Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29269-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 7370/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 10983/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del 4.4.2020 n. 7370, il tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, ha respinto il gravame proposto
Oggetto previdenza
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma con la quale era stata respinta l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE avverso l’ingiunzione di pagamento, emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del R .D. n. 639 del 19 10, dopo che l’Istituto previdenziale aveva esaminato la situazione contabile della pensione intestata a COGNOME NOME, dalla quale risultava un credito erariale di € 851,86 conseguente alla rideterminazione del trattamento pensionistico allo stesso spettante, credito che era stato calcolato sulla base del prospetto dati trasmesso proprio dal RAGIONE_SOCIALE opponente.
Il tribunale nel respingere l’appello ha confermato la propria giurisdizione, escludendo quella della Corte dei Conti non trattandosi di controversia vertente su trattamenti pensionistici o su questioni funzionalmente connesse a trattamenti pensionistici, ma piuttosto avente ad oggetto la responsabilità civile dell’amministrazione essendo stato erogato un trattamento pensionistico in favore di un funzionario già in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE appellante, sulla base di un errato prospetto comunicato all’Ist ituto previdenziale proprio dal predetto RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha evidenziato che non era stato possibile recuperare l’indebito dal pensionato, percettore di buona fede, e che perciò l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva agito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE opponente, responsabile per avere fornito informazioni erronee. In tale prospettiva, perciò, anche la competenza territoriale era stata correttamente radicata presso il foro di Roma.
Nel merito poi il tribunale aveva evidenziato che il credito dell’Istituto previdenziale era stato ampiamente documentato e non era stato effettivamente contestato dal RAGIONE_SOCIALE appellante che aveva solo dedotto l’inammissibilità dell’azione di recupero, sul rilievo che la predetta azione doveva essere ricompresa
nell’ambito dei trasferimenti trimestrali diretti, volti a regolare tutti i rapporti di dare/avere, tra Istituti previdenziali e pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge n. 183 del 2011, relativi all’erogazione dei trattamenti pe nsionistici, con esclusione dei rapporti obbligatori di altra natura.
Avverso la sentenza del tribunale, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 19 92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per apparenza della motivazione, che risulta inidonea a far comprendere i tratti elementari della vicenda in fatto.
Con il secondo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 5 della legge n. 183 del 2011, perché dopo la scoperta dell’indebito pensionistico oggetto di controversia (in riferimento al trattamento di COGNOME NOME, per una errata liquidazione dei ratei pregressi), era entrata in vigore la legge c.d. di Stabilità per il 2012 (Legge n. 183 del 20 11) che all’art. 2 comma 5 aveva introdotto una riforma dei rapporti economico-finanziari correnti tra le amministrazioni pubbliche e gli Istituti previdenziali, sulla cui base i rapporti dovevano essere regolati trimestralmente a consuntivo, con appositi trasferimenti statali necessari a ripianare eventuali squilibri di gestione, per cui non erano più ammesse azioni giudiziarie (di cognizione e/o esecutive) individuali, riferite alla singola
posizione previdenziale, anziché alla gestione complessiva del rapporto.
Il primo motivo è inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata, si colloca ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/14), essendosi, il tribunale, pronunciato sulla effettiva sussistenza del credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza che vi sia stata alcuna espressa contestazione del credito, da parte dell’Amministrazione ricorrente.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la decisione che mira a stabilire la spettanza del credito, cioè, intende affermare che il credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era ampiamente documentato, mentre l’Amministrazione pubblica non ne aveva contestato la debenza . L ‘aspetto regolatorio (su base trimestrale), evidenziato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, non ha colto la ratio decidendi , perché riguarda solo gli aspetti esecutivi, riferiti alla restituzione dell’indebito.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Istituto previdenziale, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), ‘Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo. (….)’.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.6.2024