Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 27167/2022 proposto da:
NOME COGNOME CF CODICE_FISCALE digitalmente domiciliata presso il difensore, NOME COGNOME del Foro di Modena, alla Pec
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME CF: CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato in Firenze, alla INDIRIZZO presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME Pec
Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE – NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
ASSICURATORI RAGIONE_SOCIALE CF P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , dott. NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso i difensori, avv.ti NOME COGNOME
Pec
,
e
NOME
COGNOME
Pec
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 19692022, depositata il 13.9.2022.
I fatti
NOME COGNOME nel convenire dinanzi al Tribunale di Pistoia il notaio NOME COGNOME espose di essere nipote della signora NOME COGNOME deceduta il 9 dicembre del 2008, la quale, con testamento olografo, aveva disposto che l’attrice di venisse, oltre che sua erede, altresì legataria di un immobile sito in Marina di Massa.
Il testamento era stato pubblicato il successivo 17 dicembre dal notaio COGNOME che avrebbe di lì a poco formalizzato l’accettazione dell’eredi tà da parte di tutti gli eredi con atto pubblico nel quale venivano indicati, tra l’altro, gli estremi catastali de ll’appartamento pervenuto alla B enesperi a titolo di legato.
L’immobile era stato acquistato dalla de cuius il primo gennaio del 2004 con rogito per notar COGNOME nel quale si dava espressamente atto che ‘ l’intero fabbricato, di cui fa parte l’immobile alienato, è soggetto a vincolo di destinazione alberghiera’ : vincolo per la cui gestione era stata costituita la società RAGIONE_SOCIALE, della quale l’allora acquirente divenne socia in parte qua , senza che il notaio COGNOME ne facesse menzione nell’atto di accettazione dell’eredi tà da parte, tra gli altri, di NOME COGNOME.
All’esito di un’indagine della Guardia di Finanza svolta nel mese di marzo del 2009, era peraltro emersa l’inesistenza di qualsivoglia gestione turistico – alberghiera dell’immobile . Di qui, la revoca della licenza e l’instaurazione dapprima di un giudizio tributario, poi di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, definito con sentenza che aveva disposto la confisca dell’immobile, provocando all’attrice un danno da lei stessa quantificato in oltre 400 mila euro.
Il giudizio di merito
L’odierna ricorrente , premesso di aver conferito al notaio COGNOME l’incarico di esaminare il testamento della zia e di ricostruirne il patrimonio ereditario, lo convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua condotta professionale, a suo dire gravemente negligente.
Il notaio chiese e ottenne di chiamare in garanzia la propria assicurazione, entrambi i convenuti opponendosi poi alle richieste dell’attrice.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 6.11.2016, rigettò la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse fornito la prova dell’asserito conferimento di uno specifico incarico al notaio da ritenersi esteso oltre la pubblicazione del testamento, ed avente ad oggetto, in particolare, una consulenza circa l’opportunità o meno di rinunciare all’oggetto del legato. Per altro verso, il notaio COGNOME non si era, comunque, premurato di compiere le visure ipotecarie cui era tenuto per legge, onde poter comunicare alla cliente l’esistenza del vincolo.
La Corte di appello di Firenze, investita dell’impugnazione della signora COGNOME, la rigettò con sentenza del 13.9.2022, ritenendo, nella sostanza, che la trascrizione degli acquisti mortis causa -caratterizzata dalla più limitata funzione di garantire soltanto la continuità delle trascrizioni – fosse priva della efficacia di natura dichiarativa tipica degli acquisti immobiliari, e ciò a più forte ragione in presenza di un legato, la cui efficacia, come è noto, si dispiega ipso iure al momento stesso
dell’apertura della successione, salva la facoltà del beneficiario di rifiutarne l’acquisto.
Il ricorso per cassazione
Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina NOME COGNOME ha presentato ricorso affidato a due motivi.
Resistono con controricorso il notaio COGNOME e la compagnia di assicurazioni (che deposita memoria).
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47. Comma 2 della legge n. 89 del 1913 come sostituito dall’art. 12 del D.lgs. n. 249 del 2006; la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2 e dell’art. 1375 c.c.
Con il secondo motivo, NOME COGNOME si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con grave travisamento delle prove.
La decisione della Corte
Il ricorso non può essere accolto.
In disparte i non marginali profili di inammissibilità di entrambi i motivi (non rientrando nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. la censura di erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della fattispecie concreta sulla base delle emergenze probatorie, che è istituzionalmente sottratta al sindacato di legittimità), la loro infondatezza deriva dalla struttura stessa del ragionamento probatorio erroneamente invocato dalla ricorrente, volta che il tribunale prima, la Corte di appello poi, hanno accertato, con motivazione non censurabile poiché del tutto esente da vizi logici, prima ancora che giuridici, che l’oggetto dell’ incarico ricevuto dal notaio fosse circoscritto alla pubblicazione del testamento (attività ben diversa, quanto agli oneri consequenziali, dal rogito di un atto di trasferimento immobiliare tra vivi), e non ricomprendesse in alcun modo una consulenza circa l’opportunità, per la signora COGNOME, di rinunciare al legato onde l’assoluta irrilevanza dell’event uale, successiva manifestazione di una sua
volontà di rinuncia, peraltro meramente ipotetica, da esprimere in tal senso ex post .
Né risulta efficacemente censurata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso qualsiasi vizio di omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla richiesta risarcitoria, domanda che si poneva in evidente relazione di dipendenza logica, prima ancora che giuridica, rispetto all’ auspicata quanto impredicabile affermazione di responsabilità per omissione da parte del notaio.
La stessa motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui ‘parte attrice non ha assolto all’onere probatorio a suo carico omettendo non solo di produrre documentazione, ma anche di articolare prove orali in ordine al contenuto dell’incarico in concreto conferito al professionista’ , riportata dal giudice di appello nella prima pagina -non numerata- della motivazione della sentenza impugnata, non risulta mai censurata in sede di giudizio di appello, e si pone in termini definitivamente ostativi all’accoglimento del ricorso .
L’ulteriore contestazione relativa al mancato trasferimento delle quote di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE risulta, infine, del tutto inammissibile per patente novità, in quanto mai allegata nel corso del giudizio.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’ art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e deciso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue:
In tema di responsabilità del notaio, l’espressione ‘ricevere un atto’ contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto ‘ricevuto’ dal notaio, è l’ atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex
post, ‘sconveniente’ dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, in complessivi E. 7.200, di cui 200 per spese, e della controricorrente compagnia Assicuratori dei Lloyd’s in complessivi E. 7 .500, di cui 200 per spese.
D all’esame degl i atti emerge la non applicabilità, poiché il processo ne risulta esente, della disposizione di cui al l’ art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024