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Incarico professionale: la responsabilità del committente

Il caso analizza la responsabilità di un committente nel pagamento delle parcelle di un professionista (coordinatore della sicurezza) incaricato dal responsabile dei lavori. Nonostante il committente avesse un contratto generale con un altro tecnico, il Tribunale ha confermato l’obbligo di pagamento diretto, ritenendo l’incarico professionale un contratto autonomo e distinto. La sentenza chiarisce che la nomina diretta da parte del responsabile dei lavori crea un rapporto obbligatorio tra committente e professionista, a prescindere da altri accordi.

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Incarico Professionale: Quando il Committente Deve Pagare un Terzo Professionista?

Nell’ambito dei lavori edili e delle ristrutturazioni, la gestione degli incarichi professionali può diventare complessa. Spesso, oltre al progettista o al direttore dei lavori principale, intervengono altre figure specializzate, come il coordinatore della sicurezza. Una recente sentenza del Tribunale di Sondrio offre un’importante lezione su come distinguere i rapporti contrattuali e su chi ricada l’onere del pagamento. Il caso ruota attorno a un incarico professionale conferito per il coordinamento della sicurezza e alla pretesa del committente che tale costo dovesse essere assorbito dal compenso pattuito con il tecnico principale.

I Fatti del Caso: Appalto, Incarichi e Contestazioni

La vicenda ha origine da un contratto per la progettazione e gestione di un cantiere. Il committente aveva affidato a un geometra un incarico complessivo per un compenso forfettario di 20.000 euro. Durante i lavori, il responsabile dei lavori, un ingegnere, conferiva a un terzo professionista l’incarico di coordinatore per la sicurezza. Al momento di saldare le fatture, il committente si rifiutava di pagare il coordinatore della sicurezza, sostenendo che il suo compenso dovesse rientrare nell’importo già pattuito con il geometra. A sostegno della sua tesi, il committente evidenziava che il geometra stesso aveva ridotto la propria parcella di 2.000 euro, una somma simile a quella richiesta dal coordinatore.

La questione finiva davanti al Giudice di Pace, che dava ragione al coordinatore della sicurezza, condannando il committente al pagamento. La decisione veniva impugnata davanti al Tribunale.

La Decisione del Tribunale e la validità dell’incarico professionale

Il Tribunale ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si fonda su un’analisi attenta dei diversi rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Secondo i giudici, l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza, sebbene funzionalmente collegato al cantiere, era giuridicamente autonomo e distinto dal contratto principale stipulato tra il committente e il geometra. I documenti prodotti in causa, in particolare la lettera di incarico, dimostravano che il mandato era stato conferito direttamente dal responsabile dei lavori al coordinatore, senza alcun coinvolgimento formale del geometra come intermediario o mandante.

Le Motivazioni della Sentenza

Il Tribunale ha smontato punto per punto le argomentazioni dell’appellante.

In primo luogo, è stato accertato che l’incarico al coordinatore della sicurezza era stato conferito formalmente e per iscritto dal responsabile dei lavori. Questo atto ha creato un rapporto contrattuale diretto tra il professionista e il committente, rappresentato in quel frangente dal responsabile dei lavori. Il fatto che il nominativo del professionista fosse stato ‘suggerito’ dal geometra è stato ritenuto irrilevante, poiché un mero suggerimento non equivale a un mandato o a una delega di funzioni.

In secondo luogo, la riduzione del compenso del geometra da 20.000 a 18.000 euro non è stata considerata una prova sufficiente a dimostrare che egli si fosse accollato l’onere del coordinatore. Il Tribunale ha interpretato tale riduzione come il frutto di un accordo separato tra il committente e il geometra, probabilmente legato al fatto che una parte delle prestazioni (il coordinamento, appunto) non era stata svolta da lui, ma questo non implicava che dovesse pagare chi l’aveva svolta. I due rapporti contrattuali sono rimasti distinti e non collegati.

Infine, le contestazioni sulla qualità del lavoro svolto dal coordinatore sono state giudicate generiche, apodittiche e non supportate da prove concrete. Il committente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare una negligenza o un inadempimento tale da giustificare il mancato pagamento del compenso.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Committenti

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la chiarezza e la formalizzazione dei contratti sono essenziali per evitare spiacevoli sorprese. Per i committenti, la lezione è chiara: è cruciale definire per iscritto chi incarica chi e chi è responsabile per il pagamento di ogni singolo professionista coinvolto in un progetto. Affidarsi ad accordi verbali o a deduzioni implicite può portare a dover sostenere costi imprevisti. Un incarico professionale conferito da una figura autorizzata come il responsabile dei lavori vincola direttamente il committente, a meno che non sia esplicitamente previsto diversamente in un contratto quadro.

Chi è responsabile del pagamento di un professionista incaricato direttamente dal responsabile dei lavori in un cantiere?
Secondo la sentenza, il responsabile del pagamento è il committente. L’incarico conferito dal responsabile dei lavori instaura un rapporto contrattuale diretto tra il professionista e il committente, rendendo quest’ultimo obbligato a corrispondere il compenso.

La riduzione della parcella del tecnico principale prova che egli doveva pagare gli altri professionisti?
No. Il Tribunale ha stabilito che la riduzione del compenso del tecnico principale è un accordo distinto tra quest’ultimo e il committente e non dimostra che egli si fosse assunto l’onere di pagare altri professionisti. I rapporti contrattuali rimangono separati.

È possibile contestare la qualità del lavoro di un professionista per giustificare il mancato pagamento?
Sì, ma la contestazione deve essere specifica, dettagliata e supportata da prove concrete che dimostrino l’inadempimento o l’esecuzione negligente della prestazione. Contestazioni generiche e non provate, come nel caso esaminato, vengono respinte dal giudice.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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