Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15762 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 3 Num. 15762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19077/2021 proposto da:
COGNOME FORTUNATA , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL;
– resistente con memoria di costituzione- avverso la sentenza n. 1266/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.A seguito di procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., introdotto con ricorso depositato il 7 maggio 2008, nel 2009, con atto di citazione in riassunzione RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quale organo periferico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito rispettivamente indicati per brevità la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda parte attorea esponeva: di aver acquistato in data 23.3.2003 dalla RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE di Nardò, un’autovettura RAGIONE_SOCIALE mod. Punto TARGA_VEICOLO.; che la venditrice aveva affidato le pratiche di immatricolazione del veicolo all’RAGIONE_SOCIALE; che essa ricorrente, una volta assegnata la targa al veicolo, aveva circolato con lo stesso sino a quando, a seguito di un controllo, i Carabinieri avevano inviato l’autovettura al collaudo; che, nel corso del collaudo, era emerso che la procedura di immatricolazione non era stata perfezionata, in quanto non erano stati depositati, nei due giorni successivi all’immatricolazione stessa, né la carta di circolazione e neppure il certificato di conformità del veicolo; che, a seguito di tale rilevata irregolarità, la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto in data 12.11.2007 il ritiro RAGIONE_SOCIALE targhe RAGIONE_SOCIALE‘autovettura; che solo nel corso del procedimento d’urgenza l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla reimmatricolazione del veicolo; che il danno subito era equitativamente quantificabile: nella somma di euro 5.000,00, per il mancato utilizzo del veicolo nel periodo fra il ritiro RAGIONE_SOCIALE targhe e la successiva re-
immatricolazione, nella somma di euro 4.000,00 per il disagio conseguente al disbrigo RAGIONE_SOCIALEa pratica di re-immatricolazione e nella somma di euro 3.000,00 per il c.d. ‘patema d’animo’ conseguente all’intervento dei Carabinieri presso la di lei abitazione per il ritiro dei documenti.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, resistendo alla domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto con il favore RAGIONE_SOCIALE spese. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE negava la propria responsabilità e chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quali chiedeva la condanna anche per il danno all’immagine che asseriva esserle derivato dalla vicenda; l’RAGIONE_SOCIALE, che attribuiva alla RAGIONE_SOCIALE venditrice la responsabilità dei fatti; il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE che escludeva che la responsabilità facesse carico al proprio ufficio periferico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti, l’interrogatorio formale del titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e prove testimoniali.
Il giudizio si interrompeva per l’intervenuto fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma veniva riassunto da parte attorea nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Curatela fallimentare, che restava contumace.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 3448/2016, resa ex art. 281 sexies c.p.c., in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda: a) condannava i convenuti in solido al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘attrice RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; b) rigettava la domanda di manleva, come pure la domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; c) condannava i convenuti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi di gravame.
Con il primo deduceva l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, sostenendo che il primo giudice – ravvisando la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ufficio nel fatto di <>, nonché nelle circostanze di non aver richiesto l’intervento RAGIONE_SOCIALE forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine per il ritiro RAGIONE_SOCIALE targhe e di non aver adottato provvedimenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – non aveva tuttavia indicato quale fosse la norma in concreto violata dall’Amministrazione, posto che da un lato la normativa applicabile nella fattispecie (DPR 19.9.2000 n. 358) non prevedeva alcun obbligo di comunicazione all’intestatario del veicolo RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo RAGIONE_SOCIALEa pratica di immatricolazione, dall’altro risultava dagli atti come l’Ufficio periferico avesse inviato alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine la richiesta di provvedere al ritiro RAGIONE_SOCIALE targhe, mentre l’adozione di provvedimenti contro l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientrava nell’ambito del potere discrezionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non poteva formare oggetto di cognizione del giudice ordinario.
Con il secondo motivo censurava la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1226 cod. civ. con conseguente errata determinazione del quantum del risarcimento, sostenendo come il primo giudice non aveva fornito alcun riferimento che spiegasse il criterio adottato per determinare equitativamente l’ammontare del danno liquidato a favore RAGIONE_SOCIALEa originaria attrice.
Si costituivano nel giudizio di appello il titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’originaria attrice.
La Corte territoriale, con sentenza n. 1266/2020, in accoglimento del primo motivo di impugnazione (assorbito il secondo): a) respingeva la domanda risarcitoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, compensando integralmente fra il RAGIONE_SOCIALE e NOME le spese del doppio grado di giudizio; b) confermava per il resto l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la originaria parte attorea.
Ha resistito con ‘memoria di costituzione e risposta’ l’RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso, chiedendo: in via principale, <> e, in via subordinata, che questa Corte <> , concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c., denuncia <>.
1.2. Con il secondo motivo denuncia <>.
In sintesi, parte ricorrente ritiene che la corte territoriale, escludendo nella specie la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (e per essa del RAGIONE_SOCIALE) sia incorsa nei vizi denunciati.
I due motivi -che, in quanto connessi, sono trattati congiuntamente – sono infondati.
Non vi è dubbio che lo RAGIONE_SOCIALE (detto anche semplicemente STA) – istituito con L. n 50/1999 e regolamentato dapprima con d.P.R. n 358/2000 e ora con d.P.R. n. 126/2022 -è attività soggetta al rilascio di autorizzazione, all’indirizzo, al controllo, alle ispezioni da parte del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sue dipendenze territoriali (RAGIONE_SOCIALE, P.R.A., etc.).
Invero: l’art. 3 del d.P.R. n. 358/2000, vigente all’epoca dei fatti, stabiliva al comma 2 che <>. Il controllo sul suddetto corretto funzionamento è previsto a tutela del cittadino che confidando sull’affidabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione e RAGIONE_SOCIALE sue diramazioni territoriali ufficialideve potersi fidare di Agenzie accreditate dallo Stato, che operano per conto del RAGIONE_SOCIALE stesso, usandone anche il logo (imposto dal DPR ridetto).
Tuttavia, nella impugnata sentenza la corte territoriale non ha affatto escluso in capo alla RAGIONE_SOCIALE, quale organo periferico del RAGIONE_SOCIALE, la suddetta attività di controllo, ma ha ritenuto, sulla base di un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, non provata la responsabilità del suddetto Ufficio, in quanto dalla documentazione acquisita in fase istruttoria
(raccomandate 29 ottobre 2003 e 12 novembre 2007) risultava che le Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine erano state richieste di procedere al ritiro RAGIONE_SOCIALE targhe . D’altronde, è indubbio che nessuna disposizione normativa pone a carico del suddetto ufficio l’obbligo di avvertire RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo RAGIONE_SOCIALEa pratica di immatricolazione il proprietario di un veicolo (con il quale non ha alcun contatto); e la facoltà di adottare o meno provvedimenti a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che ha seguito la pratica di immatricolazione, correttamente è stata ritenuta attività che rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE., e, quindi, sfugge al sindacato RAGIONE_SOCIALE‘AGO.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, non sono ravvisabili i lamentati vizi, anche quelli veicolati ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che, resistendo alle censure proposte, va confermata.
3. In relazione alla richiesta formulata a questa Corte dal Difensore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di c.d. ‘memoria di costituzione’, occorre osservare che detta memoria, notificata in data 15 febbraio 2022 e depositata in data 26 febbraio 2022, quindi dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, se può qualificarsi come controricorso tardivo, e come tale inammissibile, non ha, però e a maggior ragione, i requisiti, né di tempestività né di forma e neppure di contenuto, per essere considerata un ricorso incidentale e , quand’anche tale la si volesse considerare, il ricorso incidentale sarebbe comunque inammissibile.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere per le spese, mancando, come sopra evidenziato, una rituale costituzione in questa sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023, nella camera di