Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2728 Anno 2026
Civile Ord. RAGIONE_SOCIALE 3 Num. 2728 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1968/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-resistente al ricorso principale-
-ricorrente incidentale condizionata-
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-resistente al ricorso principale-
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato
-intimata- avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE n. 1133/2022, depositata il 31/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel luglio 2015, presso un piazzale a Mezzanego (GE) in uso alla società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, socio accomandante della società, prelevò dal depuratore di Santa Margherita Ligure tre cisterne in PVC che avevano contenuto Dryfloc, sostanza flocculante inquinante.
Il COGNOME, con l’intenzione di riutilizzare i contenitori per irrigare il proprio orto, procedette al loro lavaggio nel piazzale della società.
Le acque di scarico prodotte dal lavaggio confluirono nei canali di scolo del piazzale e da lì nel sottostante Rio Mogliana, provocando un grave inquinamento. Tale evento determinò la moria di circa 130.000 trotelle, allevate in un impianto di acquacoltura gestito dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per sentirli condannare al risarcimento dei danni: il COGNOME ai sensi degli art. 2043 c.c. e la RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2051 c.c. A sostegno delle sue pretese richiamava gli accertamenti del RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, che collegavano la moria
al lavaggio delle cisterne, contenenti residui del prodotto chimico Dryfloc, impiegato per il processo chimico-fisico di ‘flocculazione’.
Entrambi i convenuti si costituivano con distinte comparse di risposta, contestando le pretese attoree. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE chiamava in causa RAGIONE_SOCIALE ai fini della manleva. RAGIONE_SOCIALE si costituiva per chiedere il rigetto di tale domanda.
All’esito dell’istruttoria, in sede di memorie, il COGNOME, in via subordinata, formulava domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sent. n. 141/21, condannava esclusivamente il COGNOME, escludendo la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, poiché la condotta del socio era stata ritenuta un ‘caso fortuito’ (atto compiuto per finalità personali e fuori dalle mansioni lavorative), idoneo a interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.
Avverso tale sentenza il COGNOME proponeva appello, chiedendo: in via principale, di dichiararsi l’assenza di responsabilità per i danni dedotti; in via subordinata, qualora ritenuto responsabile, la condanna in solido di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni. A sostegno della pretesa, deduceva: l’assenza di prova del nesso causale tra il lavaggio delle cisterne e l’evento di danno; l’incertezza circa lo stato delle cisterne prima del lavaggio, potendo i residui provenire da terzi o da materiale preesistente. Deduceva inoltre che il procedimento penale sulla vicenda era stato archiviato, escludendo qualsiasi profilo di responsabilità civile.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE per resistere all’appello principale e, contestualmente, proporre appello incidentale, lamentando il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Le altre parti si costituivano con autonome comparse di risposta, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto di entrambi gli appelli.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sent. n. 1133/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava la responsabilità del COGNOME, ma estendeva la condanna in solido anche alla RAGIONE_SOCIALE, individuando una responsabilità della società ai sensi dell’art. 2043 c.c. anziché dell’art. 2051 c.c. Secondo la corte di merito, la RAGIONE_SOCIALE aveva violato i propri doveri di vigilanza e rimozione dei recipienti (considerati rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006), lasciati incustoditi per giorni: la società, operando nel settore dello smaltimento rifiuti, possedeva le competenze per comprendere la pericolosità delle cisterne.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolando due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo ricorso incidentale: sia il COGNOME, che ha articolato tre motivi; sia la Sezione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, che ha articolato un unico motivo, sia pure condizionato.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della società ricorrente in via principale ed il Difensore del COGNOME hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che la società di RAGIONE_SOCIALE, ricorrente principale, ha prodotto immagine della notifica della sentenza. Tuttavia, negli atti risulta la PEC di notifica depositata dal relativo difensore. All’interno di detta PEC è presente il messaggio originale con la sentenza impugnata, recante glifo e firma digitale, nonché la relata di notifica. Nel caso di specie, dunque, la prova della
copia notificata della sentenza non risulta da un’immagine priva di asseverazioni, come invece nel caso deciso da Cass. n. 34959/25.
RAGIONE_SOCIALE, in sede di ricorso principale, articola due motivi.
2.1. Precisamente, la società ricorrente:
col primo motivo denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha esaminato una domanda nuova, proposta per la prima volta in appello, in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e del principio jura novit curia . Sostiene che la RAGIONE_SOCIALE solo in grado di appello aveva dedotto la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre nell’atto introduttivo aveva invocato unicamente la responsabilità ex art. 2051 c.c. Inoltre, sempre solo in appello, la RAGIONE_SOCIALE aveva ad essa attribuito l’inadempimento dell’obbligo di rimozione dei rifiuti previsto dall’art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (e, quindi, un suo comportamento quanto meno colposo);
con il secondo motivo denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale ha ricondotto la fattispecie all’art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, attribuendo un obbligo giuridico che la norma non prevedeva nei termini indicati. Osserva che tale norma impone la rimozione dei rifiuti solo in caso di abbandono o deposito incontrollato sul suolo di sostanze o oggetti di cui il detentore debba disfarsi. Sostiene che, nel caso di specie, il danno era stato provocato dal lavaggio delle cisterne ad opera del COGNOME e dallo sversamento del loro contenuto, attività che integrerebbe la fattispecie di abbandono dei rifiuti. Deduce che, in applicazione del citato comma 3, l’eventuale
obbligo del titolare dell’area di procedere alla rimozione sarebbe sorto (non prima del lavaggio, ma) solo dopo la rimozione.
2.2. Il primo motivo è fondato.
È indubbio che il giudice di merito abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti (principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), ma tale potere incontra il limite invalicabile del divieto di mutatio libelli .
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente invocato una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., esclusivamente sotto il profilo della custodia del piazzale e di quanto su di esso presente, mentre la Corte d’appello ha condannato la società ex art. 2043 c.c.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, si ha una domanda nuova quando si introducono diversi fatti costitutivi che modificano il tema d’indagine. Anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19750/25, hanno ribadito che, a norma dell’art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado. E la diversità dipende, in modo intuitivo, dalla differenza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle rispettive pretese, riguardo ai quali si sia svolta l’attività assertiva e probatoria delle parti (tanto da impedire pure la riqualificazione della domanda nei gradi di impugnazione, come precisa Cass. n. 31330/23).
Ne consegue che il passaggio dalla responsabilità oggettiva del custode a quella per colpa basata sulla violazione di specifici obblighi di rimozione rifiuti (art. 192 D. Lgs. 152/2006) integra una domanda nuova, poiché richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo e di una condotta omissiva mai ritualmente dedotti, in tali esatti termini, in primo grado.
Non è dunque possibile una conversione automatica tra modelli di responsabilità che poggiano su presupposti di fatto radicalmente
diversi, quali per l’appunto sono l’inquinamento causato dal preteso dinamismo interno della ‘cosa’ in custodia (nella specie, la cisterna o il piazzale) e l’inquinamento causato dalla combinazione di due condotte umane, esterne e volontarie (nella specie, la condotta attiva di lavaggio del COGNOME, resa possibile, in tesi, dalle condotte omissive di COGNOME nei diversi -e penalmente rilevanti -doveri di sorveglianza su quanto era installato o utilizzato sui beni nella sua disponibilità), che riduce la cosa a mero strumento del danno.
Era, pertanto, inammissibile per novità la domanda risarcitoria, svolta per la prima volta in appello, fondata sul particolare titolo, completamente diverso da quello esplicitamente addotto in primo grado e sul quale le parti avevano costruito ogni loro difesa.
2.3. Il secondo motivo, relativo al merito della domanda invece inammissibile, deve dirsi assorbito.
NOME COGNOME articola il ricorso incidentale in tre motivi.
3.1. Precisamente il ricorrente:
con il primo motivo denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provato il nesso causale tra la sua condotta e il danno lamentato da RAGIONE_SOCIALE, omettendo di motivare sulla dedotta assenza di prova del nesso eziologico e senza fornire adeguata motivazione sulla sussistenza dei requisiti per il ricorso alla prova presuntiva;
con il secondo motivo denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha a lui attribuito la colpa, omettendo ogni valutazione sulla prevedibilità del danno, sul nesso causale e sulla ricostruzione della condotta; sostiene che la moria di trotelle era imprevedibile e la motivazione resa sia insufficiente, contraddittoria e incapace di dimostrare la presenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c.;
– con il terzo motivo denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato il suo appello senza un’adeguata motivazione, affermando che lui non vantava un interesse a ottenere la condanna solidale di RAGIONE_SOCIALE; sostiene che tale affermazione viola l’art. 100 c.p.c., perché l’interesse giuridico era concreto: la responsabilità solidale avrebbe ridotto il suo esborso alla quota del danno; deduce che la corte, non esaminando tali motivi, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non avendo valutato la possibile applicazione dell’art. 2055 c.c. e il conseguente diritto di regresso.
3.2. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente contesta la prova del nesso eziologico tra il lavaggio delle cisterne e la moria delle trote, ma tale censura si risolve in una richiesta di riesame del merito preclusa in sede di legittimità.
L’accertamento del nesso di causalità basato sullo standard probabilistico del ‘più probabile che non’ costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione logica.
Gli elementi desunti da fonti esterne al processo sono stati esaminati nel contraddittorio delle parti e, quindi, ritualmente acquisiti al materiale utile per la decisione. Le risultanze istruttorie (presenza di schiuma e residui di Dryfloc) sono state coerentemente valutate dai giudici di merito come elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
3.3. Il secondo motivo è infondato.
Ai fini del risarcimento ex art. 2043 c.c., l’elemento soggettivo della colpa non richiede la prevedibilità specifica di ogni singola conseguenza dannosa (il numero esatto di trote morte o anche solo la loro presenza), bensì la consapevolezza che la propria condotta (lavaggio di sostanze chimiche in un piazzale con scarichi diretti al torrente) sia contraria a regole di cautela anche soltanto generica.
In applicazione di detti principi, la condotta del COGNOME, dipendente specializzato nel settore spurghi, è stata correttamente qualificata come imprudente e negligente date le circostanze di tempo e luogo e, in quanto tale, idonea causa efficiente dell’evento dannoso.
3.4. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta il rigetto della domanda volta a ottenere la condanna in solido di RAGIONE_SOCIALE per poter esercitare il regresso.
Tuttavia, in assenza di una domanda di manleva o rivalsa ritualmente proposta sin dal primo grado di giudizio, non sussiste un interesse giuridicamente protetto a veder estesa la condanna a un coobbligato in solido (per tutte: Cass. n. 7910/24).
4. La Sezione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE A.S.D della RAGIONE_SOCIALE, in sede di ricorso incidentale, in via condizionata, chiede che RAGIONE_SOCIALE sia ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. per omessa custodia delle tre cisterne. Deduce di aver contestato, con l’appello incidentale, il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che COGNOME, in quanto socio di RAGIONE_SOCIALE, non potesse essere considerato terzo e che la società era tenuta alla custodia dell’area e dei contenitori. Osserva che la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., attribuendo il danno alla condotta personale di COGNOME. Sostiene invece che i contenitori aveva avuto un ruolo causale attivo e che il comportamento del socio custode non poteva integrare caso fortuito.
Il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, siccome condizionato, va esaminato, appunto in esito all’accoglimento del primo motivo di
ricorso principale, al quale è logicamente connesso: ed è parimenti fondato.
La corte territoriale, per escludere la responsabilità per custodia, ha ricondotto l’evento dannoso alla condotta omissiva della detentrice del piazzale e di quanto era presente sul medesimo, ma non ha esaminato la domanda originaria, valutando se e come lo stesso dinamismo interno della cosa oggetto della custodia – il piazzale e le cisterne su di esso presenti, valutando pure se la signoria di fatto si estendesse o meno alle seconde – avesse potuto determinare, anche solo in parte ed ai fini di una corresponsabilità con l’agente umano, l’evento dannoso per cui è causa, inserendosi con una potenzialità eziologica qualificata nella catena causale che questo ha determinato.
In difetto di tanto, la gravata sentenza va cassata anche in ordine a tale specifico capo.
In definitiva, del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, come pure va accolto il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto dal COGNOME.
A tanto consegue la definitività della condanna nei confronti del COGNOME e, pertanto, la sua condanna pure alla rifusione delle spese nei confronti dell’originaria attrice, liquidate come in dispositivo.
Pertanto, dell’impugnata sentenza, s’impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, provvedendo pure in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità quanto ai rapporti qui non definiti.
Stante il rigetto del solo ricorso del COGNOME, sussistono i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte di quegli e non anche da parte della società ricorrente principale e della RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso incidentale da lui proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. RAGIONE_SOCIALE U. n. 4315/20).
Il giudice del rinvio provvederà in ordine alle spese del giudizio di cassazione delle altre parti.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, assorbito il motivo secondo;
accoglie il ricorso incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
rigetta il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e, pertanto, lo condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, anche per la regolamentazione tra le altre parti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale COGNOME al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME