Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19211/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ROMA, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 203/2022 depositata il 20/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
-La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) ha concluso un contratto di franchising con la società RAGIONE_SOCIALE, con il quale quest’ultima si impegnava a far vendere alla prima alcuni capi di abbigliamento e ad eseguire altre prestazioni (quali, tra l’altro, arredo, progettazione e ristrutturazione dell’immobile, realizzazione dei cataloghi della collezione, ecc.) a vantaggio della concessionaria.
Il contratto è stato concluso oralmente. È pacifico che esso non è stato stipulato per iscritto.
-Poiché la RAGIONE_SOCIALE a parere della Buono, si era resa inadempiente, non avendo effettuato i lavori promessi, praticato lo sconto sui capi e non avendo inoltre fornito la merce pattuita, la Buono l’ha convenuta avanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per ottenere la risoluzione ed il risarcimento dei danni.
-In quel giudizio si è costituita la convenuta, per chiedere il rigetto della domanda e proporre domanda riconvenzionale per il pagamento di alcune forniture.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di parte attrice, riconoscendo in gran parte il risarcimento richiesto, sul presupposto dell’inadempimento contrattuale; ha, invece, rigettato la domanda riconvenzionale.
-La Corte di Appello ha disatteso questa ricostruzione, e, in riforma della decisione di primo grado, ha osservato che, avendo il Tribunale stesso accertato che il contratto era stato stipulato in
forma orale e non scritta, forma invece prescritta ad substantiam , non ne aveva poi tratto la conseguente conclusione, che era quella di dichiarare la nullità e non già la risoluzione per inadempimento; ha, pertanto, rigettato tutte le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE
5. -Questa decisione è qui oggetto di ricorso da parte della Buono con un motivo, di cui chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione ex articolo 380 bis cod. proc. civ., cui ha fatto seguito l’opposizione della ricorrente.
La trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. -Il ricorso è fondato su un solo motivo, che prospetta violazione degli articoli 1337, 1338, 1418 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., oltre che omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La tesi della ricorrente è la seguente.
La decisione impugnata è basata sul rilievo che, avendo il giudice di primo grado preso atto della mancanza di forma scritta, avrebbe dovuto dichiarare il contratto nullo, e non già ritenerlo, sì, valido, ma inadempiuto.
Secondo la società ricorrente, invece, i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’interpretare la domanda, che mirava a chiedere il risarcimento dei danni anche per responsabilità precontrattuale, e ciò per via della condotta illecita della controparte, la quale, abusando della sua posizione dominante, aveva imposto un contratto in forma orale, senza il rispetto della forma scritta.
Osserva la ricorrente che la domanda di responsabilità precontrattuale emergeva dagli atti e che lo stesso giudice di primo grado l’aveva rilevata, accogliendola. Il Tribunale aveva, infatti,
evidenziato una serie di inadempimenti precontrattuali (pp. 12 e 13 del ricorso), tra cui il fatto di avere fornito informazioni inesatte ed avere pubblicizzato prodotti in modo ingannevole; condotte dalle quali si evinceva che aveva valutato e ritenuto fondata la domanda di responsabilità precontrattuale.
Dunque, secondo la ricorrente, deve dirsi errata la tesi del giudice di secondo grado, secondo cui non poteva essere riconosciuta responsabilità contrattuale in presenza di un contratto nullo, in quanto poteva (e lo è stato) essere riconosciuta quella precontrattuale, che non presuppone che il contratto sia valido: il contraente risponde della condotta precontrattuale anche se si arriva alla stipula di un contratto nullo.
Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, qui si tratta, ed è l’oggetto della censura, di intendere il contenuto e l’ampiezza della domanda, ossia se essa contenga anche la richiesta di accertare la responsabilità precontrattuale o meno.
Ed è principio di diritto che l’interpretazione data dal giudice alla domanda o alla sua estensione è sindacabile non per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma solo per difetto di motivazione e nei ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 20373/2008).
La motivazione, che peraltro qui non è censurata nei termini chiariti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n 8054 del 2014, è, invece, sufficiente e non manifesta le gravi anomalie argomentative individuate dagli arresti giurisprudenziali richiamati, perché non si pone al di sotto del cd. ‘minimo costituzionale’ (Cass., sez. 6 -5, n. 13977/2019; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411).
La Corte indica, invero, le ragioni per le quali la domanda è da intendersi come di responsabilità contrattuale. Ed infatti accerta che ‘ le richieste dell’originaria società attrice facevano tutte leva sull’inadempimento contrattuale, in quanto veniva espressamente
richiesta la risoluzione del contratto di franchising per grave inadempimento, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da inadempimento ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1453 c.c..’ (p. 12 della sentenza).
Ma, a prescindere da ciò, la ricorrente non denuncia neanche una errata interpretazione della domanda, del suo contenuto o della sua ampiezza, ma ritiene che, oltre alla domanda di responsabilità contrattuale, era stata anche prospettata una domanda ulteriore e diversa: diversa in quanto diversi erano gli elementi di fatto sui quali essa si fondava.
Dunque, la censura è inammissibile sotto altro aspetto: non dimostra che al giudice di appello sia stata posta la relativa questione, ossia che sia stata sottoposta la questione di verificare se, non potendosi accogliere la domanda di responsabilità contrattuale, potesse invece accogliersi l’altra di responsabilità precontrattuale, basata su condotte tenute dalla controparte nella fase delle trattative.
Con la conseguenza che gli argomenti a sostegno della fondatezza di quest’ultima domanda sono qui inammissibili, in quanto nuovi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate conformemente all’articolo 380 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in 1.500,00 euro per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma di 1.500,00 euro ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 500,00 euro ex articolo 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione