SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3229 2025 – N. R.G. 00012825 2022 DEL 16 04 2025 PUBBLICATA IL 16 04 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
VERBALE DELLA CAUSA R.G. n.
12825/2022
tra
ATTRICE
e
CONVENUTO
Il AVV_NOTAIO da atto che l’udienza si svolge avanti a sé oggi 16 aprile 2025 , tramite collegamento TEAM fra la propria postazione e quella RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, Addetta per l’Ufficio del Processo, presente presso il Tribunale di Milano.
Alle ore 12.30 sono altresì comparsi in Tribunale:
Per
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Per
l’AVV_NOTAIO
I procuratori presenti acconsentono allo svolgimento dell’udienza, nulla eccependo al riguardo.
Il AVV_NOTAIO da atto che le parti hanno già provveduto a precisare le rispettive proprie conclusioni.
Segue discussione orale.
Quanto alle spese, parte attrice da atto di aver già depositato nota spese, mentre parte convenuta si rimette a giustizia.
All’esito, il AVV_NOTAIO pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte_1
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
Parte_1
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
Il AVV_NOTAIO
NNUMERO_DOCUMENTO
Per parte attrice
Parte_1
[…]
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa così decidere:
– rigettare in quanto infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal RAGIONE_SOCIALEroparte_1
-accertare e dichiarare che nella primavera del 2011, in occasione dell’adesione di al […] RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
quest’ultimo ha violato gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ai danni di
RAGIONE_SOCIALEroparte_2
e ciò tanto in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. ), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
contro
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. ), dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. ), dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( , dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( ) e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore NOME COGNOME […] P.IVA_2 C.F._2 C.F._3 C.F._4 C.F._5 C.F._6 Email_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
sede precontrattuale, quanto in sede di esecuzione del contratto per adesione, causando danni ad risarcibili per equivalente RAGIONE_SOCIALEroparte_2
pari ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/euro) o in subordine almeno di € 374.628,05 (trecentosettantaquattromilaseicentoventotto/05) = o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia e che verrà accertata in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.05.12 al saldo effettivo, con riferimento ai danni, di natura economica e patrimoniale, risoltisi in un minore valore aziendale presente e futuro o, in subordine, almeno al danno emergente correlato ai maggiori costi sostenuti a valere sul periodo 1.05.2011 – 15.05.2012 per i servizi di logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio ) e trattamento dei R.A.E.E;
– condannare il a pagare ad la somma di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/euro) o in subordine almeno di € 374.628,05 (trecentosettantaquattromilaseicentoventotto/05) = o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia e che verrà accertata in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.05.12 al saldo effettivo, con riferimento ai danni, di natura economica e patrimoniale, risoltisi in un minore valore aziendale presente e futuro o, in subordine, almeno al danno emergente correlato ai maggiori costi sostenuti a valere sul periodo 1.05.2011 – 15.05.2012 per i servizi di logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio ) e trattamento dei R.A.E.E; RAGIONE_SOCIALEroparte_1 […] RAGIONE_SOCIALEroparte_2
– in via istruttoria, ammettere tutte le prove già formulate dall’attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc e, per quanto di ragione, quelle dedotte a controprova nella memoria di replica ex art. 183, co. 6, n. 3 cpc e, quindi, in via riepilogativa:
– PROVA DIRETTA –
– capitoli di prova testimoniale:
SEZIONE IV – ISTANZE ISTRUTTORIE
13. CIRCA IL DIRITTO DI ESA DI VEDERSI ASSEGNATI I PUNTI DI PRELIEVO NELL’ANNO OPERATIVO 2011-2021 SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CDC, DOTT. E DELLE SEGUENTI PROVE TESTIMONIALI: Testimone_1
(a) DCV che la procedura e le tempistiche relative alla predisposizione e trasmissione delle autocertificazioni dell’immesso sul mercato di ogni anno operativo da inviare da parte dei sistemi collettivi consorziati al RAGIONE_SOCIALE, vengono stabilite in sede assembleare dal RAGIONE_SOCIALE nel mese di dicembre di ogni anno solare con riferimento all’anno operativo successivo?
(b) DCV che anche per l’anno operativo 2011-2012 è stata assunta dal RAGIONE_SOCIALE nel mese di dicembre 2010 la delibera assembleare per la determinazione RAGIONE_SOCIALE procedura e delle tempistiche relative alla predisposizione e trasmissione delle autocertificazioni dell’immesso sul mercato 2010?
(c) DCV che nel mese di marzo 2011 RAGIONE_SOCIALE ha comunicato al RAGIONE_SOCIALE le autodichiarazioni dell’immesso sul mercato 2010 relative al produttore RAGIONE_SOCIALE?
(d) DCV che in data 08/04/2011 Lei ha ricevuto dal sig. la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto, prodotta da parte attrice sub doc. 43? Parte_2
Si indica a teste sui capitoli 13.a, 13.b e 13.c la sig.ra
nella sua qualità di Responsabile RAGIONE_SOCIALE Amministrazione e controllo, presso , INDIRIZZO. Parte_3 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Si indica a teste sul capitolo 13.d il sig.
presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. RAGIONE_SOCIALEroparte_3
14. CIRCA LA MISSIONE DI ESA, SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI PROVE TESTIMONIALI A
CONFERMA DEGLI ACQUISTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI:
(a) DCV che nel novembre/dicembre 2016 avete venduto ad RAGIONE_SOCIALE n. 50 contenitori per la raccolta differenziata di RAGIONE_SOCIALE e n. 100 contenitori interni con coperchio, come da fatture, rubricate sub doc. 67 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano. Si indica a teste il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
con sede in INDIRIZZO, ex P.I.P. INDIRIZZO. CP_4 Persona_1
(b) DCV che dal 2014 al 2022 avete progettato, sviluppato e fornito con assistenza tecnica ad un software gestionale per l’analisi preliminare RAGIONE_SOCIALE logistica correlata al trasferimento di RAGIONE_SOCIALE come da fatture, rubricate sub doc. 68 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano. RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE
Si indicano a testi il sig.
e il sig. residenti entrambi in Cascina INDIRIZZO. Testimone_2 Testimone_3
(c) DCV che nel periodo 2013-2014 avete realizzato una campagna di sensibilizzazione, informazione e divulgazione finalizzata alla qualità RAGIONE_SOCIALE raccolta dei RAGIONE_SOCIALE, commissionatavi da , come da fatture, rubricate sub doc. 69 dei documenti prodotti da , che vi si mostrano. RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE
Si indica a teste il sig. presso RAGIONE_SOCIALE, con sede in RiminiINDIRIZZO Testimone_4
15. CIRCA I COSTI CHE ESA AVREBBE SOSTENUTO NEL 2011/12 SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI PROVE TESTIMONIALI A CONFERMA DEI PREVENTIVI E DELLE OFFERTE
Circa i costi che avrebbe sostenuto nel 2011/12: prove testimoniali a conferma dei preventivi e delle offerte:
(a) DCV che nel periodo febbraio – aprile 2011 formulava le offerte per la logistica ed il trattamento dei RAGIONE_SOCIALE evincibili dai documenti, rubricati sub docc. 76 e 77 dei documenti prodotti da , che le si mostrano. CP_5 RAGIONE_SOCIALE
(b) DCV che l’offerta finale del costo per ogni tonnellata dei RAGIONE_SOCIALE, suddivisa per raggruppamenti, era realizzata attraverso una media ponderata di tutti i costi e di tutte le valorizzazioni dei costi di logistica e di trattamento a livello nazionale.
(c) DCV che nel periodo febbraio – aprile 2011 formulò al sig. o/e ad CP_5 Parte_4 […]
una o più offerte per la logistica ed il trattamento per il periodo 2011/12, rubricati sub docc. 76 e 77 dei documenti prodotti da , che le si mostrano. Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: CP_2 RAGIONE_SOCIALE
residente in Gattatico (RE); residente in San Severino Marche (INDIRIZZO). Testimone_5 Testimone_6
– Ordine di esibizione dei seguenti documenti:
16. SI CHIEDE L’ESIBIZIONE AL CDC E ALL’ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALEroparte_6
CON SEDE IN INDIRIZZO, AI SENSI DELL’ART. 210 C.P.C. E 213 C.P.C, IN QUANTO RILEVANTE AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL DIRITTO DI ESA DI OPERARE NELL’ANNO OPERATIVO 2011-2012, DEI SEGUENTI DOCUMENTI: […]
a – il documento allegato sotto la lettera A al verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria del RAGIONE_SOCIALE tenutasi in data 28/04/2011, ‘relativo alle quote di competenza per il nuovo anno RAGIONE_SOCIALE e i relativi diritti di voto’, oggetto di ratifica come indicato al punto 1.
dell’ordine del giorno RAGIONE_SOCIALE parte straordinaria e la cui esistenza risulta dal doc. 11 prodotto da parte attrice;
b – l’accordo di programma stipulato dal
con l’
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
RAGIONE_SOCIALEroparte_7
per l’anno operativo 2011-2012.
– Consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito:
17. SI CHIEDE L’AMMISSIONE DI CTU TECNICO CONTABILE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DA IN CONSEGUENZA DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE IMPUTABILE AL CDC COME CONSEGUENZA DIRETTA DELLA CONDOTTA TENUTA DAL CDC IN OCCASIONE DELL’ADESIONE DI AL CDC IN DATA 20/04/2011 E ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSORTILE CONSEGUENTE ALL’ADESIONE DI AL CDC, FORMULANDO IL SEGUENTE QUESITO, ANCHE ALLA LUCE DELLA PERIZIA PREVENTIVA GIÀ ACQUISITA AGLI ATTI SUB DOC. 37 DI PARTE ATTRICE, CHIEDENDO L’AMMISSIONE DEL SEGUENTE QUESITO: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
‘
Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche e contabili eventualmente ritenute necessarie, ad accertare a mezzo del richiamo alla dottrina contabile ed ai metodi di valutazione aziendali più accreditati in relazione alla fattispecie concreta sulla base delle contestazioni formulate da al CdC e RAGIONE_SOCIALE documentazione, contabile e non, fornita da quest’ultima nonche’ di quella che riterrà utile reperire, a quantificare analiticamente, integralmente, secondo le stime più attendibili e, se del caso, in assenza di dati certi, sulla base di ipotesi ed approssimazioni, il danno patrimoniale sofferto da in occasione dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE di coordinamento e negli anni fino al 2021 compreso, sulla scorta delle teorie maggiormente accreditate in dottrina, in giurisprudenza e nella prassi, avendo riguardo sia per l’aspetto finanziario che per quello economico. RAGIONE_SOCIALE
In particolare, provveda ad individuare i danni che risultino collegati da un rapporto conseguenziale diretto ed indiretto con i comportamenti del CdC, ragguagliandoli al minor vantaggio (ad esempio: la perdita di clientela, la perdita di chances, la perdita di immagine ed in generale alla perdita di beni immateriali facenti parte dell’avviamento), o al maggior aggravio economico e finanziario da essi determinato (ad esempio: maggiori costi sostenuti in luogo di conguagli in natura, maggiori oneri finanziari, maggiori costi di esercizio in generale), tanto nella fase precontrattuale che in quella successiva dopo il subentro di nel Cdc. In particolare, provveda il CTU a determinare le differenze di costi e di ricavi aziendali di ed il loro riflesso sull’evoluzione RAGIONE_SOCIALE finanza aziendale e dei flussi di cassa, con riferimento all’ipotesi che fosse stato permesso ad di operare fin da subito sul mercato per l’anno operativo 20112012 oppure che non avesse dovuto provvedere ai pagamenti provvisionali mensili in favore degli altri Sistemi Collettivi pur non operando in quel primo esercizio.’. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– CONTROPROVA –
– capitoli di prova testimoniale:
Nell’ipotesi denegata di ammissione dei capitoli nn. 1), 2) e 3) formulati da con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, si chiede ammettersi a controprova il seguente capitolo di prova testimoniale: […] RAGIONE_SOCIALEroparte_1
1)
DCV che, con riferimento alla adesione comunicata dal Parte_5
con missiva del 28/11/2011, RAGIONE_SOCIALE ha presentato la domanda di adesione al […]
dopo il 28 aprile 2011. RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Si indica a teste il sig. , INDIRIZZO. Testimone_7
[…]
Nell’ipotesi denegata di ammissione del capitolo n. 6) formulato da
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, si chiede ammettersi a controprova i seguenti capitoli di prova testimoniale: […]
2) DCV che il bilancio annuale del Sistema Collettivo che amministrate e/o rappresentate ha sempre prodotto un saldo zero quale differenza tra eco-contributi incassati dai produttori aderenti ed esborsi sostenuti per la raccolta e la gestione dei RAGIONE_SOCIALE8
3) DCV che il Sistema Collettivo che amministrate e/o rappresentate nel corso degli anni ha costituito fondi di riserva quali avanzi di gestione derivanti dall’eco-contributo incassato dai produttori.
Si indicano a testi:
Milano;
Pieve Emanuele INDIRIZZO);
Tes_8
Testimone_9
Tes_10
[…]
Milano;
, Torino.
Testimone_11
Con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE PEC del 4/3/2011 prodotta
ex novo dal sub doc. 26 con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, ferma l’inammissibilità delle nuove allegazioni del CDC, si articolano a prova contraria i seguenti capitoli di prova testimoniale: RAGIONE_SOCIALEroparte_1
4 a) DCV che in data 8/3/2011 Lei ha ricevuto alle ore 16:40 dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 81 Persona_2
4 b) DCV che in data 21/3/2011 alle ore 12:20 Lei ha inviato alla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Persona_2
4 c) DCV che in data 21/03/2011 alle ore 14:05 Lei ha ricevuto dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Persona_2
4 d) DCV che in data 21/03/2011 alle ore 18:45 Lei ha ricevuto dalla sig.ra del RAGIONE_SOCIALE la mail che che si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto e gli allegati, prodotta da parte attrice sub doc. 82 Persona_2
Si indica a teste sui capitoli 4.(a), 4.(b), 4.(c) e 4.(d) il sig. presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEroparte_3
In replica alle nuove e quindi inammissibili allegazioni del sul conguaglio in denaro si chiede un Ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei seguenti documenti: verbale dell’assemblea del tenutasi in data 18/11/2008 e di RAGIONE_SOCIALEroparte_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
quella tenutasi in data 15/9/2009, completo degli allegati;
– in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte convenuta
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:
Nel merito:
in via preliminare:
– accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato da nei confronti del CDC RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, mandare assolto il da ogni e qualsiasi addebito; Parte_6 […] RAGIONE_SOCIALEroparte_1
in INDIRIZZO principale:
– respingere tutte le domande svolte da nei confronti del in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti depositati in giudizio e, conseguentemente, mandare assolto il da ogni e qualsiasi addebito; Parte_6 RAGIONE_SOCIALEroparte_1 […] CP_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
[…]
in via istruttoria:
– respingere tutte le istanze istruttorie avversarie (ivi inclusi le richieste di CTU e di emissione di un ordine di esibizione) per i motivi di cui ai parr. D) e F) RAGIONE_SOCIALE terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dal e, in ogni caso, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui agli atti depositati in giudizio dal . Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di cui ai punti 13 (a), (b) e (c) RAGIONE_SOCIALE seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria istruttoria depositata dal CP_8 RAGIONE_SOCIALEroparte_1 Parte_6 CP_8
– accogliere le istanze istruttorie formulate dal al par. J) RAGIONE_SOCIALE seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e ai punti 65 e 66 RAGIONE_SOCIALE terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell’odierno convenuto. RAGIONE_SOCIALEroparte_1
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2022
[…]
(nel prosieguo anche solo ‘) ha citato in giudizio il (nel prosieguo anche o il ‘) onde sentirne accertare la responsabilità per la condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza tenuta nei confronti di nella fase antecedente all’adesione di questa al e nella fase immediatamente successiva, con richiesta di condanna dello stesso al risarcimento del danno inizialmente quantificato in euro 3.500.000. RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEroparte_1 RAGIONE_SOCIALEr CP_9 RAGIONE_SOCIALE CP_9
RAGIONE_SOCIALE
, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto:
-di aver preso contatti con i referenti del CDC in vista RAGIONE_SOCIALE futura adesione al sin dal dicembre 2010 e di aver successivamente manifestato la propria volontà in tal senso sia nel corso di un incontro dell’8 aprile 2011 che con comunicazione scritta del 12 aprile 2011; NUMERO_DOCUMENTO
-di aver presentato in data 20 aprile 2011 domanda di adesione al , del tutto ignara del fatto che pochi giorni prima (in data 12 aprile 2011) il comitato esecutivo del – seppure a conoscenza RAGIONE_SOCIALE imminente richiesta di adesione di – aveva approvato la proposta di modifica delle regole operative del , integrandole con ulteriori impegni economici e finanziari a carico dei sistemi collettivi; CP_9 CP_9 RAGIONE_SOCIALE CP_9
-di essere venuta a conoscenza di tali modifiche solo dopo il pagamento delle quote dovute in ragione dell’adesione (effettuato in data 8 giugno 2011), con la conseguenza che è sorta tra le parti una controversia dovuta
➢ al comportamento omissivo e reticente tenuto dal nella fase delle trattative rispetto: CP_9
i. all’intenzione di modificare di lì a poco le regole operative introducendo la possibilità che i sistemi collettivi neo-aderenti non solo non operassero per un anno sul mercato, ma, in discontinuità rispetto al passato, fossero addirittura costretti a sostenere fin da subito, pagandoli mensilmente, costi operativi a vantaggio dei sistemi collettivi operativi, con l’aggravio di una
garanzia fideiussoria a copertura dell’importo annuale dei costi medesimi,
ii. alle tempistiche RAGIONE_SOCIALE procedura di autocertificazione dell’immesso sul mercato da parte dei produttori aderenti ai sistemi collettivi consorziati (senza la quale al sistema collettivo non viene assegnato alcun punto di prelievo), né alla data di effettivo inizio di operatività del sistema collettivo neo consociato, nonché
iii. all’entità dei costi che avrebbe dovuto sostenere, impedendole così di valutare correttamente la convenienza dell’adesione al ; RAGIONE_SOCIALE CP_9
o al comportamento contrario ai principi di buona fede, di libera concorrenza e di non discriminazione tenuto dal nella fase di esecuzione del contratto, quando CPNUMERO_DOCUMENTO9
iv. ha ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendo la stessa ad una condizione introdotta ex novo e rendendo conseguentemente l’attrice non operativa per l’intero anno 2011/2012 nonostante la tempestiva domanda di adesione; RAGIONE_SOCIALE
v. non ha applicato analogicamente le regole operative vigenti;
vi. non ha posticipato l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo onde permettere ad di essere immediatamente operativa sul mercato; RAGIONE_SOCIALE
vii. non ha applicato a il combinato disposto degli articoli RAGIONE_SOCIALE
a) 9.1 (Operatività e accreditamento di un nuovo Sistema Collettivo), comma 3, delle Regole operative;
b) 9.2 (Finanziamento del servizio), comma 2 delle Regole operative,
in base ai quali il nuovo sistema collettivo non sarebbe stato tenuto ‘ a dichiarare alcunché, né a sostenere i costi del servizio in quanto le quote assegnate sono già gestite da altri Sistemi Collettivi per l’intero anno operativo ‘;
-di aver subito un danno da minore efficienza iniziale e, dunque, da minore fatturato in conseguenza di tali condotte, quantificato in euro 3.500.000;
-di aver sottoposto tale comportamento al vaglio del RAGIONE_SOCIALE , il quale nel marzo del 2020 si è pronunciato sfavorevolmente ad ; CP_9 RAGIONE_SOCIALE
-di aver contestato al CDC l’erroneità del lodo, senza tuttavia ottenere riscontro positivo e di aver dunque agito in questa sede.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il
RAGIONE_SOCIALEroparte_1
-precisando che
o il legame che unisce le odierne parti in causa è sottratto alla normale negoziazione tra operatori privati, muovendosi le stesse all’interno di un sistema governato da norme di diritto pubblico inderogabili, tese a garantire la corretta e uniforme
gestione di una particolare tipologia di rifiuto su tutto il territorio nazionale e che, quindi, le condizioni e i termini di ammissione non possono essere oggetto di contrattazione in alcuna fase ‘precontrattuale’;
o , in quanto sistema collettivo espressione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, era obbligata per poter operare ad aderire al CDC RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE
-chiarendo che l’ iter modificativo delle regole operative del CDC ha avuto inizio nel dicembre del 2010 e che le delibere assunte dall’assemblea dei consorziati in proposito non sono mai state oggetto di alcuna impugnativa;
-eccependo
o l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere ex adverso per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
o l’assenza in capo a sé di qualsivoglia obbligo di protezione nei confronti dei sistemi collettivi non ancora consorziati;
-contestando la sussistenza in capo ad del danno in questa sede lamentato. RAGIONE_SOCIALE
Il convenuto ha, dunque, chiesto CP_9
1. in via preliminare la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio preteso da RAGIONE_SOCIALE
2. nel merito il rigetto delle domande di parte attrice.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
l’attrice ha
-contestato l’eccezione di prescrizione sollevata dal CDC;
-insistito nelle proprie deduzioni circa una responsabilità precontrattuale e contrattuale in capo al ; CP_9
-eccepito la tardività – in quanto versate solo nella seconda memoria istruttoria – delle allegazioni di parte convenuta circa la preesistenza RAGIONE_SOCIALE regola dei conguagli annuali in denaro sulla base del numero di rifiuti effettivamente immessi e la consapevolezza in capo ad dei termini per l’invio RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di immesso nel 2010; RAGIONE_SOCIALE
-contestato la ricostruzione avversaria in punto di ribaltamento dei costi consortili che opererebbe sui propri aderenti; RAGIONE_SOCIALE
-in via istruttoria chiesto
o di essere ammessa alla prova per testi e per interrogatorio formale;
o l’emissione di ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. avente ad oggetto l’allegato A al verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria del RAGIONE_SOCIALE del 28 aprile 2011 e l’accordo di programma stipulato dal convenuto con l’ per l’anno operativo 2011-2012; RAGIONE_SOCIALEroparte_7
o l’ammissione di CTU tecnico contabile atta a quantificare il danno subito in conseguenza delle condotte tenute dal CDC;
o a prova contraria:
▪ l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al CDC del verbale delle assemblee del 18 novembre 2008 e del 15 settembre 2009, completo degli allegati;
▪ di essere ammessa alla prova per testi;
il RAGIONE_SOCIALE ha
-dedotto che , già prima RAGIONE_SOCIALE trasmissione RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione al CDC, era pienamente a conoscenza delle modalità di assegnazione delle quote ai nuovi sistemi collettivi ‘entranti’ e del meccanismo di ‘sospensione’ RAGIONE_SOCIALE operatività per l’ipotesi di adesione al CDC RAGIONE_SOCIALE in un momento successivo alla annuale assegnazione massiva dei punti di prelievo; RAGIONE_SOCIALE
-in via istruttoria chiesto
o di essere ammesso alla prova per testi;
o l’emissione di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto ‘ il nominativo dei produttori di AEE (diversi da RAGIONE_SOCIALE) che – alla data del 20 aprile 11 – avevano indicato il nominativo di quale sistema collettivo di riferimento per l’evasione dell’obbligo di finanziamento dei costi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE ‘ ovvero, in subordine, l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del medesimo soggetto avente ad oggetto le ‘ richieste di variazione trasmesse – per l’anno 2011/2012 – dai produttori di AEE (diversi da RAGIONE_SOCIALE) che abbiano indicato quale sistema collettivo di riferimento per l’evasione dell’obbligo di finanziamento dei costi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE ‘; […] RAGIONE_SOCIALEroparte_10 RAGIONE_SOCIALEroparte_10
o a fronte RAGIONE_SOCIALE parzialità RAGIONE_SOCIALE documentazione attorea, l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Banca di Credito Cooperativo o, in subordine, dell’odierna attrice degli estratti integrali di conto corrente – riferiti al periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2011 e la data del 31 dicembre 2012 del conto corrente N. 279 004 400983-82 intestato ad . RAGIONE_SOCIALE
Disattese tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10 ottobre 2024.
In quell’occasione la difesa di parte attrice ha precisato a verbale che le conclusioni di cui al foglio di PC depositato in data .8 ottobre 2024 corrispondono alle domande di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., con l’unica differenza quanto all’ammontare del risarcimento del danno che, in via subordinata, il quantum è stato indicato in almeno 374.628,05 euro, ovvero la quantificazione meglio illustrata a pag. 16 RAGIONE_SOCIALE seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c..
Sulle conclusioni delle parti è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l’odierna udienza con assegnazione di un termine sino al 13 gennaio 2025 ad entrambe le parti per brevi note conclusive.
*
All’esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le ragioni dell’attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Per meglio comprendere la vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, pare in primis opportuno dare sinteticamente atto del contesto giuridico nella quale tale vicenda si inserisce.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAGIONE_SOCIALE) sono rifiuti particolari a cui il legislatore ha riservato, stante le notevoli implicazioni ambientali connesse al loro smaltimento, una specifica disciplina di cui al D. Lgs. n. 151/2005 e quindi al D. Lgs. n. 49/2014.
Si tratta di disciplina di derivazione comunitaria volta a salvaguardare l’ambiente e la salute per il tramite di regole disciplinanti il corretto trattamento dei rifiuti in commento. In particolare, il D. Lgs. n. 151/2005, viste le direttive n. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha nella specie stabilito misure e procedure finalizzate a:
a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAGIONE_SOCIALE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAGIONE_SOCIALE;
d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 1 D. Lgs. n. 151/2005).
Tra gli obblighi introdotti dalla normativa de qua c’è quello di ritirare e trattare, in forma individuale o collettiva organizzata (tramite i sistemi collettivi, oggi solo in struttura consortile), tali rifiuti speciali (art. 8 D. Lgs. 151/2005). L’organizzazione e il finanziamento RAGIONE_SOCIALE raccolta (presso i centri presenti sul territorio) e del trattamento (presso adeguati impianti) dei RAGIONE_SOCIALE sono posti a carico dei produttori di tali apparecchiature in misura proporzionale rispetto alla quota di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (articoli 11 e 12 D.Lgs. n. 151/2005, oggi art. 23 comma 2 D.lgs. n. 49/2014), laddove per produttori l’art. 3 del D.Lgs. n. 151/2005, norma di riferimento per i fatti di causa, intende:
1) coloro che fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio;
2) coloro che rivendono con il loro marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato “produttore” se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1);
3) coloro che importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.
I produttori, per assolvere tale onere, possono riunirsi nei c.d. sistemi collettivi, ovvero consorzi aventi personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, suddivisi in base alla tipologia di rifiuto o di segmento di mercato servito.
In esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2005 il RAGIONE_SOCIALE con Decreto n. del 27 settembre 2007 n 185 ha istituito un organismo centrale – il CENTRO di COORDINAMENTO qui convenuto – con il compito istituzionale di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAGIONE_SOCIALE nel territorio dello Stato italiano.
Tale organismo ha forma consortile di diritto privato ex art. 2602 e ss. c.c. e ha ad oggetto ‘ l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE nonché dei produttori, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative ‘ (cfr. art. 1 Statuto CDC – doc. 2 parte convenuta) mediante:
la definizione delle relative regole operative del sistema RAGIONE_SOCIALE,
la gestione e il coordinamento dell’attuazione di tali regole e
la segnalazione di eventuali infrazioni.
Al ‘ partecipano (…) i Sistemi Collettivi iscritti al RAGIONE_SOCIALE (art. 6 Statuto – doc. 2) a cui il CDC, sulla base dei dati relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno solare precedente da parte dei produttori a loro aderenti, assegna i punti di prelievo presso i centri di raccolta dei rifiuti per garantire comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. CP_9
Il è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e RAGIONE_SOCIALE tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti nella gestione del servizio di gestione e raccolta dei RAGIONE_SOCIALE (doc. 2 di parte convenuta). NUMERO_DOCUMENTO
, in quanto sistema collettivo, ha chiesto di aderire al in data 20 aprile 2011 (doc. 10 parte attrice) e oggi lamenta che il avrebbe tenuto svariate condotte contrarie ai principi di buona fede, violative degli obblighi informativi e collaborativi a cui era tenuto in adempimento dell’obbligo generale di correttezza sia nella fase ‘precontrattuale’ antecedente all’adesione di , sia nella fase ‘contrattuale’ immediatamente successiva. RAGIONE_SOCIALE CP_9 CP_9 RAGIONE_SOCIALE
Prima di passare al merito RAGIONE_SOCIALE vicenda, questo Tribunale è chiamato a valutare l’eccezione preliminare di prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere da , tempestivamente sollevata dal RAGIONE_SOCIALE
1. Sull’eccezione di prescrizione
Il ha preliminarmente eccepito che le violazioni dei canoni di correttezza e buona fede lamentate da avrebbero avuto luogo, stando alla prospettazione attorea, tra il dicembre del 2010 e l’aprile-maggio 2011, con la conseguenza che il termine quinquennale entro il quale la controparte avrebbe potuto e dovuto far valere le proprie ragioni sarebbe inutilmente decorso e CPNUMERO_DOCUMENTO9 RAGIONE_SOCIALE
che, dunque, il diritto al risarcimento del danno vantato in questa sede sarebbe ampiamente prescritto.
Secondo l’attrice l’azione proposta non si esaurirebbe nella contestazione di una responsabilità precontrattuale, ‘ essendo riferita anche all’esecuzione del contratto ‘ consortile, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.
Rispetto alla domanda principale di parte attrice, che fa espresso riferimento alla c.d. responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., questo Tribunale, ben consapevole RAGIONE_SOCIALE perdurante oscillazione dell’orientamento del Supremo RAGIONE_SOCIALE circa la natura di tale responsabilità (ritenuta di natura contrattuale secondo Cass. Civ. SS.UU. n. 8236/2020, ex multis, e invece di natura extracontrattuale secondo Cass. 27262/2023, ex multis ), ritiene di aderire all’orientamento, già espresso da questa Sezione, per il quale appare preferibile ricondurre la responsabilità in commento al tipo ‘contrattuale’, alla stregua RAGIONE_SOCIALE responsabilità ‘da contatto sociale’ (cfr. Tribunale Milano – Ordinanza – 28 luglio 2022; Tribunale Milano – Sentenza – 28 marzo 2024 reperibili in www.giurisprudenzadelleimprese.it ).
È indubbio, infatti, che nella fase delle trattative le parti entrano in contatto fra loro non in modo generico, ma in virtù di una specifica relazione da cui sorge un affidamento reciproco. Tale ‘contatto’ assume valenza indubbiamente ‘qualificata’ e deve pertanto essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni (art. 1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. ( ex multis Cass. Civ. n. 14188/2016 e Cass. Civ. SS.UU. n. 8236/2020).
Dalla natura contrattuale RAGIONE_SOCIALE responsabilità de qua deriva l’applicazione del termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che – ai fini che qui rilevano – a fronte di comportamenti asseritamente assunti dal CDC al più tardi nel dicembre 2010 e dell’intervenuto deposito in data 13 febbraio 2020 da parte di di una ‘ richiesta di intervento ‘ al RAGIONE_SOCIALE del per i medesimi comportamenti qui denunciati, l’azione esercitata in questa sede non può dirsi prescritta, avendo l’attrice utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione poco prima dello scadere dei 10 anni, mediante l’iniziativa stragiudiziale richiamata e, successivamente, avendo introdotto il presente giudizio in data 1° aprile 2022. RAGIONE_SOCIALE CP_9
L’eccezione in commento va, dunque, disattesa.
2. Sulla dedotta responsabilità in capo al CP_11
ha fondato la propria domanda facendo espresso riferimento alla responsabilità precontrattuale del , lamentando condotte contrarie a buona fede e correttezza, avendo il CDC omesso di fornire alla nuova aderente informazioni essenziali relative a condizioni economiche e costi da sostenere e a tempistiche RAGIONE_SOCIALE procedura di autocertificazione, le quali avrebbero di fatto reso il sistema collettivo non operativo per l’anno 2011/2012 e, al contempo, onerato lo stesso di obblighi di versamento di ingenti contributi economici in favore del . […] CP_9 CP_9
Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente precisato che il rapporto tra le odierne parti in causa si inserisce all’interno di un sistema governato da norme di diritto pubblico
inderogabili, con la conseguenza che non poteva svolgersi tra le stesse alcuna contrattazione delle condizioni e dei termini di ammissione e che l’adesione di controparte, quale sistema collettivo, al CDC era in ogni caso un obbligo e non una libera scelta.
Rispetto a tali deduzioni ha replicato che in base all’art. 12, comma 6 del D. Lgs. n. 151/2005 (lo si rammenta, disciplina applicabile al momento dei fatti per cui è causa) solo i sistemi collettivi che gestivano RAGIONE_SOCIALE derivanti da nuclei domestici erano tenuti ad iscriversi al , mentre altrettanto non si poteva dire per i sistemi collettivi che gestivano RAGIONE_SOCIALE professionali. RAGIONE_SOCIALE CPNUMERO_DOCUMENTO
L’attrice dunque lamenta di non essere stata messa nelle condizioni di valutare compiutamente il da farsi; più precisamente l’attrice ha dedotto che se ‘ avesse avuto piena contezza delle regole in base alle quali è stato determinato, sotto il profilo economico, il suo ingresso nel CDC, avrebbe potuto valutare di organizzare diversamente il suo business e decidere di sviluppare l’attività relativa alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE professionali ‘ per la quale l’adesione al non costituiva condicio sine qua non . CP_9
Dunque, a fronte delle contestazioni genericamente svolte in atto di citazione, solo nelle difese successive parte attrice ha accennato alla diversa disciplina che regola
-l’attività relativa ai RAGIONE_SOCIALE derivanti da nuclei domestici, per la quale la legge prevede l’obbligo di adesione al CDC,
-e l’attività relativa ai RAGIONE_SOCIALE professionali,
senza mai diversificare o specificare, dal punto di vista economico e quantitativo, la diversa incidenza delle due tipologie di rifiuti elettrici o elettronici nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria attività caratteristica.
Invero, a fronte delle difese svolte sul punto dal , parte attrice nulla ha specificatamente dedotto al riguardo, né nella prima memoria istruttoria (ove neppure ha ritenuto di adeguare le proprie domande e di precisare la propria tesi sulla base di tale dirimente differenza), né nelle difese successive, continuando di contro nella propria unitaria prospettazione. CP_9
All’esito del giudizio il Tribunale non è stato posto in grado di conoscere l’incidenza sul business dell’attrice RAGIONE_SOCIALE raccolta e RAGIONE_SOCIALE gestione di RAGIONE_SOCIALE derivanti da nuclei domestici da una parte e RAGIONE_SOCIALE raccolta e alla gestione di RAGIONE_SOCIALE professionali dall’altra.
Tuttavia, il Tribunale non può non sottolineare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE diversa disciplina che riguarda rifiuti di derivazione domestica e rifiuti di derivazione professionale, stante l’assenza in capo ad di alternative all’adesione al per lo svolgimento dell’attività di raccolta e gestione di RAGIONE_SOCIALE domestici. RAGIONE_SOCIALE CP_9
Con riguardo a tale ultima attività, essendo l’adesione al CDC obbligatoria ex lege e non avendo di fatto alcuna alternativa, salvo decidere di non esercitare quel segmento di attività, ben si comprende come tutte le doglianze svolte in atto di citazione si svuotano RAGIONE_SOCIALE gran parte del loro peso e rilievo, impedendo la stessa previsione normativa ogni spazio di negoziazione fra le parti al riguardo. RAGIONE_SOCIALE
Per quanto attiene invece all’attività di raccolta e gestione di RAGIONE_SOCIALE professionali, avrebbe invece potuto non aderire al . Tuttavia, parte attrice non sviluppa in alcun modo le conseguenze connesse a tale facoltà, continuando a dolersi genericamente RAGIONE_SOCIALE violazione di obblighi informativi e condotte contrarie a buona fede, senza in alcun modo prospettare – sul piano controfattuale – quale diverso esito avrebbero potuto avere le trattative in caso di corretta e tempestiva informazione. RAGIONE_SOCIALE CPNUMERO_DOCUMENTO
Con la conseguenza che anche la prospettazione inerente alla quantificazione del danno appare sotto questo aspetto del tutto errata, essendo noto che in caso di responsabilità precontrattuale viene tutelato l’interesse delle parti a non svolgere ‘trattative inutili’, sicché la mancata osservanza dei doveri imposti dagli obblighi generali di correttezza e buona fede mira a risarcire il c.d. interesse contrattuale negativo, ovvero il danno da perdita delle occasioni d’affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse.
Nel caso in esame, non ha mai dedotto che non avrebbe aderito al , qualora fosse stata messa a parte RAGIONE_SOCIALE CP_9
i. dell’imminente modifica delle regole operative del con introduzione di importanti impegni economici in capo ai sistemi collettivi neo-consorziati e non operativi, CPNUMERO_DOCUMENTO9
ii. delle tempistiche RAGIONE_SOCIALE procedura per l’anno 2011 di autocertificazione dell’immesso sul mercato da parte dei produttori aderenti ai sistemi collettivi consorziati e RAGIONE_SOCIALE data di effettiva operatività del sistema collettivo neo-consorziato, nonché
iii. dell’entità dei costi che la stessa avrebbe dovuto sostenere,
Già solo per tale ragione la domanda attorea di responsabilità precontrattuale in capo al CDC non può trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga la rilevanza non secondaria del dato temporale, rispetto alla vicenda in esame, dal momento che, pur non potendosi considerare il diritto al risarcimento prescritto, appare significativa la circostanza che l’attrice abbia inteso far valere e quantificare danni ingentissimi (oltre 3,5 milioni di euro) solo dopo che sono trascorsi più di 9 anni dalle condotte che avrebbero generato gli stessi, all’esito del protrarsi di un rapporto quasi decennale con il CDC che comunque risulta aver consentito all’attrice il conseguimento degli scopi per i quali aveva richiesto nel 2011 l’adesione.
Appare inoltre opportuno considerare, inoltre, che l’adesione a un consorzio comporta inevitabilmente l’accettazione del suo statuto e dei suoi regolamenti.
Nel caso di specie lo Statuto del CDC all’epoca vigente – il cui contenuto era ben conosciuto dall’attrice al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione – prevedeva che i Consorziati osservassero 1 ‘ lealmente le norme previste nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico, e le
1 Come si evince dalle seguenti dichiarazioni rese dal legale di parte attrice nella missiva del 12 aprile 2011 (antecedente, appunto, alla domanda di adesione al ): ‘ (…) se al punto 1 posso trovare risposta, indipendentemente dalla condivisione o meno, nell’art. 2 dello Statuto del CDC, non posso dire altrettanto per i punti successivi ‘ (cfr. doc. 8 attrice). CP_9
deliberazioni adottate dagli organi del RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 16). Tra questi organi vi è ovviamente l’assemblea dei consorziati, la quale inter alia
i. determinava ‘ la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all’atto dell’adesione e, altresì, l’ammontare del contributo annuale per la gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, potendo ‘ richiedere nel corso dell’anno anticipi ed integrazioni dei contributi annuali ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. c);
ii. approvava ‘ le eventuali modifiche allo Statuto e ai Regolamenti ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. m) e ‘ le Regole Operative del Sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 10, lett. o), con la precisazione che sull’approvazione e sulla modifica ‘ dello Statuto del , di ciascun Regolamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘, nonché ‘ delle Regole Operative del Sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ dovesse deliberare ‘ l’Assemblea Straordinaria ‘, la quale, ‘ sia in prima sia in seconda convocazione ‘, sarebbe stata ‘ validamente costituita con la presenza di ‘ un numero di consorziati rappresentante ‘ almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati ‘ e avrebbe deliberato ‘ validamente con il voto favorevole di almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, commi 8 e 9). RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Secondo quanto statutariamente previsto ‘ Le deliberazioni così assunte ‘ vincolavano ‘ anche gli assenti ed i dissenzienti ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, comma 9).
Dunque, era chiaro (e altrimenti non avrebbe potuto essere) che nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE avesse aderito al RAGIONE_SOCIALE, la stessa avrebbe dovuto sottostare alle decisioni tempo per tempo assunte dall’assemblea dei consorziati (salva ovviamente la possibilità di impugnare i deliberati laddove ritenuti illegittimi), adeguandosi pertanto alle modifiche RAGIONE_SOCIALE disciplina consortile di volta in volta approvate, senza, invece, poter pretendere di vedersi applicata la disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALE ‘presentazione’ RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione, la quale risulta essere stata nelle more modificata a seguito dei delibera assunta dall’Assemblea dei consorziati.
Per la stessa essenza del e RAGIONE_SOCIALE sua struttura, non poteva, dunque, fare alcun legittimo affidamento sull’applicabilità sine die RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di adesione. CP_9 RAGIONE_SOCIALE
Senza contare che la stessa avrebbe diligentemente potuto – nella fase immediatamente successiva all’ammissione al – richiedere di accedere ai verbali delle ultime riunioni degli organi consortili, in tal modo avrebbe potuto avvedersi del fatto che già dal dicembre del 2010 gli organi si stavano occupando di proposte di modifica alle regole operative (cfr. doc. 3 convenuto). CP_9
Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in causa:
-dal verbale RAGIONE_SOCIALE riunione del Comitato Esecutivo del1° dicembre 2010 si legge al punto 2.10
‘ Il Presidente ~ illustra e commenta la convocazione contenente l’o.d.g dell’Assemblea del 15.12.2010 e propone di ~ esaminare più dettagliatamente la bozza di proposta relativa alle modifiche alla Regole Operative del CdC, elaborata da Su questo NUMERO_DOCUMENTO12
punto si richiede un commento da parte di tutti entro il giorno 3.12.2010 al quale seguirà un’audioconferenza del Comitato Esecutivo per il 9.12.2010 alle ore 8.30, nella quale si esaminerà una bozza di modifica delle Regole Operative . Il Comitato Esecutivo ~ prende atto di quanto comunicato dal Presidente ed approva la proposta […]’ (cfr. doc. 3 convenuto).
-dal verbale RAGIONE_SOCIALE riunione del Comitato Esecutivo del 12 aprile 2011 si legge al punto 2.7
‘ Il Presidente (…) ~ propone di integrare le attuali Regole Operative al fine di determinare in modo chiaro gli impegni economici e finanziari assunti nei confronti dell’intero sistema dai nuovi Sistemi Collettivi; ~ rileva la necessità di mettere a punto con il legale del RAGIONE_SOCIALE una proposta, da sottoporre ai Consorziati, volta a regolamentare la casistica e ad accrescere le garanzie di buon funzionamento del sistema nel caso di ingresso di nuovi consorziati; ~ propone di organizzare un incontro urgente con il legale del RAGIONE_SOCIALE prima dell’Assemblea del 28 aprile p.v. ‘ (cfr. doc. 9 attrice). Tes_9
Peraltro, non si dimentichi che ‘ le delibere dell’Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto l’adozione di o modifiche a Regolamenti, Regole Operative, ovvero linee di indirizzo e strategiche nonché la sottoscrizione o modifica di accordi di programma ‘ in base allo Statuto dovevano essere ‘ comunicate al Comitato RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 11, comma 13) e che, nel caso di specie, tale organo non risulta aver sollevato alcun rilievo, né la neo associata risulta aver impugnato alcuna delibera degli organi statutari.
Non avendo mai impugnato le determine degli organi del che in thesi -avrebbero comportato effetti nocivi nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALE CP_9
-in quanto avrebbero ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendo la stessa ad una condizione introdotta ex novo, rendendola conseguentemente non operativa per l’intero anno 2011/2012, ovvero RAGIONE_SOCIALE
-in quanto avrebbero posticipato l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo, impedendo ad di essere immediatamente operativa sul mercato) RAGIONE_SOCIALE
di nulla ora, a distanza di tanti anni si può dolere.
Parimenti destituite di fondamento sono le contestazioni sollevate dall’attrice rispetto ad un presunto comportamento violativo dei principi di buona fede, RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza e RAGIONE_SOCIALE non discriminazione tenuto dal nella fase di esecuzione del contratto. CP_9
Nella specie l’attrice ha lamentato che il avrebbe ritardato l’efficacia dell’adesione di , sottoponendola ad una condizione introdotta ex novo (i.e. il versamento da parte di un importo composto di tre voci, calcolate in parte secondo una formula appena introdotta) e rendendo conseguentemente l’attrice non operativa per l’intero anno 2011/2012 nonostante la tempestiva domanda di adesione. CP_9 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
In proposito non può rilevarsi come lo Statuto del CDC all’epoca vigente prevedesse che
o ‘ Il fondo consortile ‘ fosse inter alia ‘ costituito (…) dalle quote di partecipazione dei Consorziati versate una tantum all’atto dell’iscrizione a titolo di quota del fondo
consortile ‘ e che tale quota del fondo consortile fosse determinata in euro 5.000 (cfr. doc. 2 convenuto, artt. 7 e 8);
o l’Assemblea annualmente deliberasse ‘ l’importo da richiedere ai nuovi Consorziati a copertura delle spese di avviamento finanziate dagli altri Consorziati già aderenti ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 8);
o il Comitato Esecutivo deliberasse ‘ in merito all’ammissione di nuovi Consorziati definendone l’importo RAGIONE_SOCIALE quota di partecipazione al fondo consortile ‘ (cfr. doc. 2 convenuto, art. 12.7).
Sulla scorta di tali previsioni risulta che il Comitato Esecutivo nella riunione del 4 maggio 2011 abbia definito le modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALE quota una tantum che i nuovi sistemi collettivi aderenti al avrebbero dovuto corrispondere in vista dell’effettiva partecipazione allo stesso e che tale decisione sia stata ratifica e fatta propria dall’assemblea dei consorziati del 17 maggio 2011. NUMERO_DOCUMENTO
non ha mai dedotto alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa statutaria né ha mai impugnato come già detto – le delibere di cui sopra. RAGIONE_SOCIALE
Sostiene l’attrice che il , consapevole del fatto che avrebbe dovuto aderire al entro 30 giorni dalla sua costituzione, cioè entro e non oltre il 21.04.2011, ben prima dell’inizio dell’anno operativo (i.e. 16.05.2011), (…) avrebbe dovuto applicare analogicamente la disciplina dei conguagli a fine anno, connessa al caso dell’errore nella dichiarazione di immesso sul mercato resa dal produttore ‘ (cfr. atto di citazione pag. 19 e s.s.). CP_9 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Ebbene, il presupposto per l’applicazione analogica di una disciplina è una lacuna normativa; lacuna che nel caso di specie era insussistente, trovando la fattispecie per cui è causa apposita disciplina negli artt. 9.1 e 9.2 delle nuove regole operative del . La doglianza in commento è, dunque, priva di fondamento. CP_9
Ancora l’attrice ritiene che il CDC avrebbe dovuto posticipare l’assegnazione massiva delle quote e dei punti di prelievo onde permettere ad di essere immediatamente operativa sul mercato, non essendovi termini perentori per la fase di esecuzione dei subentri dei sistemi collettivi. RAGIONE_SOCIALE
Invero non risulta che fosse previsto alcun obbligo in tal senso. Senza contare che il , così facendo, avrebbe favorito il sistema collettivo neo-consorziato nonostante l’intervenuto superamento del termine prestabilito per l’inoltro delle dichiarazioni di immesso. NUMERO_DOCUMENTO
Da ultimo, l’attrice ha lamentato che il CP_9
-avrebbe applicato ad l’ipotesi più sfavorevole delle nuove regole operative, ovvero ‘ assegnazione, ma non computo delle quote, con obbligo di pagamento mensile di importi provvisionali in favore degli altri Sistemi Collettivi ‘ (artt. 9.1. e 9.2, co. 3 e co. 4), RAGIONE_SOCIALE
-mentre avrebbe dovuto applicare il combinato disposto degli artt. 9.1 (Operatività e
accreditamento di un nuovo Sistema Collettivo), comma 3, e 9.2 (Finanziamento del servizio), comma 2 delle regole operative, in base ai quali il nuovo sistema collettivo non sarebbe stato tenuto ‘ a dichiarare alcunché, né a sostenere i costi del servizio in quanto le quote assegnate sono già gestite da altri Sistemi Collettivi per l’intero anno operativo ‘.
In assenza di regole scritte al riguardo o di altri obblighi in tal senso – invero neppure dedotti da parte attrice – non si ravvisa alcuna violazione contrattuale rilevante e dunque non è possibile ricondurre la condotta del ad alcun ‘inadempimento’ rilevante ai fini del rimedio risarcitorio azionato (a fronte di mere ‘prassi applicative’ che il ha ampliamente giustificato e che non paiono sorrette da alcun intento fraudolento – invero neppure dedotto – ai danni RAGIONE_SOCIALE neo-consorziata). CP_9 CP_9
Anche la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità contrattuale del avanzata da non può dunque trovare dunque accoglimento. CP_9 RAGIONE_SOCIALE
3. La spese
Le spese di causa seguono il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte attrice, previa parziale compensazione nella misura del 30% in relazione all’infondatezza RAGIONE_SOCIALE principale eccezione preliminare svolta da parte convenuta (eccezione di prescrizione). La liquidazione è fatta come in dispositivo, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE domanda, RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta sulla base delle nuove tabelle di cui al DM n. 147/2022 (valori medi), previa riduzione del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta in quanto infondata l’eccezione di prescrizione;
-rigetta in quanto infondate tutte le domande di parte attrice;
-condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in euro 34.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. a verbale.
Milano, 16 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME