Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6485 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26442/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
Bracale NOME
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6485 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
-intimato-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2710/2022 depositata il 08/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
il 17 marzo 2008 RAGIONE_SOCIALE stipulava con la società RAGIONE_SOCIALE un accordo quadro di cessione crediti in forza del quale la banca concedeva alla finanziaria un’opzione di vendita di crediti derivanti da contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, fino a concorrenza di un valore complessivo di 120 milioni di euro, e contestualmente conferiva a COGNOME il mandato per la gestione e l’incasso delle somme collegate ai mutui oggetto di cessione;
all’approssimarsi della prevista scadenza contrattuale, fissata per il 17 marzo 2010, le parti avviavano trattative per la prosecuzione della collaborazione;
protraendosi le trattative oltre la scadenza dell’accordo quadro, le parti stipulavano numerose proroghe fino all”Accordo per la manifestazione di intenti comuni’ del 29 dicembre 2009 che prevedeva, tra l’altro, un ammontare di valore di crediti cedibili da parte di COGNOME pari a 200 milioni di euro per ciascuno dei tre anni di vigenza negoziale;
le proroghe dell’accordo quadro cessavano con la stipula di un nuovo accordo quadro del 5 maggio 2011, che riduceva l’ammontare dei crediti suscettibili di cessione a 160 milioni di euro in due anni;
COGNOME conveniva in giudizio la banca chiedendo, in via principale, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE all’accordo del 2009, da qualificarsi secondo l’attrice quale contratto definitivo, la condanna di quest’ultima all’esatto adempimento;
in via alternativa, nell’ipotesi di qualificazione del suddetto accordo quale contratto preliminare, domandava la pronuncia di una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell’art. 2932
cod. civ. e, ‘in via di estremo subordine’, la condanna di controparte al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale;
si costituiva RAGIONE_SOCIALE negando ogni responsabilità precontrattuale e al contempo contestando l’assunto secondo cui l’accordo del 2009 potesse qualificarsi come contratto, definitivo ovvero preliminare, fermo che, in ogni caso, sarebbe stato superato dal contratto definitivo del 2011, da considerarsi quale unica fonte di diritti e obblighi per le parti;
il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 10463 del 2014, qualificava la scrittura del 29 dicembre 2009 come contratto preliminare e, in accoglimento della domanda proposta in via alternativa da RAGIONE_SOCIALE, condannava RAGIONE_SOCIALE all’acquisizione di 440 milioni di euro di crediti, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’ulteriore danno risarcibile;
la Corte d’Appello, nel giudizio d’impugnazione susseguente, con sentenza n. 333 del 2017, pur confermando la natura di preliminare dell’accordo del 2009, riteneva che lo stesso fosse stato consensualmente risolto dalle parti con l’accordo quadro del 2011 e, pertanto, accoglieva l’appello;
avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, poi rigettato con ordinanza n. 24596 del 2019 di questa Corte, e, nelle more, COGNOME proseguiva il giudizio di primo grado definito con sentenza solo parziale;
il Tribunale innanzi al quale era stato proseguito il giudizio, ritenendo pregiudiziale la decisione della Suprema Corte che sarebbe (e non era ancora) intervenuta, ne disponeva la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.;
in pendenza di tale sospensione, COGNOME instaurava un secondo giudizio davanti al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per la condotta tenuta da quest’ultima nella fase delle trattative;
lo stesso Tribunale, al fine di evitare possibili conflitti di giudicati, disponeva a sua volta la sospensione del giudizio in attesa della medesima decisione di legittimità;
avverso quest’ultimo provvedimento RAGIONE_SOCIALE proponeva regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. e questa Corte, con ordinanza n. 18081 del 2020, ordinava la prosecuzione del giudizio;
a séguito di riassunzione, il Tribunale, con sentenza n. 4796 del 2021, rigettava le domande proposte da COGNOME ritenendo che il giudicato formatosi in ordine all’accertamento della risoluzione del contratto preliminare producesse ‘un effetto preclusivo riflesso’ sulla domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale;
la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2710 del 2022, rigettava l’impugnazione della società RAGIONE_SOCIALE osservando, in particolare, che:
-nel primo giudizio, introdotto nel 2012, il Tribunale, avendo accolto la domanda alternativa principale, non si era pronunciato sulla domanda indicata come subordinata, afferente alla responsabilità precontrattuale;
-il giudice di secondo grado di quel giudizio aveva ritenuto diversamente superato l’accordo del 2009 dal successivo negozio del 2011, e, in quella sede processuale, COGNOME si era limitata a chiedere il rigetto del gravame, sicché la domanda a titolo precontrattuale era stata rinunciata in quanto neppure riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.;
-la domanda proposta nel giudizio introdotto nel 2012 e quella proposta nel giudizio incardinato nel 2017, definito, quest’ultimo, con la decisione di prime cure n. 4796 del 2021, avevano la medesima causa petendi ma, quanto ai fatti costituitivi, nel primo era stata fatta valere una responsabilità precontrattuale di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla condotta da quest’ultima tenuta nella
fase antecedente la stipula della lettera di comuni intenti del 29 dicembre 2009, mentre nel secondo giudizio, quello oggetto dell’appello in scrutinio, ciò di cui COGNOME si doleva, sempre a titolo di responsabilità ex art. 1337 cod. civ., era il comportamento tenuto da RAGIONE_SOCIALE successivamente alla stipula di quell’accordo: ciò, però, non escludeva che la formulata eccezione di giudicato fosse fondata, posto che lo stesso copriva il dedotto ma anche il deducibile, e, nel momento dell’introduzione del primo giudizio, come detto del 2012, i fatti costitutivi allegati poi nel 2017, erano già noti dall’originari attrice, e dalla stessa avrebbero potuto e quindi dovuto dedursi;
-in ogni caso la domanda in parola non avrebbe potuto frazionarsi, attese le obbligazioni di buona fede e correttezza, avendo riguardo a un unico rapporto negoziale;
-se, poi, alcune delle circostanze fondanti la responsabilità contrattuale fossero emerse successivamente, le stesse avrebbero potuto consentire differenti rimedi, quale anche la revocazione della sentenza, ma non l’instaurazione di un nuovo giudizio.
avverso questa decisione ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PLC;
la trattazione è stata dapprima fissata nell’adunanza camerale del 17 febbraio 2025, e in vista di essa le parti depositavano memorie;
all’esito dell’adunanza questa Corte ha pronunciato l’ordinanza interlocutoria n. 10268 del 18 aprile 2025, con cui ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, reputando che i motivi di ricorso potessero implicare questioni frattanto rimesse alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 27927 del 2024 con udienza fissata per il 6 maggio 2025;
la trattazione è stata nuovamente fissata per l’odierna adunanza camerale, in vista della quale il Pubblico Ministero non ha concluso e le parti hanno depositato conclusive memorie.
Rilevato che
con il primo mezzo, contenente conclusivamente due connesse censure, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 2909, cod. civ., 346, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
-la responsabilità precontrattuale è istituto autonomo da quella contrattuale, ed entrambe possono coesistere, potendo la prima, sussistendo, aver illecitamente condotto a un contratto che, valido ed efficace, e però sconveniente;
-nel primo dei due giudizi sulla domanda a titolo di responsabilità precontrattuale il Tribunale non si era pronunciato, essendo quella subordinata, e, non essendo stata riproposta, in esercizio di una facoltà processuale riconosciuta e non obliterabile (prima censura), non poteva essere maturata alcuna preclusione da giudicato (seconda censura), neppure essendo ipotizzabile, dunque, il rimedio revocatorio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente, non comprendendosi la possibilità di argomentare riguardo a un frazionamento e ad una parcellizzazione della domanda giudiziale in relazione a una fattispecie processuale diversa, qualificata nella medesima sentenza come semplice quanto possibile riproposizione, in separato giudizio, di una domanda non esaminata in primo grado e non più riproposta in sede di gravame di secondo grado.
Considerato che
preliminarmente deve rimarcarsi che la difesa ricorrente indica impugnata per revocazione straordinaria l’ordinanza di questa Corte n.
24596 del 2019 di cui si è dato atto in parte narrativa, ma il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 35672 del 2023;
il primo motivo di ricorso è fondato; questa Corte ha chiarito che:
in tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass., 14/02/2022, n. 4715, in cui si dà atto che l’autonoma configurabilità di una responsabilità precontrattuale anche nelle ipotesi in cui il contratto è stato concluso, è principio ormai consolidato, tanto da non necessitare della rimessione alle Sezioni Unite);
nel caso in cui su una domanda (o eccezione) non vi sia stata pronuncia, non è necessaria l’interposizione di un appello incidentale, potendo limitarsi la parte, in secondo grado, alla riproposizione ai sensi dell’art. 346, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 21/03/2019, n. 7940, Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799);
la Corte territoriale ha espressamente indicato che la domanda a titolo precontrattuale proposta nel primo giudizio era stata assorbita in prime cure perché proposta in via subordinata alla domanda principale (alternativa) accolta, e non era stata riproposta, sicché doveva considerarsi rinunciata;
trattandosi di una scelta processuale, doveva valutarsi se idonea a evitare il giudicato e se, più in generale, legittima rispetto ai fini sottesi;
ad avviso del Collegio di merito no, poiché quella pretesa doveva dedursi nel primo giudizio per evitare il giudicato sul deducibile, ed era stata oggetto di rinuncia a séguito della mancata riproposizione in appello;
entrambe le rationes decidendi sono errate;
il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; in coerenza, d’altra parte, i limiti oggettivi del giudicato, in specie con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi , rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse (v. Cass., 11/01/2024, n. 1259, richiamata ad esempio da Cass., 09/01/2025, n. 457, pag. 5);
nell’ipotesi, la pretesa a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero aquiliano (cfr. Cass., 03/10/2019, n. 24738), introdotta nel giudizio incardinato nel 2017, per fatti costitutivi distinti (a mente del principio di Cass., Sez. U., 19/03/2025, n. 7299), rispetto a quella proposta in prime cure ma non coltivata in seconde nel giudizio introdotto nel 2012, poteva dirsi, in tesi, domanda connessa ma, secondo quanto appena ricostruito, non preclusa;
quanto a questa seconda ragione decisoria, poi, l’assunto della Corte territoriale è palesemente erroneo: la rinuncia alla domanda e, dunque, anche la rinuncia implicita alla domanda non decisa attraverso la mancata riproposizione ex art. 346, cod. proc. civ., esprime ed ha solo il valore di rinuncia al giudizio su quella domanda;
invece il Collegio di secondo grado, pur senza enunciarlo espressamente, ha conclusivamente e infondatamente inteso l’abbandono della domanda come rinuncia al diritto che ne era oggetto;
il secondo motivo è fondato;
la Corte distrettuale si è espressa nel senso che i fatti come visto dedotti nei diversi giudizi determinavano un frazionamento abusivo della pretesa e tutela giudiziaria riferibile all’unitario rapporto negoziale, atteso che la condotta di separare le iniziative giudiziarie, nella prospettiva assunta, finiva per aggravare indebitamente la posizione del debitore e danneggiante, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede (senza, quindi, che fosse stato fatto risultare in capo all’attore, un interesse diversamente valutabile alla tutela processuale così frazionata);
la motivazione, conclusivamente criticata in iure , è erronea poiché, secondo la stessa Corte di appello, come visto in parte narrativa, si trattava di fatti costitutivi diversi anche se correlati a una vicenda negoziale complessivamente unitaria (nonché tutti conosciuti al momento dell’introduzione del successivo giudizio), e, come tali, non solo insuscettibili di determinare preclusioni da giudicato, ma, altresì, inidonei a legittimare un’ipotesi d’inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta (cfr., Cass., Sez. U., n. 7299 del 2025, cit., in cui è sottolineato, a pag. 20, che, in ambito aquiliano, l’inammissibilità in parola «non discende dunque da un intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l’accesso al giudizio mediante l’esame nel merito della domanda frazionata.
Semplicemente, la domanda per l’accertamento delle conseguenze di quell’illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un’altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell’unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa. È quindi l’esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l’indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo : a un unico fatto lesivo , pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento»);
la vicenda si colloca, cioè, fuori dalla fattispecie del preteso e inesistente frazionamento, trattandosi di diritti nascenti da diversi rapporti e fatti, essendo diversi il contratto concluso e le fattispecie di responsabilità precontrattuale, presentando esse, al più, una parziale e limitata coincidenza dei fatti costitutivi;
del resto, la stessa logica della subordinazione risulta declinata in antitesi a una pur estesa nozione di frazionamento;
ne deriva quanto anticipato; spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME