Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30633-2020 proposto da:
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE P.A.
Apparecchi di intrattenimento ex art. 110 r.d. n. 773 del 1931 – Nulla osta alla distribuzione e messa in esercizio Affidamento rivelatosi erroneo in ordine alla conformità a legge degli apparecchi Dismissione degli stessi- Danno risarcibile Soggetto responsabile Individuazione
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica, domiciliata ‘ ex lege ‘ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE da cui è difesa per legge; R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO Cron.
– ricorrente Rep.
contro
Ud. 13/12/2023
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentant i ‘ pro tempore ‘ , domiciliate presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore . rappresentate e difese dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; Adunanza camerale
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 2140/20 del la Corte d’appello d i Roma, depositata il 29/04/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), quale successore ‘ ex lege ‘ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2140/20, del 29 aprile 2020, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, che nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 1002/14, del 7 maggio 2013, del Tribunale di Roma -ha confermato la condanna RAGIONE_SOCIALEa predetta RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno cagionato alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME, in ragione RAGIONE_SOCIALEa necessità di dismettere apparecchi da gioco, pur inizialmente muniti dei prescritti nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio ex art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivelatisi non conformi alle prescrizioni di legge.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che le predette società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e il COGNOME -tutti operatori nel mercato RAGIONE_SOCIALE‘installazione del noleggio di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 -ebbero a conve nire in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), e con essa il RAGIONE_SOCIALE, per conseguire il risarcimento del danno derivante dall’aver considerato confo rmi alle prescrizioni normative gli apparecchi di divertimento con schede ‘Black Slot’, ‘Stack Slot’ e ‘Terza Dimensione’, avendo l’RAGIONE_SOCIALE rilasciato, in relazione ad essi, i prescritti nulla osta di
distribuzione e di messa in esercizio, ex art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000.
Gli attori deducevano di aver acquistato, complessivamente, circa quattrocento esemplari di tali apparecchi, che erano stati, tuttavia, costretti a dismettere, assumendo di essersi dovuti determinare in tal senso in forza di quanto comunicatogli dall’RAGIONE_SOCIALE . La medesima, infatti, inviava dapprima la nota del 16 gennaio 2007, avente ad oggetto la dismissione degli apparecchi ‘Black Slot’ (risultati non conformi alle prescrizioni normative per il gioco lecito, a seguito di perizia effettuata dalla società RAGIONE_SOCIALE, partner tecnologico RAGIONE_SOCIALEa predetta amministrazione), e, poi, un’ ulteriore informativa del successivo 4 luglio, con cui rendeva noto come la Procura RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Venezia avesse invitato tutti i gestori di apparecchi rientranti nella tipologia ‘Stack Slot’ e ‘Terza Dimensione’, oltre che ‘Black Slot’, alla loro dismissione. Iniziativa, questa assunta dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE veneziano, dopo che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale lagunare aveva accolto la sua richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. (per la cui esecuzione veniva delegata la Guardia di Finanza) di tutti gli apparecchi ‘ de quibus ‘, ovunque ubicati e da chiunque detenuti nel territorio nazionale, giacché ‘intrinsecamente funzionali al gioco di azzardo’.
Tanto premesso, parte attrice, lamentando di aver legittimamente confidato nel corretto comportamento di RAGIONE_SOCIALE, essendosi determinata ad acquistare tali apparecchi da gioco, giacché tutti muniti dei prescritti certificati di conformità e nulla osta alla distribuzione, agiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa -oltre che del MEF -per conseguire il ristoro del pregiudizio non soltanto derivante dalla loro dismissione, ma anche dalla lesione alla propria indagine commerciale.
Si costituivano in giudizio le convenute per resistere alla domanda, adducendo l’assenza di qualsiasi loro responsabilità, soprattutto sul rilievo che il rilascio del certificato di conformità costituiva ‘atto dovuto’, in quanto meramente ricognitivo RAGIONE_SOCIALE‘ acclarata conformità degli apparecchi al moRAGIONE_SOCIALEo legale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica tecnica delegata da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘incertezza del dato normativo regolante la fattispecie, le convenute sottolineavano come la stessa Procura RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE veneziana avesse poi disposto, in data 19 ottobre 2007, il dissequestro degli apparecchi con scheda di gioco ‘Black Slot’, versione 1.05.
Precisa, peraltro, l’odierna ricorrente per ‘completezza espositiva’ che due RAGIONE_SOCIALE tre società attrici (esattamente, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) dispiegavano intervento volontario in un ulteriore giudizio, anch’esso pendente presso il Tribunale di Roma, instaurato da un altro operatore del settore -società RAGIONE_SOCIALE -per ottenere il ristoro anche del ‘lucro cessante’, ovvero del ‘mancato guadagno’ conseguente alla dismissione degli apparecchi suddetti. Disposta, in quel giudizio, la separazione de lle cause (quella proposta dall’attrice RAGIONE_SOCIALE, peraltro, risultando -secondo quanto riferito sempre dall’odierna ricorrente ancora ‘ sub iudice ‘, atteso che la condanna al risarcimento del danno disposta a carico RAGIONE_SOCIALEa convenuta amministrazione, ma poi ridotta in appello, risulta essere stata sottoposta al vaglio di questa Suprema Corte con ricorso recante il numero di NUMERO_DOCUMENTO), quella instaurata dalle intervenienti veniva giudicata improponibile, per abusivo frazionamento del credito, con decisione resa definitiva da questo giudice di legittimità, con ordinanza del 7 marzo 2019, n. 6591.
Sempre per completezza espositiva, l’odierna ricorrente evidenzia che il procedimento penale, relativo alle ipotesi di reato di cui agli artt. 718, 480, 481 e 416 cod. pen., instaurato su
iniziativa RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE di Venezia, ebbe a sfociare in un giudizio -nel quale l’ RAGIONE_SOCIALE si era costituita parte civile -conclusosi con sentenza del n. 106 del 12 dicembre 2012 del Tribunale lagunare. Tale pronuncia, se da un lato assolveva gli imputati (produttori di schede di gioco, produttori e gestori di apparecchi di divertimento e responsabili degli organismi di RAGIONE_SOCIALE per l’omologazione di questi ultimi) dagli addebiti relativi ai contestati delitti di falso e associazione per delinquere, dichiarava, invece, la prescrizione del reato di esercizio di gioco d’azzardo. Ciò che determinava, pertanto, la confisca RAGIONE_SOCIALE somme di denaro e degli apparecchi da gioco (schede e hardware ), salvo i mobili che li contenevano, essi soltanto da restituire agli aventi diritto, se amovibili.
Tanto precisato, l’odierna ricorrente riferisce che l’esito del giudizio intentato dalla tre predette società e dal COGNOME, per il risarcimento del danno emergente (ovvero quello di cui al presente ricorso), ebbe a consistere nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, quanto alla pretesa relativa alla dismissione degli apparecchi, con decisione poi confermata in appello, in ragione del gravame esperito dall’RAGIONE_SOCIALE, quale successore ‘ ex lege ‘ di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base come detto -di otto motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 cod. proc. civ., degli artt. 2043, 1228 e 2049 cod. civ., oltre che RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, nonché degli artt. 1218 e 1362 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui -nel decidere sul terzo motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con cui veniva reiterata l’eccezione secondo cui l’unico soggetto legittimato
passivamente doveva individuarsi nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (società RAGIONE_SOCIALE), essendo il nulla osta alla commercializzazione del dispositivo, adottato da RAGIONE_SOCIALE, un atto meramente ricognitivo e, dunque, ‘dovuto’ sulla base di quanto, in precedenza, certificato -ne ha affermato l’infondatezza. Esito al quale la Corte romana è pervenuta rilevando che ‘l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘attività di verifica tecnica a terzi ha carattere endoprocedimentale’, sicché ‘è da escludere la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa alle fattispecie tipiche RAGIONE_SOCIALEa concessione o RAGIONE_SOCIALEa delega di poteri’, con conseguente impossibilità di attribuire ‘alcun significato alla circostanza che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ fosse ‘vincolato all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica tec nica’. La convenzione, dunque, intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -secondo la sentenza impugnata -non comportava ‘alcun trasferimento di funzioni pubbliche, realizzando piuttosto un appalto di servizi strumentale nell’ambito del procedimento di formazione del l’atto amministrativo (nulla osta), allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE certifiche tecniche necessarie’; di conseguenza, opererebbero ‘solo tra le parti’ quelle clausole RAGIONE_SOCIALEa convenzione (art. 6.2.) ‘in forza RAGIONE_SOCIALE quali l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si impegna a garantire e tenere indenne l’amministrazione per le pretese che produttori, importatori o altri possano far valere in relazione all’attività svolta d allo stesso RAGIONE_SOCIALE ed a sollevare RAGIONE_SOCIALE da ogni responsabilità civile verso terzi, comunque connesse alle att ività e funzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione pur se accertata giudizialmente’.
Tali affermazioni, secondo la ricorrente, sarebbero erronee, per due ordini di ragioni.
Avrebbero errato i giudici di appello nel negare -alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata d all’art. 38, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 -che la convenzione conclusa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE concretizzasse una concessione di servizi, visto che l’ RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE assumeva, in base ad essa, i rischi connessi alla realizzazione ed alla gestione del servizio, traendo la sua remunerazione dall’utilizzazione, tanto che esso si impegnava, sotto la propria responsabilità, a garantire e tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da qualsiasi pretesa che produttore, importatore o altri potessero far valere, a qualsiasi titolo, in relazione all’attività svolta . È quanto confermerebbe la correlazione esistente tra il predetto art. 6.2 RAGIONE_SOCIALEa convenzione e il precedente art. 4, a mente del quale l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE risulta, tra l’altro, impegnato a ‘ garantire e tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all’attività svolta dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALEa presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica ‘.
D’altra parte, anche ad accedere alla tesi RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che esclude un formale trasferimento di funzioni pubbliche, si dovrebbe qualificare quello intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come ‘appalto di servizi strumentale’, donde la responsabilità del solo appaltatore, dovendo escludersi ogni responsabilità del committente, in difetto sia di violazione di specifiche regole di cautela nascenti dall’art. 2043 cod. civ. sia di ‘ culpa in eligendo ‘, visto che l’organo RAGIONE_SOCIALE è risultato in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 (adottato d’intesa dal Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dal Capo RAGIONE_SOCIALEa Polizia) in materia di regole per la verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -omessa pronuncia sui motivi di appello.
Si duole, in particolare, la ricorrente del fatto che la Corte capitolina avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, con il quale essa RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la decisione
del primo giudice per aver accolto la domanda risarcitoria travisando i fatti con una motivazione insufficiente e contraddittoria. In particolare, l’allora appellante si era doluta del fatto che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che:
RAGIONE_SOCIALE non aveva ordinato il ritiro di tutte e tre le tipologie di apparecchi, ma RAGIONE_SOCIALEa sola ‘Black Slot’, o meglio del suo moRAGIONE_SOCIALEo ‘Flexy Screen’;
-che l’indagine RAGIONE_SOCIALEa Procura veneziana non aveva correlazione alcuna con l’attività amministrativa di controllo posta in essere da RAGIONE_SOCIALE;
-che l’ordine di ritiro degli apparecchi era stato disposto dall’autorità giudiziaria e non da RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia.
Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per non aver rilevato che l’attività di RAGIONE_SOCIALE posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE non poteva aver ingenerato alcun legittimo affidamento nelle controparti, poiché l’attestazione di conformità era stata richiesta per i singoli moRAGIONE_SOCIALEi dai produttori/importatori degli apparecchi, e non di chi li aveva poi acquistati, sicché essa poteva spiegare effetti unicamente nei confronti dei primi.
Viene addebitato, inoltre, alla Corte territoriale di non aver rilevato l’assenza di qualsiasi correlazione causale tra la presunta condotta negligente di RAGIONE_SOCIALE e il danno lamentato dagli attori, circostanza comprovata dal fatto che la dismissione degli apparecchi da gioco è stata determinata esclusivamente dall’adesione ad un invito RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, finalizzato ad evitare l’esecuzione del sequestro degli stessi già disposto dal G.i.p. del Tribunale di Venezia.
Né ad escludere l’ammissibilità del presente motivo potrebbe addursi la circostanza che, nella specie, ricorre l ‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘doppia conforme’ di merito, donde l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., giacché essa presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni, non operando, invece, allorché l’informazione probatoria sia del tutto mancata (è richiamata Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174).
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043 cod. civ., oltre che RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2003.
Si censura la sentenza impugnata per aver male interpretato la normativa di settore, in particolare per aver erroneamente ritenuto che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE debba essere ascritta al rilascio di certificazioni attestanti la conformità a legge di apparecchi che tali non erano, come accertato dal Tribunale di Venezia, nonché per aver erroneamente ritenuto che tali certificazioni avrebbero creato l’incolpevole affidamento dei già attori/appellati, i quali, diversamente, non avrebbero acquistato tali apparecchi.
Si ribadisce, infatti, che l’RAGIONE_SOCIALE oggi l’RAGIONE_SOCIALE risulta esclusivamente tenuta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, ad attestare l’esito positivo RAGIONE_SOCIALEa verifica tecnica demandata a terzi, sicché non è essa a certificare la regolarità degli apparecchi, la quale risulta, piuttosto, autocertificata dagli stessi produttori (ai sensi del comma 4 del già citato art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge suddetta) sulla base RAGIONE_SOCIALEa conformità del moRAGIONE_SOCIALEo prototipale previamente sottoposto alla verifica tecnica condotta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. È, dunque, solo all’esito di tale procedimento che viene emesso il nulla osta alla distribuzione, il quale è pertanto rilasciato sulla base RAGIONE_SOCIALEa suddetta autoRAGIONE_SOCIALE del produttore, senza alcun intervento, al
riguardo, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il cui operato, quindi, è inidoneo a ingenerare alcun tipo di affidamento.
3.5. Il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver affermato la non conformità degli apparecchi (peraltro, fatto per nulla pacifico tra le parti, essendo stato contestato dapprima dall’RAGIONE_SOCIALE e poi dall’RAGIONE_SOCIALE, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte capitolina), avendo essa considerato come facenti piena prova, e quindi recependoli senza alcun apprezzamento critico, gli elementi probatori acquisiti in sede penale, che erano, invece, soggetti alla libera valutazione del giudice. E ciò specie in considerazione del fatto che la sentenza di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione del reato di gioco d’azzardo, non poteva essere assimilata ad una sentenza di condanna (a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 651 cod. proc. pen.).
La pronuncia è, inoltre, censurata per aver escluso a priori lo scrutinio di un documento -la relazione peritale a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, formata nel già menzionato giudizio incardinato da RAGIONE_SOCIALE (e nel quale erano intervenute le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, salvo la successiva separazione del giudizio ad esse relativo, con conseguente esito RAGIONE_SOCIALE‘improponibilità RAGIONE_SOCIALEa loro domanda per abusivo frazionamento del credito) -ritenendolo ‘inopponibile’ alle parti, così negando ad esso, in astratto, qualsiasi valore probatorio in mancanza di un qualsiasi divieto di legge.
3.6. Il sesto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 166 e 167 cod. proc. civ.
In questo caso la ricorrente si duole del fatto che la Corte romana avrebbe ‘erroneamente individuato l’ambito operativo del
principio di non contestazione’, ritenendo che ‘l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa non conformità a legge degli apparecchi, operato in sede penale, sia stato avallato dall’RAGIONE_SOCIALE‘. E ciò senza, peraltro, considerare -oltre alla circostanza che la comparsa di risposta di primo grado risaliva al 30 dicembre 2008, mentre la sentenza del Tribunale di Venezia è del 12 dicembre 2012 -che sulla parte convenuta ‘non gravava alcun onere di contestare allegazion i di parte attrice non univoche e non puntuali’ (e ciò in quanto l’ onere di contestazione presuppone quello di specifica allegazione, nella specie non soddisfatto dagli attori), allegazioni per di più ‘riguardanti valutazioni di carattere tecnico e circostanze ad essa ignote’, le une come le altre estranee all’operatività del principio di non contestazione, non applicabile con riferimento alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio ed operante solo rispetto ai fatti noti alla parte.
3.7. Il settimo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per assenza di motivazione e, dunque, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.
Si addebita alla Corte territoriale di aver affermato la responsabilità per colpa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazioni di conformità con una sentenza gravemente viziata sotto il profilo motivazionale, giacché essa non ha minimante considerato i rilievi svolti dall’appellante in particolare, con il quinto motivo del proprio atto di gravame -per dimostrare l’errore commesso dal primo giudice sul punto, rilievi che, ove fossero stati invece apprezzati, avrebbero determinato la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata, alla quale, invece, il giudice di seconde cure si sarebbe acriticamente conformata.
3.8. Infine, l’ottavo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 166, 167 e 345 cod. proc.
civ., nonché degli artt. 1223, 1227, comma 2, 1241, 2043 e 2056 cod. civ.
In questo caso, si censura la sentenza impugnata per aver confermato l’esistenza del danno ‘ ex adverso ‘ lamentato e le statuizioni di condanna emesse in primo grado, senza considerare che l’RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo onerata, aveva contestato la titolarità del diritto fatto valere in giudizio da parte attrice, nonché la prova RAGIONE_SOCIALE‘acquisto degli apparecchi e RAGIONE_SOCIALEa loro dismissione e, in particolare, la ‘copiosa documentazione’ versata in atti dalle controparti, in quanto inidonea a fornire tale prova, ivi incluse le ‘fatture esibite’.
La ricorrente lamenta, inoltre, che il giudice d’appello non abbia applicato l’art. 1227, comma 2, cod. civ., per aver disconosciuto il principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ compensatio lucri cum damno ‘, ritenendolo operante solo allorquando si controverta sulla liquidazione del lucro cessante.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con un unico controricorso, le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
È rimasto solo intimato NOME COGNOME.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, sebbene la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina -in punto di qualificazione del rapporto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -vada corretta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
8.1.1. Malgrado, infatti, sia esatta la tesi avanzata dalla ricorrente in via di principalità, ovvero quella che ricostruisce la relazione che si instaura -a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa
legge 23 dicembre 2000, n. 388 -tra essa RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE alla stregua di un trasferimento di funzioni pubbliche, ‘ sub specie ‘ di concessione di servizi , il rilievo, come si vedrà, non giova alla ricorrente.
8.1.1.1. Sul punto, occorre muovere da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, anche nel suo sviluppo diacronico.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che con l’art . 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289 si è provveduto al riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina riguardante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, introducendosi anche misure di contrasto all’uso illegale o irregolare dei predetti apparecchi. In particolare, si è disposta la modifica del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), inserendosi, all’articolo 110, comma 6, la previsione di una nuova categoria di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, che, diversamente dalla previgente disciplina, consentono ridotte vincite in denaro e nel cui funzionamento gli elementi di abilità ed intrattenimento sono preponderanti rispetto a quelli aleatori. Nel contempo, però, modificando il testo RAGIONE_SOCIALE‘art . 38, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388 del 2000, si è stabilito che tali apparecchi devono ricevere da RAGIONE_SOCIALE (oggi, dall’RAGIONE_SOCIALE) la RAGIONE_SOCIALE di conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, sulla base RAGIONE_SOCIALEa verifica tecnica RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche e del loro funzionamento.
Ad integrazione (e attuazione) RAGIONE_SOCIALEa disciplina legislativa, RAGIONE_SOCIALE ebbe a predisporre, d’intesa con il RAGIONE_SOCIALE, le regole di produzione e di verifica RAGIONE_SOCIALE apparecchiature in questione, trasfuse in un apposito decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, richiamato in atti.
Per l ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa necessaria verifica tecnica RAGIONE_SOCIALE apparecchiature in questione, l’articolo 38, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge
n. 388 del 2000 prevede la facoltà per RAGIONE_SOCIALE (oggi per l’RAGIONE_SOCIALE) ‘di stipulare convenzioni con organismi di RAGIONE_SOCIALE ed ispezione in possesso dei requisiti indicati dal citato provvedimento interdirettoriale’.
Orbene, tra le diverse possibili alternative, si è scelto un sistema di ‘ outsourcing ‘ , allocando a soggetti esterni all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tale attività di verifica, e ciò in armonia con quanto avviene negli Stati RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, essendosi ritenuta tale opzione quella attuabile in tempi brevi, oltre che la più idonea a consentire all’RAGIONE_SOCIALE di evitare gli eccessivi oneri conseguenti all’eventuale approntamento di appositi uffici e strutture tecniche.
Ciò detto, per disciplinare i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e i predetti RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, è stato stilato, dalla prima, uno schema di convenzione-tipo predisposto per la disciplina del rapporto con i suddetti RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed ispezione, sottoposto all’esame del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 17, comma 25, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 15 maggio 1997, n. 127.
È sulla base di tale schema, dunque, che risulta redatta la convenzione, richiamata in atti, intercorsa, nella specie, tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, atto la cui natura -di concessione di servizio pubblico o, all’opposto, di appalto di servizi deve essere vagliata alla luce di principi affermati, in materia, dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa.
8.1.1.2. Difatti, come questa Corte, da tempo, ha sancito, richiamandosi ad omologhe conclusioni già raggiunte dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE (Cons. St. Sez. V, sent. 9 settembre 2011, n. 5068), le concessioni, nel quadro del diritt o RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea , ‘ si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale RAGIONE_SOCIALE ‘ attività ‘ (sicché, sotto questo profilo, il ‘ nomen iuris ‘ di ‘convenzione’ è un indice, di per sé, non decisivo), ‘ né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici
poteri o di ampliamento RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica del privato (che sarebbe un fenomeno tipico RAGIONE_SOCIALEa concessione in una prospettiva coltivata da tradizionali orientamenti dottrinali), né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale RAGIONE_SOCIALE ‘ appalto, ma per il fenomeno di traslazione RAGIONE_SOCIALE ‘ alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 6 maggio 2015, n. 9139, Rv. 635214-01; identicamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 11 agosto 2020, n. 16889, Rv. 658697-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-2, ord. 17 marzo 2022, n. 8692, Rv. 664436-01).
In altri termini, ‘la caratteristica principale RAGIONE_SOCIALEa concessione, ossia l ‘ autorizzazione a gestire o sfruttare un ‘ opera o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi ‘, rischio dal quale il concessionario si garantisce ‘ rifacendosi essenzialmente sull ‘ utenza per mezzo RAGIONE_SOCIALEa riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa ‘ ( così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. n. 16889 del 2020, cit .; analogamente Cass. sez. 6-3, ord. n. 9139 del 2015, cit .).
In conclusione, la ‘l inea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi (per il resto accomunati sia dall ‘ identica qualificazione in termini di «contratti» che dall ‘ omologia RAGIONE_SOCIALE ‘ oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE ‘ affidamento) è netta, poiché l ‘ appalto pubblico di servizi, a differenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di servizi, riguarda di regola servizi resi alla RAGIONE_SOCIALE amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, ed infine non determina, in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità di remunerazione, l ‘ assunzione del rischio di gestione da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ affidatario (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9139 del 2015, cit ., che
richiama le conclusioni raggiunte, nel medesimo senso dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, in particolare CGUE, sent. 13 ottobre 2005, RAGIONE_SOCIALE, in C-458/03; in senso conforme si veda anche CUGE, sent. 13 novembre 2008, Commissione c. ReRAGIONE_SOCIALE Italiana in C-437/07).
8.1.1.3. Orbene, alla luce di quanto appena osservato, non è corretta la qualificazione -operata dalla Corte territoriale -del rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE (oggi l’RAGIONE_SOCIALE ) e gli organismi di RAGIONE_SOCIALE come appalto di servizio.
Conclusione, peraltro, basata quasi esclusivamente sul rilievo del ‘carattere endoprocedimentale’ RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dai suddetti organismi, dovendo invece valorizzarsi, in senso contrario, ovvero per la natura concessoria del rapporto tra essi e l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la circostanza che tale attività, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta (visto che a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, ultimo comma, del già citato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, gli ‘ oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti). Difatti, come detto, ‘ il proprium RAGIONE_SOCIALEa concessione sta nella somministrazione del servizio a favore RAGIONE_SOCIALEa generalità degli utenti, e non solo alla RAGIONE_SOCIALE amministrazione ‘, così come quello RAGIONE_SOCIALE‘ appalto pubblico di servizi consiste nel fatto che esso ‘ comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall ‘ amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2017, n. 9965, Rv. 643784-01).
8.1.2. Tali rilievi, però, non giovano -come premesso -all’odierna ricorrente.
8.1.2.1. Difatti, ciò che ha formato oggetto di concessione resta, pur sempre, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa conformità a legge degli apparecchi e congegni di intrattenimento e divertimento, o
meglio, dei loro moRAGIONE_SOCIALEi prototipiali, mentre il titolo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità fatto valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è stato individuato -dai già attori, prima, e da ambo i giudici di merito, poi -innanzitutto (ma non solo, come si dirà meglio nello scrutinare il secondo motivo del presente ricorso) nell’affidamento , poi rivelatosi falso, generato dall’emissione , da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa, del nulla osta rilasciato ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni suddetti; provvedimento, a propria volta, fondato su quella RAGIONE_SOCIALE. Sicché, in tale prospettiva, decisivo resta stabilire la portata -nei rapporti interni tra l’RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui a ll’art. 6.2. RAGIONE_SOCIALEa convenzione tra essi intercorsa (nella specie, tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE), a mente RAGIONE_SOCIALEa quale ‘RAGIONE_SOCIALE è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, pur se accertata giudizialmente’.
Orbene, reputa questa Corte che proprio il riferimento ad un’eventuale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -‘comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione’ che sia ‘accertata giudizialmente’ , postula che la garanzia di cui essa gode non sia quella sottrarsi alla responsabilità, chiamando a rispondere in sua vece l’ RAGIONE_SOCIALE suddetto, ma di essern e ‘sollevata’ da lle conseguenze ‘verso terzi’ . L’oggetto di tale garanzia è, poi, definito dall’art. 4 lett. d ) RAGIONE_SOCIALEa Convenzione (richiamato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione) , ovvero ‘ tenere indenne RAGIONE_SOCIALE ‘ , oggi l’RAGIONE_SOCIALE , ‘ da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all’attività svolta dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALEa presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica ‘.
Sotto questo profilo, dunque, coglie nel segno il rilievo espresso dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso, a pag. 4, secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE -ai sensi degli artt. 4 e 6 RAGIONE_SOCIALEa convenzione (al cui testo integrale rimanda, quale allegato 25 al proprio atto di citazione di primo grado) -ha solo il diritto di essere manlevata dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE . Sicché, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto agire nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 6 cod. proc. civ., ma non certo pretendere di individuarla come l’effettivo responsabile, operando nei suoi confronti la c.d. ‘ laudatio auctoris ‘ . D’altra parte, che un’iniziativa per essere manlevata da dalla società RAGIONE_SOCIALE sia stata assunta ‘in altra sede’ da RAGIONE_SOCIALE, è quanto attesta la sentenza impugnata (cfr. pag. 8).
8.1.2.2. Infine, per concludere nello scrutinio del presente motivo di ricorso, va rilevato che l’odierna ricorrente si è soffermata lungamente -nel proprio atto di impugnazione -sempre e solo sul punto RAGIONE_SOCIALE‘ art. 6.2. RAGIONE_SOCIALEa più volte citata convenzione, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale, come detto, ‘RAGIONE_SOCIALE è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, pur se accertata giudizialmente’. Essa, però, trascura di evidenziare il contenuto del precedente punto 1., del quale è qui possibile prendere visione, in virtù del richiamo operato dalla parte controricorrente all’intero testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, consultando l’atto processuale in cui tale integrale testo è richiamato, posto che il presente motivo di ricorso denuncia anche la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 cod. proc. e, dunque, un ‘ error in procedendo ‘, in ordine al quale questa Corte, quale giudice del ‘fatto processuale’, è abilitata alla consultazione degli atti del fascicolo di merito.
Orbene, il testo del punto 1. del più volte richiamato art. 6 stabilisce che ‘l’RAGIONE_SOCIALE, nel caso di inadempimento degli
obblighi previsti dalla Convenzione, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad RAGIONE_SOCIALE per l’ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di RAGIONE_SOCIALE, in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE s tesso, ovvero determinato all’esito di un giudizio promosso dal produttore od importatore o comunque dal titolare del bene verificato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE medesima’.
Da quanto illustrato, pertanto, trae conferma la conclusione già rassegnata circa il fatto che quella de ll’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è solo un’obbligazione di garanzia, sicché a rispondere dei danni, verso terzi, conseguenti all’attività da esso svolta è, in prima battuta, proprio l’RAGIONE_SOCIALE (oggi, l’RAGIONE_SOCIALE), la quale può sollevarsi dalle conseguenze risarcitorie agendo, appunto, in manleva verso il medesimo.
Deve, quindi, ribadirsi che l’odierna ricorrente non poteva invocare il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, assumendo che esso facesse capo a COGNOME, ma avrebbe potuto chiamare in causa la stessa ex art. 106 cod. proc. civ.
8.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
8.2.1. N essuna ‘omessa pronuncia’ su motivi di appello può contestarsi alla sentenza impugnata, dovendo darsi seguito al principio secondo cui il ‘giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito’, di talché ‘il vizio di omessa pronuncia’, è ‘configurabile allorché risulti del
tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto’ (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01).
Orbene, nel caso che occupa, il ‘nucleo’ RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dalla Corte capitolina è costituito dall’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per aver suscitato un falso affidamento, in ordine alla conformità a legge degli apparecchi di divertimento e intrattenimento per cui è causa, attraverso il ‘nulla osta’ da essa emesso alla loro distribuzione e messa in esercizio (provvedimento la cui mancanza, va qui rammentato per inciso, espone non solo l’installatore, ma anche il possessore dei locali in cui tali apparecchi siano stati installati, a responsabilità, in solido, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 39quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, come inserito dall ‘ art. 1, comma 84, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007; cfr. Cass. Sez. 5, ord. 31 maggio 2019, n. 14962, Rv. 654010-01).
Tale falso affidamento è stato ritenuto, dalla sentenza impugnata, la conseguenza di una condotta ‘ gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘, non limitatasi ad una mera presa d’atto ‘ricognitiva degli esiti RAGIONE_SOCIALE verifiche da parte del soggetto verificatore’, ma consistita nell’assunzione di ‘un atteggiamento attivo’ , sostanziatosi, in particolare, in ‘un controllo sostanziale RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di legge’, compiuto ‘sia direttamente’, che ‘per il tramite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, soggetto terzo che ebbe ad eseguire ‘la verifica sulla scheda «Black Slot», moRAGIONE_SOCIALEo Flexy Screen la cui RAGIONE_SOCIALE fu anche revocata’.
La responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2043 cod. civ., è stata, dunque, correlata non già alla sola illegittimità del provvedimento di nulla osta (profilo insufficiente, come correttamente riconosce
la Corte territoriale, a fondare la responsabilità aquiliana RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE per attività provvedimentale; cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 22 novembre 2017, n. 27800, Rv. 646504-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2014, n. 23170; Rv. 633377-01), ma all’attività di ‘controllo sostanziale RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di legge’ esercitato dall’RAGIONE_SOCIALE . Attività che la sentenza attesta espletata anche direttamente da ll’RAGIONE_SOCIALE , in relazione a tutte le apparecchiature poi dismesse dagli attori/appellati (determinazione assunta da costoro, come afferma la Corte romana, per essere stati gli stessi resi edotti RAGIONE_SOCIALE‘indagine avviata dai requirenti veneziani ‘all’esito RAGIONE_SOCIALEa diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia’ e su ‘sollecitazione RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE‘), sebbene culminato nella revoca del provvedimento di nulla osta solo quanto al moRAGIONE_SOCIALEo Flexy Screen degli esemplari ‘Black Slot’ di tali apparecchiature, e non pure quanto agli esemplari ‘Stack Slot’ e ‘Terza Dimensione’ .
I temi, dunque, posti dal motivo di gravame del quale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame ovvero, che RAGIONE_SOCIALE non aveva ordinato il ritiro di tutte e tre le tipologie di apparecchi e che la dismissione sarebbe avvenuta in ragione del l’indagine RAGIONE_SOCIALEa Procura veneziana, priva di aveva correlazione alcuna con l’attività amministrativa di controllo posta in essere da ll’RAGIONE_SOCIALE non sono rimasti affatto estranei al ‘ decisum ‘ del giudice d’appello.
8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
8.3.1. Diversamente, infatti, da quanto argomenta la ricorrente, sussiste nella specie la preclusione a dedurre -quale vizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza l’omesso esame di fatti (o documenti) decisivi per il giudizio.
Al riguardo va, innanzitutto, segnalato che -avendo l’odiern a ricorrente proposto gravame contro una sentenza resa in prime cure in data 7 maggio 2013 -il suo atto di appello risulta, per
definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione ‘ ratione temporis ‘ RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 63381701; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente, come si dirà meglio di seguito -di c.d. ‘doppia conforme di merito’, la proposizione di motivi di ricorso p er cassazione formulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, ‘di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse’ (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). Dimostrazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza di differenze sostanziali, dato che l’ipotesi di ‘doppia conforme’ ricorre ‘non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALEa causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice’ (Cass. Sez. 6 -2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01).
Né, come detto, ad escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. potrebbe invocarsi la circostanza che la preclusione prevista da tale norma non opera ‘allorché
l’informazione probatoria sia del tutto mancata’, ciò che la ricorrente sostiene richiamando Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174.
Invero, il precedente citato, oltre a presentarsi del tutto isolato (cfr., in senso contrario, Cass. Sez. Lav., sent. 3 novembre 2020, n. 24395, Rv. 659540-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2022, n. 15777, Rv. 665052-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 dicembre 2022, n. 37382, Rv. 666679-04), concerne il caso -qui neppure prospettato, e tra l’altro di dubbia ammissibilità non RAGIONE_SOCIALE‘omessa valutazione di elementi probatori, bensì del vero e proprio travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
8.4. Il quarto motivo non è fondato.
8.4.1. Valgono, al riguardo, le stesse considerazioni già svolte in relazione al primo e secondo motivo.
Deve, infatti, ribadirsi che nei rapporti con i terzi, sia che si tratti del produttore, RAGIONE_SOCIALE‘importatore o del titolare del bene verificato, è RAGIONE_SOCIALE (oggi l’RAGIONE_SOCIALE) ad assumere la responsabilità per que ll’attività provvedimentale che trova fondamento nella previa verificazione degli apparecchi e dispositivi di divertimento o intrattenimento (o meglio, dei loro prototipi) alle prescrizioni di legge, salvo poi il suo eventuale diritto ad essere tenuta indenne dalle conseguenze di tale responsabilità, da farsi valere in altro giudizio -o, a limite, nello stesso, mediante chiamata in causa -nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Responsabilità, come detto, basata dalla sentenza impugnata anche sul rilievo che RAGIONE_SOCIALE ‘non si è limitata ad una verifica ricognitiva degli esiti RAGIONE_SOCIALE verifiche’ espletate da RAGIONE_SOCIALE, ma assunto ‘un atteggiamen to attivo’ già descritto in relazione allo scrutinio del secondo motivo di ricorso.
8.5. Il quinto motivo non è fondato.
8.5.1. Nell ‘esaminarlo occorre muovere dalla premessa di ordine generale secondo cui la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc.
civ. -norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide ‘ iuxta alligata et probata partium ‘ -‘può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli’ (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01).
D’altra parte, la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio RAGIONE_SOCIALEa libera valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, salva diversa previsione legale, è ravvisabile solo quando ‘il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime’ (Cass. Se z. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 65884002), mentre ‘ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione’ (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02).
A nessuna di tali evenienze, dunque, sono riconducibili le due doglianze formulate con il presente motivo.
Non quella relativa al supposto valore di ‘prova legale’ che la Corte capitolina avrebbe -erroneamente -attribuito alla sentenza penale resa dal Tribunale di Venezia, dal momento che essa afferma non solo che tale pronuncia poteva rappresentare
(solo) ‘un indizio da cui ricavare, unitamente agli altri offerti dalle parti, il convincimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione’ (con ciò conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che con specifico riferimento alle sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato, ammette la possibilità del libero apprezzamento, in sede di giudizio civile, di quanto da esse risultante; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 30 giugno 2020, n. 12973, Rv. 658224-01) , ma soprattutto che il Tribunale ‘è pervenuto al convincimento in merito alla responsabilità gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dalla copiosa documentazione versata in atti e rappresentata soprattutto dalla ripetuta corrispondenza intercorsa tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘.
Analogamente, non integra violazione RAGIONE_SOCIALE norme suddette, e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ. (violazione che, come detto, presuppone una ‘inversione’ tra prove libere e legali) la decisione di non attribuire valore probatorio alla consulenza svolta nell’ambito di altro giudizio, e ciò perché la Corte capitolina ha ritenuto la stessa non solo ‘inopponibile’, ma anche ‘assolutamente contestabile’. Sicché deve darsi seguito al principio secondo cui ‘spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi , dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge’ (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6 -1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).
8.6. Il sesto motivo è inammissibile.
8.6.1. Esso, infatti, non coglie con esattezza la ‘ ratio decidendi ‘ RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).
Invero, deve escludersi che la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio di non contestazione (e, comunque, non certamente con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale del Tribunale di Venezia, avendo, semmai, apprezzato l’atteggiamento assunto da RAGIONE_SOCIALE nei riguardi de gli accertamenti compiuti dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il medesimo Tribunale), attribuendo, piuttosto, rilievo al comportamento complessivo di RAGIONE_SOCIALE, valorizzando la sua scelta di costituirsi parte civile nel processo penale come incompatibile con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa regolarità degli apparecchi.
8.7. Il settimo motivo è, nuovamente, inammissibile, perché denuncia un vizio di motivazione in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per poterlo far valere.
Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -nel testo ‘novellato’ dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ‘ ratione temporis ‘ al presente giudizio) il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza solo entro il ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 62983001, nonché, ‘ ex multis ‘, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulti ‘meramente apparente’, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di
‘carenza grafica’ RAGIONE_SOCIALEa stessa, quando essa, ‘benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la f ormazione del proprio convincimento’ (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 6541450), o perché affetta da ‘irriducibile contraddittorietà’ (cfr. Cass. Sez . 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 65088001), ovvero connotata da ‘affermazioni inconciliabili’ (da ultimo, Cass. Sez. 6 -Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), mentre ‘r esta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» RAGIONE_SOCIALEa motivazione’ (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio ‘emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impu gnata’ (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit .), vale a dire ‘prescindendo dal confronto con le risultanze processuali’ (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 66412001).
8.8. Infine, l’ottavo motivo è inammissibile.
8.8.1. Tale esito si impone, in primo luogo, in relazione alla censura rivolta alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina di ritenere provata sia la titolarità degli apparecchi ‘ de quibus ‘, sia la loro dismissione, da parte dei soggetti che agirono in giudizio, assumendo l’odierna di aver contestato la ‘copiosa documentazione’ diversa dalla fattura commerciale, di per sé inidonea a tale scopo -prodotta dalle proprie controparti al fine di provare entrambe tali circostanze.
Premesso, invero, che costituisce ‘elemento valutativo riservato al giudice del merito’, stabilire, ‘nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (così Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 65313001), apprezzamento censurabile ‘solo per vizio di motivazione’ (Cass. Sez. 2, ord. 28 ottobre 2019, n. 27490, Rv. 65568101), e precisamente ‘per incongruenza o illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01; Cass. sez. 3, sent. 6 novembre 2001, n. 13686, Rv. 550025-01), dirimente, nel caso di specie, è il rilievo RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel giudizio di primo grado solo con la comparsa conclusionale. Difatti, ‘il convenuto, a fronte di una allegazione da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l ‘ onere ex art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall ‘ attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all ‘ art. 115 cod. proc. c iv’ (Cass. Sez. 6-3, ord. 23 marzo 2022, n. 9439, Rv. 664451-01).
Né a giustificare la tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione vale il rilievo, formulato dalla ricorrente, che trattandosi di difetto di ‘titolarità del diritto’, tale circostanza non andava neppure contestata. Infatti, proprio con la pronuncia da ultimo citata, questa Corte ha ribadito che, se è vero quanto stabilito da una nota sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, ovvero che ‘l a titolarità attiva del credito va provata dall ‘ attore, e che l ‘ eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto è rilevabile d ‘ ufficio ‘ (come affermato da Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638371-01 ), tuttavia ‘ è anche vero che la suddetta sentenza (§§ 55 e 56 dei «Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione») ha chiarito che l ‘ onere di allegazione e prova, da parte
RAGIONE_SOCIALE ‘ attore, RAGIONE_SOCIALEa titolarità del credito fatto valere in giudizio si considera assolto (e quindi il convenuto non può più eccepire il difetto di titolarità attiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione) in due casi: a) quando il convenuto svolge difese incompatibili con la contestazione RAGIONE_SOCIALEa titolarità del credito; b) quando il convenuto non contesta (art. 115 cod. proc. civ.) la titolarità del credito, salva però in quest ‘ ultimo caso la facoltà del giudice di ritenerla comunque insussistente sulla base di altre e diverse prove ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9439 del 2022, cit .).
8.8.1.2. Quanto, invece, alla censura che investe la decisione del giudice di appello sull’eccepita ‘ compensatio lucri cum damno ‘ , va osservato che la Corte territoriale non ha affatto escluso ‘ a priori ‘ che tale eccezione possa operare anche rispetto al danno emergente. In sentenza, infatti, si legge solo che la ‘tesi di parte appellante’ -senza però alcuna migliore specificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa (neppure nel presente ricorso) -‘potrebbe, al più, valere nel caso in cui si fosse dovuto affrontare il problema RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore voce di danno da lucro cessante’ . Con riferimento, invece, al danno emergente, essa si è limitata a ritenere ‘corretto e condivisibile’ il ‘calcolo eseguito dal Giudice di prime cure per la determinazione del danno subito dagli attori’, dando conto del fatto che ‘è stato ridotto rispetto alle originarie loro richieste’ ; affermazione, questa, rispetto alla quale la ricorrente neppure ha chiarito -con conseguente violazione del canone RAGIONE_SOCIALEa specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. -in quale misura l’eccepita ‘ compensatio ‘ avrebbe ridotto (ulteriormente) l’entità del danno da risarcire agli attori/appellati.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e liquidate come da dispositivo.
10. A carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa