Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17249/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 827/2022 depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.-La società RAGIONE_SOCIALE si è aggiudicata il servizio di gestione dell’organizzazione di una mostra, svoltasi a Como nel 2014, per la quale il Comune ha corrisposto la somma di 47.249 €, come previsto dal relativo contratto.
1.2.La società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di aver diritto ad ulteriori 30.000 €, sempre previsti dall’articolo 4 del contratto, ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Como, il quale ha proposto opposizione sostenendo che la corresponsione di quei 30.000 € era, per contratto, subordinata alla circostanza che quei soldi fossero stanziati dalla provincia: stanziamento che in realtà poi non c’è stato.
L’opposizione è stata accolta dal tribunale di Como.
1.3.- La società ha tuttavia proposto appello, che la corte di Milano ha in parte accolto: il giudice di secondo grado ha convenuto con la difesa del Comune di Como circa il fatto che la promessa di quei 30.000 € era subordinata alla circostanza che la somma fosse elargita dall’amministrazione provinciale, e dunque ha ritenuto che, nel contratto, quella promessa era chiaramente condizionata al finanziamento da parte della provincia. Tuttavia, i giudici di appello hanno altresì ritenuto che, quando il contratto è stato stipulato, il comune già sapeva che la provincia non avrebbe elargito la somma, e che nonostante ciò ha, sia pure condizionatamente, prospettato alla società che quella somma sarebbe stata erogata. Così facendo, l’ente territoriale, secondo i giudici di appello, ha creato un affidamento sulla corresponsione della somma, che è andato poi deluso, e dunque è incorso in responsabilità precontrattuale per avere taciuto una circostanza rilevante per l’affare.
1.4.- Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Como con due motivi, di cui chiede il rigetto la società RAGIONE_SOCIALE, che illustra le sue ragioni oltreché con il controricorso altresì con la memoria.
Ritenuto che
2.- Con il primo motivo si prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
Come si è detto, la Corte d’appello ha ritenuto che il Comune di Como, pur essendo a conoscenza del fatto che la provincia aveva promesso un patrocinio gratuito e non oneroso, ha fatto comunque
credere alla società che la provincia si era impegnata a corrispondere un contributo.
Così facendo, il Comune di Como avrebbe creato affidamento circa la corresponsione di tale somma pur sapendo chiaramente che non sarebbe stata erogata.
La Corte di appello ha basato questa decisione sulla relativa delibera, del 26/6/2014, con cui l’amministrazione provinciale ha chiarito la natura gratuita del suo patrocinio, delibera prodotta in atti dalla società, e che i giudici d’appello hanno ritenuto essere a conoscenza del Comune.
Quest’ultimo contesta questa ratio decidendi sostenendo che i giudici di appello hanno omesso di considerare che non c’è agli atti la minima prova della conoscenza che il Comune aveva della delibera provinciale.
Il Comune stesso aveva eccepito nel giudizio di merito di non aver mai avuto conoscenza di questa delibera o comunque di non averla al momento della stipula del contratto. In sostanza, l’esistenza della delibera non implica conoscenza di essa da parte del comune: piuttosto, secondo il ricorrente, agli atti non vi è alcuna prova che al momento della stipula del contratto il comune fosse per l’appunto a conoscenza della determinazione provinciale.
2.1.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile e pone la stessa questione sotto un’altra prospettiva: i giudici di appello sarebbero incorsi in un errore percettivo nel ritenere che il comune fosse edotto della determinazione provinciale al momento della stipula del contratto. Errore consistente nell’avere dedotto dalla esistenza della delibera la sua conoscenza da parte del comune.
I due motivi pongono una questione comune e sono fondati.
La società controcorrente, sia a pagina otto del controricorso, che nella successiva memoria, intende la decisione impugnata nel senso che i giudici di merito non dicono che vi è la prova in atti che il decreto della provincia è stato trasmesso al Comune di Como, e dunque non dicono che il Comune di Como avesse contezza al momento della stipula del contratto del tipo di impegno assunto dalla provincia, ma piuttosto traggono la responsabilità del Comune dal complessivo comportamento di costui.
Questa interpretazione della decisione impugnata è chiaramente errata, poiché i giudici di merito espressamente ritengono che il Comune di Como, al momento della stipula del contratto, era a conoscenza della natura gratuita del patrocinio (p.7) , circostanza che effettivamente non è fondata su alcun risultato istruttorio.
Ma ciò che più conta è che, ed è questo un dato pacifico, nel contratto il comune ha prospettato il contributo di 30.000 € da parte della provincia come meramente eventuale, ossia come subordinato alla erogazione della somma da parte dell’amministrazione provinciale.
Ciò è chiaramente riconosciuto dai giudici di merito, che infatti hanno rigettato il primo motivo di appello con cui la società faceva valere la violazione della promessa di pagamento da parte del Comune di Como: la corte d’appello ha osservato che nessuna promessa era stata fatta da parte del comune, se non previa erogazione da parte dell’amministrazione provinciale. Scrivono infatti i giudici di merito che <>.
Se allora questo era l’impegno assunto dal Comune di Como, ossia corrispondere la somma alla società solo a condizione di averla ricevuta dalla provincia, è del tutto errato ritenere che ci sia stata una responsabilità precontrattuale da parte del Comune di Como nel far credere alla società che la somma sarebbe stata erogata sicuramente.
Innanzitutto, poiché la promessa è contenuta nel contratto, non di responsabilità precontrattuale dovrebbe parlarsi, bensì, di un dolo contrattuale ossia di un comportamento del Comune che non già durante le trattative, ma mediante dichiarazione negoziale, fa un’affermazione contraria al vero.
Ma a prescindere da ciò, l’affermazione per essere contraria al vero, avrebbe dovuto consistere nella promessa di corrispondere la somma sapendo che non sarebbe mai stata corrisposta: situazione questa che non è ravvisabile nella fattispecie, nella quale invece il Comune di Como si impegna chiaramente a condizione di ricevere la somma dalla provincia.
Una tale promessa, condizionata ad una condotta altrui, non può aver generato nella società l’affidamento che la somma sarebbe stata sicuramente pagata. Si trattava di una promessa sottoposta chiaramente alla condizione che la somma sarebbe stata elargita dall’amministrazione provinciale, e come tale non idonea a generare affidamento circa il sicuro pagamento.
La Corte di appello ritiene responsabile il comune per avere inserito il contributo provinciale nel contratto, pur sapendo che quel contributo non c’era, e lo ritiene responsabile pur dopo aver preso atto che quel contributo era stato prospettato, in contratto, come meramente eventuale, subordinato alla volontà della Amministrazione provinciale.
In conclusione, quale che sia il momento in cui la condotta è valutata, vale a dire quello delle trattative o quello della conclusione del contratto, esso non costituisce violazione dei criteri di buona fede o di correttezza, anche ammesso quindi che il Comune fosse edotto della determinazione provinciale, ciò in quanto non vi è stata incondizionata promessa della somma, né tantomeno incondizionata promessa di un fatto altrui, bensì una promessa chiaramente condizionata all’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione provinciale. Ed una tale promessa non
può generare l’affidamento di un pagamento certo, proprio perché è espressamente condizionata ad un evento esterno ed incerto. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendovi accertamenti di fatto da compiere, la domanda può essere decisa nel merito e rigettata, con compensazione delle spese, a causa dell’esito alterno dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 10/06/2024.