Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9964 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3802/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici sono ex lege domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO e come da domicilio digitale;
– ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale;
Oggetto: Responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa P.A. -Alluvione RAGIONE_SOCIALE -Azione di regresso RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione statale nei confronti di quella RAGIONE_SOCIALE.
CC 10.02.2025
Ric. n. 3802/2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME,
NOME COGNOME ;
– intimati – avverso la sentenza n. 932/2022 de lla Corte d’Appello di Salerno in pubblicata il 13 luglio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La complessa vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da quella conclusa in ambito penale dalla decisione n. 5996/2011 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello Penale di Napoli, confermata da questa Corte con decisione n. 19507/2013, con cui NOME COGNOME, all’epoca dei fatti Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, cod. pen. per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione RAGIONE_SOCIALE‘alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEe costituite parti civili.
Per quanto ancora qui di rilievo, il Tribunale di Salerno con ordinanza resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 ter , comma 5, c.p.c. in data 9 dicembre 2020, nel definire il giudizio n. 4482/2015 Rgc, introdotto da NOME COGNOME, in proprio e quale erede del padre NOME COGNOME, per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa del decesso del proprio genitore, verificatosi nel corso RAGIONE_SOCIALE‘alluvione del 5 maggio 1998 : – ha accolto parzialmente la
nonché contro
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Ric. n. 3802/2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO domanda e, per l’effetto, condanna to NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, in via solidale, al pagamento, in favore di COGNOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 135.330,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per la perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi con le modalità indicate in motivazione; – ha accolto, inoltre, la domanda di regresso spiegata in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e, per l’effetto, condannato quest’ultimo a pagare alle predette amministrazioni s tatali l’intera somma che le stesse avrebbero corrisposto al ricorrente; – rigettato la domanda riconvenzionale di regresso spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; -condannato NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, in via solidale, alla refusione, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; – compensato infine le spese di lite relative all’azione di regresso promossa dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
La Corte d’appello di Salerno decidendo sulla impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Salerno , ha rigettato il gravame, con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in via solidale, alla refusione, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del secondo grado del giudizio .
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con atto di controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; seppur intimato,
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Ric. n. 3802/2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 80 bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti amministrazioni denunciano la ‘ Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 28 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, 22 e 23 del T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957, 185 del Codice Penale, 2043 e 2055, comma 2 e 3 del Codice Civile con riferimento al motivo di cui all’articolo 360, comma 1 n. 3 del codice di procedura RAGIONE_SOCIALE ‘ in quanto la Corte d’ appello di Salerno nel rigettare la censura sul mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di regresso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per assenza di colpa, ha qualificato la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a titolo di responsabilità per fatto altrui , anziché per fatto proprio colpevole, così ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina sull’azione di regresso di cui all’articolo 2055, comma 2 del Codice Civile ‘ .
Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano inoltre la ‘ Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 185 del codice penale, 2049 e 2055, comma 2 e 3 del codice c ivile con riferimento al motivo di cui all’articolo 360, comma 1 n. 3 del codice di procedura RAGIONE_SOCIALE , in quanto la Corte d’ appello di Salerno, nel rigettare la censura sul mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di regresso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per assenza di colpa alla luce RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a titolo di responsabilità per fatto altrui , non ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina sull’azione di regresso di cui all’articolo 2055, comma 2 del codice RAGIONE_SOCIALE ‘ .
In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente con cui viene
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Ric. n. 3802/2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE eccepita la mancanza sulla copia depositata RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALEa data di pubblicazione, con la conseguenza che la data da cui far decorrere il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. coinciderebbe con quello del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza (avvenuto in data 29 giugno 2022) e pertanto il ricorso sarebbe tardivo in quanto notificato oltre il termine (in data 13 febbraio 2023).
Prescindendo dalla circostanza che l’eccezione si rivela inammissibile in quanto il RAGIONE_SOCIALE controricorrente l’ ha sollevata soltanto con la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. (v. in tal senso di recente, Cass. Sez. 2, 11/09/2023 n. 26291), va dato atto che, nel caso di specie, la copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata non è priva RAGIONE_SOCIALEa data di pubblicazione e che il ricorso è stato notificato nel termine semestrale, tempestivamente, l’ultimo giorno (13 luglio 2022 -13 febbraio 2023).
Venendo al merito del ricorso, il primo motivo è fondato.
D eve darsi in tal senso continuità all’indirizzo già espresso da questa Corte con riferimento ai medesimi fatti di cui al presente ricorso, recependo nella presente sede quanto affermato da Cass. nn. 35020, 35419, 35872, 36902/2022, n. 365/2023 e 865, 2551, 4772/2024.
4.1. Occorre muovere dai principi di diritto enunciati da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui il comportamento RAGIONE_SOCIALEa P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all’estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l’immedesimazione organica
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AVV_NOTAIO di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la responsabilità diretta in forza RAGIONE_SOCIALEa sicura imputazione RAGIONE_SOCIALEa condotta all’ente; nel secondo caso, di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa condotta del funzionario o dipendente all’ente, opera (nei limiti indicati dalle Sezioni Unite, profilo qui non rilevante) il diverso criterio RAGIONE_SOCIALEa responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 c.c. (Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246).
Nel caso di specie, con la sentenza n. 19507/2013 questa Corte ha concluso il procedimento penale per omicidio colposo plurimo nei confronti del Sindaco p.t., e ritenuto, quanto alla imputazione sollevata nei confronti di questi, che: «non considerava la ‘mappa dei rischi’ allegata al menzionato piano di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di ‘grado alto’ e, quind i, degno RAGIONE_SOCIALEa massima attenzione, con la indicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘emergenza; ometteva di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l’evacuazione RAGIONE_SOCIALEe persone residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare tempestivamente il RAGIONE_SOCIALE, di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno alla quale, anzi, fino alle ore 20,47, forniva notizie imprudentemente rassicuranti sull’emergenza in corso, suscettibili di non provocare l’adeguato allertamento degli organi competenti; forniva alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi …, con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo; inoltre, a fronte di una precisa richiesta di evacuazione dei
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RAGIONE_SOCIALE
plessi ospedalieri di RAGIONE_SOCIALE, in pericolo, avanzata dall’Autorità sanitaria competente, rifiutava tale evacuazione assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei pazienti».
4.3. L ‘attività colposa che viene in rilievo non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata solo da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati – alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite -, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà; la circostanza che l’attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini RAGIONE_SOCIALEa questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l’emergenza in corso: anch’esse sono attività ricollegate al potere a lui spettante quale organo sia del RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sia del RAGIONE_SOCIALE). L ‘attribuzione del potere illegi ttimamente non esercitato è criterio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale RAGIONE_SOCIALEa persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato; sia le attività omesse dal sindaco, sia le attività positive compiute con esternazioni verso la cittadinanza, pur non essendosi concretate nell’adozione di provvedimenti ma, rispettivamente, le prime, appunto nell’omessa adozione di questi, le seconde in attività comunque riconducibili alla funzione del sindaco nella prevenzione RAGIONE_SOCIALEe calamità -sono comportamenti che debbono considerarsi espressione RAGIONE_SOCIALEa funzione del sindaco; le prime, in particolare, risultano certamente ex necesse imputabili al rapporto organico sebbene come espressione di mancato esercizio di un potere, le seconde altrettanto certamente sono espressione di detto
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AVV_NOTAIO rapporto, atteso che i messaggi alla cittadinanza, pur non essendo provvedimenti, comunque integrano operazioni materiali espressione del detto rapporto: non in altra veste o per altri scopi essi sono stati posti in essere dal sindaco, ma proprio nell’esercizio, purtroppo malamente interpretato, dei poteri che nel suo ruolo di organo al tempo stesso di tre amministrazioni (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) gli erano conferiti; costituendo manifestazione di attività istituzionale anc he l’omesso esercizio di potestà pubblica, la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie ha carattere diretto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., per cui non vi è ostacolo, anche secondo l’assunto del giudice di merito, all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055 c.c. da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali ricorrenti (conformemente, peraltro, all’indirizzo di questa Corte: v. Cass. n. 856 del 1982, n. 17763 del 2005, n. 24802 del 2008, n. 24567 del 2017).
4.4. Va pertanto ribadito il principio di diritto già enunciato nei menzionati precedenti, secondo cui «sussiste la responsabilità diretta RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del pote re autoritativo»; resta fermo, naturalmente, che la commisurazione, in concreto, RAGIONE_SOCIALEe responsabilità degli enti (di ciascuno dei quali il sindaco, come s’è detto, era organo), nel riparto interno tra di essi ai fini del regresso, resta regolata dall’art. 2055 cod. civ. e dalle regole di riparto degli oneri di allegazione e prova che da esso discendono (v. Cass. 10/02/2017 n. 3626; Cass. 11/11/2019 n. 28987, in motivazione).
Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
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RAGIONE_SOCIALE
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno che provvederà, in diversa composizione personale, anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione