Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28633-2022 proposto da:
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME; Cron. Rep.
– ricorrente Ud. 09/07/2022
contro
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘ , domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso d all’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 837/2022, de lla Corte d’appello di Catania, depositata in data 21/04/2022;
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.
Pignoramento presso terzi RAGIONE_SOCIALE del debitore esecutato verso RAGIONE_SOCIALE pubblico Ordinanza di assegnazione Ritardo nel pagamento della somma assegnata Responsabilità ex art. 2043 c.c. Inammissibilità del ricorso
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 09/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 837/22, del 21 aprile 2022, della Corte d’appello di Catania, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3836/17, del 31 agosto 2017, del Tribunale della stessa città -ha così provveduto: la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Paternò, perché esso, nella qualità di terzo pignorato (in quanto debitore, a propria volta, della società RAGIONE_SOCIALE, debitrice esecutata), pur avendo reso dichiarazione positiva a norma dell’art. 547 cod. proc. civ., non provvedeva ad effettuare alcun pagamento in favore del COGNOME, né della società RAGIONE_SOCIALE (a propria volta creditrice dell’odierno ricorrente), così determinando l’attribuzione della somma di € 28.748,93 alla massa attiva della procedura concorsuale della società RAGIONE_SOCIALE, nelle more dichiarata fallita.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver instaurato -in relazione ad un credito vantato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di € 43.581,51 una procedura esecutiva presso terzi nei confronti del ‘ debitor debitoris ‘, individuato nel Comune di Paternò. Avendo questo reso dichiarazione positiva, il terzo pignorato diveniva destinatario di ordinanza di assegnazione somme, per l’importo di € 28.748,93, pronunciata il 10 dicembre 2008, in forza della quale era obbligato a provvedere al pagamento di tale somma a ll’od ierno ricorrente.
Il predetto Comune, pertanto, con missiva del 17 febbraio 2009, comunicava che, entro quindici giorni, avrebbe provveduto ad adempiere a quanto stabilito nell’ordinanza di assegnazione. Senonché, in data 15 aprile 2009, la società RAGIONE_SOCIALE, a propria volta, notificava al Comune (il quale, a norma dell’art. 48 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aveva segnalato alla medesima RAGIONE_SOCIALE l’esistenza di un debito esattoriale a carico d el predetto NOME COGNOME) atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72bis sempre del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo la stessa creditrice nei confronti del COGNOME per l’importo di € 55.904,13. Nel suddetto atto si intimava al Comune ‘di non disporre della somma pignorata di € 28.748,93’ (ovvero, quella corrispondente al credito di NOME COGNOME), ordinandogli di pagare, invece, a COGNOME quanto dovuto all’odierno ricorrente, ‘entro i limiti di cui all’art. 545 cod. proc. civ. commi quarto, quinto e sesto, nel termine di quindici giorni’, di cui al suddetto art. 72 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ciò premesso, non avendo il Comune di Paternò provveduto ad alcun pagamento nei confronti né del COGNOME, né di RAGIONE_SOCIALE, la curatela fallimentare di RAGIONE_SOCIALE -essendo stata la società dichiarata fallita con sentenza del 23 novembre 2009 -con atto del 29 settembre 2010 chiedeva, ex art. 44 legge fallimentare, l’attribuzione della somma di € 28.748,93 (corrispondente al credito di RAGIONE_SOCIALE verso il Comune) alla massa attiva della procedura concorsuale.
Su tali basi, NOME COGNOME assumeva che il Comune con la propria condotta -non avendo provveduto al pagamento nei suoi confronti e neppure nei confronti di NOME, da compiersi entro il 2 maggio 2009 ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973 -gli avrebbe cagionato un duplice danno. Difatti, qualora il Comune avesse almeno ottemperato all’ordine di NOME, l’eventuale pagamento in favore della stessa sarebbe avvenuto entro la
suddetta data del 2 maggio 2009, sicché esso sarebbe stato di sei mesi anteriore all’apertura del fallimento (risalente al 23 novembre 2009) e, come tale, sottratto alle azioni della curatela ex artt. 44 e 67 legge fallimentare. Inoltre, il pagamento del Comune in favore dell’ente esattore avrebbe escluso il maturarsi -sulla sorte capitale -in capo ad esso COGNOME degli interessi di mora sulle cartelle esattoriali rimaste inadempiute.
L’odierno ricorrente, pertanto, radicava giudizio risarcitorio nei confronti del Comune, il quale -oltre a resistere alla domanda -chiedeva (e otteneva) di essere autorizzato a chiamare in causa la curatela di RAGIONE_SOCIALE per essere dalla stessa manlevata.
Il giudice di prime cure -pronunciandosi nella contumacia della curatela -rigettava la domanda risarcitoria (con conseguente assorbimento della domanda di manleva), con decisione confermata in appello. Esito al quale ambo i giudici pervenivano su rilievo che unico responsabile del mancato tempestivo pagamento alla RAGIONE_SOCIALE fosse lo stesso COGNOME, per avere lo stesso promosso in data 9 febbraio 2009 un ulteriore pignoramento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEno, tesoriere del Comune di Paternò, al quale aveva rinunciato solo il 16 febbraio 2010.
Avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omesso esame della lamentata violazione dell’art. 2043 c od. civ. in combinato disposto con l’art. 72 -bis , comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
Assume il ricorrente di aver lamentato, innanzi ai due giudici di merito, la mancata osservanza, da parte del Comune di Paternò, del termine di quindici giorni di cui all’art. 72 -bis , comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, violazione non presa in esame neppure nella sentenza impugnata. Tale violazione, si assume, ‘è certamente causa di responsabilità per atto illecito’, secondo quanto avrebbe reiteratamente affermato questa Corte.
Difatti, con missiva del 17 febbraio 2009, il predetto Comune comunicava ad esso COGNOME che, entro quindici giorni, avrebbe provveduto al pagamento della somma assegnata dal giudice dell’esecuzione all’esito della dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ.
Avrebbero, dunque, errato sia il Tribunale che la Corte etnei nel dare rilievo all’ulteriore pignoramento promosso dal COGNOME il 9 febbraio 2009, giacché la missiva suddetta risulta di data successiva.
D’altra parte, la sentenza impugnata neppure avrebbe dato conto del fatto che -richiesto dal Comune di Paternò a Sicit RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 48 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973 -di verificare l’eventuale esistenza di debiti del COGNOME verso l’Erario, essendo stata riscontrata per l’appunto tale situazione, RAGIONE_SOCIALE provvedeva prontamente ad avviare l’esecuzione esattoriale, sul presupposto che ‘ sul credito del privato presso la P.A. prevale quello dello Stato nei confronti del cittadino’.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 72 -bis , comma 1, del d.P.R. 602 del 1973.
Osserva il ricorrente che il Comune non contesta -sicché tale circostanza deve ritenersi provata -che, dopo avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di assegnazione del 10 dicembre 2008 , non ha tempestivamente provveduto al pagamento del relativo
importo. Nondimeno, l’RAGIONE_SOCIALE municipale ha ritenuto di non dare seguito agli obblighi che gli incombevano, quale terzo pignorato, nel termine di quindici giorni previsto dall’art. 72 -bis , comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo effettuato alcun pagamento né nei confronti di esso RAGIONE_SOCIALE COGNOME, né della società RAGIONE_SOCIALE. Orbene, il pagamento compiuto entro il suddetto termine di quindici giorni (destinato a scadere il 2 maggio 2009) avrebbe certamente evitato che la curatela fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE potesse fondatamente esperire l’azione revocatori a fallimentare, che -con riferimento agli atti a titolo oneroso -è ‘soggetta a termine decadenziale di sei mesi, a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento’, nella specie risalente al 23 novembre 2009.
La responsabilità per colpa extracontrattuale del Comune riposa, secondo il ricorrente, ‘nella dirimente circostanza’ che , se il medesimo avesse agito nel rispetto del termine suddetto, esso COGNOME ‘avrebbe visto estinto, parzialmente o totalmente, il proprio debito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE esattore sino alla concorrenza della somma di € 28.748,93′. Richiama, dunque, il ricorrente il principio reiteratamente sancito da questa Corte secondo il quale la inosservanza di un termine di legge per effettuare una attività della Pubblica Amministrazione è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
3.3. Il terzo motivo contesta pure il capo di sentenza relativo alle spese processuali, confidando che questa Corte, in accoglimento del ricorso, riformi, sul punto, la sentenza impugnata, ponendo le spese di tutti e tre i gradi di giudizio a carico del Comune di Paternò.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Paternò, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
L a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in ognuno dei motivi in cui si articola.
8.1. Il primo e il secondo motivo della presente impugnazione -suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione -non contrastano adeguatamente la ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, donde la loro inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01).
8.1.1. Prima di illustrare, tuttavia, le ragioni che conducono a tale esito, questo Collegio non può esimersi dal rilevare la singolarità del l’iniziativa giudiziale assunta da NOME COGNOME contro il Comune di Paternò, a norma dell’art. 2043 cod. civ. , per lamentare gli effetti d ell’inerzia dello stesso nel provvedere al pagamento della somma oggetto di assegnazione, ex art. 553 cod. civ.
N on si comprende, per vero, perché l’odierno ricorrente, trascorsi i quindici giorni entro i quali il predetto RAGIONE_SOCIALE municipale si era impegnato a versargli la somma di cui all’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione il 10 dicembre 2008 (o, al limite, persino prima dello spirare di tale termine), non si sia avvalso di quello che -tale ordinanza, appunto -costituiva, in suo favore, un vero e proprio titolo esecutivo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 gennaio 2023, n. 108, Rv. 666490-02). Singolare, pertanto, appare la pretesa di addebitare al terzo pignorato le conseguenze di un’inerzia che lo stesso creditore procedente avrebbe potuto prontamente neutralizzare; circostanza, questa, rilevante -in un giudizio risarcitorio da responsabilità aquiliana, qual è stato quello incardinato da NOME COGNOME contro il Comune di Paternò -ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 2056, comma 1, e 1227, comma 1, cod. civ.
8.1.2. Ciò detto, i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
Non è vero, infatti, che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare la -supposta -inosservanza del termine di quindici giorni di cui all’art. 72 -bis , comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (primo motivo), così disattendendo il principio, sancito da questa Corte, secondo cui la violazione di un termine di legge per effettuare una attività della Pubblica Amministrazione è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., da ravvisarsi, nel caso di specie, perché l’eventuale pagamento del Comune -qualora fosse avvenuto nel rispetto del termine suddetto, destinato a scadere in data 2 maggio 2009 -avrebbe sottratto lo stesso all’iniziativa assunta dalla curatela fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE, dato il maturarsi della decadenza semestrale per gli atti compiuti sei mesi prima della dichiarazione
di fallimento, risalente, nella specie, al 23 novembre 2009 (secondo motivo).
La Corte catanese non ha né ignorato tale fatto, né disatteso il principio suddetto, avendo, invece, affermato -così escludendo esservi stata inosservanza di quel termine e negando, di riflesso, che il principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente potesse applicarsi al caso di specie -che la causa del mancato tempestivo pagamento alla RAGIONE_SOCIALE fosse da ravvisare nel comportamento dello stesso odierno ricorrente. NOME COGNOME, infatti, risultava aver promosso, in data 9 febbraio 2009, un ulteriore pignoramento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, tesoriere del Comune di Paternò (pignoramento al quale aveva rinunciato solo il 16 febbraio 2010, e dunque ben oltre l’avvenuta dichiarazione del fallimento di NOME, avvenuta il 23 novembre 2009), ciò che -secondo la sentenza impugnata -ha determinato l’impedimento dello svincolo delle somme.
Tale affermazione non è stata adeguatamente contrastata dal ricorrente, essendosi il medesimo limitato a rilevare che la missiva con cui il Comune di Paternò dichiarava di volergli corrispondere la somma assegnata, risalendo al 17 febbraio 2009, ‘è successiva al preteso pignoramento del 9 febbraio 2009’ (cioè quello ulteriore promosso nei confronti del tesoriere del Comune), così proponendo un’argomentazione che -oltre ad implicare accertamenti di fatto, non ammessi nella presente sede di legittimità -risulta non conferente rispetto alla ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, la quale ha valorizzato l’esistenza di una preclusione al pagamento derivante dal comportamento dello stesso COGNOME.
8.2. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile.
8.2.1. Esso, infatti, non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese di lite, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di ‘ res sperata ‘, ovvero quale conseguenza discendente d all’accoglimento del ricorso .
Esso, pertanto, si presenta alla stregua di un ‘non motivo’, secondo la definizione fornitane, ripetutamente, questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 63687201; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 65091901).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere al Comune di Paternò, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.4 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 9 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME