Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33679 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME NOME Data pubblicazione: 22/12/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 16/12/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 20510/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20510 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore avvocato AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.:
rappresentato e difeso dall’ GGL CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Bologna n. 176/2022, pubblicata in data 28 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorsole mentre transitava su una passerella di legno situata sulla spiaggia comunale, a suo dire causato dalle condizioni di manutenzione della stessa. L’ente convenuto ha chiamato in giudizio RAGIONE_SOCIALE, società incaricata della gestione, della posa in opera e della manutenzione delle passerelle comunali, per essere eventualmente garantita in caso di soccombenza.
La domanda di parte attrice è stata rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’a ppello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi: a) il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; b) RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si rileva che, in caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come
rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005).
Nella specie, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario NOME COGNOME, che si qualifica procuratrice (quindi rappresentante volontaria) della stessa in virtù di « procura speciale a rogito del AVV_NOTAIO di Bologna in data 15.03.2005 rep. n. 27831/16779 ; in tale qualità la COGNOME ha sottoscritto il mandato difensivo al proprio difensore, per la presente fase del processo.
L’indicata procura non è stata , però, proAVV_NOTAIOa in giudizio, come del resto eccepito da parte ricorrente.
Il controricorso è, quindi, inammissibile.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227, primo comma, c.c. (rilevanti ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) poiché la Corte d’Appello: A) ha giudicato ‘incauta’ (ossia imprudente) una conAVV_NOTAIOa che non aveva le caratteristiche per essere qualificata tale; B) ha ritenuto che la mera imprudenza del soggetto danneggiato sia di per sé sufficiente a configurare il caso
fortuito e a escludere la responsabilità oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ».
La ricorrente deduce, in particolare: « f ermo restando l’accadimento in punto di fatto, si censura in punto di diritto: A) la ‘sussunzione’ della conAVV_NOTAIOa della Sig.ra COGNOME nella fattispecie legale dell’imprudenza; B) il fatto che detta imprudenza, ove sussistente, sia stata ritenuta di per sé sufficiente a configurare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità tra la res e il danno, quando avrebbe potuto al massimo integrare gli estremi del concorso di colpa della danneggiata ».
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
2.1 La decisione impugnata risulta conforme, in diritto, ai consolidati principi, da tempo enunciati da questa Corte nella materia della responsabilità per cose in custodia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018), successivamente ribaditi in più occasioni (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), e ancor più di recente riaffermati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023), secondo i quali « la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva -in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle conAVV_NOTAIOe del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole », dovendosi peraltro precisare che questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una conAVV_NOTAIOa imprudente, negligente o imperita della vittima (il che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole conAVV_NOTAIOe ‘ oggettivamente ‘ non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della conAVV_NOTAIOa del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro -come nella specie -da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017).
2.2 La corte d’appello, in particolare, ha rigettato la domanda di parte attrice, affermando che l’unica causa effettiva dell’evento dannoso doveva ritenersi la sua conAVV_NOTAIOa colposa. È giunta a tale conclusione sulla base della valutazione delle sue stesse allegazioni, nonché, soprattutto, delle risultanze delle prove espletate: da queste ha ritenuto emergere, quanto meno in via presuntiva, che l’incidente fosse imputabile esclusivamente alla conAVV_NOTAIOa colposamente imprudente della stessa danneggiata, tale, di per sé, da interrompere il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Le conclusioni indicate costituiscono accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove, espressamente operati dal giudice d’appello e sostenuti da motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
2.3 Tanto chiarito, non era necessaria nessuna indagine in ordine alla prevedibilità dell’evento, in senso soggettivo, da parte del custode, né alcun accertamento in ordine a un preteso carattere ‘ abnorme ‘ della conAVV_NOTAIOa colposa dell’attrice; e neanche è riscontrabile alcun reale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, in proposito.
È sufficiente ribadire che, in base all’indirizzo di cui si è dato più sopra conto, ampiamente consolidato (e indipendentemente dalle espressioni utilizzate per esprimere i relativi principi di diritto), è costante l’affermazione per cui, nella materia del la responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., a i fini dell’accertamento in ordine all’eventuale sussistenza di una ipotesi di caso fortuito integrato dalla conAVV_NOTAIOa della vittima, è sempre necessaria, ma al tempo stesso è anche sufficiente, una puntuale valutazione della conAVV_NOTAIOa colposa della stessa vittima e la graduazione di questa, onde stabilire se tale conAVV_NOTAIOa colposa deve ritenersi meramente concorrente rispetto al suddetto
evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ovvero di gravità tale da recidere del tutto il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Tale valutazione è stata certamente compiuta dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto, sulla base della prudente valutazione delle prove, sostenuta da adeguata motivazione, che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla conAVV_NOTAIOa colposa della vittima, nonostante i contrari assunti di quest’ultima, che ha evidentemente valutato e ritenuto infondati.
2.4 In definitiva, per quanto sin qui osservato, deve certamente escludersi la deAVV_NOTAIOa violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.. D’altra parte, per ogni altro profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto operati dal giudice d’appello , fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. (in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. ) avendo la Corte d’Appello giudicato corretta la condanna della Sig.ra COGNOME al pagamento delle spese legali della terza chiamata RAGIONE_SOCIALE nonostante la palese infondatezza della sua evocazione in giudizio da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ». La ricorrente « … si duole … … dell’erronea regolamentazione delle spese legali, visto che quelle della terza chiamata sono state poste a carico dell ‘ attrice nonostante il fatto che: i) la chiamata in garanzia di RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE è stata giudicata infondata; ii) quest ‘ ultimo sarebbe risultato soccombente verso la terza chiamata in qualunque caso, e quindi anche qualora fosse stato giudicato responsabile nei confronti
dell ‘ attrice. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sono questi gli unici presupposti per disporre la condanna del convenuto/chiamante al pagamento delle spese del terzo chiamato; non è invece necessario che la chiamata del terzo risulti ‘manifestamente inf ondata’ o ‘palesemente arbitraria’ ».
Il motivo è infondato.
La decisione impugnata è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, che resta assorbita in conseguenza de l rigetto della principale, a giustificare l’omessa condanna dell’attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso.
È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia semplicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa, dal momento che « in forza del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite -il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di
difesa » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 475 del 09/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
Nella specie, la ricorrente afferma che « i) la chiamata in garanzia di RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stata giudicata infondata; ii) quest ‘ ultimo sarebbe risultato soccombente verso la terza chiamata in qualunque caso, e quindi anche qualora fosse stato giudicato responsabile nei confronti dell ‘ attrice ». Sostiene, cioè, semplicemente (ritenendolo sufficiente per l’accoglimento del motivo di ricorso in esame) che la domanda di garanzia avanzata dal l’ente convenuto non avrebbe potuto trovare accoglimento, anche se non fosse rimasta assorbita, per non essere la chiamata effettivamente responsabile della manutenzione della passerella dove aveva avuto luogo l’incidente, come in effetti rilevato nella sentenza di primo grado.
Ma le ragioni adAVV_NOTAIOe a sostegno di tale assunto non risultano effettivamente idonee a consentire di affermare che la chiamata del terzo, sulla base della prospettazione ( ex ante ) dei fatti allegati a fondamento della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fosse addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa.
Di conseguenza, la censura di violazione dell’art. 91 c.p.c. è da ritenersi infondata.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (in favore
del solo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in ragione della già rilevata irregolarità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto) di cui all’art. 13, co. 1 -quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del (solo) controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in complessivi € 2.500,00 (duemila cinquecento/00, oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME