fatta valere in questa sede si limita a riproporre la medesima questione già affrontata e decisa dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.
Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹assoluto mancato esame di due fatti decisivi per il giudizio in relazione all’affidamento nella conclusione del contratto da parte di RAGIONE_SOCIALE e NOME ed al comportamento tenuto da NOME COGNOME con conseguente nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché illogicità della motivazione››.
Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di interrogatorio formale, trascurando di considerare prove e fatti decisivi emersi dalla istruttoria. Precisano, in particolare, che entrambi i convenuti, in sede di interrogatorio formale, avevano confermato che erano pendenti trattative per la costituzione di una società comune, che era stato formato il personale che avrebbe dovuto lavorare nella costituenda società, che la RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito nei locali della RAGIONE_SOCIALE le attrezzature e i beni necessari per espletare l’attività della nuova società e che lo COGNOME si era dedicato alla acquisizione di nuova clientela, facendo caricare i relativi nominativi nel programma on-line AWS-RAGIONE_SOCIALE; avevano pure riconosciuto che la società RAGIONE_SOCIALE aveva assunto quali dipendenti personale in precedenza formato dalla COGNOME.
Tali elementi non erano stati oggetto di apprezzamento da parte dei giudici d ‘appello.
Con il quarto motivo, rubricato: ‹‹ai sensi dell’art. 360, c.1, n.
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.››, i ricorrenti, nel censurare la decisione gravata là dove esclude la sussistenza di responsabilità precontrattuale, denunciano che i giudici d’appello non hanno tenuto conto che tra le parti non era stata prevista alcuna facoltà legittima ed esplicita di interruzione delle trattative.
Con il quinto motivo, prospettando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’art. 116 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano che la Corte territoriale avrebbe conferito valore di prova piena alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di interrogatorio formale, tralasciando di valutare tutti gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria, ed in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni, che avevano riferito che le trattative erano in una fase avanzata.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere scrutinati unitariamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Varrà premettere che, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass., sez. 3, 29/03/2007, n. 7768; Cass., sez. 2,
15/04/2016, n. 7545; Cass., sez. 2, 16/11/2021, n. 34510).
Il procedimento logico seguito dalla Corte d’appello -che illustra in modo esaustivo le ragioni poste a fondamento del decisum , così non incorrendo nelle anomalie motivazionali contestate con il terzo motivo (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599; Cass., sez. 30/05/2019, n. 14762) -merita di essere condiviso, perché spiega come non possa ravvisarsi comportamento di malafede, idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1337 cod. civ., nel fatto che NOME COGNOME abbia deluso l’affidamento della RAGIONE_SOCIALE e della COGNOME, interrompendo a novembre 2006 le trattative iniziate nel l’estate dello stesso anno per la costituzione di una nuova società, avendo le parti concordato un periodo di prova di tre mesi, da ottobre a dicembre 2006, prima della concreta operatività della costituenda società.
I giudici di merito non hanno, in sostanza, mai negato che le trattative sviluppate tra le parti fossero da ritenere serie, quanto piuttosto escluso che le odierni ricorrenti potessero fondatamente sostenere di aver confidato senza colpa nella sicura costituzione della nuova società, per essere l’interruzione delle trattive intervenuta prima della scadenza del periodo di prova che le stesse parti avevano pattuito nell’accordo tra le stesse concluso, in tal modo sottolineando che detto accordo, finalizzato alla costituzione della società, si trovava ancora in una fase embrionale ed era di incerta evoluzione, stante la volontà manifestata di non creare da subito un impegno vincolante.
La Corte d’appello non ha, dunque, negato né la serietà delle trattative intercorse tra le parti, né che le stesse parti dovessero comportarsi secondo correttezza e buona fede, ma ha escluso, sulla base di accertamento di fatto ad essa riservato, il ragionevole
affidamento della RAGIONE_SOCIALE e della COGNOME sulla sicura conclusione del contratto societario, essendosi NOME COGNOME ‹‹ espressamente riservato di comunicare l’eventuale accettazione della proposta entro fine dicembre 2006 ›› .
Tanto è sufficiente per escludere sia la dedotta violazione dell’art. 1337 cod. civ., sia la presunta erronea valutazione delle prove emerse nel corso dell’istruttoria, considerato che la decisione impugnata non poggia, come ritenuto dalle ricorrenti, esclusivamente sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e dallo COGNOME in sede di interrogatorio formale, ma sulla diversa circostanza, non contestata, che le parti avessero pattuito, al fine di ‹‹ verificare la fattibilità e convenienza del progetto, prima della costituzione della società ›› , di svolgere un periodo di prova di tre mesi, solo all’esito del quale avrebbero valutato se procedere alla costituzione della nuova società.
La interruzione delle trattative non può, pertanto, ritenersi ingiustificata, e tale da legittimare l’azionata pretesa risarcitoria da responsabilità precontrattuale, e le censure rivolte alla decisione impugnata si risolvono in realtà in un sollecito, a questa Corte, al riesame del giudizio di fatto svolto dai giudici di merito.
D’altro canto, le ricorrenti si dolgono per l’asserita erronea valutazione delle risultanze di causa, ma il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892), dovendosi tenere conto che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l ‘ omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305).
Non costituiscono, invero, ‹‹ fatti ›› , il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‹‹ vario insieme dei materiali di causa ›› (Cass., sez. L, 21/10/2015, n. 21439).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione