SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1308 2025 – N. R.G. 00000663 2024 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg. magistrati
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2024, posta in decisione all’udienza del 26 maggio 2025 e promossa
DA
P.
NOME COGNOME domicilio digitale
con gli AVV_NOTAIO COGNOME e
APPELLANTE
CONTRO
–
domicilio digitale
APPELLATI CONTUMACI
con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e NOME COGNOME
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 1/2024 del 02/01/2024
P.
–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
si è rivolta, nel luglio 2013, alla per cure dentali poi prestatele dal dr. in esito alle quali la paziente aveva manifestato dolenzia ed una grave disfunzione masticatoria, e di seguito ascessi e progressiva mobilità dell’impianto.
Proposto ricorso per accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c., il consulente d’ufficio aveva accertato inesatta diagnosi, esecuzione di estrazioni non necessarie, non parallelismo tra gli impianti e mancanza di adeguato monitoraggio, con effetto di postumi permanenti (perimplantite con perdita ossea e mobilità della protesi anteriore, diffusa riduzione di dimensione verticale mandibolare).
pertanto ha agito contro il esecutore, il , quale socio accomandatario, della nonché contro quest’ultima, domandando che gli stessi fossero condannati in solido con RAGIONE_SOCIALE del al risarcimento dei danni.
Si sono costituiti in giudizio con separate comparse, del medesimo tenore,
, quale socio accomandatario di
e
contestando la domanda, eccependo che alcun inadempimento era imputabile al e, dunque, anche alla stessa convenuta, e comunque che la struttura sanitaria era adeguata all’esecuzione dell’intervento, il quale era stato messo in atto dal solo con l’assistenza del . Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con il favore delle spese. Il , in via subordinata, chiedeva d’essere tenuto indenne rispetto ad ogni conseguenza del giudizio da
Anche costituendosi, ha contestato le domande, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione rispetto alla pretesa avanzata dall’attrice in ragione dell’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 12 della legge n. 24 del 2017 e comunque rispetto al rapporto con il proprio assicurato, confermando la copertura nei limiti di polizza ma solo per la quota di responsabilità del medico senza estendersi a quella solidale con la struttura sanitaria con esclusione della restituzione dei compensi versati dall’attrice e con i limiti di polizza per gli interventi di implantologia.
Il Tribunale ha così deciso:
1) condanna e , in solido, a risarcire i danni patiti da in conseguenza dell’intervento medico di cui è causa mediante pagamento in favore della stessa della somma di €.60.057,91, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
respinge la domanda proposta da
contro
dichiara
obbligata a tenere indenne
di quanto
dovesse pagare a
per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza
dedotto lo scoperto convenuto nella misura del 10% col massimo di €.5.000,00;
condanna
e
, in
solido, a rifondere a
le spese di lite che si liquidano come segue:
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo: €.3.827,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché €.1.220,00 per spese di consulenza di parte;
per il giudizio di merito: €.11.977,00 per compenso professionale, €.286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge;
condanna
a rifondere ad
le spese di lite che si liquidano
in €.14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a. come per legge;
condanna
a rifondere a
le spese di lite che si
liquidano in €.14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico di
e
in quote uguali, le spese di consulenza tecnica d’ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle di consulenza tecnica d’ufficio del presente giudizio, liquidate con decreto del 7.10.2022.
Ha proposto tempestivo appello acquisendo il n. rg. della presente causa; ha pure appellato la sentenza il cui gravame ha preso il n. 672 del 2024 ed è stato riunito alla presente causa con ordinanza del 29.01.2025.
ritualmente
citati, con notifica del 02/07/2024 alle ore 15:52:30 non si sono costituiti, onde vanno dichiarati contumaci.
Primo motivo di appello principale: erroneità ed illegittimità della pronuncia per violazione degli artt. 1453, 1458 e 1905 c.c. nonché dell’art. 1372 c.c. rispetto all’art. 16 della polizza, nella parte
in cui ha condannato
a tenere indenne e manlevato il dott.
anche con riguardo all’obbligazione di restituzione dei compensi versati dalla paziente
alla
Lamenta l’appellante che, pacifico anche per il primo giudice che la polizza copra soltanto le obbligazioni risarcitorie scaturenti dall’illecito civile, il Tribunale abbia ritenuto erroneamente la restituzione del prezzo pagato dalla paziente a titolo di compenso per l’intervento dannoso, come posta risarcitoria, anziché restitutoria, e comunque, indipendentemente da tale qualificazione giuridica, la pronuncia non avrebbe potuto avere tale tenore, siccome ha pagato la società, non il
onde la prima avrebbe semmai potuto essere condannata e mai il secondo, con la conseguenza che essendo il assicurato e non la società, l’RAGIONE_SOCIALE non può essere tenuta a coprire soggetto non assicurato.
Questa Corte ritiene il motivo non condivisibile.
A causa dell’errore del medico, quanto speso inutilmente dalla paziente per ottenere cure che hanno avuto l’esito opposto allo sperato, proprio perché corrisposto ad un terzo, costituisce un danno patrimoniale, configurando una diminuzione patrimoniale priva di qualsiasi giustificazione.
Pertanto è proprio l’aver corrisposto ad altri il corrispettivo, che priva la relativa domanda del carattere restitutorio, definendone la natura risarcitoria.
Questo danno patrimoniale, si unisce a quello non patrimoniale e va pertanto assieme a questo risarcito ed è dunque coperto dalla polizza.
Secondo motivo di appello principale: erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 1372 c.c. e degli artt. 16 e 18 della polizza di er non avere limitato l’indennizzo assicurativo alla sola quota di responsabilità diretta del dott.
Con questo motivo, l’Assicurazione si duole che il primo giudice non abbia graduato le responsabilità di medico e società, obbligati in solido, con la conseguenza di non applicare la clausola contrattuale che limita il risarcimento alla quota di responsabilità dell’assicurato.
Deduce l’appellante che sin dalla propria costituzione in giudizio, ha eccepito che ‘Anche nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una responsabilità risarcitoria in capo al dott. nei rapporti interni tra medico e struttura, la quota di responsabilità a carico del sanitario non potrà mai eccedere il 50%, anche nel caso in cui il danno fosse interamente addebitabile al medico operatore.’
Il fatto è che l’Assicurazione, come rilevato dal primo giudice, non ha concluso chiedendo la graduazione delle responsabilità impedendo pertanto al giudice di pronunciarsi sul punto.
E’ infatti jus receptum che affinché il giudice possa pronunciarsi sulla graduazione delle colpe, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. è necessaria proposizione, in modo espresso, di tale domanda (Cass. 2025 n. 13063, ex multis).
Anche sul punto, quindi la sentenza deve condividersi.
Primo motivo di appello incidentale: errata – illegittima riduzione del 50% delle spese legali della fase decisionale: assenza di una motivazione legittimamente fondata in diritto, violazione art. 118 Disp. Att. C.p.c. e art.11 delle preleggi.
Il primo giudice ha così motivato la decurtazione della metà delle spese liquidate alla parte per la fase decisionale: ‘Le spese processuali vengono regolate tra le parti secondo il principio della soccombenza, determinato il valore della controversia in ragione della somma attribuita alla parte vincitrice e secondo i valori medi tariffari, con riduzione a metà di quelli della fase decisionale di parte attrice, considerato che l’unica memoria conclusiva depositata (di trentatré pagine) è costituita da pedissequa riproduzione del contenuto di altri atti processuali, che è, per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e per altro verso è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti in contrasto con l’esigenza di celerità del processo (cfr. Cass. 2012 n. 11199; Cass. 2023 n.4300) e con il principio di sinteticità degli atti di parte (art. 16- bis comma 9-octies d.l. n. 179 del 2012).’
Lamenta l’appellante che il procedimento in oggetto è iniziato prima della legge di riforma 149/2022 e che la stessa nulla potrebbe avere a che vedere con un procedimento iniziato nel 2016.
Inoltre, sottolinea la parte, le sentenze citate dal Tribunale non concernono la diminuzione delle spese del difensore.
Infine, l’art. 16 comma 9 octies del d.l. 179/2012, si limita a stabilire che ‘Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica’ senza stabilire alcuna riduzione delle spese legali.
Peraltro, chiosa l’appellante, la lunghezza dell’elaborato era destinata a creare un compendio riassuntivo di maggior comodità del giudice, che dimidiando il compenso ha ingiustamente penalizzato il difensore.
Osserva la Corte che il dovere della concisione degli atti è stato affermato anche dal (vd. CNF 27/05/2013, n. 83) e trova riconoscimento normativo nell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
La chiarezza e sinteticità degli atti di parte, si pone in conformità anche rispetto a indirizzi già presenti sia in ambito sovranazionale che in ambito nazionale: si possono vedere in merito le istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento nel sito della Corte Europea dei diritti dell’Uomo – CEDU, che considera il caso in cui il ricorso ecceda le 10 pagine ‘eccezionale’ e impone al ricorrente di contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso. Per fare un esempio, il Presidente della Corte europea impose al AVV_NOTAIO NOME COGNOME difensore di diversi stati sovrani in un procedimento di
assoluto rilievo concernente diritti fondamentali dell’individuo che si assumevano violati da uno stato, di trattare la propria esposizione in 15 minuti.
Il D.M. 55 DEL 2014 (e succ. mod) all’art. 4 stabilendo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale impone al giudice di tenere conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata. L’incapacità di una concisa esposizione dei fatti rilevanti, evidentemente incide sul pregio dell’attività e legittima il giudice a scendere sotto i parametri medi per la liquidazione.
Secondo motivo di appello incidentale: condanna alle spese per la Sig.ra nei confronti di violazione del principio di soccombenza, di cui agli artt. 91 e 92 C.P.C., violazione dell’art. 24 Cost. per violazione del principio di effettività del diritto di difesa; violazione dell’art. 1917 III comma C.C. ed errata applicazione della normativa alla base della decisione. Mancata motivazione della decisione e conseguente violazione dell’art.132 C.P.C. e 118 Disp. Attuative C.P.C..
L’appellante incidentale si duole del fatto che il primo giudice, condannando alle spese, non abbia considerato che l’Assicurazione aveva partecipato al procedimento di Atp prodromico alla causa di merito, che la Compagnia è risultata soccombente e che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato quella di nei confronti dell’ una chiamata diretta.
Il motivo è infondato.
L’RAGIONE_SOCIALE è stata chiamata in Atp dall’assicurato, che aveva interesse a rendere opponibile alla Compagnia l’esito del medesimo. La Compagnia è rimasta soccombente verso l’assicurato e non verso che invece è rimasta soccombente riguardo alla domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a risarcirla in solido con il medico e la struttura: proponendo evidentemente, in tal modo, una domanda diretta.
Terzo motivo di appello incidentale: mancata- errata motivazione – pag. 22 – della sentenza sul mancato accoglimento di un punto non controverso su cui è stata raggiunta la prova – ovvero nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno nella parte relativa alle spese mediche documentate e quelle sostenute.
Infine l’appellante incidentale lamenta che il primo giudice non abbia considerato che la sig.ra si è dovuta dotare di protesi in conseguenza della negligenza del medico, che ha determinato l’insorgere di perimplantiti (gravi infezioni nell’interfaccia impianto/osso) con conseguente distruzione dell’osso del processo alveolare intorno a detti impianti, che rende impossibile dotarsi di una protesi rimovibile, rendendo necessario l’impianto di protesi fisse, col costo di 4.000 euro.
Tuttavia, le condizioni della Signora erano tali per cui ella avrebbe comunque ricorrere ad impianti, come evidenziato dal Ctu, quindi tale spesa non è causalmente riconducibile alla negligenza del medico.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi sia l’appello principale che quello incidentale, con e conseguente accertamento della sussistenza dell’obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall’ articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese, la reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale.
P. T. M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da e di , così provvede:
rigetta appello principale ed incidentale, compensa integralmente le spese del grado.
Accerta in capo ad entrambi la sussistenza dell’obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall’ articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL.
AVV_NOTAIO Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME