SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4874 2025 – N. R.G. 00001629 2019 DEPOSITO MINUTA 29 08 2025 PUBBLICAZIONE 29 08 2025
Proc. N. 1629/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliera
NOME COGNOME Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1629/2019, assegnata in decisione all’esito dell’udienza del 10 aprile 2025, vertente
Tra
(P.IVA P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F. ) e NOME COGNOME (C.F. P. C.F.
– appellante C.F.
) presso il cui studio elettivamente è domiciliata
E
(C.F.
)
C.F.
– appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con ricorso per ATP, presso il Tribunale di Tivoli, deduceva di aver acquistato, in data 17.10.2006, presso la il veicolo Nissan, X-Trail, tg DD606WG e sei anni dopo il suddetto acquisto, la vettura presentava alcuni difetti di funzionamento, nello specifico concretizzatisi nell’irregolare ebollizione dell’acqua per il raffreddamento e perciò la aveva condotto l’autovettura presso l’officina autorizzata della stessa ed il mezzo veniva sottoposto a ripetuti interventi tecnici, il primo effettuata in data 16.08.2012 per un totale di euro 3.450,00, un secondo intervento in data 7.09.2012 ed un ultimo intervento effettuato in data 27.09.2012; tali riparazioni, deduce sempre la si rivelavano inconcludenti in quanto in data 2.03.2013 -dopo che il giorno precedente si era verificata una esplosione nel vano motore -il personale della comunicava che si era probabilmente trattato della rottura del motore. Su queste basi, l’odierna appellata, chiedeva che il Tribunale accertasse -tramite CTU – i vizi della vettura quantificando i costi di riparazione. Si costituiva contestando la domanda e deducendo che la causa
dell’inconveniente era da ravvisarsi nel poco chilometraggio dell’auto precisamente di 26.000 km in circa sei anni -e al fatto che la non aveva consentito l’esecuzione di alcuni interventi (come la sostituzione dl filtro antiparticolato) che avrebbero potuto evitare l’esito finale.
Nel corso dell’ATP veniva svolta la CTU e con successivo atto di citazione, la chiedeva di accertare che i malfunzionamenti fossero attribuibili alla responsabilità contrattuale della con conseguente condanna al risarcimento del danno indicato in complessivi euro 8.000,00 per danno patrimoniale e da liquidarsi in via equitativa per il danno non patrimoniale.
Si costituiva e chiedeva, sulla base dele argomentazioni
difensive già dedotte nel precedente, il rigetto della domanda.
Il giudice del tribunale accertava e dichiarava la responsabilità contrattuale di accogliendo la domanda avanzata da ;
pertanto, così statuiva ‘1) Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della società convenuta per i danni subiti dal veicolo Nissan X-Trail tg. TARGA_VEICOLO in ordine ai fatti di cui in motivazione; 2) Per l’effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di €. 3.450,00, oltre interessi legali come in motivazione; 3) Per l’effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di €. 2.500,00, oltre interessi legali come in motivazione; 4) Respinge ogni ulteriore domanda; 5) Pone a definitivo carico della società convenuta le spese liquidate in favore del CTU nel corso del procedimento di ATP; 6) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’Erario, nella misura di €. 2.225,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva in riferimento al procedimento di ATP e di €. 4.035,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva, in rif erimento al presente giudizio’.
2 Il procedimento di appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo in sintesi:
Erronea valutazione delle conclusioni rese dal CTU nell’elaborato peritale ed erronea valutazione in diritto delle richieste probatorie di in particolare l’errato assunto che la CTU espletata in sede di ATP sia stata acquisita senza contestazioni come asserito dal giudice del tribunale;
Erroneità della sentenza e della relativa motivazione circa il mancato assolvimento dell’onere della prova del corretto adempimento delle obbligazioni incombenti sulla venditrice anche ex art. 2224 c.c., per avere eseguito le operazioni di riparazione necessarie, fino allo smontaggio del filtro antiparticolato, non effettuato per l’opposizione della
L’appellante ha quindi così concluso ‘ Voglia la Corte di Appello di Roma accogliere il presente appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1153/2018 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Tivoli per quanto esposto nelle premesse, rigettare la domanda formulata dalla Signora perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata; in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità della Signora ex art. 1227 c.c. nella causazione dell’evento dannoso. In via istruttoria, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello, ammettere la prova testimoniale già articolata in primo grado con i medesimi testimoni già indicati in primo grado nonché rinnovo della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo sull’autovettura Nissan X Trail targata TARGA_VEICOLO Si conferma la nomina del consulente di parte nella persona dell’Ing. . Con vittoria di spese, compensi, spese generali iva e cap dei due gradi di giudizio.’
Rimaneva contumace
.
All’esito dell’udienza del 10 aprile 2025, sulle precisate conclusioni dell’appellante, la causa è stata assegnata in decisione.
3. Il giudizio di Appello
Deve preliminarmente essere affrontata la pretesa incompletezza del verbale di udienza di prima comparizione del 25.09.2019, all’esito della quale la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni, sebbene il rinvio non fosse stato chiesto dall’appe llante, che aveva chiesto rinnovazione della CTU e dell’istruttoria. Lamenta altresì l’appellante di avere reiterato le richieste in ogni udienza.
Va in merito precisato che la domanda istruttoria era già stata indicata nell’atto di appello e, a nulla rileva la reiterazione dell’istanza in sede di udienza, la medesima è stata disattesa perché non fondata, essendo ben condivisibili gli esiti dell’elab orato peritale reso in sede di ATP, logicamente argomentato e scevro da vizi tecnico-logici; in più redatto nel contraddittorio delle medesime parti qui in causa e non efficacemente contestato con argomenti tecnici oggettivi dalla parte appellante. Nel merito l’appello va rigettato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto responsabile la del danno cagionato a , infatti sia dalla ricostruzione dei fatti che dall’istruttoria espletata è emerso che l’appellante eseguiva più volte interventi inutili e certamente non risolutivi, così determinando il guasto e l’esplosione finale del motore.
Ne consegue che, ai sensi degli articoli 2222 c.c. e seguenti, la non ha adempiuto alle prestazioni richieste con la diligenza propria dell’attività professionale esercitata, posto che il servizio prestato non è stato eseguito a regola d’ar te.
Ne consegue che merita condivisione la valutazione del Giudice di prime cure che ha correttamente valutato i fatti e le risultanze processuali.
Invero le circostanze comprovate in atti depongono per una evitabilità del dedotto evento dannoso qualora i ripetuti interventi meccanici fossero stati posti in essere con la diligenza qualificata di una autofficina che offre un’assistenza tecnica specific a.
In contrario non vale la circostanza non provata e invero ben poco significativa addotta dalla medesima officina appellante che la committente si sia rifiutata di sostituire il filtro antiparticolato, benché questo fosse l’intervento necessario e risolutiv o alle problematiche presentante dalla vettura, condotta presso l’officina stessa non marciante e fuori uso. Infatti, a fronte di tale rifiuto, la condotta diligente, perita e improntata a buona fede dell’esperto di autovettura avrebbe imposto il rifiuto di altri interventi inutili o, quanto meno, che sulla ricevuta attestante le riparazioni fatte fosse indicata la necessità di ulteriori sostituzioni di parti meccaniche indispensabili, invece, chiarita solo in questo gudizio.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte dal pronunciamento sulle spese.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
-Rigetta l’appello;
-Nulla per le spese;
-dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, D.P.R. 115/2002.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025
La Cons. est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME