Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18898 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30042/2022 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti in proprio e in qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avv.to COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempre , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1107/2022 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 13/5/2022.
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 20/5/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 13/5/2022, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dell’omicidio, avvenuto per mano del carabiniere NOME COGNOME dei propri congiunti, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nell’occasione in esame, il carabiniere NOME COGNOME aveva esploso un colpo di pistola sulla persona del proprio superiore, Luogotenente NOME COGNOME e, immediatamente dopo, della relativa coniuge, NOME COGNOME accorsa sul posto, completando l’azione delittuosa con il proprio suicidio.
A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver ripercorso l’itinerario della giurisprudenza di legittimità in relazione al tema della responsabilità della pubblica amministrazione per il reato commesso da un proprio dipendente, ha rilevato, come, nel
caso di specie, il fatto delittuoso dell’COGNOME non potesse ricondursi alla responsabilità dell’amministrazione convenuta, poiché tale fatto doveva considerarsi tale da integrare uno sviluppo oggettivamente anomalo e imprevedibile dell’esercizio delle pubbliche funzioni da parte del suo autore, come tale integralmente ed esclusivamente ascrivibile a quest’ultimo sulla base di quanto da ultimo stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 13246/2019).
Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
Il Ministero della Difesa resiste con controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni per iscritto, instando per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato i principi fatti propri dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella materia oggetto d’esame, escludendo, senza alcuna adeguata giustificazione, la responsabilità dell’amministrazione convenuta per il fatto penalmente illecito commesso dal proprio dipendente.
In particolare, secondo i ricorrenti, il fatto commesso dal carabiniere NOME doveva ritenersi tale da rimanere avvinto da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni pubbliche dallo stesso esercitate, raffigurandosi alla stregua di uno sviluppo nient’affatto anomalo dei relativi poteri, tale da non recidere in alcun modo il diretto collegamento ravvisabile tra la ridetta condotta del preposto e la
responsabilità civile ascrivibile a carico dell’amministrazione preponente.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite questa Corte (richiamata nella stessa sentenza impugnata in questa sede), la responsabilità civile dello Stato o dell’ente pubblico, in relazione al danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, dev’essere affermata anche quando quest ‘ultimo abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell ‘ amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa -e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi -non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l ‘ esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 – 01).
Nel richiamato arresto delle Sezioni Unite, è possibile rinvenire una fedele ricostruzione della complessiva elaborazione giurisprudenziale formatasi sul concetto d ell’ occasionalità necessaria rilevante in thema , avendo la Corte di legittimità evidenziato come «il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (tra molte: Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403);
alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un’attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all’espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.)».
Non avrebbe infatti alcun giuridico fondamento, secondo l’argomentazione delle Sezioni Unite, accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in nessun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste – anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall’ambito dei poteri conferiti secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione.
L’appropriazione dei risultati delle altrui condotte, dunque, dev ‘e ssere necessariamente correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell’altrui operato, in tanto può essere chiamato a rispondere delle sue conseguenze dannose (per di più senza eccezioni e senza alcuna rilevanza del proprio elemento soggettivo), in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dai poteri conferiti o almeno tenerne conto nell’organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o – secondo i principi di
causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 -‘ più probabile che non ‘ , in un dato contesto storico (cfr. pagg. 15-16 di Sez. U, Sentenza n. 13246, cit.).
6. Quanto ai criteri di imputazione della responsabilità, le SS.UU. sottolineano la necessità di un superamento della rigida alternativa, «con rapporto di mutua esclusione, fra i criteri di imputazione pubblicistico o diretto e privatistico o indiretto: l ‘ art. 28 Cost. non preclude l’applicazione della normativa del codice civile, piuttosto essendo finalizzata all’esclusione dell’immunità dei funzionari per gli atti di esercizio del potere pubblico ed alla contemporanea riaffermazione della responsabilità della P.A.; ne consegue che la concorrente responsabilità della P.A. e del suo dipendente per i fatti illeciti posti in essere da quest’ultimo al di fuori delle finalità istituzionali di quella deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole del diritto comune».
Del resto, «più non osta all’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. l ‘ originaria sua ricostruzione come estrinsecazione di una culpa in eligendo vel in vigilando , la quale sarebbe esclusa in tesi nel rapporto organico in forza della predeterminazione normativa dei criteri di selezione e di un sistema pubblicistico di controlli, entrambi estrinsecazione di poteri discrezionali: infatti, la norma in esame prescinde, nella sua corrente ricostruzione, da ogni profilo di colpa».
Sotto altro profilo, «nemmeno l ‘ ontologica differenza tra rapporto di preposizione institoria e rapporto organico tra Stato od ente pubblico e suo funzionario o dipendente osta alla generalizzazione del principio dell ‘ art. 2049 cod. civ., poiché questo è solamente espressione di un generale criterio di imputazione di tutti gli effetti, non solo favorevoli ma anche pregiudizievoli, dell ‘ attività non di diritto pubblico dei soggetti di cui ci si avvale; e che la P.A. possa rivestire la qualità di
parte lesa nel procedimento penale avente ad oggetto la condotta del dipendente infedele non muta la responsabilità della prima nei confronti dei terzi, soltanto rilevando nei rapporti interni con quello».
Con specifico riguardo alla definizione della nozione di occasionalità necessaria , precisano le SS.UU. come alla puntualizzazione dell’ambito di operatività del criterio di imputazione ricondotto ai principi dell’art. 2049 cod. civ. vada premesso un richiamo ai principi in tema di causalità nel diritto civile.
A partire dall ‘ elaborazione delle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 576 ss. del l’ 11/1/2008, infatti, ai fini della definizione della causalità materiale nell ‘ ambito della responsabilità extracontrattuale trovano applicazione i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non ).
Tuttavia, «il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 cod. pen. (per il quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova un temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se quest’ultima risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle regolari linee di sviluppo della serie causale già in atto».
Al contempo, neppure «è sufficiente tale relazione per dar luogo ad una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l’evento secondo il principio
della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale: quest’ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’ id quod plerumque accidit e così in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento originario (ivi compresa la condotta umana), che ne costituisce l’antecedente necessario e sufficiente».
In tal senso, «la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell’agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche (se non proprio, in sostanza, di empiria reiterata e verificata) e quindi per così dire oggettivizzate, da cui inferire un giudizio di probabilità di verificazione dell’evento».
Il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante , diviene dunque «la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale), da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale va più propriamente ad iscriversi entro l’elemento soggettivo dell’illecito (la colpevolezza), ove questo per l’ordinamento rilevi; ma non potendo escludersi una loro efficienza peculiare nel senso dell’elisione, a certe condizioni, del nesso causale tra l’illecito ed il danno, come precisato dalle sezioni semplici di questa Corte (su cui vedi, per tutte, Cass. ord. 01/02/2018, nn. 2478, 2480 e 2482)».
8. Quanto al punto concernente la differenza concettuale tra ‘ causa ‘ ed ‘ occasione ‘ o ‘ concausa ‘ (anche al fine di sanare l ‘apparente contradictio in adiecto esibita dalla nozione di ‘ occasionalità necessaria ‘), varrà rilevare -secondo l’argomentazione dipanata nella richiamata decisione delle Sezioni Unite -come la nozione di
‘ occasionalità necessaria ‘ sia destinata a coinvolgere «una peculiare specie di relazione di causalità, visto che, nella concreta elaborazione che finora se ne è operata e con le precisazioni di cui appresso, una tale occasionalità necessaria si identifica con quella peculiare relazione tra l ‘ uno e l ‘ altro tale per cui la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l’esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente; ma qui va affermata la necessità che tale valutazione di impossibilità sia operata in base ai principi della causalità adeguata appena riassunti e così ad un giudizio controfattuale, oggettivizzato ex ante , di regolarità causale atta a determinare l’evento, vale a dire di normalità – in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico -della sua conseguenza».
Da ciò segue che «il preponente pubblico, con tale espressione potendo descrittivamente identificarsi lo Stato o l’ente pubblico nella fattispecie di interesse, risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l’esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell’agente (non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell’atteggiamento psicologico dell’autore del fatto), ma in relazione all’oggettiva destinazione della condotta a fini diversi da quelli istituzionali o – a maggior ragione – contrari a quelli per i quali le funzioni o le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti».
La conseguenza è «l’integrale applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che implica a sua volta un’adeguata delimitazione di tale conclusione: in primo luogo, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale secondo le regole sopra ricordate; in secondo luogo, vige l’elisione del nesso in ipotesi di
fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l’evento; in terzo luogo, si applica la regola generale dell’art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (su cui v., tra le altre, le già richiamate Cass. ord. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018)».
Nel trarre tali conclusioni, le Sezioni Unite hanno avuto cura di sottolineare come sia tuttavia (e ‘s oprattutto ‘) insito «nel concetto stesso di causalità adeguata che la sequenza tra premesse e conseguenze sia rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch’esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri». Con la conseguenza che, in tanto può giustificarsi la scelta legislativa «di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell’organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell’estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente (come rileva Cass. pen. n. 13799 del 2015 cit.)».
10. Ne deriva che il proponente «andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal
preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante , di quell’estrinsecazione, quand’anche distorta o deviata o vietata: in tanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quanto alla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall’illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sull’occasionalità necessaria, tra cui l’estensione alla mera agevolazione della commissione del fatto».
11. Queste essendo le generali premesse argomentative rilevanti sul piano giuridico (più di recente ribadite in Sez. 3, Ordinanza n. 6501 del l’11/3/ 2025 e in Sez. 3, Ordinanza n. 11614 del 3/5/2025), occorrerà evidenziare, con riguardo al caso di specie, come la corte territoriale abbia provveduto a recepirne e applicarne correttamente il contenuto, avendo i giudici d’appello confermato l’esclusione della responsabilità dell’amministrazione preponente per il fatto dell’Addario in considerazione dell’insussistenza di alcun nesso di regolarità causale (statisticamente apprezzabile) tra il fatto criminoso del carabiniere e l’esercizio dei poteri allo stesso conferiti dall’amministrazione convenuta.
Al riguardo, la corte territoriale ha posto in evidenza (cfr. pagg. 7 ss. della sentenza impugnata) come la condotta illecita dell’COGNOME dovesse considerarsi uno sviluppo «oggettivamente anomalo» delle funzioni di militare in servizio alla Caserma di Porto Viro esercitate al momento del duplice omicidio; in particolare, gli elementi istruttori acquisiti al giudizio non avevano offerto «alcuna ragione che portasse a ritenere esistente nell’Addario qualsiasi segno prodromico di disagio o di tensione, superiore a quella normalmente esistente in ambienti di
lavoro gerarchizzati, che potesse giustificare provvedimenti in ordine al servizio o, in tali contesti, all’uso di armi».
Al momento dell’omicidio, secondo la Corte, l’COGNOME «non stava in realtà esercitando alcuna pubblica funzione neppure distorta. Il possesso dell’arma, come la presenza in caserma a contatto con la vittima, rappresentarono, come motivato dal giudice di primo grado, solo coincidenze ‘favorevoli’ allo scatenarsi della reazione di COGNOME, di per sé anomala e imprevedibile».
In tal senso, sempre secondo i giudici d’appello, «il deragliamento dalla struttura causale con riferimento all’evento dell’omicidio , se collegato alla presenza in servizio al possesso dell’arma, è, nel caso di specie, avvalorato dalla ‘esecuzione’ che NOME prima di suicidarsi ha riservato anche alla moglie del suo comandante, uccisa solo perché lo aveva incrociato nel cortile», con la conseguenza che «la dinamica stessa dell’omicidio e finanche l’esito suicidario dello stesso, avvalorano, in assenza di qualsiasi prodromo che fosse percepibile al di fuori dalla sfera esclusivamente intrapsichica dell’Addario, l’assenza di riferibilità causale, anche ai sensi dell’ar t. 2049 c.c. dell’evento alla struttura pubblica cui Addario apparteneva» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
12. L’argomentazione così elaborata dal giudice d’appello, mentre deve ritenersi pienamente coerente con l’interpretazione e l’applicazione dei principi del diritto vivente riguardanti il tema della responsabilità dello Stato per il fatto illecito dei propri dipendenti (così come fatti propri dal più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte), deve ritenersi, per altro verso, tale da sottrarsi integralmente alla presa critica della censura in esame, risolvendosi quest’ultima in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo alla proposta
ricostruzione alternativa dei passaggi e della valutazione del nesso di causalità rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2049 c.c.), sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità.
Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro, al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione