SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 254 2026 – N. R.G. 00000109 2024 DEPOSITO MINUTA 05 03 2026 PUBBLICAZIONE 06 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 109/2024 R.G. rimessa in decisione all’udienza del 14.01.2026 e vertente
TRA
,
,
,
E
, in
proprio e quali eredi di (nato in Ucraina il DATA_NASCITA e deceduto in RAGIONE_SOCIALE il 25.08.2019), rappresentati e difesi, giusta procura da intendersi in calce all’atto di appello dall’AVV_NOTAIO del foro di Avezzano con studio professionale in Avezzano, INDIRIZZO
APPELLANTI
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. del proprio difensore AVV_NOTAIO del Foro di Pescara come da procura da considerarsi unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 30/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata in data 15.01.2024, repert. n. 38/2024 del 15.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<
Appellata
<>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto, con integrale compensazione delle spese processuali, la domanda con la quale , e , in proprio e nella loro qualità di coeredi legittimi di (nato in Ucraina il DATA_NASCITA e deceduto in RAGIONE_SOCIALE il 25.08.2019), deducendo la responsabilità della (di seguito, per brevità, per il decesso del loro cong iunto verificatosi il 25.08.2019 in conseguenza dell’infezione nosocomiale da
Pseudomonas a. contratta a seguito delle cure allo stesso somministrate durante il ricovero presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio la sopraindicata azienda sanitaria per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non loro occorsi, iure proprio e iure hereditatis nelle loro rispettive qualità.
1.1. In sintesi, la decisione è basata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale della AVV_NOTAIOssa (specialista in medicina legale) e del AVV_NOTAIO (specialista in malattie infettive), i quali hanno accertato il nesso di causalità tra la non adeguata profilassi antibiotica effettuata in occasione del secondo intervento e l’insorgenza dell’infezione nosocomiale, la quale, pur non potendosi considerare causale o concausale in relazione al decesso del paziente, ha comunque determ inato un peggioramento delle condizioni cliniche di quest’ultimo interferendo con l’aspettativa di vita dello stesso. La sentenza appellata ha, dunque, stabilito che:
la domanda proposta dalle attrici iure hereditatis va inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale, mentre quella proposta iure proprio in quella extracontrattuale;
sulla base della c.t.u. medico legale svolta nel corso del giudizio è provata la responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria per l’infezione nosocomiale contratta dal de cuius limitatamente alla ‘ non adeguata profilassi antibiotica effettuata in occasione del secondo intervento (revisione urgente del cavo pleuropericardico) ‘.
è fondata la domanda proposta dalle attrici in proprio per il risarcimento del danno per il minor tempo vissuto col congiunto, danno liquidato, in via equitativa, in € 5.000,00 per ciascuna delle attrici;
diversamente, le domande risarcitorie proposte iure hereditatis non sono fondate in quanto, da un lato, non è provato il deAVV_NOTAIOo danno biologico terminale (cd. ‘da lucida agonia’) non risultando neppure dalla ctu che il paziente fosse consapevole dell’imminente fine della propria vita, e, dall’altro lato, non è riconos cibile l’invocato ulteriore danno da perdita di chance di sopravvivenza del defunto congiunto, inteso come danno da perdita anticipata della vita, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione. Allo stesso modo, non è fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da difetto di consenso informato, posto che, con riferimento al primo intervento chirurgico, lo stesso risulta essere stato ‘regolarmente acquisito, in maniera valida e completa’ e che ‘il secondo intervento è stato invece eseguito in regime di urgenza a causa dell’imminente pericolo di vita secondario al sanguinamento della ferita chirurgica (emopericardio), quindi anche in questo caso
non è possibile evocare vizi di consenso al trattamento sanitario eseguito (revisione urgente del cavo pleuropericardico) alla luce dell’effettivo stato di necessità’.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello le attrici , e .
Si riassumono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1 Le appellanti contestano, in primo luogo, la valutazione resa dal Giudice di primo grado, ritenuta erroneamente fondata sulle conclusioni della c.t.u. medico-legale. Secondo la prospettiva criticata, i Consulenti Tecnici d’Ufficio avevano affermato che il decesso del paziente sarebbe sopravvenuto a causa delle sue complesse e precarie condizioni generali di salute, nonché dell’inevitabile rischio peri -operatorio connesso agli interventi cardiochirurgici eseguiti presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L’appellante sostiene, invece, che tale ricostruzione sia in contrasto con le risultanze fattuali e tecniche del caso. In particolare, si deduce che:
al momento del ricovero presso il P.O. di RAGIONE_SOCIALE, il 25 luglio 2019, il paziente non versava in una condizione di pericolo di vita, presentando uno stato clinico stabile e non compatibile con un rischio imminente di decesso;
il peggioramento delle condizioni cliniche si sarebbe manifestato solo dopo il secondo intervento del 30 luglio 2019, in ragione dell’insorgenza di una polmonite emorragica attribuibile a un’infezione nosocomiale acquisita in sala operatoria o durante la d egenza ospedaliera;
l’infezione da Pseudomonas aeruginosa avrebbe provocato una severa compromissione dello stato generale, determinando una sepsi grave, evolutasi in insufficienza multiorgano (MOF);
le patologie pregresse del paziente, antecedenti al ricovero, non sarebbero state idonee, da sole, a determinare il decesso, né avrebbero potuto condurre, in assenza dell’infezione nosocomiale, all’esito letale verificatosi;
la causa preponderante del decesso sarebbe dunque da individuarsi nella grave infezione contratta in ospedale, e non in un generico rischio operatorio né in una condizione clinica preesistente definita ‘precaria’.
Partendo da tali elementi, le odierne appellanti contestano anche la qualificazione della sepsi come fenomeno multifattoriale. Al contrario, evidenziano come la stessa non sarebbe riconducibile
né all’emopericardio derivante dall’intervento del 29 luglio 2019, né a un deterioramento multiorgano preesistente, ma troverebbe invece origine unitaria e univoca nell’infezione nosocomiale.
Sulla base di queste premesse, giungono a sostenere che: il progressivo aggravamento delle condizioni fisiche del paziente sarebbe stato direttamente provocato dalla polmonite emorragica insorta a seguito dell’infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa ; tale infezione avrebbe determinato una sepsi severa che, a sua volta, avrebbe conAVV_NOTAIOo al decesso.
In sintesi, secondo la prospettiva delle appellanti, l’evento letale non rappresenterebbe l’esito inevitabile di patologie pregresse o del rischio operatorio tipico degli interventi praticati, bensì la conseguenza diretta e causalmente determinante della c onAVV_NOTAIOa sanitaria e dell’inadeguata gestione del rischio infettivo durante il ricovero.
2.2. Secondo la difesa delle appellanti, il Giudice di primo grado, pur avendo correttamente escluso che l’infezione potesse integrare un danno da perdita di chance di sopravvivenza e pur avendo al contempo riconosciuto che il processo infettivo aveva anticipat o l’evento morte, non avrebbe svolto un accertamento indispensabile ai fini della decisione. In particolare, il Giudice non avrebbe chiarito di quanto la sopravvivenza del paziente sarebbe stata presumibilmente prolungata se l’infezione insorta dopo il secondo intervento non si fosse verificata.
Si afferma che tale elemento risulterebbe decisivo perché la valutazione del pregiudizio patito, e quindi la quantificazione del risarcimento, non può prescindere da una stima, anche solo probabilistica, del lasso temporale di vita sottratto al paziente da ll’evento infettivo. Proprio l’assenza di questo passaggio motivazionale renderebbe, a loro dire, ingiustificata e incoerente la somma di euro 5.000,00 riconosciuta dal Giudice a titolo di danno per il ‘minor tempo vissuto con il congiunto’. In mancanza di un accertamento concreto sulla durata della sopravvivenza ipotetica in assenza dell’infezione, la liquidazione operata dal Giudice sarebbe, dunque, in chiave di prospettazione, priva di adeguato fondamento logico e giuridico.
2.3. La difesa delle appellanti contesta la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento per danno catastrofale, sostenendo che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che, dopo il secondo intervento del 30 luglio 2019, il paziente versasse in condizioni di sedazione tali da impedirgli qualunque percezione lucida dell’avvicinarsi della morte.
Secondo le appellanti, tale valutazione non corrisponderebbe alle reali condizioni cliniche documentate: il paziente, infatti, non solo sarebbe stato pienamente vigile nelle ore successive
all’operazione, ma avrebbe anche interagito con i propri familiari, manifestando apertamente angoscia, timore e consapevolezza del rischio imminente per la propria vita.
La difesa sostiene quindi che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto della domanda su un presupposto fattuale erroneo, trascurando elementi che, se adeguatamente considerati, avrebbero dimostrato che il paziente aveva vissuto in condizioni di piena lucidità un periodo di intensa sofferenza psicologica, caratterizzato dalla concreta percezione dell’approssimarsi della morte. Tale circostanza, evidenziano le appellanti, integra proprio i presupposti del danno catastrofale, ingiustamente negato dal Giudice di primo grado.
Mediante deposito di comparse di risposta, si è costituita, resistendo agli avversi assunti, la parte appellata (di seguito, per brevità, 2).
Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all’esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell’art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all’udienza del 14.01. 2026, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
I motivi di doglianza sono infondati e, in considerazione della stretta connessione logica tra gli stessi, devono essere esaminati congiuntamente.
5.1. Giova, innanzitutto, richiamare i principi generali in tema di responsabilità sanitaria non esposti nella motivazione della sentenza gravata.
5.1.1. Iniziando dal riparto dell’onere probatorio, in materia di responsabilità sanitaria occorre ribadire il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui incombe sul paziente l’onere di dimostrare il nesso causale tra la conAVV_NOTAIO a dei sanitari e il danno lamentato, fornendo elementi idonei a ritenere, secondo il criterio civilistico del ‘più probabile che non’, che l’evento dannoso sia conseguenza della prestazione sanitaria ricevuta.
Una volta assolto tale onere probatorio, spetta alla struttura sanitaria o al professionista, in qualità di debitore dell’obbligazione sanitaria, dimostrare l’esatto adempimento della prestazione, provando che l’intervento è stato eseguito in conformità al le leges artis con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste. In alternativa, la struttura può liberarsi da responsabilità dimostrando che l’inadempimento, o l’inesatto adempimento, è dipeso da causa non imputabile, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.
Si conferma così la regola secondo cui, nei giudizi di responsabilità medica, avente natura contrattuale, al paziente spetta provare il danno e il nesso eziologico tra conAVV_NOTAIOa sanitaria ed evento lesivo, mentre è onere della struttura sanitaria dimostrare la correttezza della propria conAVV_NOTAIOa o l’impossibilità della prestazione per fatto a sé non imputabile.
Quanto appena esposto trova conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5922/2024 secondo la quale ‘il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l’onere di dimostrare (anche presuntivamente) il nesso di causa tra la conAVV_NOTAIOa denunciata e l’evento dannoso. Non deve invece dimostrare la violazione delle l eges artis nell’esecuzione della prestazione sanitaria. Resta infatti in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa non imputabile. L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la conAVV_NOTAIOa abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico’.
5.1.2. Nell’ipotesi di azione risarcitoria proposta iure proprio dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, la domanda si colloca, invece, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale essendo essi terzi rispetto al rapporto contrattuale paziente-struttu ra sanitaria. Pertanto, in tale evenienza, i danneggiati hanno l’onere di provare anche il carattere colposo della conAVV_NOTAIOa sanitaria, oltre agli altri elementi tipici della responsabilità ex tracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. 11320/2022 e Cass. 21404/2021).
5.1.3. Venendo al nesso di causalità tra il danno e la conAVV_NOTAIOa dei sanitari, la cui prova, come si è detto, sia in caso di azione iure hereditatis sia in caso di azione iure proprio, è a carico dell’attore,
i l criterio che presiede al suo accertamento in ambito civilistico, è quello della ‘preponderanza dell’evidenza’ o del “più probabile che non” che è conformato ad uno standard di ‘certezza probabilistica, il quale deve essere verificato riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). In definitiva, il nesso di causalità tra la conAVV_NOTAIOa e l’evento dannoso può essere affermato non solo quando quest’ultimo rappresenti una conseguenza ragionevolmente certa della prima, come richiesto nell’ambito penali stico, ma anche quando esso risulti una conseguenza ragionevolmente probabile. Tale probabilità deve essere intesa non in senso statistico, bensì logico, ossia valutata alla luce delle circostanze concrete del caso, prescindendo da schemi astratti. Ne deriva che la genesi del danno può essere riconosciuta anche in presenza di una causa statisticamente improbabile, qualora le altre possibili spiegazioni alternative risultino, in concreto, ancor meno probabili o non plausibili.
Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il nesso causale sussiste anche quando manchino ’cause meno improbabili’, ovvero quando la valutazione debba essere affidata al criterio della ‘probabilità relativa’, d a apprezzarsi con riferimento alle peculiarità del caso concreto e non mediante un’astratta quantificazione statistica delle frequenze. Tale orientamento trova conferma, tra le altre, nelle pronunce della Suprema Corte n. 11789/2016, n. 3390/2015 e n. 15991/2011, che ribadiscono come, in materia civile, il giudizio causale debba fondarsi su una verifica logica delle evidenze disponibili, e non su un mero calcolo probabilistico.
In particolare, il corollario di quanto esposto è che il criterio di probabilità relativa da aAVV_NOTAIOare in ambito civile <>.
5.2. Alla luce dei principi testé esposti, si procede ad esaminare le doglianze delle appellanti ossia i profili controversi del trattamento sanitario eseguito dal personale della appellata. Tali profili, sintetizzando l’atto d’impugnazione, attengono e ssenzialmente, secondo quanto sarà di seguito approfondito, da un lato, alla correttezza e adeguatezza del trattamento sanitario e, dall’altro, al nesso di causalità tra lo stesso e il decesso del paziente.
5.3. Sotto il primo profilo, rilevante quanto all’onere probatorio sia per le attrici appellanti (le quali agiscono anche iure proprio ) che per la convenuta appellata, secondo i principi sopra esposti, alla stregua della c.t.u. medico legale svolta in primo grado, si osserva quanto segue.
5.3.1. Al momento del ricovero presso il reparto di Cardiochirurgia del P.O. di RAGIONE_SOCIALE, avvenuto in data 25.07.2019, i sanitari visionavano gli esami eseguiti in precedenza presso il P.O. di Avezzano e, in particolare: ‘l’esame coronarografico, eseguito in data 22.07.2019, mostrava ‘una stenosi prossimale dell’Interventricolare anteriore e occlusione della coronaria destra’; l’ecocardiogramma del 24.07.2019 evidenziava ‘una marcata riduzione della funzione ventricolare s inistra e insufficienza mitralica’; la radiografia toracica riscontrava ‘la presenza di versamento basale bilaterale’. Venivano, inoltre valutati dai sanitari del PRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘il rischio di insorgenza di lesioni da pressione (indice di COGNOME, con esito negativo), la probabilità di deterioramento clinico (scala di COGNOME, a basso rischio), il grado di dipendenza assistenziale (scale IDA e ICA, a basso rischio) ed, infine, il rischio di caduta (indice di COGNOME, rischio presente)’.
Venivano eseguiti ulteriori accertamenti, all’esito dei quali i sanitari del PRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diagnosticavano una ‘severa malattia coronarica bivasale in paziente con precedente PCI su CDX e IM severa da tethering’ decidendo, di conseguenza, di sottoporre il paziente all’intervento chirurgico di ‘bypass aorto -coronarico on-pump e di sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica’, eseguito in data 29.07.2015, previa profilassi antibiotica con Cefazolina ed acquisizione del consenso informato da parte del paziente.
In data 30.07.2019, a seguito del decorso post-operatorio che aveva fatto registrare ‘l’insorgenza di anemia, piastrinopenia, leucocitosi neutrofila, alterazione dei parametri coagulativi e rialzo degli enzimi di miocardionecrosi’ , il paziente veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico per la ‘revisione urgente del cavo pleuro -pericardico, con cauterizzazione, lavaggio del sito ed emostasi della parete toracica’ . Il emodinamicamente instabile e anurico, veniva trasferito, quindi, presso il reparto di RAGIONE_SOCIALE Cardiochirurgica per ‘quadro di shock con MOF (Insufficienza multiorgano)’ .
A seguito del secondo intervento chirurgico, avendo attestato un peggioramento clinico ed emodinamico del paziente, venivano disposte, in data 01.08.2019, ulteriori indagini diagnostiche, le quali evidenziavano ’emocoltura e lavaggio broncoalveolare positivi per Pseudomonas aeruginosa (refertazione in data 03.08), leucopiastrinopenia, procalcitonina 30.7 (v.n. 0-0.5 ng/ml), PCR 24.5 (v.n. 0-0.5 mg/dl), severa ipoalbuminemia (1.7 gr/dl, v.n. 3.55.2)’ .
L’infezione da Pseudomonas a. veniva, quindi, trattata con antibioticoterapia da parte dei sanitari sino al momento del decesso, avvenuto in data 25.08.2019, con diagnosi di ‘aterosclerosi coronarica di arteria coronaria nativa, disturbi della valvola mitrale, emopericardio, insufficienza respiratoria acuta e cronica, insufficienza renale, polmonite da Pseudomonas’.
In data 26.08.2019 veniva eseguito riscontro diagnostico all’esito del quale veniva formulata diagnosi di ‘Insufficienza multiorgano in paziente con polmonite necrotico-emorragica insorta su ipertensione polmonare di grado severo e pregressi infarti miocardici biventricolari’.
5.3.2. L’unico aspetto critico rinvenuto dai c.t.u. concerne l’adeguatezza dell’antibioticoprofilassi in occasione del secondo intervento chirurgico . Infatti, il c.t.u. scrive che <> (v. p. 18 e 19 della c.t.u.).
Nella relazione medico-legale viene osservato, dunque, come ‘nel caso in esame è pertanto ragionevole ritenere come l’insorgenza della infezione nosocomiale da P.aeruginosa sia stata favorita dalla non adeguata profilassi’.
5.4. Quanto appena esposto introduce all’esame del secondo profilo controverso, quello del nesso di causalità.
5.4.1. A riguardo occorre osservare come non possa condividersi quanto sostenuto dalle odierne appellanti, secondo le quali risulterebbe accertato che il in assenza dell’infezione da Pseudomonas a. contratta durante il ricovero presso il P.O. di RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe deceduto. Occorre evidenziare, infatti, come dalla relazione medico-legale, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è emerso che il decesso del paziente ‘sarebbe comunque intervenuto pur in assenza delle complicanze
post-chirurgiche (emopericardio, polmonite da P. aeroginosa) alla luce delle complesse e precarie condizioni di salute del paziente e del non eludibile rischio peri-operatorio insito negli interventi cardiochirurgici come quello eseguito presso il P.O. di RAGIONE_SOCIALE‘ .
I c.t.u., infatti, si sono così espressi: <>. I c.t.u. hanno, quindi, sul punto rassegnato le seguenti conclusioni: <>.
Appare opportuno chiarire che, dalla lettura organica della relazione medico-legale, comprensiva dei chiarimenti resi dal collegio medico con relazione integrativa del 23.09.2022 a seguito all’ordinanza del 09.06.2022 aAVV_NOTAIOata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’in fezione nosocomiale da Pseudomonas a. contratta dal Sig. durante il ricovero presso il P.O. di RAGIONE_SOCIALE si è instaurata su un quadro clinico già gravemente compromesso, non potendosi condividere quanto sostenuto dalle odierne appellanti, secondo le qu ali il paziente, prima di contrarre l’infezione nosocomiale, non aveva una condizione di insufficienza multiorgano acuta ed ingravescente tale da determinare il decesso nei tempi e nei modi verificatisi. I consulenti, infatti, hanno ribadito che:
-‘ … la infezione nosocomiale contratta dal paziente sia stata successiva allo sviluppo della insufficienza multiorgano da ipoperfusione persistente (come sopra descritto in riscontro alla prima osservazione) e che il paziente aveva ulteriormente sviluppato un quadro clinico di dilatazione
biventricolare (ecocardiogramma del 20/08) che ha determinato una ipertensione polmonare di grado severo, come riscontrato in sede autoptica. L’infezione nosocomiale si è pertanto instaurata su un quadro sistemico già gravemente compromesso, già evoluto in insufficienza multiorgano e pertanto, sul piano medico legale, non è in grado di assumere una valenza causale prevalente o esclusiva nella eziopatogenesi del decesso del paziente che si sarebbe comunque verificato … ‘il paziente prima di contrarre l’infezione nosocomiale aveva già sviluppato una insufficienza multiorgano determinata dalla ipovolemia da sanguinamento del cavo pleuropericardico e contestuale immunoparalisi da stresschirurgico’ (v. p. 6);
‘ … pertanto la criticità evocata dalla parte attrice (infezione nosocomiale) è insorta su di una condizione menomativa già irrimediabilmente compromessa (insufficienza multiorgano secondaria a sanguinamento pericardico e perdurante ipovolemia) perdendo così di effettiva valenza causale nel determinismo del decesso, anche alla luce della tempestiva ed adeguata gestione della stessa da parte dei sanitari del PRAGIONE_SOCIALEORAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE documentata dal decremento dei marcatori di sepsi, interferendo così al massimo in termini meramente acceleratori ‘ (v. p. 9).
Alla luce dell’intero compendio istruttorio, l’applicazione del giudizio controfattuale conduce a ritenere che, qualora fossero state aAVV_NOTAIOate idonee misure volte a prevenire l’insorgenza dell’infezione, in particolare la corretta profilassi antibiotica, i l decesso del paziente si sarebbe comunque verificato, ma con un decorso temporale differente (pertanto, il caso in esame, è diverso da quelli oggetto dei precedenti giurisprudenziali, anche di questa Corte, citati dall’appellante, i quali si riferiscono a fattispecie nelle quali il concomitante stato morboso del paziente ha un ruolo causale concorrente subvalente e/o incerto e, comunque, che non avrebbe di per se stesso conAVV_NOTAIOo al decesso del paziente)
5.4.2. Per contro, il giudice di prime cure, disattendendo alcuni passaggi della relazione peritale giuridicamente non corretti, non ha accolto la tesi secondo cui l’infezione sarebbe giuridicamente irrilevante poiché la patologia preesistente del paziente avrebbe comunque conAVV_NOTAIOo alla morte. Deve osservarsi, infatti, che la causalità giuridica, secondo un principio consolidato, impone che la verifica controfattuale sia effettuata con riferimento all’evento concreto verificatosi, e non attraverso il rinv io a valutazioni astratte o ipotetiche. Ne deriva che l’inevitabilità, in senso generico, dell’exitus non elide il rilievo causale dell’infezione ogniqualvolta quest’ultima abbia inciso sullo sviluppo della sequenza causale, sia sotto il profilo del tempo in cui l’evento si è manifestato, sia sotto quello dell’intensità del pregiudizio arrecato.
Nell’ambito della responsabilità sanitaria, in coerenza con i criteri generali della responsabilità civile, quando l’evento dannoso scaturisce dalla concomitanza tra la conAVV_NOTAIOa dei sanitari e il fattore naturale rappresentato dalla condizione patologica preesistente, non riconducibile causalmente all’agente, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale, l’effettivo contributo eziologico imputabile alla conAVV_NOTAIOa, conformemente al disposto dell’art. 1227, comma 1, c.c.
Tale verifica deve essere operata alla luce dell’art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche indipendenti dalla conAVV_NOTAIOa illecita, non interrompe il nesso causale tra l’azione (o l’omissione) e l’evento.
Da ciò discende che l’intero evento dannoso deve essere attribuito all’autore della conAVV_NOTAIOa quando questa abbia contribuito, con apprezzabile efficienza causale, alla produzione dell’esito concreto, fermo restando che l’obbligazione risarcitoria deve esse re circoscritta alle sole conseguenze dannose riconducibili alla conAVV_NOTAIOa colposa, senza ricomprendere quelle derivanti dall’originaria compromissione patologica del danneggiato. Tale impostazione risulta, peraltro, in linea con i più recenti approdi giurisprudenziali, fra cui la pronuncia della Corte di Cassazione n. 17006/2025.
5.4.3. Alla stregua delle predette considerazioni e delle sopraindicate conclusioni dei c.t.u., con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate dalle odierne appellanti, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale stabilisce che ‘il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l’incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell’evento: in questo senso, fatte salve le precisazioni di cui si sta per dire, emerge, di regola, un’inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza’ . Osserva la Corte, dunque, che nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato introAVV_NOTAIOo dagli eredi in un momento successivo al decesso della vittima ‘non è concepibile, nè logicamente nè giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. Esemplificando, causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sè cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sè ancora cinque anni di vita.
L’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto, secondo i parametri di cui si dirà (infra, sub 4.4. e ss.). In conclusione, nell’ ipotesi di un paziente che, al momento dell’introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
a) alla conAVV_NOTAIOa del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell’an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall’altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla conAVV_NOTAIOa del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata nè nell’an nè nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure haereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente’ (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2023, n. 26851).
5.4.4. Orbene, come condivisibilmente opinato dal Tribunale, alla luce della ricostruzione clinica del e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, devono ritenersi non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della prima categoria di danno rivendicata iure hereditario dalle appellanti, ossia quello riferibile al peggioramento della qualità della vita del paziente nel periodo antecedente al decesso, né quello connesso ad una condizione di lucida percezione dell’approssimarsi della morte.
Dopo il secondo intervento avvenuto in data 30 luglio 2019, il paziente fu infatti trasferito in terapia intensiva in condizioni emodinamiche gravemente instabili e con un quadro già configurabile come insufficienza multiorgano. Già dal giorno successivo risultava in stato di sedazione profonda e dipendente da ventilazione meccanica, situazione che perdurò senza significative variazioni, salvo un
transitorio miglioramento radiologico privo di effettivo rilievo funzionale. Neppure la successiva tracheostomia, effettuata a causa del mancato svezzamento della ventilazione meccanica, modificò un quadro clinico ormai compromesso, caratterizzato da progressivo peggioramento dei parametri vitali fino agli ultimi giorni, nei quali il paziente si trovava in sedazione superficiale, ma sempre in condizioni tali da non consentire una ripresa dello stato di coscienza pieno o stabile.
In questo contesto, non può ritenersi che egli abbia sperimentato un periodo di vita caratterizzato da reale percezione della sofferenza o consapevolezza della fine imminente. L’andamento clinico documentato, dominato da sedazione e condizioni organiche cr itiche, esclude, quindi, sia un peggioramento apprezzabile della qualità della vita effettivamente vissuta, sia la configurabilità del cosiddetto ‘danno da lucida agonia’, il quale richiede, invece, una condizione di cosciente e intensa sofferenza psichica.
5.4.5. Diversamente, come ritenuto dal Tribunale, va riconosciuto il pregiudizio derivante dal minor tempo trascorso dai familiari con il proprio congiunto, conseguenza dell’anticipazione dell’exitus determinata dall’infezione insorta durante il ricovero, exitus che, come si è detto innanzi, si sarebbe comunque verificato di lì a breve per cause indipendenti dalla conAVV_NOTAIOa dei sanitari. Sebbene, infatti, possa dirsi accertata l’incidenza dell’infezione nosocomiale da Pseudomonas a. contratta dal paziente d urante il ricovero sull’aspettativa di vita del paziente, quest’ultima, in considerazione delle già precarie condizioni di salute del paziente e delle coesistenti comorbilità a carico degli organi funzionali vitali, può verosimilmente considerarsi temporalmente limitata.
5.4.6. Ciò posto, la quantificazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale non può prescindere dalle caratteristiche del caso concreto. Deve ribadirsi, in primo luogo, che il dal primo intervento avvenuto in data 29.07.2019 sino al momento del decesso intercorso in data 25.08.2019, si trovava in una condizione di sostanziale incoscienza, ciò determinando l’impossibilità per i familiari di godere del rapporto con il de cuius. Nel presente giudizio, è necessario considerare, inoltre, che il congiunto delle appellanti versava, già prima dell’insorgenza dell’infezione, in condizioni cliniche estremamente compromesse, tali da rendere la sua sopravvivenza comunque molto breve.
Proprio questa circostanza incide sul parametro temporale che il giudice è chiamato a utilizzare nel procedere alla liquidazione del pregiudizio.
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che, quando la vittima disponeva di un’aspettativa di vita riAVV_NOTAIOa per ragioni del tutto indipendenti dalla conAVV_NOTAIOa contestata, la durata presumibile della residua
esistenza assume rilievo nella determinazione dell’entità del quantum spettante ai familiari. Ciò in quanto il pregiudizio risarcibile si correla al concreto tempo di relazione che i congiunti sono stati privati di vivere, e non a un arco temporale astratto o svincolato dalle condizioni reali in cui si trovava il de cuius. Ne deriva che, pur dovendosi riconoscere che l’infezione insorta durante il ricovero ha anticipato l’exitus, il periodo di vita verosimilmente sottratto al paziente risulta, per le condiz ioni cliniche già gravemente compromesse, oggettivamente limitato. Questo dato, correttamente valorizzato, giustifica una liquidazione contenuta, calibrata sulla effettiva incidenza dell’evento sull’esperienza relazionale residua tra il paziente e i suoi f amiliari.
Tale voce di danno, qualificabile iure proprio, è liquidabile equitativamente e la misura di € 5.000,00 per ciascuna delle attrici individuata dal giudice di prime cure, appare adeguata a compensare la specifica diminuzione del rapporto parentale effettivamente vissuto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto sopra evidenziate. Sul punto, infatti, giova richiamare il principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza, di legittimità per il quale “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa (Cass. 35998/2023)’ (Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/09/2025, n. 25271).
In conclusione, l’appello va respinto.
Quanto alle spese, la Corte ritiene che la complessità e delicatezza delle questioni trattate integrino le ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che consentono la compensazione, in via integrale, delle spese di lite tra le parti.
Il rigetto dell’appello principale comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando:
rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dichiara che le parti appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2026. Il COGNOME estensore (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.