Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22179 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1231/2024 R.G. proposto da: NOMECOGNOME domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, SANTO ALABISO e RAGIONE_SOCIALE ASI
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA n. 388/2023 depositata l ‘ 11/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Gela il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) di Gela per il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dalla omissione di tempestivo ripristino di una strada sopraelevata di proprietà del consorzio, che aveva pregiudicato l’attività commerciale attorea mediante un locale denominato RAGIONE_SOCIALE – situata nella sottostante INDIRIZZO. Infatti, per i danni derivati dall’uso di un camion con un’autogr ù il Comune di Gela aveva con ordinanza del 6 novembre 2007 vietato il transito nella via sopraelevata e nella via sottostante, e così la situazione era rimasta per tre anni e tre mesi;
s i costituiva ASI resistendo e tra l’altro eccependo difetto di legittimazione passiva perché la chiusura della strada era stata disposta dal Comune e il danno che aveva indotto quest’ultimo Ente alla chiusura era stato cagionato da un autocarro di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, guidato da tale NOME COGNOME;
l ‘attore otteneva allora l’autorizzazione a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, i quali si costituivano resistendo, la società ottenendo a sua volta di chiamare RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE che pure si costituiva resistendo; in seguito RAGIONE_SOCIALE falliva, e si costituiva il suo Fallimento;
il Tribunale, con sentenza n. 652/2018, rigettava la domanda attorea, compensando le spese processuali tra le parti;
il COGNOME proponeva appello, cui resistevano tutte le altre parti tranne l’Alabiso ;
l a Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 388/2023, rigettava il gravame, compensando le spese processuali tra le parti;
il COGNOME ha presentato ricorso, articolato in sette motivi; si è difesa soltanto la compagnia assicuratrice con controricorso;
con provvedimento del 30 giugno 2024 ex articolo 380 bis c.p.c. si è proposto il rigetto del ricorso; il ricorrente ha presentato ritualmente istanza ex articolo 380n, secondo comma, c.p.c., e la causa è stata chiamata nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. non essendo il primo motivo -che denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 328 c.p. e 2043 c.c. – evidentemente dirimente, si reputa opportuno illustrare anzitutto il contenuto del secondo motivo e del terzo motivo;
1.2 il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 c.c. e 97 Cost.;
l a Corte d’appello, ‘da altra angolazione’, avrebbe errato perché, nella interpretazione e nell’applicazione degli articoli invocati in rubrica, non avrebbe ravvisato illecito omissivo dei funzionari di ASI, chiamato a rispondere del loro illecito ex articolo 2043 c.c.;
ASI, quale proprietario e custode dell’asse attrezzato, ‘aveva uno specifico obbligo, … costituzionalmente scaturito dal principio di
buon andamento della Pubblica Amministrazione, di provvedere all’immediata messa in sicurezza dell’Asse attrezzato danneggiato’ ; Cass. 23680/2008 insegna che un Consorzio RAGIONE_SOCIALE deve reputarsi custode, ai fini dell’articolo 2051 c.c., delle strade aperte al pubblico transito interne all’area consortile; e S.U. 7706/1998 nonché Cass. 907/2010 affermano che ‘di fronte ad incuria, inerzia od altri profili di colpa’ della pubblica amministrazione riconducibili all’articolo 2043 c.c. può sussistere obbligo risarcitorio della pubblica amministrazione stessa ‘anche per ritardi nell’esecuzione dell’opera pubblica, quando a tali ritardi sia collegabile la lesione di un diritto soggettivo del privato’ ; q ui invece il giudice d’appello avrebbe operato un’inversa ricostruzione giuridica, muovendo ‘da un evento ipotetico, come l’insidia stradale’ , e nel caso specifico ‘escludendo, a ritroso, … l’esistenza di un obbligo giuridico del proprietario e del custode di provvedere all’immediata messa in sicurezza della struttura’ ; il percorso ricostruttivo della Corte territoriale avrebbe illegittimamente miscelato l’obbligatorietà della condotta, l’evento e il nesso causale, che avrebbero dovuto considerarsi separatamente, ‘muovendo dalla verifica della obbligatorietà dell’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza, che andava statuita a prescindere dalle analisi relative all’evento ed al nesso causale’ ; 1.3 il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. ; l a Corte d’appello, interpretando e applicando erroneamente l’articolo 2043 c.c., giunge ad escludere un ‘nesso causale tra la condotta omissiva del Consorzio e il danno’, negando che ASI avesse ‘obbligo di evitare i danni derivanti … dalla chiusura della strada’, tra l’altro disposta ‘da altro Ente, titolare del potere di regolare la viabilità’ ;
s i oppone che ‘la condotta illecita omissiva, costituita dall’inammissibile ritardo da parte del Consorzio della messa in
sicurezza dell’Asse Attrezzato danneggiato, anche quale custode, e la paralisi imprenditoriale del ricorrente, prodotta dall’adiacenza … alla zona di pericolo’ avrebbero dovuto ritenersi causalmente connesse;
l ‘intervento di un Ente Terzo, il Comune, con ordinanza di divieto di transito, non sarebbe stata ‘circostanza di fatto idonea ad innescare una nuova e autonoma serie causale, ma un mero atto dovuto’ ;
la tematica veicolata nel secondo motivo e nel terzo motivo merita approfondimento, perché l’invocata S.U. 7706/1998 è una pronuncia ormai remota, anteriore persino al riconoscimento del diritto al risarcimento per danno all’interesse legittimo ; occorre pertanto, rimettere la causa a pubblica udienza, consentendo la pienezza della difesa delle parti e suscitando pure l’intervento del Procuratore Generale;
quanto precede esime questo Collegio dall’illustrazione degli ulteriori motivi nella presente ordinanza,
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l ‘ 8 maggio 2025.