Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34581 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34581 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricRAGIONE_SOCIALE iscritto al n. 17938/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante e Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALEle pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME NOME ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 59/2020 depositata il 25/02/2020.
Udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2017 NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito RAGIONE_SOCIALE‘aggressione da parte di un RAGIONE_SOCIALE, mentre era alla ricerca di funghi in un bosco sopra l’abitato di Pinzolo.
L’attore dedusse la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE era risultato far parte di quelli introdotti nel territorio provinciale nell’ambito di progetti di ripopolamento.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, sia nell’an che nel quantum.
Istruita la causa mediante C.t.u. medico-legale, con sentenza n. 133/2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda.
Il giudice di prime cure, ritenuto provato il fatto storico dedotto dall’attore, affermò la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE convenuta osservando che la stessa era titolare, in base al PACOBACE (RAGIONE_SOCIALE Alpi centro -orientale), del potere di gestione RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica insediata nel territorio e, quindi, tenuta ad assumere ogni precauzione per evitare rischi all’uomo, anche con azioni informative ai frequentatori RAGIONE_SOCIALEe aree, e come tale investita di un ruolo di garanzia rispetto alle possibili conseguenze nocive del comportamento di tali animali.
Liquidò quindi i danni, escludendo la sussistenza di postumi invalidanti permanenti di natura psichica.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 59/2020, depositata il 25 febbraio 2020.
I giudici di secondo grado hanno preliminarmente evidenziato come non fosse più discussa dalle parti l’applicabilità, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALEa responsabilità ex art. 2043 c.c. e non di quella di cui all’art. 2052 c.c.: n on rilevava infatti che l’esemplare che aveva aggredito il COGNOME fosse uno di quelli introdotti nel territorio provinciale
nell’ambito di programmi di ripopolamento , posto che l’animale selvatico, una volta reimmesso in natura, non è più controllabile come un animale domestico.
Ciò premesso, la Corte ha escluso la sussistenza di colpa in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Da un lato, infatti, l’aggressione configurava un evento eccezionale ed imprevedibile non essendo emerso che la zona in cui avvenne il fatto presentasse una significativa pericolosità a causa RAGIONE_SOCIALEa presenza di orsi, tale da giustificare speciali precauzioni. Né, all’epoca del fatto, vi era motivo per ritenere che coloro che frequentavano i boschi RAGIONE_SOCIALEe montagne trentine fossero particolarmente esposti al rischio di essere aggrediti da un RAGIONE_SOCIALE, trattandosi, quello subito dal COGNOME, del primo attacco in 150 anni, da parte di un esemplare che non aveva mai dato prima segni di effettiva pericolosità.
Dall’altro lato, la Corte ha evidenziato che non erano in concreto individuabili le specifiche precauzioni che l’ente avrebbe potuto adottare per scongiurare il fatto dannoso.
Infatti, essendo l’appellato residente nella zona, si poteva presumere che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che nei boschi RAGIONE_SOCIALEa zona vivevano da sempre anche orsi e tuttavia ciò non lo aveva dissuaso da recarvisi. Del resto, il COGNOME non aveva mai neppure dedotto che, ove vi fosse stato qualche avviso di possibile presenza di un RAGIONE_SOCIALE, egli non sarebbe andato alla ricerca di funghi.
La Corte d’appello ha quindi rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal COGNOME, compensando le spese di causa e di CTU sulla base RAGIONE_SOCIALEa ‘singolarità RAGIONE_SOCIALEa questione’ e RAGIONE_SOCIALEa ‘qualità RAGIONE_SOCIALEe parti’.
Avverso tale sentenza propone ricRAGIONE_SOCIALE per cassRAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, NOME COGNOME.
3.1. Resiste con controricRAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale propone altresì ricRAGIONE_SOCIALE incidentale basato su di un unico motivo.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di ricRAGIONE_SOCIALE, il ricorrente lamenta, in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violRAGIONE_SOCIALE e falsa applicRAGIONE_SOCIALE degli artt. 2043 e 2052 c.c.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente riformato la sentenza del Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, aveva affermato la responsabilità oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto. La decisione sarebbe contraria alla più recente giurisprudenza, introdotta da Cass. 7969/2020, che, modificando l’indirizzo precedentemente seguito dalla prevalente giurisprudenza, ha affermato il principio secondo cui il criterio di imputRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per danni cagionati dagli animali di cui all’art. 2052 c.c. non ha come presupposto l’effettiva custodia RAGIONE_SOCIALE‘animale da parte RAGIONE_SOCIALE‘uomo , ma la configurabilità di una proprietà o utilizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘animale, che, in relRAGIONE_SOCIALE agli animali selvatici oggetto di tutela legislativa, sussisterebbero in capo allo Stato o agli Enti cui questo ha devoluto la relativa funzione.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 345 c.p.c., violRAGIONE_SOCIALE del principio devolutivo’ recante l’intestRAGIONE_SOCIALE ‘violRAGIONE_SOCIALE e falsa applicRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360 n. 3) c.p.c’ : l a Corte d’appello avrebbe affermato la sussistenza del caso fortuito, senza che la RAGIONE_SOCIALE avesse formulato un motivo di appello in tal senso.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivRAGIONE_SOCIALE che, inizialmente, aveva affermato che era pacifico che la zona dove era avvenuto l’incidente fosse frequentata
da esemplari di orsi, per poi sostenere che invece non vi era prova che quella stessa zona ‘fosse particolarmente frequentata da orsi’.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale (avente ad oggetto il quantum del danno e la pronuncia RAGIONE_SOCIALE spese), chiedendo che sia esaminato in sede di rinvio.
5.1. Il primo motivo di ricRAGIONE_SOCIALE è fondato.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è, ormai da tempo, attestata sui principi di cui appresso.
Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato, tutelata nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost..
Successivamente, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa comunità internazionale, precisando le competenze tra le Regioni che provvedono «ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica» ,«esercitano le funzioni amministrative di programmRAGIONE_SOCIALE e di coordinamento ai fini RAGIONE_SOCIALEa pianificRAGIONE_SOCIALE faunistico venatoria»; «svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali»; «attuano la pianificRAGIONE_SOCIALE faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali», « nonché con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte RAGIONE_SOCIALEe province »; «provvedono al
contro
llo RAGIONE_SOCIALEe specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia», controllo che «esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici»; istituiscono e disciplinano il fondo destinato al «risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria», per «far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta».
Alle Province, invece «spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione RAGIONE_SOCIALEa fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che esercitano nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa presente legge»; inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del decreto legislativo 28 settembre 2000 n. 267 (che ha sostituito la legge n. 142 del 1990), alle Province spettano «le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale» nei settori RAGIONE_SOCIALEa «protezione RAGIONE_SOCIALEa flora e RAGIONE_SOCIALEa fauna, parchi e riserve naturali», nonché RAGIONE_SOCIALEa «caccia e pesca nelle acque interne».
Pertanto, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione RAGIONE_SOCIALEa tutela generale RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema.
In materia di danni da fauna selvatica, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione (o, nel caso di specie, alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, titolare, in ragione del peculiare assetto costituzionale ed in questo – ed a tali fini almeno – da reputarsi equiparata alla Regione a statuto ordinario, del potere di gestione RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica insediata nel territorio) fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘animale si è posta del tutto al di fuori RAGIONE_SOCIALEa propria sfera di controllo, come causa RAGIONE_SOCIALE, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione RAGIONE_SOCIALEe più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relRAGIONE_SOCIALE alla situRAGIONE_SOCIALE di fatto e compatibili con la funzione di protezione RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 05/09/2023, n. 25868; Cass. civ., Sez. III, 07/07/2023, n. 19332; Cass. civ., Sez. III, 08/05/2023, n. 12159).
L’oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta RAGIONE_SOCIALE‘animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all’attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all’attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall’art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall’art. 2049 c.c.).
La Regione, o, come nella specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta RAGIONE_SOCIALE‘animale selvatico (recte: che l’attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta RAGIONE_SOCIALE‘animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘animale si sia posta del tutto al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sua sfera di possibile controllo, come causa RAGIONE_SOCIALE, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo,
cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione RAGIONE_SOCIALEe più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo RAGIONE_SOCIALEa fauna (e di connessa protezione e tutela RAGIONE_SOCIALE‘incolumità dei privati), concretamente esigibili in relRAGIONE_SOCIALE alla situRAGIONE_SOCIALE di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema cui la stessa tutela RAGIONE_SOCIALEa fauna è diretta (per la sistemRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe problematiche relative agli oneri probatori implicati dall’art. 2051 c.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018).
Laddove, in altri termini, la Regione, o, come nella specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione del suo peculiare regime costituzionale , dimostri che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘animale, che sia stato dimostrato dall’attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale RAGIONE_SOCIALEa relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema cui la protezione RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz’altro esente da responsabilità.
5.2. La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, mandando assolta da ogni pretesa la RAGIONE_SOCIALE per il rilievo di una assenza di una colpa generica, anziché in base alla rigorosa disamina di una prova liberatoria come appena descritta.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo di ricRAGIONE_SOCIALE, gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo, volti a censurare l’affermRAGIONE_SOCIALE secondo cui l’evento sarebbe stato eccezionale e imprevedibile, si evidenzia che la prevedibilità RAGIONE_SOCIALE‘aggressione viene esaminata dalla Corte d’appello al fine di escludere la colpa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: profilo che diviene irrilevante in quanto tale, dovendosi fare applicRAGIONE_SOCIALE del regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., riguardo al quale diversa valutRAGIONE_SOCIALE va fatta del materiale probatorio in atti.
5.3. Dall’accoglimento del ricRAGIONE_SOCIALE principale consegue altresì l’assorbimento di quello incidentale, con il quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha censurato la violRAGIONE_SOCIALE degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relRAGIONE_SOCIALE alla pronuncia di compensRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese legali: dovendo il giudice del rinvio pronunciare nuovamente RAGIONE_SOCIALE stesse in considerRAGIONE_SOCIALE di quello che sarà l’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite .
Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo del ricRAGIONE_SOCIALE principale come in motivRAGIONE_SOCIALE, dichiara assorbiti sia i restanti motivi del ricRAGIONE_SOCIALE principale sia il ricRAGIONE_SOCIALE incidentale, cassa in relRAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione personale.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricRAGIONE_SOCIALE principale nei sensi di cui in motivRAGIONE_SOCIALE, dichiara assorbiti sia i restanti motivi del ricRAGIONE_SOCIALE principale, sia il ricRAGIONE_SOCIALE incidentale; cassa in relRAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza