SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1752 2025 – N. R.G. 00001558 2023 DEPOSITO MINUTA 04 12 2025 PUBBLICAZIONE 04 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari -Terza Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d’ordine NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2023
T R A
(P. Iva , con sede in alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) e dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio; P. C.F. C.F.
-appellante e appellato incidentale-
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerignola (FG), alla INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F.
alle liti, conferita su separato foglio;
-appellato e appellante incidentale-
Conclusioni delle parti : all’udienza collegiale del 12.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la , deducendo che:
in data 09.01.2013 è stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Tatarella di Cerignola con la diagnosi di coxartrosi destra;
in data 11.01.2013 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca destra a doppia mobilità;
immediatamente dopo l’ operazione si è manifestata l” impossibilità nel dorsiflettere attivamente la caviglia e le dita del piede dal lato operato ‘;
in data 21.01.2013 è stato dimesso dall’Ospedale di Cerignola ed è stato ricoverato presso il RAGIONE_SOCIALE di Cerignola , dove è rimasto fino al 21.03.2013; durante il ricovero presso il suddetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente recuperato la capacità deambulatoria ma è residuata l’impossibilità nel dorsiflettere attivamente la caviglia;
dai ripetuti esami elettromiografici effettuati sono emersi ‘ sofferenza demielinizzante del nervo sciatico popliteo esterno destro e segni di denervazione del muscolo tibiale anteriore ‘ che comportano per l’attore l’ impossibilità nel dorsiflettere attivamente la caviglia e le dita del piede con conseguente deficit di deambulazione;
dall’evento innanzi descritto sono residuate lesioni personali valutate in complessivi € 54.541,75, di cui € 5.8880,00 per ITT (€98,00 x 60 gg.), € 6.615,00 per RAGIONE_SOCIALE al 75% (€ 98,00 x 90 gg. al 75%), € 9.800,00 per ITP al 50% (€ 98,00 x 200 gg. al 50%), € 25.651,00 per danno biologico permanente (12% paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno), € 6.412,75 per danno morale (personalizzazione del 25%) ed € 183,00 per spese mediche documentate ;
quanto occorso al è da ascriversi alla responsabilità dell’equipe medica della RAGIONE_SOCIALE , facente parte dell , secondo i parametri della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., essendo intercorso tra l’attore e l’azienda ospedaliera un contratto atipico di spedalità.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di condannare l al pagamento in proprio favore della somma di € 54.541,75 , oltre interessi, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’intervento chirurgico occorso all’attore in data 11 .01.2013, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giu dizio l’ , deducendo l’infondatezza della domanda attorea sulla scorta delle valutazioni medico-legali contenute nella relazione del CTP, secondo cui non sussiste alcuna responsabilità in capo ai sanitari della non sono da ricollegare, in rapporto di causalità fisiologica, al comportamento dei predetti sanitari,
e le lesioni riportate dal la cui conAVV_NOTAIOa è stata corretta, diligente e rispettosa delle linee guida.
Ha contestato, altresì, l’ an debeatur e il quantum richiesto dall’attore, attesa l’ eccessiva valutazione delle lesioni patite e dei danni che sarebbero derivati, nonché l’assenza del nesso di causalità tra la conAVV_NOTAIOa dei sanitari e le lesioni denunciate, oltre la carenza di prova delle medesime.
Instaurato il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali e CTU medica, il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2786/2023 ha accolto la domanda e, per l’effetto, condannato la al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di € 45.854,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi, nonché della somma di € 183,00 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre interessi legali e al rimborso in favore della controparte delle spese di lite, ponendo in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sulla base dei seguenti motivi:
illegittimo riconoscimento del danno morale per difetto di allegazione e prova del lo stesso, atteso che l’attore si è limitato a formulare una generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’intervento chirurgico a lui occorso in data 11.01.2013, senza alcuna richiesta di danno morale e senza alcuna allegazione in ordine a tale voce di pregiudizio. In proposito ha evidenziato che il , al fine di indicare i danni richiesti, ha fatto espresso richiamo a quelli indicati nella narrativa dell’atto introduttivo (ossia la grave limitazione motoria e l’invalidità permanente che non gli consentono di espletare le attività che precedentemente al l’ intervento chirurgico in questione svolgeva regolarmente e quotidianamente) in realtà, a dire dell’appellante, già ricompresi nella voce del danno biologico.
Ha aggiunto che negli scritti di controparte non vi è alcuna specifica domanda di risarcimento del danno morale né l’allegazione che il fatto lesivo a bbia profondamente alterato il complesso dei rapporti personali dell’attore, sicché il Giudice di Prime Cure, avendo affermato che una intensa sofferenza soggettiva sarebbe stata verosimilmente patita dal in conseguenza del deficit di deambulazione subito, si è pronunciato ultra petita partium , eludendo così sia il principio cardine del processo civile secondo cui il provvedimento decisorio deve essere motivato, sia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
Sul punto l’appellante ha segnalato che la domanda di riconoscimento del danno morale non può essere intesa neppure come implicitamente contenuta in quella generica di danno non patrimoniale poiché, seppur entrambe costituiscono una voce di pregiudizio non patrimoniale ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, la prima è da tenere concettualmente distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico-relazionali, pertanto, il risarcimento del danno morale dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione da parte del Giudice, il quale potrà incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato.
Ha contestato, infine, l’ insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con cui la sentenza impugnata ha riconosciuto il danno morale, atteso che dagli atti del giudizio non emerge nulla in merito all’impatto emotivo ed alla sofferenza che sarebbero derivate della lesione né è possibile coglierne la natura diversa rispetto alla modificazione in peius della vita quotidiana dell’attore , così come non è dato sapere nulla in merito all’attività lavorativa, alle abitudini di vita e alle relazioni esterne di quest’ultimo , sicché, pur ammettendo che nel caso di specie sussistessero i presupposti per avvalersi di presunzioni, il Tribunale ha completamente ed illegittimamente omesso di evidenziare i passaggi logici posti a base del proprio convincimento;
illegittimo riconoscimento della responsabilità esclusiva dei sanitari, in quanto il Giudice di Prime non ha motivato l’implicito rigetto dell’ eccezione di una possibile complicanza dell’intervento e non si è avveduto delle incongruenze e della lacunosità nelle considerazioni dei CCTTUU, i quali hanno omesso ogni considerazione in merito al danno c.d. differenziale
iatrogeno eccepito dalla secondo cui non può escludersi che un eventuale schiacciamento/compressione, stiramento o sofferenza ischemica a carico del nervo sciatico verificatosi nel corso d ell’ intervento chirurgico sia poi divenuto un danno irreversibile a causa di prolungate ed eccessive escursioni articolari passive da manovre incongrue subite dal durante la riabilitazione di circa due mesi presso il RAGIONE_SOCIALE Cerignola. Part
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e in riforma della stessa, di rigettare integralmente la domanda attorea e, in via subordinata, ridurre l’ammontare del risarcimento danni al solo danno differenziale ed espungere la condanna al risarcimento del danno morale non richiesto, con condanna del convenuto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio , evidenziando:
l’infondatezza de l primo motivo di appello di mancata allegazione del danno morale nell’originaria domanda risarcitoria, atteso che nel capoverso denominato ‘difetto di prova ed eccessiva quantificazione dei danni’ della propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado la ha preso specifica posizione sulla legittima richiesta dell’attore rispetto alla risarcibilità del danno non patrimoniale e morale , sicché, a dire dell’appellata, ogni avversa doglianza in ordine a tale mancata allegazione e al c.d. extra petitum deve essere considerata mero pretesto giudiziario.
Ha segnalato, altresì, che nella motivazione aAVV_NOTAIOata dal Giudice di Prime Cure non vi è alcuna contraddizione, considerato che nel nuovo concetto di danno non patrimoniale rientra quello già esistente del danno biologico e dal suo danno morale, senza che ciò possa costituire duplicazione risarcitoria e che, nell’ambito della suddetta valutazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, quello morale può essere accertato e riconosciuto anche a mezzo di presunzioni.
l’infondatezza del secondo motivo di appello relativo all’assunta carenza di motivazione, atteso che nello stesso atto di gravame controparte ha richiamato e, quindi, riconosciuto, il passaggio motivazionale del Tribunale in cui si afferma che la patogenesi della lesione nervosa subita dal è da attribuire a manovre intraoperatorie incongrue e che non sussiste altro nesso di causalità.
Ha precisato, poi, che contraria ad ogni atto di causa è l’ulteriore eccezione dell’appellante riconnessa all’asserita omessa considerazione tanto da parte del Tribunale quanto da parte dei CCTTUU del c.d. ‘differenziale iatrogeno’ che, al contrario di quanto ex adverso deAVV_NOTAIOo, è stato valutato sia dai suddetti periti sia dalla sentenza impugnata, anche in relazione alla concreta liquidazione del danno subito da ll’odierno appellante effettuata esattamente al netto del suddetto ‘differenziale’.
Il ha proposto, altresì, formale appello incidentale ex art. 343 c.p.c., affinché in sede di gravame ed ai se nsi dell’art. 91 c.p.c. venga riformato il capo concernente la liquidazione delle spese e competenze legali di cui alla sentenza di primo grado, con il riconoscimento del l’ulteriore importo di € 2.410,00 per le competenze legali riconnesse alla mediac onciliazione obbligatoria e di € 1.806,00 per quelle riferibili alla espletata fase istruttoria del giudizio di primo grado, nonché € 61,01 per costi documentati della prima.
Ha richiesto, pertanto, preliminarmente, il rigetto del l’avversa richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, il rigetto del l’appello e l’ accoglimento dell ‘ appello incidentale, in riforma parziale della sentenza impugnata nel capo concernente la liquidazione delle spese e competenze di primo grado, riconoscendo il maggior importo dovuto ex art. 91 c.p.c. per l’attività di mediaconciliazione obbligatoria ed istruttoria espletata, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies al l’udienza del 12.11.2025, previa concessione alle parti dei termini per note.
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Preliminarmente si osserva che va invertito l’esame dei due motivi di appello proposti, vertendo il primo sulla quantificazione dei danni operata dal Giudice di Prime Cure e il secondo sull’ an debeatur.
Secondo motivo di appello principale: illegittimo riconoscimento della responsabilità esclusiva dei sanitari, in quanto il Giudice di non ha motivato l’implicito rigetto dell’eccezione di una possibile complicanza dell’intervento e non si è avveduto delle incongruenze e della lacunosità nelle considerazioni dei CCTTUU, i quali hanno omesso ogni considerazione in merito al danno c.d. differenziale iatrogeno eccepito dalla secondo cui non può escludersi che un eventuale schiacciamento/compressione, stiramento o sofferenza ischemica a carico del nervo sciatico verificatosi nel corso dell’intervento chirurgico Parte
sia poi divenuto un danno irreversibile a causa di prolungate ed eccessive escursioni articolari passive da manovre incongrue subite dal durante la riabilitazione di circa due mesi presso il RAGIONE_SOCIALE Cerignola.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c. , n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. n. 12445/2020).
Afferma altresì il Supremo C ollegio che ‘ il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella aAVV_NOTAIOata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ‘ (così, Cass. n. 11081/2020).
Quanto poi all’onere della prova ‘ ove sia deAVV_NOTAIOa la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla
salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la conAVV_NOTAIOa del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione ‘ (Cass. 28991/2019 e Cass. 28992/2019).
Sul punto si osserva, in particolare, che l’appellante lamenta l’omessa motivazione del Giudice di Prime Cure in ordine alla eccezione di ‘possibile complicanza dell’intervento’ sollevata dalla nella comparsa di costituzione e risposta, dipendente a suo dire dalla variabilità anatomica e dalla diversa suscettibilità delle fibre nervose che variano da individuo ad individuo, non esaminata neppure dai consulenti tecnici officiati dal Tribunale di Foggia. Part
Orbene, dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio in atti si evince che i CCTTUU hanno espressamente risposto alla specifica osservazione formulata dal ctp dell’appellante , ritenendola infondata alla luce del criterio cronologico, topografico e di efficacia lesiva (pag. 29 della CTU), trattandosi di lesione comparsa subito dopo l’intervento che prevede una via di accesso chirurgic a a pochi centimetri dal decorso del nervo sciatico e negando che la lesione possa essersi verificata a causa delle manovre di riabilitazione o per il decubito a letto con arto extraruotato, situazioni che avrebbero causato la lesione in tempi successivi.
La convergenza dei criteri cronologico, topografico e di efficacia lesiva nei termini indicati dai CC.TT.UU. risulta confermata dalla documentazione in atti, in particolare (pag. 49 fascicolo di primo grado esibito in appello) dal quadro clinico funzionale del all’atto del ricovero presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Cerignola, avvenuto il 21.01.2013, ossia subito dopo le dimissioni dall’ Ospedale di Cerignola, in cui viene riportata la presenza di una ferita chirurgica di ben 35 cm e quanto alla motricità attiva dell’arto inferiore dx un ‘grave deficit dell’estensione dorsale e della flessione del piede dx. Algoipoestesia dorsale del piede dx. Ipomiotrofia quadricipitale dx’ , deficit nell’estensione e flessione del piede confermati in sede di consulenza neurologica del 12.02.2013 e dell’elettromiografia del 15.02.2015 che ha riscontrato la ‘denervazione del m. tibiale anteriore destro’ .
Sotto tale aspetto, inoltre, non rileva quanto asserito dalla circa la verifica del corretto posizionamento della protesi d’anca a seguito di controllo radiologico ed il regolare decorso post-operatorio, posto che nella cartella clinica riportata nella CTU (pag. 5) la dicitura ‘sensorio integro’ risulta di natura generica, ben potendosi riferire Part
alla presenza di sensibilità agli arti inferiori, la quale è cosa ben diversa dal deficit nell’articolazione del piede lamentata dall’appellato e cagionata dalla lesione del nervo sciatico.
Si aggiunga, inoltre, che la stessa appellante nel costituirsi in giudizio ha attribuito la lesione al nervo sciatico ad una complicanza dell’intervento (pag. 3 osservazioni alla CTU del AVV_NOTAIO oppure ad un momento successivo alle dimissioni (lesione ‘parziale’ del nervo sciatico peggiorata dalle manovre svolte in sede di riabilitazione motoria).
Ebbene, tali allegazioni risultano smentite, come già detto, dall’esito dell’esame obiettivo del paziente all’atto del ricovero sopra evidenziato e che qui si richiama.
Tra l’altro, ha chiarito la giurisprudenza che ‘nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’articolo 1218 del Cc non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile’ (Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9198).
Nella specie, a fronte della specifica individuazione la parte appellante non ha fornito tale prova liberatoria, avendo i consulenti nominati attribuito espressamente la lesione a ‘manovre intraoperatorie incongrue’.
Primo motivo di appello principale: illegittimo riconoscimento del danno morale per difetto di allegazione e prova dello stesso, atteso che l’attore si è limitato a formulare una generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’intervento chirurgico a lui occorso in data 11.01.2013, senza alcuna richiesta di danno morale e senza allegazione in ordine al medesimo.
Il motivo di appello è infondato , tenuto conto che l’appellato ha formulato (vedi pag. 3 dell’atto introduttivo) anche richiesta di liquidazione del danno morale .
Quanto alla prova della sua esistenza, è qui sufficiente osservare che il Giudice di dopo aver richiamato la ormai consolidata giurisprudenza secondo cui il danno morale va allegato e provato, ancorchè ovviamente per presunzioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza (cfr. Cass. 27102/2025 e Cass. 17209/2015), ha reso noti nella motivazione -sia pure in via sintetica -gli elementi in base ai quali ha ritenuto presumibilmente sussistente anche tale voce di pregiudizio, (vertendosi peraltro in ipotesi di postumi pari al 15% rientranti nella categoria delle cd macropermanenti’ ) con particolare riferimento alle evidenti sofferenze provate da chi ha subito un deficit nella deambulazione consistente nella ‘impossibilità nel dorsiflettere attivamente la caviglia e le dita del piede con conseguente deambulazione con steppage destro. Tale quadro clinico comporta instabilità nella marcia e difficoltà nel salire le scale’ (pag. 21 della CTU) con la presumibile sofferenza connessa alla circostanza di essere evidentemente molto meno autonomo nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.
L’assolvimento dell’onere di allegazione e prova del danno morale da parte del danneggiato implica il rigetto del motivo di appello.
Primo motivo di appello incidentale: erronea quantificazione delle spese processuali da parte del Giudice di
L’unico motivo di appello incidentale è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il Giudice di Prime Cure ha liquidato le spese sulla base del DM 147/2022 ingiustamente escludendo la fase istruttoria che in realtà si è svolta, avendo l’appellato depositato le memorie ed essendosi espletata istruttoria a mezzo di CTU ed illegittimamente escludendo la fase di mediazione obbligatoria.
Pertanto, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, in applicazione del DM 147/2022 e dell’importo riconosciuto al danneggiato e ai medi di tariffa, va nno riconosciuti alla parte appellata anche gli ulteriori compensi per la fase di trattazione del primo grado che si liquidano in € 1.800,00, oltre alle spese per la fase di mediazione, liquidate sulla base del DM 55/14 artt. 1-3-18-27, dello scaglione indeterminato a bassa complessità ai minimi di tariffa e per la sola fase di attivazione (non essendo comparsa l’appellante all’incontro fissato dal mediatore 1 ) in € 268,00 oltre agli esborsi documentati per € 61,01 (vedi fattura quietanzata a pag. 72 del fascicolo di primo grado esibito in appello dal
1 Vedi verbale negativo di mediazione pag. 71 fascicolo di primo grado appellante riesibito in appello.
) , da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosene antistatario e ferme le ulteriori statuizioni rese in primo grado.
Al rigetto dell’appello principale e all’accoglimento dell’appello incidentale segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese processuali, liquidate sulla base del DM 147/2022 e del valore della controversia (scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), ai medi di tariffa per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai minimi per la fase di trattazione per la quale non è stata svolta alcuna particolare attività (Cass. 29925/2025) , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosene anticipatario.
L’appellante principale dovrà, inoltre, versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla e sull’appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2786/2023 emessa e pubblicata il 09.11.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l’appello proposto in INDIRIZZO principale;
accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, condanna la al pagamento, in favore di delle spese relative alla fase di mediazione pari ad € 61,01 per esborsi ed € 268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge ed € 1.800,00 per spese processuali del giudizio di primo grado (fase di trattazione), oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosene antistatari o, ferme le statuizioni rese nell’impugnata sentenza ;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario;
dichiara che per effetto dell’odierna decisione (rigetto dell’appello principale), sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 – quater d.P.R. 11/2002, per il
versamento a carico dell’appellante principale dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NOME COGNOME