Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2969  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 27167/2022 proposto da:
NOME COGNOME, CF CODICE_FISCALE, digitalmente domiciliata presso il difensore, NOME COGNOME, del Foro di Modena, alla Pec
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, CF: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Firenze, alla  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIOti  NOME  AVV_NOTAIO,  Pec
Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE – NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, CF P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso i difensori, AVV_NOTAIO,
Pec
,
e
NOME
NOME,
Pec
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 19692022,  depositata il 13.9.2022.
I fatti
NOME COGNOME, nel convenire dinanzi al Tribunale di Pistoia il AVV_NOTAIO,  espose  di  essere  nipote  della  signora  NOME  COGNOME, deceduta  il  9  dicembre  del  2008,  la  quale,  con  testamento  olografo, aveva  disposto  che  l’attrice  di venisse,  oltre  che  sua  erede,  altresì legataria di un immobile sito in Marina di Massa.
Il  testamento era stato pubblicato il successivo 17 dicembre dal AVV_NOTAIO, che avrebbe di lì a poco formalizzato l’accettazione dell’eredi tà da parte di tutti gli eredi con atto pubblico nel quale venivano indicati, tra l’altro, gli estremi catastali de ll’appartamento pervenuto alla B enesperi a titolo di legato.
L’immobile era stato acquistato dalla de cuius il primo gennaio del 2004 con rogito per AVV_NOTAIO, nel quale si dava espressamente atto che ‘ l’intero fabbricato, di cui fa parte l’immobile alienato, è soggetto a vincolo di destinazione alberghiera’ : vincolo per la cui gestione era stata costituita la società RAGIONE_SOCIALE, della quale l’allora acquirente divenne socia in parte qua , senza che il AVV_NOTAIO ne facesse menzione nell’atto di accettazione dell’eredi tà da parte, tra gli altri, di NOME COGNOME.
All’esito di un’indagine della Guardia di Finanza svolta nel mese di marzo del 2009, era peraltro emersa l’inesistenza di qualsivoglia gestione turistico – alberghiera dell’immobile . Di qui, la revoca della licenza e l’instaurazione dapprima di un giudizio tributario, poi di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, definito con sentenza che aveva disposto la confisca dell’immobile, provocando all’attrice un danno da lei stessa quantificato in oltre 400 mila euro.
Il giudizio di merito
L’odierna ricorrente , premesso di aver conferito al AVV_NOTAIO l’incarico di  esaminare  il  testamento  della  zia  e  di  ricostruirne  il  patrimonio ereditario, lo convenne  in  giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua condotta professionale, a suo dire gravemente negligente.
Il AVV_NOTAIO chiese e ottenne di chiamare in garanzia la propria assicurazione, entrambi i convenuti opponendosi poi alle richieste dell’attrice.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 6.11.2016, rigettò la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse fornito la prova dell’asserito conferimento di uno specifico incarico al AVV_NOTAIO da ritenersi esteso oltre la pubblicazione del testamento, ed avente ad oggetto, in particolare, una consulenza circa l’opportunità o meno di rinunciare all’oggetto del legato. Per altro verso, il AVV_NOTAIO non si era, comunque, premurato di compiere le visure ipotecarie cui era tenuto per legge, onde poter comunicare alla cliente l’esistenza del vincolo.
La Corte di appello di Firenze, investita dell’impugnazione della signora COGNOME, la rigettò con sentenza del 13.9.2022, ritenendo, nella sostanza, che la trascrizione degli acquisti mortis causa -caratterizzata dalla più limitata funzione di garantire soltanto la continuità delle trascrizioni – fosse priva della efficacia di natura dichiarativa tipica degli acquisti immobiliari, e ciò a più forte ragione in presenza di un legato, la cui efficacia, come è noto, si dispiega ipso iure al momento stesso
dell’apertura della successione, salva la facoltà del beneficiario di rifiutarne l’acquisto.
Il ricorso per cassazione
Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina NOME COGNOME ha presentato ricorso affidato a due motivi.
Resistono con controricorso il AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE (che deposita memoria).
Con  il  primo  motivo,  la  ricorrente  lamenta la  violazione  e/o  la  falsa applicazione  dell’art.  47.  Comma  2  della  legge  n.  89  del  1913  come sostituito dall’art. 12 del D.lgs. n. 249 del 2006; la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2 e dell’art. 1375 c.c.
Con il secondo motivo, NOME COGNOME si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con grave travisamento delle prove.
La decisione della Corte
Il ricorso non può essere accolto.
In disparte i non marginali profili di inammissibilità di entrambi i motivi (non rientrando nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. la censura di erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della fattispecie concreta sulla base delle emergenze probatorie, che è istituzionalmente sottratta al sindacato di legittimità), la loro infondatezza deriva dalla struttura stessa del ragionamento probatorio erroneamente invocato dalla ricorrente, volta che il tribunale prima, la Corte di appello poi, hanno accertato, con motivazione non censurabile poiché del tutto esente da vizi logici, prima ancora che giuridici, che l’oggetto dell’ incarico ricevuto dal AVV_NOTAIO fosse circoscritto alla pubblicazione del testamento (attività ben diversa, quanto agli oneri consequenziali, dal rogito di un atto di trasferimento immobiliare tra vivi), e non ricomprendesse in alcun modo una consulenza circa l’opportunità, per la signora COGNOME, di rinunciare al legato onde l’assoluta irrilevanza dell’event uale, successiva manifestazione di una sua
volontà  di  rinuncia,  peraltro  meramente  ipotetica,  da  esprimere  in  tal senso ex post .
Né risulta efficacemente censurata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso qualsiasi vizio di omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla richiesta risarcitoria, domanda che si poneva in  evidente  relazione  di  dipendenza  logica,  prima  ancora  che  giuridica, rispetto all’ auspicata quanto impredicabile affermazione di responsabilità per omissione da parte del AVV_NOTAIO.
La stessa motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui ‘parte attrice non ha assolto all’onere probatorio a suo carico omettendo non solo di produrre documentazione, ma anche di articolare prove orali in ordine al contenuto dell’incarico in concreto conferito al professionista’ , riportata dal giudice di appello nella prima pagina -non numerata- della motivazione della sentenza impugnata, non risulta mai censurata in sede di giudizio di appello, e si pone in termini definitivamente ostativi all’accoglimento del ricorso .
L’ulteriore contestazione relativa al mancato trasferimento delle quote di proprietà  della  società  RAGIONE_SOCIALE  risulta,  infine,  del  tutto  inammissibile  per patente novità, in quanto mai allegata nel corso del giudizio.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’ art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e deciso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue:
In tema di responsabilità del AVV_NOTAIO, l’espressione ‘ricevere un atto’ contenuta nella legge AVV_NOTAIOile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto ‘ricevuto’ dal AVV_NOTAIO, è l’ atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex
post, ‘sconveniente’  dal  legatario,  che  invocava  erroneamente  una  più pregnante indagine da parte del AVV_NOTAIO nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore del controricorrente COGNOME, in complessivi E. 7.200, di cui 200 per spese, e della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in complessivi E. 7 .500, di cui 200 per spese.
D all’esame degl i  atti  emerge la non applicabilità, poiché il processo ne risulta esente, della disposizione di cui al l’ art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024