SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3229 2025 – N. R.G. 00012825 2022 DEL 16 04 2025 PUBBLICATA IL 16 04 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
VERBALE DELLA CAUSA R.G. n.
12825/2022
tra
ATTRICE
e
CONVENUTO
Il AVV_NOTAIO da atto che l’udienza si svolge avanti a sé oggi 16 aprile 2025 , tramite  collegamento  TEAM  fra  la  propria  postazione  e  quella  RAGIONE_SOCIALE  AVV_NOTAIOssa  NOME  COGNOME, Addetta per l’Ufficio del Processo, presente presso il Tribunale di Milano.
Alle ore 12.30 sono altresì comparsi in Tribunale:
Per
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Per
l’AVV_NOTAIO
I procuratori presenti acconsentono allo svolgimento dell’udienza, nulla eccependo al riguardo.
Il AVV_NOTAIO da atto che le parti hanno già provveduto a precisare le rispettive proprie conclusioni.
Segue discussione orale.
Quanto alle spese, parte attrice da atto di aver già depositato nota spese, mentre parte convenuta si rimette a giustizia.
All’esito, il AVV_NOTAIO pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte_1
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
Parte_1
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
Il AVV_NOTAIO
NNUMERO_DOCUMENTO
Per parte attrice
Parte_1
[…]
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo  ogni  accertamento  e/o  declaratoria  del  caso,  anche  in  via  preliminare,  incidentale  e/o pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa così decidere:
–  rigettare  in  quanto  infondata  l’eccezione  di  prescrizione del  diritto  al  risarcimento  del  danno sollevata dal RAGIONE_SOCIALEroparte_1
-accertare  e  dichiarare  che  nella  primavera  del  2011,  in  occasione  dell’adesione  di al […] RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
quest’ultimo ha violato gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ai danni  di
RAGIONE_SOCIALEroparte_2
e  ciò  tanto  in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il  Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. ),  elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
contro
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. ), dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. ), dell’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  ( , dell’AVV_NOTAIO NOME  COGNOME  ( ) e dell’AVV_NOTAIO NOME  COGNOME  (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore NOME COGNOME […] P.IVA_2 C.F._2 C.F._3 C.F._4 C.F._5 C.F._6 Email_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
sede precontrattuale, quanto in sede di esecuzione del contratto per adesione, causando danni ad risarcibili per equivalente RAGIONE_SOCIALEroparte_2
pari ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/euro) o in subordine almeno di € 374.628,05 (trecentosettantaquattromilaseicentoventotto/05) = o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia e che verrà accertata in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.05.12 al saldo effettivo, con riferimento ai danni, di natura economica e patrimoniale, risoltisi in un minore valore aziendale presente e futuro o, in subordine, almeno al danno emergente correlato ai maggiori costi sostenuti a valere sul periodo 1.05.2011 – 15.05.2012 per i servizi di logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio ) e trattamento dei R.A.E.E;
– condannare il a pagare ad la somma di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/euro) o in subordine almeno di € 374.628,05 (trecentosettantaquattromilaseicentoventotto/05) = o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia e che verrà accertata in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.05.12 al saldo effettivo, con riferimento ai danni, di natura economica e patrimoniale, risoltisi in un minore valore aziendale presente e futuro o, in subordine, almeno al danno emergente correlato ai maggiori costi sostenuti a valere sul periodo 1.05.2011 – 15.05.2012 per i servizi di logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio ) e trattamento dei R.A.E.E; RAGIONE_SOCIALEroparte_1 […] RAGIONE_SOCIALEroparte_2
– in via istruttoria, ammettere tutte le prove già formulate dall’attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc e, per quanto di ragione, quelle dedotte a controprova nella memoria di replica ex art. 183, co. 6, n. 3 cpc e, quindi, in via riepilogativa:
– PROVA DIRETTA –
– capitoli di prova testimoniale:
SEZIONE IV – ISTANZE ISTRUTTORIE
13.  CIRCA  IL  DIRITTO  DI  ESA  DI  VEDERSI  ASSEGNATI  I  PUNTI  DI  PRELIEVO NELL’ANNO OPERATIVO 2011-2021 SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI INTERROGATORIO  FORMALE  DEL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  DEL  CDC,  DOTT. E DELLE SEGUENTI PROVE TESTIMONIALI: Testimone_1
(a)  DCV  che  la  procedura  e  le  tempistiche  relative  alla  predisposizione  e  trasmissione  delle autocertificazioni  dell’immesso  sul  mercato  di  ogni  anno  operativo  da  inviare  da  parte  dei sistemi  collettivi  consorziati  al  RAGIONE_SOCIALE,  vengono  stabilite  in  sede assembleare dal RAGIONE_SOCIALE nel mese di dicembre di ogni anno solare con riferimento all’anno operativo successivo?
(b) DCV che anche per l’anno operativo 2011-2012 è stata assunta dal RAGIONE_SOCIALE nel mese di dicembre 2010 la delibera assembleare per la determinazione RAGIONE_SOCIALE procedura e delle tempistiche relative alla predisposizione e trasmissione delle autocertificazioni dell’immesso sul mercato 2010?
(c)  DCV  che  nel  mese  di  marzo  2011  RAGIONE_SOCIALE  ha  comunicato  al  RAGIONE_SOCIALE le autodichiarazioni dell’immesso sul mercato 2010 relative al produttore RAGIONE_SOCIALE?
(d) DCV che in data 08/04/2011 Lei ha ricevuto dal sig. la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto, prodotta da parte attrice sub doc. 43? Parte_2
Si indica a teste sui capitoli 13.a, 13.b e 13.c la sig.ra
nella  sua  qualità  di  Responsabile  RAGIONE_SOCIALE  Amministrazione  e  controllo,  presso , INDIRIZZO. Parte_3 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Si indica a teste sul capitolo 13.d il sig.
presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. RAGIONE_SOCIALEroparte_3
14. CIRCA LA MISSIONE DI ESA, SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI PROVE TESTIMONIALI A
CONFERMA DEGLI ACQUISTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI:
(a) DCV che  nel  novembre/dicembre  2016  avete  venduto  ad RAGIONE_SOCIALE  n.  50 contenitori per la raccolta differenziata di RAGIONE_SOCIALE e n. 100 contenitori interni con coperchio, come da fatture, rubricate sub doc. 67 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano. Si indica a teste il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
con  sede  in  INDIRIZZO, ex  P.I.P.  INDIRIZZO. CP_4 Persona_1
(b) DCV che dal 2014 al 2022 avete progettato, sviluppato e fornito con assistenza tecnica ad un software gestionale per l’analisi preliminare RAGIONE_SOCIALE logistica correlata al trasferimento di RAGIONE_SOCIALE come da fatture, rubricate sub doc. 68 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano. RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE
Si indicano a testi il sig.
e il sig. residenti entrambi in Cascina INDIRIZZO. Testimone_2 Testimone_3
(c) DCV  che  nel  periodo  2013-2014  avete  realizzato  una  campagna  di  sensibilizzazione, informazione e divulgazione finalizzata alla qualità RAGIONE_SOCIALE raccolta dei RAGIONE_SOCIALE, commissionatavi da , come da fatture, rubricate sub doc. 69 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano. RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE
Si indica a teste il sig. presso RAGIONE_SOCIALE, con  sede  in RiminiINDIRIZZO Testimone_4
15. CIRCA  I  COSTI  CHE  ESA  AVREBBE  SOSTENUTO  NEL  2011/12  SI  CHIEDE L’AMMISSIONE DI PROVE TESTIMONIALI A CONFERMA DEI PREVENTIVI E DELLE OFFERTE
Circa i costi che avrebbe sostenuto nel 2011/12: prove testimoniali a conferma dei preventivi e delle offerte:
(a) DCV che nel periodo febbraio – aprile 2011 formulava le offerte per la logistica ed il  trattamento  dei  RAGIONE_SOCIALE  evincibili  dai  documenti,  rubricati  sub  docc.  76  e  77  dei  documenti prodotti da , che le si mostrano. CP_5 RAGIONE_SOCIALE
(b) DCV  che  l’offerta finale del costo per ogni tonnellata dei RAGIONE_SOCIALE,  suddivisa per raggruppamenti,  era  realizzata  attraverso  una  media  ponderata  di  tutti  i  costi  e  di  tutte  le valorizzazioni dei costi di logistica e di trattamento a livello nazionale.
(c) DCV che nel periodo febbraio – aprile 2011 formulò al sig. o/e ad CP_5 Parte_4 […]
una  o  più  offerte  per  la  logistica  ed  il  trattamento  per  il  periodo  2011/12, rubricati sub docc. 76 e 77 dei documenti prodotti da , che le si mostrano. Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: CP_2 RAGIONE_SOCIALE
residente  in  Gattatico  (RE); residente  in  San  Severino Marche (INDIRIZZO). Testimone_5 Testimone_6
– Ordine di esibizione dei seguenti documenti:
16. SI CHIEDE L’ESIBIZIONE AL CDC E ALL’ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALEroparte_6
CON SEDE IN INDIRIZZO, AI SENSI DELL’ART. 210  C.P.C.  E  213  C.P.C,  IN  QUANTO  RILEVANTE  AI  FINI  DELLA  DIMOSTRAZIONE DEL  DIRITTO  DI  ESA  DI OPERARE  NELL’ANNO  OPERATIVO  2011-2012,  DEI SEGUENTI DOCUMENTI: […]
a – il documento allegato sotto la lettera A al verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria del RAGIONE_SOCIALE tenutasi in data 28/04/2011, ‘relativo alle quote di competenza per il nuovo anno RAGIONE_SOCIALE e i relativi diritti di voto’, oggetto di ratifica come indicato al punto 1.
dell’ordine del giorno RAGIONE_SOCIALE parte straordinaria e la cui esistenza risulta dal doc. 11 prodotto da parte attrice;
b  –  l’accordo  di  programma  stipulato  dal
con  l’
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
RAGIONE_SOCIALEroparte_7
per l’anno operativo 2011-2012.
– Consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito:
17. SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI CTU TECNICO CONTABILE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DA IN CONSEGUENZA DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE IMPUTABILE AL CDC COME CONSEGUENZA DIRETTA DELLA CONDOTTA TENUTA DAL CDC IN OCCASIONE DELL’ADESIONE DI AL CDC IN DATA 20/04/2011 E ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSORTILE CONSEGUENTE ALL’ADESIONE DI AL CDC, FORMULANDO IL SEGUENTE QUESITO, ANCHE ALLA LUCE DELLA PERIZIA PREVENTIVA GIÀ ACQUISITA AGLI ATTI SUB DOC. 37 DI PARTE ATTRICE, CHIEDENDO L’AMMISSIONE DEL SEGUENTE QUESITO: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
‘
Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche e contabili eventualmente ritenute necessarie, ad accertare a mezzo del richiamo alla dottrina contabile ed ai metodi di valutazione aziendali più accreditati in relazione alla fattispecie concreta sulla base delle contestazioni formulate da al CdC e RAGIONE_SOCIALE documentazione, contabile e non, fornita da quest’ultima nonche’ di quella che riterrà utile reperire, a quantificare analiticamente, integralmente, secondo le stime più attendibili e, se del caso, in assenza di dati certi, sulla base di ipotesi ed approssimazioni, il danno patrimoniale sofferto da in occasione dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE di coordinamento e negli anni fino al 2021 compreso, sulla scorta delle teorie maggiormente accreditate in dottrina, in giurisprudenza e nella prassi, avendo riguardo sia per l’aspetto finanziario che per quello economico. RAGIONE_SOCIALE
In particolare, provveda ad individuare i danni che risultino collegati da un rapporto conseguenziale diretto ed indiretto con i comportamenti del CdC, ragguagliandoli al minor vantaggio (ad esempio: la perdita di clientela, la perdita di chances, la perdita di immagine ed in generale alla perdita di beni immateriali facenti parte dell’avviamento), o al maggior aggravio economico e finanziario da essi determinato (ad esempio: maggiori costi sostenuti in luogo di conguagli in natura, maggiori oneri finanziari, maggiori costi di esercizio in generale), tanto nella fase precontrattuale che in quella successiva dopo il subentro di nel Cdc. In particolare, provveda il CTU a determinare le differenze di costi e di ricavi aziendali di ed il loro riflesso sull’evoluzione RAGIONE_SOCIALE finanza aziendale e dei flussi di cassa, con riferimento all’ipotesi che fosse stato permesso ad di operare fin da subito sul mercato per l’anno operativo 20112012 oppure che non avesse dovuto provvedere ai pagamenti provvisionali mensili in favore degli altri Sistemi Collettivi pur non operando in quel primo esercizio.’. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– CONTROPROVA –
– capitoli di prova testimoniale:
Nell’ipotesi  denegata  di  ammissione  dei  capitoli  nn.  1),  2)  e  3)  formulati  da con  la  memoria  istruttoria  ex  art.  183,  co.  6,  n.  2  cpc,  si  chiede ammettersi a controprova il seguente capitolo di prova testimoniale: […] RAGIONE_SOCIALEroparte_1
1)
DCV che, con riferimento alla adesione comunicata dal Parte_5
con missiva del 28/11/2011, RAGIONE_SOCIALE ha presentato la domanda di adesione al […]
dopo il 28 aprile 2011. RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Si indica a teste il sig. , INDIRIZZO. Testimone_7
[…]
Nell’ipotesi  denegata di  ammissione del capitolo n. 6) formulato da
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, si chiede ammettersi a controprova i seguenti capitoli di prova testimoniale: […]
2)  DCV  che  il  bilancio  annuale  del  Sistema  Collettivo  che  amministrate  e/o  rappresentate  ha sempre prodotto un saldo zero quale differenza tra eco-contributi incassati dai produttori aderenti ed esborsi sostenuti per la raccolta e la gestione dei RAGIONE_SOCIALE8
3)  DCV  che  il  Sistema  Collettivo  che  amministrate  e/o  rappresentate  nel  corso  degli  anni  ha costituito  fondi  di  riserva  quali  avanzi  di  gestione  derivanti  dall’eco-contributo  incassato  dai produttori.
Si  indicano a testi:
Milano;
Pieve  Emanuele INDIRIZZO);
Tes_8
Testimone_9
Tes_10
[…]
Milano;
, Torino.
Testimone_11
Con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE PEC del 4/3/2011 prodotta
ex novo dal sub doc. 26 con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, ferma l’inammissibilità delle nuove allegazioni del CDC, si articolano a prova contraria i seguenti capitoli di prova testimoniale: RAGIONE_SOCIALEroparte_1
4 a) DCV che in data 8/3/2011 Lei ha ricevuto alle ore 16:40 dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 81 Persona_2
4 b) DCV che in data 21/3/2011 alle ore 12:20 Lei ha inviato alla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Persona_2
4 c) DCV che in data 21/03/2011 alle ore 14:05 Lei ha ricevuto dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE  la  mail  che  che  si  rammostra  al  teste  e  di  cui  conferma  il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Persona_2
4 d) DCV che in data 21/03/2011 alle ore 18:45 Lei ha ricevuto dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE  la  mail  che  che  si  rammostra  al  teste  e  di  cui  conferma  il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Persona_2
Si indica a teste sui capitoli 4.(a), 4.(b), 4.(c) e 4.(d) il sig. presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEroparte_3
In replica alle nuove e quindi inammissibili allegazioni del sul conguaglio in denaro si chiede un Ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei seguenti documenti: verbale  dell’assemblea  del tenutasi  in  data  18/11/2008  e  di RAGIONE_SOCIALEroparte_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
quella tenutasi in data 15/9/2009, completo degli allegati;
– in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per  parte  convenuta
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:
Nel merito:
in via preliminare:
– accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato da nei confronti del CDC RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, mandare assolto il da ogni e qualsiasi addebito; Parte_6 […] RAGIONE_SOCIALEroparte_1
in INDIRIZZO principale:
–  respingere tutte le domande svolte da nei confronti del in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti depositati in giudizio e,  conseguentemente,  mandare  assolto  il da  ogni  e  qualsiasi addebito; Parte_6 RAGIONE_SOCIALEroparte_1 […] CP_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
in via istruttoria:
– respingere tutte le istanze istruttorie avversarie (ivi inclusi le richieste di CTU e di emissione di un ordine di esibizione) per i motivi di cui ai parr. D) e F) RAGIONE_SOCIALE terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dal e, in ogni caso, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui agli atti depositati in giudizio dal . Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di cui ai punti 13 (a), (b) e (c) RAGIONE_SOCIALE seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria istruttoria depositata dal CP_8 RAGIONE_SOCIALEroparte_1 Parte_6 CP_8
– accogliere le istanze istruttorie formulate dal al  par. J) RAGIONE_SOCIALE seconda  memoria  ex  art.  183  c.p.c.  e  ai  punti  65  e  66  RAGIONE_SOCIALE  terza  memoria  ex  art.  183  c.p.c. dell’odierno convenuto. RAGIONE_SOCIALEroparte_1
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2022
[…]
(nel prosieguo  anche  solo ‘)  ha  citato  in  giudizio  il (nel  prosieguo anche o il ‘) onde sentirne accertare la responsabilità per la condotta contraria ai  canoni  di  buona  fede  e  correttezza  tenuta  nei  confronti  di nella  fase  antecedente all’adesione  di  questa  al e  nella  fase  immediatamente  successiva,  con  richiesta  di condanna dello stesso al risarcimento del danno inizialmente quantificato in euro 3.500.000. RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEroparte_1 RAGIONE_SOCIALEr CP_9 RAGIONE_SOCIALE CP_9
RAGIONE_SOCIALE
, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto:
-di aver preso contatti con i referenti del CDC in vista RAGIONE_SOCIALE futura adesione al sin  dal  dicembre  2010  e  di  aver  successivamente  manifestato  la  propria  volontà  in  tal senso sia nel corso di un incontro dell’8 aprile 2011 che con comunicazione scritta del 12 aprile 2011; NUMERO_DOCUMENTO
-di  aver  presentato  in  data  20  aprile  2011  domanda  di  adesione  al ,  del  tutto ignara del fatto che pochi giorni prima (in data 12 aprile 2011) il comitato esecutivo del – seppure a conoscenza RAGIONE_SOCIALE imminente richiesta di adesione di – aveva approvato la proposta di modifica delle regole operative del , integrandole con ulteriori impegni economici e finanziari a carico dei sistemi collettivi; CP_9 CP_9 RAGIONE_SOCIALE CP_9
-di  essere  venuta  a  conoscenza  di  tali  modifiche  solo  dopo  il  pagamento  delle  quote dovute in ragione dell’adesione (effettuato in data 8 giugno 2011),  con la conseguenza che è sorta tra le parti una controversia dovuta
➢ al comportamento omissivo e reticente tenuto dal nella fase delle trattative rispetto: CP_9
i. all’intenzione di modificare di lì a poco le regole operative introducendo la possibilità che i sistemi collettivi neo-aderenti non solo non operassero per un  anno  sul  mercato,  ma,  in  discontinuità  rispetto  al  passato,  fossero addirittura costretti a sostenere fin da subito, pagandoli mensilmente, costi operativi a vantaggio dei sistemi collettivi operativi, con l’aggravio di una
garanzia fideiussoria a copertura dell’importo annuale dei costi medesimi,
ii. alle  tempistiche  RAGIONE_SOCIALE  procedura  di  autocertificazione  dell’immesso  sul mercato  da  parte  dei  produttori  aderenti  ai  sistemi  collettivi  consorziati (senza  la  quale  al  sistema  collettivo  non  viene  assegnato  alcun  punto  di prelievo), né alla data di effettivo inizio di operatività del sistema collettivo neo consociato, nonché
iii. all’entità dei costi che avrebbe dovuto sostenere, impedendole così di valutare correttamente la convenienza dell’adesione al ; RAGIONE_SOCIALE CP_9
o al comportamento contrario ai principi di buona fede, di libera concorrenza e di non discriminazione tenuto dal nella fase di esecuzione del contratto, quando CPNUMERO_DOCUMENTO9
iv. ha  ritardato  l’efficacia  dell’adesione  di ,  sottoponendo  la  stessa  ad  una condizione  introdotta ex  novo e  rendendo  conseguentemente  l’attrice  non operativa  per  l’intero  anno  2011/2012  nonostante  la  tempestiva  domanda  di adesione; RAGIONE_SOCIALE
v. non ha applicato analogicamente le regole operative vigenti;
vi. non ha posticipato l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo onde permettere ad di essere immediatamente operativa sul mercato; RAGIONE_SOCIALE
vii. non ha applicato a il combinato disposto degli articoli RAGIONE_SOCIALE
a) 9.1 (Operatività e accreditamento di un nuovo Sistema Collettivo), comma 3, delle Regole operative;
b) 9.2 (Finanziamento del servizio), comma 2 delle Regole operative,
in  base  ai  quali  il  nuovo  sistema  collettivo  non  sarebbe  stato  tenuto  ‘ a dichiarare alcunché, né a sostenere i costi del servizio in quanto le quote assegnate  sono  già  gestite  da  altri  Sistemi  Collettivi  per  l’intero  anno operativo ‘;
-di  aver  subito  un  danno da minore efficienza iniziale e, dunque, da minore fatturato in conseguenza di tali condotte, quantificato in euro 3.500.000;
-di aver sottoposto tale comportamento al vaglio del RAGIONE_SOCIALE , il quale nel marzo del 2020 si è pronunciato sfavorevolmente ad ; CP_9 RAGIONE_SOCIALE
-di aver contestato al CDC l’erroneità del lodo, senza tuttavia ottenere riscontro positivo e di aver dunque agito in questa sede.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
-precisando che
o il legame che unisce le odierne parti in causa è sottratto alla normale negoziazione tra operatori privati, muovendosi le stesse all’interno di un sistema governato da norme  di  diritto  pubblico  inderogabili,  tese  a  garantire  la  corretta  e  uniforme
gestione di una particolare tipologia di rifiuto su tutto il territorio nazionale e che, quindi,  le  condizioni  e  i  termini  di  ammissione  non  possono  essere  oggetto  di contrattazione in alcuna fase ‘precontrattuale’;
o ,  in  quanto  sistema  collettivo  espressione  dei  produttori  di  apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  era  obbligata  per  poter  operare  ad  aderire  al  CDC RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE
-chiarendo  che  l’ iter modificativo  delle  regole  operative  del  CDC  ha  avuto  inizio  nel dicembre del 2010 e che le delibere assunte dall’assemblea dei consorziati in proposito non sono mai state oggetto di alcuna impugnativa;
-eccependo
o l’intervenuta  prescrizione  del  diritto  risarcitorio  fatto  valere ex  adverso per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
o l’assenza  in  capo  a  sé  di  qualsivoglia  obbligo  di  protezione  nei  confronti  dei sistemi collettivi non ancora consorziati;
-contestando la sussistenza in capo ad del danno in questa sede lamentato. RAGIONE_SOCIALE
Il convenuto ha, dunque, chiesto CP_9
1. in via preliminare la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio preteso da RAGIONE_SOCIALE
2. nel merito il rigetto delle domande di parte attrice.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
l’attrice ha
-contestato l’eccezione di prescrizione sollevata dal CDC;
-insistito nelle proprie deduzioni circa una responsabilità precontrattuale e contrattuale in capo al ; CP_9
-eccepito  la  tardività  –  in  quanto  versate  solo  nella  seconda  memoria  istruttoria  –  delle allegazioni di parte convenuta circa la preesistenza RAGIONE_SOCIALE regola dei conguagli annuali in denaro  sulla  base  del  numero  di  rifiuti  effettivamente  immessi  e  la  consapevolezza  in capo ad dei termini per l’invio RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di immesso nel 2010; RAGIONE_SOCIALE
-contestato  la  ricostruzione  avversaria  in  punto  di  ribaltamento  dei  costi  consortili  che opererebbe sui propri aderenti; RAGIONE_SOCIALE
-in via istruttoria chiesto
o di essere ammessa alla prova per testi e per interrogatorio formale;
o l’emissione  di  ordine  di  esibizione ex artt.  210  e  213  c.p.c.  avente  ad  oggetto l’allegato A al verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria del RAGIONE_SOCIALE del 28 aprile 2011 e l’accordo di programma stipulato dal convenuto con l’ per l’anno operativo 2011-2012; RAGIONE_SOCIALEroparte_7
o l’ammissione  di  CTU  tecnico  contabile  atta  a  quantificare  il  danno  subito  in conseguenza delle condotte tenute dal CDC;
o a prova contraria:
▪ l’emissione di ordine  di  esibizione ex art.  210  c.p.c.  al  CDC  del  verbale delle assemblee del 18 novembre 2008 e del 15 settembre 2009, completo degli allegati;
▪ di essere ammessa alla prova per testi;
il RAGIONE_SOCIALE ha
-dedotto che ,  già  prima  RAGIONE_SOCIALE  trasmissione  RAGIONE_SOCIALE  domanda  di  adesione  al  CDC,  era pienamente  a  conoscenza  delle  modalità  di  assegnazione  delle  quote  ai  nuovi  sistemi collettivi ‘entranti’ e del meccanismo di ‘sospensione’ RAGIONE_SOCIALE operatività per l’ipotesi di adesione  al  CDC RAGIONE_SOCIALE in un momento successivo alla annuale assegnazione massiva dei punti di prelievo; RAGIONE_SOCIALE
-in via istruttoria chiesto
o di essere ammesso alla prova per testi;
o l’emissione di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto ‘ il nominativo dei produttori di AEE (diversi da RAGIONE_SOCIALE) che – alla data del 20 aprile 11 – avevano indicato il nominativo di quale sistema collettivo di riferimento per l’evasione dell’obbligo di finanziamento dei costi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE ‘ ovvero, in subordine, l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del medesimo soggetto avente ad oggetto le ‘ richieste di variazione trasmesse – per l’anno 2011/2012 – dai produttori di AEE (diversi da RAGIONE_SOCIALE) che abbiano indicato quale sistema collettivo di riferimento per l’evasione dell’obbligo di finanziamento dei costi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE ‘; […] RAGIONE_SOCIALEroparte_10 RAGIONE_SOCIALEroparte_10
o a  fronte  RAGIONE_SOCIALE  parzialità  RAGIONE_SOCIALE  documentazione  attorea,  l’emissione  di  ordine  di esibizione ex art.  210  c.p.c.  nei  confronti  di  Banca di Credito Cooperativo o, in subordine, dell’odierna attrice degli estratti integrali di conto corrente – riferiti al periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2011 e la data del 31 dicembre 2012 del conto corrente N. 279 004 400983-82 intestato ad . RAGIONE_SOCIALE
Disattese  tutte  le  istanze  istruttorie  avanzate  dalle  parti,  la  causa  è  stata  rinviata  per  la precisazione delle conclusioni al 10 ottobre 2024.
In quell’occasione la difesa di parte attrice ha precisato a verbale che le conclusioni di cui al foglio di PC depositato in data .8 ottobre 2024 corrispondono alle domande di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., con l’unica differenza quanto all’ammontare del risarcimento del danno che, in via subordinata, il quantum è stato indicato in almeno 374.628,05 euro, ovvero la quantificazione meglio illustrata a pag. 16 RAGIONE_SOCIALE seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c..
Sulle  conclusioni  delle  parti  è  stata  disposta  la  discussione  orale ex art.  281 sexies c.p.c.  per l’odierna udienza con assegnazione di un termine sino al 13 gennaio 2025 ad entrambe le parti per brevi note conclusive.
*
All’esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le ragioni dell’attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Per  meglio  comprendere  la  vicenda  sottoposta  al  vaglio  di  questo  Tribunale,  pare in  primis opportuno dare sinteticamente atto del contesto giuridico nella quale tale vicenda si inserisce.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAGIONE_SOCIALE) sono rifiuti particolari a cui il legislatore ha riservato, stante le notevoli implicazioni ambientali connesse al loro smaltimento, una specifica disciplina di cui al D. Lgs. n. 151/2005 e quindi al D. Lgs. n. 49/2014.
Si tratta di disciplina di derivazione comunitaria volta a salvaguardare l’ambiente e la salute per il tramite di regole disciplinanti il corretto trattamento dei rifiuti in commento. In particolare, il D. Lgs. n. 151/2005, viste le direttive n. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha nella specie stabilito misure e procedure finalizzate a:
a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAGIONE_SOCIALE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAGIONE_SOCIALE;
d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 1 D. Lgs. n. 151/2005).
Tra gli obblighi introdotti dalla normativa de qua c’è quello di ritirare e trattare, in forma individuale o collettiva organizzata (tramite i sistemi collettivi, oggi solo in struttura consortile), tali rifiuti speciali (art. 8 D. Lgs. 151/2005). L’organizzazione e il finanziamento RAGIONE_SOCIALE raccolta (presso i centri presenti sul territorio) e del trattamento (presso adeguati impianti) dei RAGIONE_SOCIALE sono posti a carico dei produttori di tali apparecchiature in misura proporzionale rispetto alla quota di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (articoli 11 e 12 D.Lgs. n. 151/2005, oggi art. 23 comma 2 D.lgs. n. 49/2014), laddove per produttori l’art. 3 del D.Lgs. n. 151/2005, norma di riferimento per i fatti di causa, intende:
1) coloro che fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio;
2) coloro  che  rivendono  con  il  loro  marchio  apparecchiature  prodotte  da  altri  fornitori  (il rivenditore  non  è  considerato  “produttore”  se  l’apparecchiatura  reca  il  marchio  del produttore a norma del punto 1);
3) coloro  che  importano  o  immettono  per  primi,  nel  territorio  nazionale,  apparecchiature
elettriche ed elettroniche nell’ambito  di  un’attività professionale  e  ne  operano  la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.
I produttori, per assolvere tale onere, possono riunirsi nei c.d. sistemi collettivi, ovvero consorzi aventi personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, suddivisi in base alla tipologia di rifiuto o di segmento di mercato servito.
In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  n.  151/2005  il  RAGIONE_SOCIALE  con  Decreto  n.  del  27  settembre  2007  n  185  ha  istituito  un  organismo  centrale  –  il CENTRO di COORDINAMENTO qui convenuto – con il compito istituzionale di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAGIONE_SOCIALE nel territorio dello Stato italiano.
Tale  organismo  ha  forma  consortile  di  diritto  privato ex art.  2602  e  ss.  c.c.  e  ha  ad  oggetto ‘ l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE nonché dei  produttori,  a  garanzia  di  comuni,  omogenee  e  uniformi  condizioni  operative ‘  (cfr.  art.  1 Statuto CDC – doc. 2 parte convenuta) mediante:
la definizione delle relative regole operative del sistema RAGIONE_SOCIALE,
la gestione e il coordinamento dell’attuazione di tali regole e
la segnalazione di eventuali infrazioni.
Al ‘ partecipano (…) i Sistemi Collettivi iscritti al RAGIONE_SOCIALE (art.  6  Statuto  –  doc.  2)  a  cui  il  CDC,  sulla  base  dei  dati  relativi  alle  apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno solare precedente da parte dei produttori a  loro  aderenti,  assegna  i  punti  di  prelievo  presso  i  centri  di  raccolta  dei  rifiuti  per  garantire comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. CP_9
Il è  retto  da  uno  Statuto  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  RAGIONE_SOCIALE tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  in  ragione  RAGIONE_SOCIALE  rilevanza  pubblicistica  degli  interessi  coinvolti nella gestione del servizio di gestione e raccolta dei RAGIONE_SOCIALE (doc. 2 di parte convenuta). NUMERO_DOCUMENTO
, in quanto sistema collettivo, ha chiesto di aderire al in data 20 aprile 2011 (doc. 10 parte attrice) e oggi lamenta che il avrebbe tenuto svariate condotte contrarie ai principi  di  buona  fede,  violative  degli  obblighi  informativi  e  collaborativi  a  cui  era  tenuto  in adempimento  dell’obbligo  generale  di  correttezza  sia  nella  fase  ‘precontrattuale’  antecedente all’adesione di , sia nella fase ‘contrattuale’ immediatamente successiva. RAGIONE_SOCIALE CP_9 CP_9 RAGIONE_SOCIALE
Prima  di  passare  al  merito  RAGIONE_SOCIALE  vicenda,  questo  Tribunale  è  chiamato  a  valutare  l’eccezione preliminare di prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere da , tempestivamente sollevata dal RAGIONE_SOCIALE
1. Sull’eccezione di prescrizione
Il ha preliminarmente eccepito che le violazioni dei canoni di correttezza e buona fede lamentate da avrebbero avuto luogo, stando alla prospettazione attorea, tra il dicembre del 2010 e l’aprile-maggio 2011, con la conseguenza che il termine quinquennale entro il quale la controparte avrebbe potuto e dovuto far valere le proprie ragioni sarebbe inutilmente decorso e CPNUMERO_DOCUMENTO9 RAGIONE_SOCIALE
che,  dunque,  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  vantato  in  questa  sede  sarebbe  ampiamente prescritto.
Secondo l’attrice l’azione proposta non si esaurirebbe nella contestazione di una responsabilità precontrattuale, ‘ essendo riferita anche all’esecuzione del contratto ‘ consortile, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.
Rispetto alla domanda principale di parte attrice, che fa espresso riferimento alla c.d. responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., questo Tribunale, ben consapevole RAGIONE_SOCIALE perdurante oscillazione dell’orientamento del Supremo RAGIONE_SOCIALE circa la natura di tale responsabilità (ritenuta di natura contrattuale secondo Cass. Civ. SS.UU. n. 8236/2020, ex multis, e invece di natura extracontrattuale secondo Cass. 27262/2023, ex multis ), ritiene di aderire all’orientamento, già espresso da questa Sezione, per il quale appare preferibile ricondurre la responsabilità in commento al tipo ‘contrattuale’, alla stregua RAGIONE_SOCIALE responsabilità ‘da contatto sociale’ (cfr. Tribunale Milano – Ordinanza – 28 luglio 2022; Tribunale Milano – Sentenza – 28 marzo 2024 reperibili in www.giurisprudenzadelleimprese.it ).
È indubbio, infatti, che nella fase delle trattative le parti entrano in contatto fra loro non in modo generico, ma in virtù di una specifica relazione da cui sorge un affidamento reciproco. Tale ‘contatto’ assume valenza indubbiamente ‘qualificata’ e deve pertanto essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni (art. 1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. ( ex multis Cass. Civ. n. 14188/2016 e Cass. Civ. SS.UU. n. 8236/2020).
Dalla natura contrattuale RAGIONE_SOCIALE responsabilità de qua deriva l’applicazione del termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che – ai fini che qui rilevano – a fronte di comportamenti asseritamente assunti dal CDC al più tardi nel dicembre 2010 e dell’intervenuto deposito in data 13 febbraio 2020 da parte di di una ‘ richiesta di intervento ‘ al RAGIONE_SOCIALE del per i medesimi comportamenti qui denunciati, l’azione esercitata in questa sede non può dirsi prescritta, avendo l’attrice utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione poco prima dello scadere dei 10 anni, mediante l’iniziativa stragiudiziale richiamata e, successivamente, avendo introdotto il presente giudizio in data 1° aprile 2022. RAGIONE_SOCIALE CP_9
L’eccezione in commento va, dunque, disattesa.
2. Sulla dedotta responsabilità in capo al CP_11
ha fondato la propria domanda facendo espresso riferimento alla responsabilità precontrattuale del , lamentando condotte contrarie a buona fede e correttezza, avendo il CDC omesso di fornire alla nuova aderente informazioni essenziali relative a condizioni economiche e costi da sostenere e a tempistiche RAGIONE_SOCIALE procedura di autocertificazione, le quali avrebbero di fatto reso il sistema collettivo non operativo per l’anno 2011/2012 e, al contempo, onerato lo stesso di obblighi di versamento di ingenti contributi economici in favore del . […] CP_9 CP_9
Quest’ultimo,  nel  costituirsi  in  giudizio  ha  preliminarmente  precisato  che  il  rapporto  tra  le odierne parti in causa si inserisce all’interno di un sistema governato da norme di diritto pubblico
inderogabili,  con  la  conseguenza  che  non  poteva  svolgersi  tra  le  stesse  alcuna  contrattazione delle  condizioni  e  dei  termini  di  ammissione  e  che  l’adesione  di  controparte,  quale  sistema collettivo, al CDC era in ogni caso un obbligo e non una libera scelta.
Rispetto  a  tali  deduzioni ha  replicato  che  in  base  all’art.  12,  comma  6  del  D.  Lgs.  n. 151/2005  (lo  si  rammenta,  disciplina  applicabile  al  momento  dei  fatti  per  cui  è  causa)  solo  i sistemi collettivi che gestivano RAGIONE_SOCIALE derivanti da nuclei domestici erano tenuti ad iscriversi al ,  mentre  altrettanto  non  si  poteva  dire  per  i  sistemi  collettivi  che  gestivano  RAGIONE_SOCIALE professionali. RAGIONE_SOCIALE CPNUMERO_DOCUMENTO
L’attrice dunque lamenta di non essere stata messa nelle condizioni di valutare compiutamente il da farsi; più precisamente l’attrice ha dedotto che se ‘ avesse avuto piena contezza delle regole in base alle quali è stato determinato, sotto il profilo economico, il suo ingresso nel CDC, avrebbe potuto valutare di organizzare diversamente il suo business e decidere di sviluppare l’attività relativa alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE professionali ‘ per la quale l’adesione al non costituiva condicio sine qua non . CP_9
Dunque, a fronte delle contestazioni genericamente svolte in atto di citazione, solo nelle difese successive parte attrice ha accennato alla diversa disciplina che regola
-l’attività  relativa  ai  RAGIONE_SOCIALE  derivanti  da  nuclei  domestici,  per  la  quale  la  legge  prevede l’obbligo di adesione al CDC,
-e l’attività relativa ai RAGIONE_SOCIALE professionali,
senza  mai  diversificare  o  specificare,  dal  punto  di  vista  economico  e  quantitativo,  la  diversa incidenza  delle  due  tipologie  di  rifiuti  elettrici  o  elettronici  nell’ambito  RAGIONE_SOCIALE  propria  attività caratteristica.
Invero, a fronte delle difese svolte sul punto dal , parte attrice nulla ha specificatamente dedotto al riguardo, né nella prima memoria istruttoria (ove neppure ha ritenuto di  adeguare  le  proprie  domande  e  di  precisare  la  propria  tesi  sulla  base  di  tale  dirimente differenza), né nelle difese successive, continuando di contro nella propria unitaria prospettazione. CP_9
All’esito  del  giudizio  il  Tribunale  non  è  stato  posto  in  grado  di  conoscere  l’incidenza  sul business dell’attrice RAGIONE_SOCIALE raccolta e RAGIONE_SOCIALE gestione di RAGIONE_SOCIALE derivanti da nuclei domestici da una parte e RAGIONE_SOCIALE raccolta e alla gestione di RAGIONE_SOCIALE professionali dall’altra.
Tuttavia, il Tribunale non può non sottolineare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE diversa disciplina che riguarda rifiuti di derivazione domestica e rifiuti di derivazione professionale, stante l’assenza in capo ad di  alternative  all’adesione  al per  lo  svolgimento  dell’attività  di  raccolta  e gestione di RAGIONE_SOCIALE domestici. RAGIONE_SOCIALE CP_9
Con riguardo a tale ultima attività, essendo l’adesione al CDC obbligatoria ex lege e non avendo di fatto alcuna alternativa, salvo decidere di non esercitare quel segmento di attività, ben si comprende come tutte le doglianze svolte in atto di citazione si svuotano RAGIONE_SOCIALE gran parte del loro peso e rilievo, impedendo la stessa previsione normativa ogni spazio di negoziazione fra le parti al riguardo. RAGIONE_SOCIALE
Per quanto attiene invece all’attività di raccolta e gestione di RAGIONE_SOCIALE professionali, avrebbe invece potuto non aderire al . Tuttavia, parte attrice non sviluppa in alcun modo le conseguenze connesse a tale facoltà, continuando a dolersi genericamente RAGIONE_SOCIALE violazione di obblighi informativi e condotte contrarie a buona fede, senza in alcun modo prospettare – sul piano controfattuale – quale diverso esito avrebbero potuto avere le trattative in caso di corretta e tempestiva informazione. RAGIONE_SOCIALE CPNUMERO_DOCUMENTO
Con la conseguenza che anche la prospettazione inerente alla quantificazione del danno appare sotto questo aspetto del tutto errata, essendo noto che in caso di responsabilità precontrattuale viene tutelato l’interesse delle parti a non svolgere ‘trattative inutili’, sicché la mancata osservanza dei doveri imposti dagli obblighi generali di correttezza e buona fede mira a risarcire il c.d. interesse contrattuale negativo, ovvero il danno da perdita delle occasioni d’affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse.
Nel caso in esame, non ha mai dedotto che non avrebbe aderito al , qualora fosse stata messa a parte RAGIONE_SOCIALE CP_9
i. dell’imminente  modifica  delle  regole  operative  del con  introduzione  di importanti  impegni  economici  in  capo  ai  sistemi  collettivi neo-consorziati  e non operativi, CPNUMERO_DOCUMENTO9
ii. delle tempistiche RAGIONE_SOCIALE procedura per l’anno 2011 di autocertificazione dell’immesso sul mercato da parte dei  produttori  aderenti  ai  sistemi  collettivi  consorziati  e  RAGIONE_SOCIALE  data  di effettiva operatività del sistema collettivo neo-consorziato, nonché
iii. dell’entità dei costi che la stessa avrebbe dovuto sostenere,
Già solo per tale ragione la domanda attorea di responsabilità precontrattuale in capo al CDC non può trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga la rilevanza non secondaria del dato temporale, rispetto alla vicenda in esame, dal momento che, pur non potendosi considerare il diritto al risarcimento prescritto, appare significativa la circostanza che l’attrice abbia inteso far valere e quantificare danni ingentissimi (oltre 3,5 milioni di euro) solo dopo che sono trascorsi più di 9 anni dalle condotte che avrebbero generato gli stessi, all’esito del protrarsi di un rapporto quasi decennale con il CDC che comunque risulta aver consentito all’attrice il conseguimento degli scopi per i quali aveva richiesto nel 2011 l’adesione.
Appare  inoltre opportuno considerare, inoltre, che l’adesione a un consorzio comporta inevitabilmente l’accettazione del suo statuto e dei suoi regolamenti.
Nel caso di specie lo Statuto del CDC all’epoca vigente – il cui contenuto era ben conosciuto dall’attrice al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione  – prevedeva che i Consorziati osservassero 1 ‘ lealmente  le norme  previste  nello Statuto, nel Regolamento  e  nel  Codice  Etico,  e  le
1 Come  si  evince  dalle  seguenti  dichiarazioni  rese  dal  legale  di  parte  attrice  nella  missiva  del  12  aprile  2011 (antecedente,  appunto,  alla  domanda  di  adesione  al ): ‘ (…) se  al  punto  1  posso  trovare  risposta, indipendentemente dalla condivisione o meno, nell’art. 2 dello Statuto del CDC, non posso dire altrettanto per i punti successivi ‘ (cfr. doc. 8 attrice). CP_9
deliberazioni  adottate  dagli  organi  del  RAGIONE_SOCIALE ‘  (cfr.  doc.  2  convenuto,  art. 16). Tra questi organi vi è ovviamente l’assemblea dei consorziati, la quale inter alia
i. determinava ‘ la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all’atto dell’adesione e, altresì, l’ammontare del contributo annuale per la gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘,  potendo  ‘ richiedere  nel  corso  dell’anno  anticipi  ed  integrazioni  dei contributi annuali ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. c);
ii. approvava ‘ le eventuali modifiche allo Statuto e ai Regolamenti ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. m) e ‘ le Regole Operative del Sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. o), con la precisazione che sull’approvazione e sulla modifica ‘ dello Statuto del , di ciascun Regolamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘, nonché ‘ delle Regole Operative del Sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ dovesse deliberare ‘ l’Assemblea Straordinaria ‘, la quale, ‘ sia in prima sia in seconda convocazione ‘, sarebbe stata ‘ validamente costituita con la presenza di ‘ un numero di consorziati rappresentante ‘ almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati ‘ e avrebbe deliberato ‘ validamente con il voto favorevole di almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, commi 8 e 9). RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Secondo quanto statutariamente previsto ‘ Le deliberazioni così assunte ‘ vincolavano ‘ anche gli assenti ed i dissenzienti ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, comma 9).
Dunque, era chiaro (e altrimenti non avrebbe potuto essere) che nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE avesse aderito al RAGIONE_SOCIALE, la stessa avrebbe dovuto sottostare alle decisioni tempo per tempo assunte dall’assemblea dei consorziati (salva ovviamente la possibilità di impugnare i deliberati laddove ritenuti illegittimi), adeguandosi pertanto alle modifiche RAGIONE_SOCIALE disciplina consortile di volta in volta approvate, senza, invece, poter pretendere di vedersi applicata la disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALE ‘presentazione’ RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione, la quale risulta essere stata nelle more modificata a seguito dei delibera assunta dall’Assemblea dei consorziati.
Per la  stessa  essenza  del e  RAGIONE_SOCIALE  sua  struttura, non  poteva,  dunque,  fare  alcun legittimo  affidamento  sull’applicabilità sine  die RAGIONE_SOCIALE  disciplina  vigente  al  momento  RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione. CP_9 RAGIONE_SOCIALE
Senza  contare  che  la  stessa avrebbe  diligentemente  potuto  –  nella  fase  immediatamente successiva all’ammissione al – richiedere di accedere ai verbali delle ultime riunioni degli organi consortili, in tal modo avrebbe potuto avvedersi del fatto che già dal dicembre del 2010 gli  organi si stavano occupando di proposte di modifica alle regole operative (cfr. doc. 3 convenuto). CP_9
Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in causa:
-dal verbale RAGIONE_SOCIALE riunione del Comitato Esecutivo del1° dicembre 2010 si legge al punto 2.10
‘ Il Presidente ~ illustra e commenta la convocazione contenente l’o.d.g dell’Assemblea del 15.12.2010 e propone di ~ esaminare più dettagliatamente la bozza di proposta relativa alle modifiche alla Regole Operative del CdC, elaborata da Su questo NUMERO_DOCUMENTO12
punto  si  richiede  un  commento  da  parte  di  tutti  entro  il  giorno  3.12.2010  al  quale seguirà  un’audioconferenza  del  Comitato  Esecutivo  per  il  9.12.2010  alle  ore  8.30, nella quale si esaminerà una bozza di modifica delle Regole Operative . Il  Comitato Esecutivo ~ prende atto di quanto comunicato dal Presidente ed approva la proposta […]’ (cfr. doc. 3 convenuto).
-dal verbale RAGIONE_SOCIALE riunione del Comitato Esecutivo del 12 aprile 2011 si legge al punto 2.7
‘ Il Presidente (…) ~ propone di integrare le attuali Regole Operative al fine di determinare in modo chiaro gli impegni economici e finanziari assunti nei confronti dell’intero sistema dai nuovi Sistemi Collettivi; ~ rileva la necessità di mettere a punto con il legale del RAGIONE_SOCIALE una proposta, da sottoporre ai Consorziati, volta a regolamentare la casistica e ad accrescere le garanzie di buon funzionamento del sistema nel caso di ingresso di nuovi consorziati; ~ propone di organizzare un incontro urgente con il legale del RAGIONE_SOCIALE prima dell’Assemblea del 28 aprile p.v. ‘ (cfr. doc. 9 attrice). Tes_9
Peraltro, non si dimentichi che ‘ le delibere dell’Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto l’adozione di o modifiche a Regolamenti, Regole Operative, ovvero linee di indirizzo e strategiche nonché la sottoscrizione o modifica di accordi di programma ‘ in base allo Statuto dovevano essere ‘ comunicate al Comitato RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, comma 13) e che, nel caso di specie, tale organo non risulta aver sollevato alcun rilievo, né la neo associata risulta aver impugnato alcuna delibera degli organi statutari.
Non  avendo mai  impugnato  le  determine  degli  organi  del che  in  thesi -avrebbero comportato effetti nocivi nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALE CP_9
-in quanto avrebbero ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendo la stessa ad una  condizione  introdotta ex  novo, rendendola  conseguentemente  non  operativa  per l’intero anno 2011/2012, ovvero RAGIONE_SOCIALE
-in  quanto  avrebbero  posticipato  l’assegnazione  massiva  delle  quote  e  dei  punti  di prelievo, impedendo ad di essere immediatamente operativa sul mercato) RAGIONE_SOCIALE
di nulla ora, a distanza di tanti anni si può dolere.
Parimenti  destituite  di  fondamento  sono  le  contestazioni  sollevate  dall’attrice  rispetto  ad  un presunto  comportamento violativo  dei  principi  di  buona  fede,  RAGIONE_SOCIALE  libera  concorrenza  e  RAGIONE_SOCIALE non discriminazione tenuto dal nella fase di esecuzione del contratto. CP_9
Nella specie l’attrice ha lamentato che il avrebbe ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendola ad una condizione introdotta ex novo (i.e. il versamento da parte di un importo  composto  di  tre  voci,  calcolate  in  parte  secondo  una  formula  appena  introdotta)  e rendendo  conseguentemente  l’attrice  non  operativa  per  l’intero  anno  2011/2012  nonostante  la tempestiva domanda di adesione. CP_9 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
In proposito non può rilevarsi come lo Statuto del CDC all’epoca vigente prevedesse che
o ‘ Il  fondo  consortile ‘  fosse inter  alia ‘ costituito  (…)  dalle  quote  di  partecipazione  dei Consorziati versate una  tantum all’atto dell’iscrizione a titolo di quota  del fondo
consortile ‘ e che tale quota del fondo consortile fosse determinata in euro 5.000 (cfr. doc. 2 convenuto, artt. 7 e 8);
o l’Assemblea  annualmente  deliberasse  ‘ l’importo  da  richiedere  ai  nuovi  Consorziati  a copertura delle spese di avviamento finanziate dagli altri Consorziati già aderenti ‘  (cfr. doc. 2 convenuto, art. 8);
o il Comitato Esecutivo deliberasse ‘ in merito all’ammissione di nuovi Consorziati definendone  l’importo  RAGIONE_SOCIALE  quota  di  partecipazione  al  fondo  consortile ‘  (cfr.  doc.  2 convenuto, art. 12.7).
Sulla scorta di tali previsioni risulta che il Comitato Esecutivo nella riunione del 4 maggio 2011 abbia definito le modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALE quota una tantum che i nuovi sistemi collettivi aderenti al avrebbero dovuto corrispondere in vista dell’effettiva partecipazione allo stesso e che tale decisione sia stata ratifica e fatta propria dall’assemblea dei consorziati del 17 maggio 2011. NUMERO_DOCUMENTO
non  ha  mai  dedotto  alcuna  violazione  RAGIONE_SOCIALE  normativa  statutaria  né  ha  mai  impugnato  come già detto – le delibere di cui sopra. RAGIONE_SOCIALE
Sostiene l’attrice  che  il ,  consapevole  del  fatto  che avrebbe  dovuto  aderire  al entro  30  giorni  dalla  sua  costituzione,  cioè  entro  e  non  oltre  il 21.04.2011,  ben  prima  dell’inizio  dell’anno  operativo  (i.e.  16.05.2011),  (…)  avrebbe  dovuto applicare analogicamente la disciplina dei conguagli a fine anno, connessa al caso dell’errore nella dichiarazione di immesso sul mercato resa dal produttore ‘ (cfr. atto di citazione pag. 19 e s.s.). CP_9 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Ebbene, il  presupposto  per  l’applicazione  analogica  di  una  disciplina  è  una  lacuna  normativa; lacuna che nel caso di specie era insussistente, trovando la fattispecie per cui è causa apposita disciplina  negli  artt.  9.1  e  9.2  delle  nuove  regole  operative  del .  La  doglianza  in commento è, dunque, priva di fondamento. CP_9
Ancora  l’attrice  ritiene  che  il  CDC  avrebbe  dovuto  posticipare  l’assegnazione  massiva  delle quote e dei punti di prelievo onde permettere ad di  essere  immediatamente operativa sul mercato,  non  essendovi  termini  perentori  per  la  fase  di  esecuzione  dei  subentri  dei  sistemi collettivi. RAGIONE_SOCIALE
Invero non risulta che fosse previsto alcun obbligo in tal senso. Senza contare che il , così  facendo,  avrebbe  favorito  il  sistema  collettivo  neo-consorziato  nonostante  l’intervenuto superamento del termine prestabilito per l’inoltro delle dichiarazioni di immesso. NUMERO_DOCUMENTO
Da ultimo, l’attrice ha lamentato che il CP_9
-avrebbe applicato ad l’ipotesi più sfavorevole delle nuove regole operative, ovvero ‘ assegnazione,  ma  non  computo  delle  quote,  con  obbligo  di  pagamento  mensile  di importi provvisionali in favore degli altri Sistemi Collettivi ‘ (artt. 9.1. e 9.2, co. 3 e co. 4), RAGIONE_SOCIALE
-mentre  avrebbe  dovuto  applicare  il  combinato  disposto  degli  artt.  9.1  (Operatività  e
accreditamento  di  un  nuovo  Sistema  Collettivo),  comma  3,  e  9.2  (Finanziamento  del servizio), comma 2 delle regole operative, in base ai quali il nuovo sistema collettivo non sarebbe stato tenuto ‘ a dichiarare alcunché, né a sostenere i costi del servizio in quanto le quote  assegnate  sono  già  gestite  da  altri  Sistemi  Collettivi per  l’intero anno operativo ‘.
In assenza di regole scritte al riguardo o di altri obblighi in tal senso – invero neppure dedotti da parte attrice – non si ravvisa alcuna violazione contrattuale rilevante e dunque non è possibile ricondurre la condotta del ad alcun ‘inadempimento’ rilevante ai fini del rimedio risarcitorio azionato (a fronte di mere ‘prassi applicative’ che il ha ampliamente giustificato e che non paiono sorrette da alcun intento fraudolento – invero neppure dedotto – ai danni RAGIONE_SOCIALE neo-consorziata). CP_9 CP_9
Anche la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità contrattuale del avanzata da non può dunque trovare dunque accoglimento. CP_9 RAGIONE_SOCIALE
3. La spese
Le spese di causa seguono il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte attrice, previa parziale compensazione nella misura del 30% in relazione all’infondatezza RAGIONE_SOCIALE principale eccezione preliminare svolta da parte convenuta (eccezione di prescrizione). La liquidazione è fatta come in dispositivo, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE domanda, RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta sulla base delle nuove tabelle di cui al DM n. 147/2022 (valori medi), previa riduzione del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale  di  Milano,  in  composizione  monocratica,  definitivamente  pronunciando,  ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta in quanto infondata l’eccezione di prescrizione;
-rigetta in quanto infondate tutte le domande di parte attrice;
-condanna parte  attrice  a  rifondere  a  parte  convenuta le spese legali che si liquidano in euro 34.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. a verbale.
Milano, 16 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME