Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22973 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
RESPONS ABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29657/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avv. NOME
COGNOME
-ricorrente –
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2280/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 13 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il primo agosto 2015 NOME COGNOME mentre si trovava all’interno d el parco pubblico dell’Anconella in Firenze , venne colpito
alla testa da un ramo staccatosi da un albero durante un forte temporale, riportando una frattura della teca cranica posteriore.
Per il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza dell’occorso, NOME COGNOME convenne pertanto in giudizio il Comune di Firenze, domandandone la condanna.
All’e sito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza dell’ente convenuto, l’adito Tribunale di Firenze rigettò la domanda attorea, ravvisando integrata nella eccezionalità ed imprevedibilità del fenomeno atmosferico la fattispecie del caso fortuito esimente ex art. 2051 cod. civ. di responsabilità il Comune, custode del parco.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dall’attore, per le medesime ragioni.
NOME ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Firenze.
Con provvedimento reso il giorno 8 gennaio 2024, è stata formulata, ai sensi del l’ art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità, sul rilievo che le censure ivi formulate investivano la valutazione del materiale istruttorio, compito riservato al giudice del merito.
Parte ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione corredata da nuova procura speciale alle liti.
Parte controricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione di quello originario, rinunciante.
Per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l ‘ adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è inammissibile il controricorso del Comune di Firenze per difetto di procura speciale.
La procura prodotta nel relativo fascicolo di parte – rilasciata con atto separato dal controricorso – risulta infatti sottoscritta in forma digitale dal Sindaco di Firenze in data 5 ottobre 2021, ovvero in epoca anteriore alla data di pubblicazione (13 ottobre 2022) della sentenza oggetto della presente impugnazione di legittimità.
In tutta evidenza, detta procura non è conferita in relazione al giudizio innanzi questa Corte: d’altro canto, nel corpo della stessa si fa riferimento alla « causa di impugnazione della sentenza n. 21/2021 emessa dal Tribunale di Firenze », ovvero la sentenza di primo grado.
Né ad integrare valida costituzione in giudizio assume valenza la memoria di costituzione del nuovo difensore del Comune, sia perché priva di argomentazioni difensive, sia perché depositata in data 17 ottobre 2024, oramai scaduto il termine ex art. 370 cod. proc. civ..
Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento al disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di Firenze erroneamente ed illegittimamente ritenuto che il Comune di Firenze avesse fornito la prova del caso fortuito con conseguente esonero di sua responsabilità ».
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento atmosferico che prov ocò il distacco del ramo dall’albero (e, quindi, ravvisato la sussistenza del caso fortuito) in difetto di elementi di prova concreti e specifici e, segnatamente, di dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodia.
Il motivo è fondato, nei termini in appresso precisati.
2.1. In primis occorre ricordare che secondo i principi da tempo enunciati da questa Corte nella materia della responsabilità per cose in custodia (in specie, con le pronunce rese da Cass. 01/02/2018, numm. da 2477 a 2483), successivamente ribaditi in più occasioni (Cass. 30/10/2018, n. 27724; Cass. 03/04/2019, n. 9315; Cass. 26/07/2019, n. 20312; Cass. 27/08/2020, n. 17873; Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 02/12/2021, n. 39089; Cass. 01/12/2022, n. 35429; Cass. 23/05/2023, n. 14228; Cass. 20/07/2023, n. 21675), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943), e ancor più di recente riaffermati (cfr. Cass., 27/04/2023, n. 11152), « la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole ».
3.2. Tanto ribadito in linea generale, questa Corte si è espressa a più riprese circa la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, reiteratamente evidenziando che « affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un ‘forte temporale’, di un ‘nubifragio’ o di una ‘calamità naturale’, presuppone un giudizio da formulare -in relazione alla peculiarità del
fenomeno -non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico » (cfr., ex plurimis , da ultimo Cass. 31/05/2025, n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521; Cass. 01/02/2018, n. 2482).
3.3. Più specificamente, si è puntualizzato che la prova della eccezionalità degli eventi atmosferici deve essere sempre fornita attraverso l’analisi di dati scientifici, non potendo questi essere sostituiti neanche da un decreto emergenziale dichiarato dal Sindaco, poiché « la calamità naturale, che determina lo stato d’emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici » (Cass. 31/05/2019, n. 14861)
3.4. In conclusione, l’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res custodita), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ ..
3.5. Alla luce degli enunciati princìpi, il motivo è fondato.
Invero, la Corte territoriale ha reputato dimostrata la sussistenza del caso fortuito sulla base di allegazioni, fornite dal Comune di Firenze, che però risultano essere del tutto inidonee a provare l’integrazione del caso fortuito, ovvero: (i ) un’ordinanza di archiviazione emessa in un procedimento penale intercorso tra altri soggetti (n. 2174/2016 resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze); (ii) un articolo di giornale estratto dal quotidiano web La Nazione (intitolato « L’alba del giorno
dopo: milioni di danni zona sud devastata »); (iii) la deposizione resa da un teste resa nel corso del giudizio di primo grado, il quale aveva dichiarato che l’alberatura era stato oggetto di due recenti bonifiche straordinarie, con rimozione di rami e alberi caduti e potature.
3.6. Il giudice di seconde cure non ha affiancato detti elementi ad una rigorosa indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo; per contro, la Corte fiorentina ha espressamente affermato che « il Comune – soggetto onerato ex art. 2051 cod. civ.-, sebbene non abbia prodotto dati di tipo scientifico e statistico (i c.d. dati pluviometrici) al fine provare l’eccezionalità dell’evento, così come lamentato dall’appellante, ha tuttavia prodotto elementi dai quali è possibile ricavare la portata anomala dello stesso, anche perché nel caso di specie il solo dato pluviometrico non avrebbe comunque dato conto della potenza di quello che fu un vero e proprio ciclone, di estensione limitata, ma eccezionale forza devastante nella scia interessata dal suo passaggio » (pag. 7 sentenza).
3.7. In tal guisa opinando, però, la Corte territoriale non si è conformata alle illustrate regulae iuris in tema di accertamento del caso fortuito in relazione ad un evento atmosferico anomalo di eccezionale violenza, secondo cui – si ripete l’indagine di carattere scientifico è la sola che possa consentire al giudicante di valutare la effettiva sussistenza dell’invocata esimente.
Accolto l’unico motivo di ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa.
2.4 Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione