Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 268 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 268 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7733/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’avv . COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1838/2023 depositata il 15 settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1653/2020, rigettava la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME. Quest’ultimo, AVV_NOTAIO, aveva autenticato la sottoscrizione del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (poi fallita) in calce e a margine di un contratto di accollo tributario del 20 luglio 2017 (cfr. articolo 8, secondo comma, l. 212/2000 – Statuto del contribuente) in cui essa si accollava debiti di COGNOME, da estinguere per compensazione con crediti d’imposta dell’accollante. Successivamente, poco prima che fosse appunto dichiarata fallita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Modena il 10 ottobre 2018, con atto del 10 settembre 2018 l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato a COGNOME l’omesso versamento di Iva per l’inesistenza dei crediti con cui si doveva compensare il relativo debito, chiedendole di corrispondere la somma di euro 1.036.876,70. Di qui l’azione risarcitoria di COGNOME che il Tribunale di Bologna non aveva accolto. COGNOME presentava appello, cui resisteva NOME COGNOME e che la Corte d’appello di Bologna rigettava con sentenza n. 1838/2023. COGNOME ha proposto ricorso, da cui si è difeso con controricorso
NOME COGNOME.
Ritenuto quanto segue.
Il ricorso veicola un unico motivo nelle sue pagine 32-34, dopo un’amplissima (pagine 2 -32) esposizione dei fatti processuali: violazione e/o errata applicazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., dell’articolo 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
1.1 Il fatto contestato, da cui deriverebbe la responsabilità del AVV_NOTAIO , sarebbe ‘l’aver colpevolmente autenticato
l’illecito accordo di accollo tributario’ sottoscritto in favore di NOME, dal quale era sorto l’accertamento tributario dell’RAGIONE_SOCIALE, contestante indebita utilizzazione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. 241/1997 in compensazione, ‘provvedendo al recupero RAGIONE_SOCIALE imposte non versate e irrogando le sanzioni maggiorate degli interessi’ per un totale, appunto, di euro 1.036.876,70.
Tutto verte sull’articolo 17 citato , nella versione applicabile ratione temporis , perché ‘come sostiene l’odierna ricorrente’ l’oggetto dell’accordo di accollo sarebbe stato contra ius . Infatti il Tribunale fallimentare di Modena, con provvedimento del 24 gennaio 2019, avrebbe escluso l’insinuazione al passivo del credito vantato da COGNOME perché derivante ‘da un contratto nullo per illiceità della causa, in quanto … prevedeva che la ditta poi fallita si accollasse i debiti tributari dell’istante’ e li compensasse con i propri crediti tributari, ma ‘con un uso distorto e contrario alla normativa dell’accollo dei debiti tributari, in quanto il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto attraverso la compensazione ex art. 17 del D.L. 241/1997 con crediti riferibili a soggetti diversi dal debitore principale dell’imposta; il contratto di accol lo, infatti, non comporta il trasferimento di disponibilità del credito dall’accollato all’accollante, bensì genera l’obbligazione in capo all’accollante di pagare il debito dell’accollato’. Secondo la ricorrente, è ‘incontestato che la mera attività di registrazione implica, da parte del professionista, il controllo di legalità sull’atto; se l’atto non ha contenuto lecito il AVV_NOTAIO deve rifiutare di effettuare la procedura di registrazione’. Il citato articolo 17 mostrerebbe l’illiceità della causa del contratto di accollo perché esclude la compensazione di debiti propri con crediti altrui; il AVV_NOTAIO, pertanto, avrebbe dovuto rifiutare la prestazione.
Non inciderebbe poi la invocata nella sentenza d’appello -Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 15 novembre 2017 n. 140/E, non esistendo al momento della stipula del contratto autenticato.
Anzitutto, emerge con evidenza la inammissibilità sancita da ll’articolo 366, primo comma, n. 3 c.p.c.: un ricorso, infatti, deve sempre apportare ‘la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi del ricorso’ – testo che, esigendo l’essenzialità, si configura in sostanza coincidente con quello anteriormente in vigore: ‘l’esposizione sommaria dei fatti della causa’ -; e nel caso in esame, invece, anziché rispettare detto criterio della essenzialità, pur non essendovi alcunché di peculiare in termini fattuali nella vicenda processuale da portare alla conoscenza del giudicante, l’esposizione del fatti viene estesa in ben 30 pagine, in un numero complessivo di 34.
Comunque, si appalesa pure una netta infondatezza del motivo, se non altro perché la condotta del AVV_NOTAIO non risulta essere censurabile nella fattispecie de qua .
Invero, l’a ccordo per la cui formazione era intervenuto il COGNOME era oggetto di una particolare complessità, come emerge -e non è condivisibile ictu oculi l’asserto, presente nell’illustrazione del motivo, della sua mancanza di incidenza -dalla sopravvenienza, poco dopo, proprio per tali accordi della Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 15 novembre 2017 n. 140/E, condivisibilmente invocata nella sentenza d’appello . Una siffatta Risoluzione della stessa RAGIONE_SOCIALE attesta, oggettivamente, che il AVV_NOTAIO aveva dovuto rendere la sua prestazione in un contesto appunto tutt’altro che chiaro, al punto di giustificare l’iniziativa di inserire una sorta di sanatoria da parte di chi -la suddetta RAGIONE_SOCIALE -non ne aveva alcun interesse, intervenendo però per la peculiarità complessa dell’istituto normativo delineato dal l’articolo 17 d.lgs. 241/1997 come all’epoca vigente. Il che, a tacer d’altro, ha condotto -nella valutazione di
merito – a negare la responsabilità del professionista, quantomeno per l’impossibile sussistenza nella fattispecie di un correlato valutabile elemento soggettivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 10.000 oltre agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME