Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13104 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23786/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
e da
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrRAGIONE_SOCIALE successivo –
contro
I’ le
Q.V.
Q.D.
Q.E.
EI
COGNOME
Q.S. e la prima ultime solo quali eredi di anche in proprio, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
Q.M.
NOME.
COGNOME
Iv
– controricorrRAGIONE_SOCIALE ad ambedue i ricorsi –
Numero registra generale 23786,2021
Numero sezionale 4473,2023
Numero di raccolta generale 13104/2024
Data pubblicazione 13/05,2024
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrRAGIONE_SOCIALE al ricorso successivo nonché contro
COMUNE DI VALVERDE
UNIONE AMATORI DEL CICLISMO EUROPEO – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SOCIETAI REALE MUTUA DI RAGIONE_SOCIALE ITALIANA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 317/2021 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 9 febbraio 2021; udita la relazione svolta COGNOME camera di consiglio del 21 dicembre 2
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giorno 23 agosto 2003, nel partecipare ad una gara RAGIONE_SOCIALEist RAGIONE_SOCIALEa le organizzata dal RAGIONE_SOCIALE (presieduto NOME COGNOME) sotto il patrocinio della RAGIONE_SOCIALE, in sigla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE), svolta su un circuito cittadino disegnato territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Q.S. COGNOME nell’affrontare una curva, incappò con la ruota anteriore della biRAGIONE_SOCIALEetta in una b metallica, posta in dislivello rispetto al manto stradale, p controllo del mezzo, cadde rovinosamRAGIONE_SOCIALE a terra e riportò gravissi lesioni personali.
convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE (in corso di causa divenuta Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ne domandarono la condanna, ciascuno per quanto
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di ragione, all’integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti, dalla M.G. ascritti alla necessità di assistere il ma allettato ed in condizioni di assoluta immobilità.
Nella attiva resistenza di tutti i convenuti, venne disposta e espletata, su istanza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la chiamata a fini di esonero da responsabilità o di garanzia, del RAGIONE_SOCIALE e delle compagnie assicuratrici RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (cui, i corso di causa, succedeva RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE).
Il giudizio di prime cure, interrotto per il decesso di COGNOME Q.S.
COGNOME
e riassunto dagli eredi di questi (oltre alla moglie NOME.
(liquidati in euro 408.397), ed in favore (liquidati in euro 80.000), con rigetto di ogni altra , le figlie Q.V. Q.D. Q.M. Q.E. COGNOME 11, si concluse con sRAGIONE_SOCIALEnza (n. 3689/2014 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE-sezione distaccata di Acireale) di condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (sul presupposto della pari responsabilità di tale RAGIONE_SOCIALE e del danneggiato COGNOME causazione del sinistro) al risarcimento dei danni in favore degl eredi di COGNOME domanda, nei riguardi degli originari convenuti e dei terzi chiamati. Q.S.
Sui contrapposti appelli dispiegati dal RAGIONE_SOCIALE (in via principale) e dagli eredi di 0.3. (in via incidentale), la decisione in epigrafe indicata ha condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la concorrRAGIONE_SOCIALE responsabilità COGNOME produzione dell’eventoal pagamento in favore degli eredi 0. della somma di euro 835.712, quale risarcimento del danno biologico iure hereditatis (così incrementando la misura del ristoro riconosciuto dalla decisione di prime cure, in accoglimento dell’appello sul punto interposto) ed in favore di NOME della somma di euro 80.000, a titolo di danno patrimoniale iure proprio.
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Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, NOME COGNOME, quale legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE; successivo ricorso per cassazione, articolato in quatt motivi, propone la Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME
Resistono ad ambedue i ricorsi, con distinti controricorsi, NOME.
Q.V. Q.D. Q.M. Q.E.
COGNOME la prima anche in proprio e le ultime COGNOME anzidetta qualità di eredi di NOME Questori no.
Al ricorso della Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE resiste altresì, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Non svolgono difese nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità le altre part intimate, in epigrafe dettagliatamRAGIONE_SOCIALE menzionate.
La Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE deposita memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine d cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
PreliminarmRAGIONE_SOCIALE, è inammissibile il controricorso della RAGIONE_SOCIALE, tanto per la estraneità di detta società ai gra precedenti di giudizio (ai quali essa non ha partecipato), quanto per assenza di procura speciale (al controricorso è allegata una procura speciale sottoscritta da NOME COGNOME).
Ancora in via preliminare, è inammissibile per tardività il ricorso successivo proposto dalla Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE.
Per orientamento consolidato di questa Corte, avuto riguardo al principio di unità dell’impugnazione – in base al quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamRAGIONE_SOCIALE, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sRAGIONE_SOCIALEnza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere Incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad
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istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sRAGIONE_SOCIALEnza nello stesso procedimento e perciò COGNOME forma delle impugnazioni incidentali. Ne consegue che il ricorso proposto irritualmRAGIONE_SOCIALE in forma autonoma e separata da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni (e.,x -a rtt. 370 e 371 cod. proc. civ.) da quello dell’impugnazione principale. La decadenza conseguRAGIONE_SOCIALE alla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 26/10/2020, n. 23418; Cass. 23/11/2021, n. 36057; Cass. 19/12/2019, n. 33809; Cass., Sez. U, 20/03/2017, n. 7074; Cass. 09/02/2016, n. 2516; Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 16/07/2014, n. 16221; Cass. 07/11/2013, n. 25054).
Nella vicenda de qua, a fronte di una sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello pubblicata il 9 febbraio 2021, ricevuta la notifica del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME il giorno 9 settembre 2021, la Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE ha, in via autonoma, notificato il proprio ricorso per cassazione il giorno 8 marzo 2022, ben oltre dunque i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, a nulla rilevando il rispetto del termine c.d. lungo per l’impugnazione (COGNOME specie, di durata annuale, per essere il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009) fissato dall’art. 327 del codice di rito.
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Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso successivo ed esonera dallo scrutinio delle doglianze ivi formulate.
Il primo motivo del ricorso principale censura la dichiarazione di responsabilità contrattuale del RAGIONE_SOCIALE operata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza gravata sotto un duplice profilo: (i) per violazion dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo nessuna delle parti formulato domanda di risarcimento danni ascritta a detto titolo di responsabilità; (ii) per violazione dell’art. 1218 cod. civ., non sussistendo vincol tesseramento tra il RAGIONE_SOCIALE e l’atleta danneggiato.
Il secondo motivo del ricorso principale, riferito all’art. 36 primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denuncia «violazione e falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 2043 cod. civ. e alla teori dell’accettazione del rischio consentito in àmbito di responsabilità nell’organizzazione di competizioni sportive».
Premesso il ruolo di mero organizzatore della gara RAGIONE_SOCIALE rivestito COGNOME vicenda controversa, parte ricorrRAGIONE_SOCIALE assume di avere osservato «le normali cautele, anche in relazione allo specifico sport praticato dall’atleta», adempiendo agli obblighi di regolamento e alle prescrizioni indicate per l’effettuazione di una gara RAGIONE_SOCIALEistica, ottenendo dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE un servizio d’ordine, la chiusura del traffico cittadino ed nulla osta tecnico, previa verifica delle strade interessate alla gara.
Sostiene, in sintesi, che nel c.d. rischio consentito, accettato da atleti partecipanti ad una gara RAGIONE_SOCIALEistica su un circuito cittadino, rient la presenza di «irregolarità ed insidie» dell’asfalto e della sede stradale, quale – come accaduto nel caso – un tombino sottomesso dal piano stradale con un dislivello di appena tre centimetri, integrante un’alea normale, connaturata alla pratica RAGIONE_SOCIALE esercitata e non ingenerante la responsabilità dell’organizzatore.
Questo secondo motivo è da rigettare.
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La trasgressione dell’obbligo di adottare le cautele esigibi dall’organizzatore della gara – fonte della ritenuta responsabilit aquiliana dello stesso – è stata ravvisata dalla Corte d’appello nel mancata predisposizione della segnaletica – obbligo espressamRAGIONE_SOCIALE imposto dalla Città Metropolitana – della situazione di pericolo e COGNOME omessa informazione ai RAGIONE_SOCIALEisti della esistenza sul tracciato della gar di «botole non eliminate dal RAGIONE_SOCIALE, di cui una non segnalata», causa della caduta dell’originario attore (per aver la gravata pronuncia accertato «l’esistenza del tombino centrale non segnalato con del gesso bianco e sottomesso rispetto al sedime»).
Il testé sintetizzato apprezzamento:
(i) in ordine alla pericolosità della botola ed alla (non) confacenza del rischio da essa determinato per la pratica RAGIONE_SOCIALEistica RAGIONE_SOCIALEale (cio a dire circa la sua sussunnibilità nel c.d. rischio consentito – n accezione elaborata da questa Corte: v. Cass. 27/10/2005, n. 20908; Cass. 03/08/2012, n. 13940; Cass. 18/02/2020, n. 3997 – COGNOME singol pratica RAGIONE_SOCIALE ed in relazione alle sue caratteristiche), esprime u giudizio tipicamRAGIONE_SOCIALE di merito, dacché valutazione di circostanze di natura fattuale: e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimit se non nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali ancor rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. COGNOME specie nemmeno adombrate dal ricorrRAGIONE_SOCIALE;
(ii) circa la ricorrenza degli elementi integrativi della responsabilità dell’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE, si appalesa conforme ai principi affermati dal giudice di nonnofilachia con le pronunce ora citate, in quanto l’attivit di segnalazione di qualsivoglia condizione di pericolo e di compiuto e puntuale avvertimento sulla stessa ai partecipanti concreta, ad un livello addirittura m inimale, l’obbligo di adozione delle cautele doveros a prevenire rischi gravante sull’organizzatore di una gara RAGIONE_SOCIALE.
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La reiezione del secondo motivo, con il definitivo consolidamento dell’affermazione di responsabilità a titolo extracontrattuale, esime dallo scrutinio del primo motivo, il quale, seppur in astratta eventualit fondato, mai potrebbe condurre alla cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, non bastando la (ipotetica) eRAGIONE_SOCIALEone del titolo contrattuale di responsabilità a far venir meno la condanna del ricorrRAGIONE_SOCIALE.
In definitiva e per sintetizzare: è rigettato il ricorso principale inammissibile il ricorso successivo.
Circa il regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrenti l’applicazione del principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. imp Invece la condanna di ciascun ricorrRAGIONE_SOCIALE, distintamRAGIONE_SOCIALE considerato, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della pa controricorrRAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultima svolto autonome difese con riferimento ai singoli ricorsi.
Atteso l’esito dei due ricorsi, va dato atto della sussistenza d presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contribut unificato, in misura rispettivamRAGIONE_SOCIALE pari a quello previsto per i rispetti ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri identificativi della vittima del sinistro e della coniuge, ai sensi del 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME qualità in at indicata.
Numero registro generale 23786,2021 Numero sezionale 4473,2023 Numero di raccolta generale 13104,2024 Data pubblicazione 1105,2024
Dichiara Inammissibile il ricorso della Città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara interamRAGIONE_SOCIALE compensate le spese del giudizio di legittimità tra NOME COGNOME e Città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE.
Condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME COGNOME pagamento in favore delle controricorrenti
Q.V. COGNOME
Q.D.
I COGNOME
NOME.
NOME.NOME COGNOME
Q.E. COGNOME
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.000,00 pe compensi, oltre alle spese forfetarie COGNOME misura del 15 per cento, ag esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenzi di legge.
Condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE Città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE al pagamento
COGNOME
in favore delle controricorrenti
NOME COGNOME
Q.V. COGNOME
Q.D.
Q.M. Q.E. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi oltre alle spese forfetarie COGNOME misura del 15 per cento, agli esbo liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo d contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricor rispettivamRAGIONE_SOCIALE proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso diffusione del presRAGIONE_SOCIALE provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della vittima del sinistro e della coniuge.
Così deciso in Roma, COGNOME Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 21 dicembre 2023.