Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24414/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
e
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1155/2023 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 20/7/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 20/7/2023, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della responsabilità precontrattuale contratta dall’amministrazione comunale convenuta in relazione alla prospettata conclusione di un contratto per l’esecuzione di lavori di trasformazione e ripristino di un’imbarcazione di proprietà del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lasciata per anni ad occupare inutilmente l’area di sosta nel cantiere della RAGIONE_SOCIALE ricorrente;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha altresì disatteso la pretesa della COGNOME di ottenere il risarcimento del danno sulla base di una riqualificazione giuridica dei fatti deAVV_NOTAIOi in giudizio, non sussistendo i presupposti, né per il riconoscimento di una qualche forma atipica di responsabilità extracontrattuale del RAGIONE_SOCIALE pescarese, né per la pronuncia di una condanna dello stesso RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per responsabilità di cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.;
da ultimo, preso comunque atto dell’avvenuta pronuncia, da parte del giudice di primo grado, dell’ordine, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, vòlto alla rimozione del peschereccio dall’area di titolarità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il giudice d’appello ha infine confermato la
correttezza della regolazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di responsabilità precontrattuale dovesse ritenersi del tutto priva di fondamento, non avendo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, essendo piuttosto emerso, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, come tutte le attività e gli impegni connessi allo spostamento, alla trasformazione o al ripristino del motopeschereccio di proprietà del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fossero riferibili in via esclusiva alla persona di NOME COGNOME, già nominato custode e guardiano del motopeschereccio dalla precedente proprietaria dell’imbarcazione (NOME COGNOME, coniuge dello stesso COGNOME e dante causa, a titolo di donazione, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), senza che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse mai stato concretamente informato o coinvolto da tali attività o impegni;
sulla base di tali premesse, peraltro, il giudice d’appello ha escluso che a carico del RAGIONE_SOCIALE pescarese fosse individuabile alcuna alternativa forma di responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c., in assenza di alcun coefficiente soggettivo di dolo o di colpa ravvisabile a suo carico, e non avendo l’amministrazione pescarese mai assunto concretamente la qualità di custode dell’imbarcazione oggetto di lite, pur avendone acquisito la proprietà per donazione;
del tutto corretta, infine, doveva ritenersi la regolazione delle spese di lite operata dal primo giudice, avuto riguardo all ‘ accoglimento parziale delle domande proposte e dovendo ritenersi che la chiamata in giudizio di NOME COGNOME e NOME COGNOME fosse integralmente imputabile alla responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultima
riassunto il giudizio nei relativi confronti pur potendo agevolmente rilevare, con l’ordinaria diligenza, il difetto della relativa qualità di eredi di NOME COGNOME, per effetto dell’intervenuta rinuncia all’eredità;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, resistono ciascuno con un proprio controricorso;
con atto del 18/5/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione Civile ha proposto di pronunciare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.;
con istanza in data 5/6/2024, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di procedere alla trattazione e alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.;
la RAGIONE_SOCIALE ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo (contrassegnato come ‘1a’ in ricorso), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2043 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il secondo motivo di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE istante, con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale atipica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sensi dell’art. 2043 c.c., trascurando il valore significativo del comportamento inerte tenuto dal RAGIONE_SOCIALE a seguito dei ripetuti solleciti rivolti dalla RAGIONE_SOCIALE nei relativi confronti, e per aver escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2051 c.c. pur a seguito delle diffide espressamente
rivolte nei relativi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE istante per la rimozione dell’imbarcazione di proprietà comunale dall’area di pertinenza di quest’ultima;
con il secondo motivo (contrassegnato come ‘1b’ in ricorso), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2043 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il terzo motivo di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE istante, con particolare riguardo alla richiesta condanna del RAGIONE_SOCIALE avversario al pagamento degli oneri di sosta dell’imbarcazione oggetto di lite: richiesta fondata su una domanda rispetto alla quale il giudice di primo grado aveva totalmente omesso di pronunciarsi e in relazione alla quale la corte territoriale aveva, al contrario, erroneamente ritenuto sussistente una pronuncia di rigetto del giudice di primo grado, nella specie fondata sulla rilevata assenza di alcuna ‘responsabilità precontrattuale, contrattuale o aquiliana’ del RAGIONE_SOCIALE convenuto;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione delle censure in esame, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente si sia limitata alla prospettazione di una diversa lettura dei fatti di causa e delle prove, rispetto a quella fatta propria dal giudice d’appello e dal giudice di primo grado; e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
al riguardo, è appena il caso di sottolineare come entrambi i giudici di merito abbiano ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di ‘qualunque’ forma di responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del difetto di alcun concreto rapporto tra il ridetto RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo il COGNOME (già investito dei compiti di custodia e di gestione dell’imbarcazione da parte della
precedente proprietaria) intrattenuto in via esclusiva i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE e non avendo quindi il RAGIONE_SOCIALE potuto instaurare alcuna forma di relazione (precontrattuale o contrattuale che fosse) con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non essendo detto RAGIONE_SOCIALE incorso in alcuna ipotesi di dolo o colpa nella produzione del fatto dannoso denunciato dall’RAGIONE_SOCIALE (nella specie consistito nello stazionamento dell ‘ imbarcazione presso l’area di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE);
anche la valutazione in ordine a ll’insussistenza di alcuna forma di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. è stata conAVV_NOTAIOa dalla corte territoriale sulla base di una valutazione dei fatti di causa, in forza dei quali ha tratto la conclusione della mancata costituzione, in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di alcun rapporto di custodia con l’imbarcazione , essendo quest’ultima rimasta di fatto costantemente sotto il controllo del COGNOME;
ciò posto, dev ‘essere qui ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 -01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
in tal senso, la volontà dell’odierna RAGIONE_SOCIALE ricorrente di prospettare il ricorso di concreti presupposti di fatto idonei a sostanziare la
sussistenza di un’ipotetica responsabilità contrattuale dell’amministrazione comunale, o di valorizzare il comportamento inerte tenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito delle diffide inoltrategli dalla COGNOME (allo scopo di dedurne una qualche forma di responsabilità risarcitoria) si sostanzia, ancora una volta, in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni in favore delle controparti, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Condanna la ricorrente al risarcimento dei danni in favore dei controcorrenti, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamente determinato di euro 1.500,00 per ciascuna parte controricorrente.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione