SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 9 2026 – N. R.G. 00000595 2022 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d ‘Appello di Lecce – seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIOssa COGNOME Invitto
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2022 – cui sono riunite le cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 603 e 616 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2022 – promosse da
P.I. ), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso P.
il suo studio legale in Lecce, INDIRIZZO
appellante
e
(c.f. ) , in persona del suo rappresentante legale , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale P.
pro tempore in Parabita, in INDIRIZZO
appellata e appellante nel giudizio riunito R.G. n. 603/2022
(c.f.
) rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in INDIRIZZO
C.F.
appellata e appellante nel giudizio riunito R.G. n. 616/2022
nonché
(c.f. ), (c.f. e (c.f. ), in proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO e, limitatamente a anche dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce, alla INDIRIZZO C.F. RAGIONE_SOCIALE.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
Appellati ed appellanti incidentali
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 1718/2022, pubblicata il 07.06.2022 e notificata il 13.06.2022, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con atto di citazione del 14.05.2014 da , anche quale rappresentante della figlia minore , e da , entrambi in proprio e in qualità di eredi di e, per l’effetto, condannava e la al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva pari ad € 1.016.816,37, oltre accessori; condannava poi la a tenere indenne di quanto questa era condannata a pagare, ma entro i limiti della somma di € 495.000,00, quale massimale di polizza (esclusa la franchigia di € 5000,00).
§1.
1.- Ed invero, , in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore , e , entrambi quali prossimi congiunti di , rispettivamente moglie e madre degli atto ri, convenivano in giudizio l e la AVV_NOTAIOssa esponendo che in data 14.10.2012 veniva ricoverava nella RAGIONE_SOCIALE Nosocomio di RAGIONE_SOCIALE, su consiglio della AVV_NOTAIOssa sua ginecologa di fiducia, per una laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale . Dopo l’intervento, dall’esame istologico di prelievo effettuato in sede operatoria, era emerso che la paziente era affetta non già dai fibromi diagnosticati dal medico di fiducia, ma inesistenti, quanto piuttosto da ‘ carcinoma squamoso cellulare G2 del collo dell’utero, infiltrante il miometrio del collo a tutto spessore, infiltrazione neoplastica colletto va ginale
in tutta la lunghezza’ , tumore allo stadio IIA2, per cui si sottoponeva a ripetuti cicli chemio e radioterapici, con effetti collaterali gravi, che tuttavia non sortivano l’effetto desiderato. A causa del progredire della malattia le condizioni psico-fisiche della peggioravano repentinamente fino al decesso, occorso in data 14.03.2014, evento che aveva modificato, in peius , le abitudini di vita degli esponenti, già provati dalla malattia della stretta congiunta.
Gli attori addebitavano il decesso della alle ripetute negligenze della AVV_NOTAIOssa e dell’ che avevano determinato un significativo ritardo diagnostico della patologia, che aveva reso inefficace il trattamento sanitario ri servato alla paziente nell’arco dei diciotto mesi precedenti all’intervento chirurgico. In particolare, con riferimento alla condotta della ginecologa, per il fatto che questa, pur a fronte di un quadro clinico compatibile con la neoplasia cervicale sin dal 2009 e nonostante la permanenza della sintomatologia accusata dalla paziente, resistente a tutte le terapie farmacologiche prescritte, aveva omesso di attivare i dovuti controlli per una diagnosi più precoce della malattia, limitandosi solo ad effettuar e una isteroscopia nell’aprile 2011, eseguendola in maniera impropria e superficiale. Oltre all’errore diagnostico, che aveva precluso alla una percentuale di sopravvivenza pari al 90% in cinque anni, lamentavano gli eredi un contestuale errore di informazione e assenso all’intervento chirurgico del 15.10. 2012, per non aver reso la congiunta edotta circa i trattamenti terapeutici cui era sottoposta.
Concludevano gli attori chiedendo, previo accertamento della responsabilità professionale della AVV_NOTAIOssa e della violazione dei diritti della e dei suoi congiunti per tutti i fatti per cui è causa, di condannare la ginecologa, in solido con la a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori, in proprio e quali eredi di quantificati in € 1.641.480 per danni non patrimoniali subiti dalla de cuius (NUMERO_TELEFONO.320,00 + 47.160 NUMERO_TELEFONO 1.500.000) da riconoscere agli attori in ragione di un terzo ciascuno, € 689.225,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio da ciascuno degli attori, per un totale di € 1.236.385 ciascuno.
2 – Ritualmente costituitasi in giudizio, la ontestava le avverse censure, sottolineando che, a fronte di una patologia neoplastica rimasta del tutto occulta fino all’esame istopatologico del pezzo operatorio, non si poteva ravvisare, nell’operato del la dott.ssa e/o dei sanitari della Con
alcun profilo di negligenza o imperizia. Chiedeva dunque il rigetto delle avverse pretese.
3 – Si costituiva in giudizio anche la AVV_NOTAIOssa contestando la ricostruzione operata dagli attori e declinando ogni addebito in punto di responsabilità, per aver sempre adottato un comportamento conforme alle regulae artis e alle Linee Guida in materia. Evidenziava che il quadro clinico e sintomatologico della non poteva portare ad una diagnosi diversa da quella formulata dalla professionista, di utero fibromatoso, considerato che l’esito negativo del Pap Test, ese guito nel 2009 e
refertato dal RAGIONE_SOCIALE, e l’isteroscopia del 29.11.2022 non consentivano di rivelare segni di neoplasia, tant’è che, anche a seguito dell’intervento, la paziente veniva dimessa in ottime condizioni.
RAGIONE_SOCIALEestando il quantum dell’avversa pretesa, domandava il rigetto delle domande attoree. Chiedeva comunque l’autorizzazione alla chiamata in causa di con funzione di manleva.
3.1.- Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio impugnando la fondatezza degli assunti di parte attrice e respingendo ogni addebito. Eccependo l’operatività a secondo rischio della polizza e rilevando la presenza di un mass imale di € 500.000,00, chiedeva di respingere le richieste attoree.
4All’esito dell’istruzione probatoria, espletata mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico-legale, il primo giudice, richiamati i principi cardine in tema di responsabilità medica e di riparto dell’onere probatorio in subiecta materia , riconduceva le richieste risarcitorie avanzate dagli attori iure proprio e iure hereditario nell’ambito del danno da perdita di chance .
Il primo giudice ripercorreva invero la storia clinica della paziente e, condividendo le risultanze della CTU, ritenuta esenti da vizi, affermava la responsabilità professionale della AVV_NOTAIOssa e della per aver effettuato un intervento che, nonostante fosse stato eseguito correttamente, non era quello adatto in base all’effettiva patologia della paziente, una neoplasia peraltro riscontrata solo accidentalmente dall’esame del pezzo operatorio. In particolare, l’indagine dei consulenti, esp letata in base a due diversi percorsi – 1. scelte terapeutiche dopo l’intervento chirurgico e 2. Possibilità di identificazione più precoce, in particolare nel periodo tra 05/06/09 (esecuzione di esame citologico cervico-vaginale) e 15/10/12 (ricovero ed intervento chirurgico) – , evidenziava chiari profili di responsabilità a carico delle convenute: il giudice quindi, sulla scorta della c.t.u., che pure censurava l’operato del laboratorio che aveva refertato il Pap Test del 2009 (da cui era derivato un falso negativo ), rimproverava alla la mancata esecuzione di un secondo esame citologico, specie nel lasso di tempo intercorso tra l’esecuzione del primo prelievo e il ricovero ospedaliero del 2011, perché tanto avrebbe consentito una diagnosi più tempestiva e, se non la guarigione della paziente, comunque una sopravvivenza a cinque anni pari al 90%. Ed invece la condotta omissiva dei sanitari, derivata dalla ritardata diagnosi della patologia tumorale, aveva cagionato la morte anticipata della paziente, che sarebbe (probabilmente) sopravvissuta significativamente più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori.
A fronte di ciò, il Tribunale condannava le convenute, in solido, al ristoro dei pregiudizi cagionati.
4.1 – Con riferimento al danno non patrimoniale subito e spettante iure hereditatis dagli eredi , il Tribunale richiamava, preliminarmente, la giurisprudenza consolidata in caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, in forza della quale è risarcibile il danno biologico c.d. terminale , vale a dire la lesione all’integrità psico-fisica subita dalla vittima nel lasso di tempo tra l’evento lesivo e la
morte, cui talvolta si può affiancare il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale), ossia la sofferenza morale provata dalla danneggiata, derivante dalla consapevolezza dell’imminenza della propria fine, la cui liquidazione deve intendersi comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, con conseguente esclusione di una separata liquidazione del danno biologico ordinario. In ordine alla quantificazione del danno terminale, le Tabelle di Milano assegnano a ciascun giorno di sofferenza un valore progressivamente decrescente nel limite massimo di 100 giorni, decorsi i quali torna ad essere risarcibile il danno biologico stricto sensu.
Tanto precisato, il primo giudice riconduceva il danno non patrimoniale subito dalla per la ritardata diagnosi della patologia oncologica nell’alveo della perdita di chance , considerato che il decesso era stato causato dalla condotta omissiva dei sanitari e che il contegno alternativo lecito ( diagnosi e cura tempestiva ) avrebbe consentito una chance di sopravvivenza a cinque anni pari al 90%, pur senza escludere il decesso, che prima o poi sarebbe sopraggiunto a causa della grave patologia da cui era affetta la vittima. Conseguentemente, alla luce delle risultanze istruttorie, il primo giudice reputava la de cuius conscia dell’avvicinarsi della propria morte a far data dal 11.07.2013 ( all’esito del RMN rachide dorsale e lombare ), consapevolezza protrattasi fino al decesso, per un totale di mesi otto. La peculiarità del caso in esame giustificava l’applicazione delle Tabelle di Milano anche al di là del tetto massimo dei cento giorni da esse previsti, sicchè il Tribunale condannava le convenute al pa gamento dell’importo di € 109.882,50 (pari alla somma tra € 79.852,50 -quale liquidazione del danno dal quarto al centesimo giorno – aumentato dal 50%, come da valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, vista la lunghezza del periodo in cui la pativa la sofferenza di andare incontro alla morte e di lasciare i suoi cari, ed € 30.000,00 per i primi tre giorni), a titolo di danno non patrimoniale da perdita di chance subito dalla per la ritardata diagnosi.
4.2- Quanto poi alle contestazioni relative alla mancata acquisizione di un consenso informato, il primo giudice escludeva che il consenso all’intervento del 15.10.2012, peraltro correttamente eseguito, avesse cagionato un danno diverso da quello alla salute né la violazione al diritto all’autodeterminazione, in ragione dell’assenza di qualsiasi alt ro elemento dal quale dedurre che la paziente, ove informata, avrebbe scelto cure diverse, con la conseguenza che tale voce di pregiudizio doveva ritenersi assorbita nella precedente.
4.3 – Con riguardo al danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale con la , il Tribunale, dopo una disamina dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021, riteneva sussistente la prova dell’effettività e della consistenza del l egame parentale, sicchè adoperava le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma utilizzando il sistema a punti e quindi tenendo conto dei cinque criteri, basati sul rapporto di parentela esistente tra la
vittima e i congiunti, sull’età della vittima (51 anni) e dei superstiti (48 il coniuge, 17 e 22 anni i figli conviventi), sulla convivenza familiare e sulla intensità del rapporto. Quindi, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2019 , il Tribunale determinava in € 294.201,00, corrispondenti ad un totale di 30 punti, il risarcimento spettante a ciascuno degli attori, ritenendosi opportuno, nella specie, riconoscere a tutti e tre i componenti della famiglia della il medesimo importo, leggermente arrotondato per eccesso nei confronti di . Su tale importo, il primo giudice, qualificato il danno come derivante da perdita di chance , applicava una riduzione equitativa del 5%, per un totale di € 279.490,95 per ciascun congiunto .
4.4- Con riferimento al danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico della
, il Tribunale, richiamato il principio giurisprudenziale che riconosce al lavoro domestico il carattere dell’utilità suscettibile di valutazione economica, la cui perdita costituisce danno risarcibile per i familiari, applicava, per la determinazione del quantum , il criterio equitativo misto, che si articola sulle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922 e sul triplo della pensione sociale (oggi assegno sociale ex art 3 della L. n. 335/1995) come previsto dall’art. 4, comma 3 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39/1977, interamente mutuato dall’art. 137, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, fissando in € 18.256,29 il reddito figurativo annuo della . Nel quantificare l’importo spettante agli attori a titolo di lucro cessante, il Tribunale sommava le elargizioni perdute da ciascuno degli attori dal momento della morte della rispettiva moglie e madre (pari a un quarto del reddito annuo) ai cinque anni successivi al decesso della vittima (un quarto ciascuno), ottenendo in tal modo l’importo di € 68.461,00 (€ 13.692,2 1X 5), pari ad € 22.820,34 per ciascuno.
4.5- Il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia presentata dalla convenuta nei confronti della sua RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del massimale, e rigettava l’eccezione di operatività della polizza a secondo rischio, asseritamene prevista dall’art. 3.8 delle condizioni di polizza assicurativa, non essendo stata fornita la prova di tale ulteriore polizza.
4.6- Le spese di lite, unitamente a quelle di CTU, venivano liquidate secondo soccombenza e poste a carico dei convenuti.
5- Con atto di citazione notificato il 13.07.2022 ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
Sulla responsabilità della AVV_NOTAIOssa lamenta la deducente che il Tribunale, abbia ritenuto la ginecologa responsabile di diagnosi intempestiva, sulla scorta di una valutazione incompleta e parziale delle risultanze istruttorie, perché non ha adeguatamente considerato che la patologia non era clinicamente apprezzabile prima del 2012. Invero, alla luce dell’esito negativo
del Pap Test del 2009, come refertato dal RAGIONE_SOCIALE, e della successiva visita di luglio 2011, l’unica diagnosi possibile era quella di ‘utero fibromatoso’, stante l’assenza di qualsiasi evidenza clinica della malattia. E tanto in conformità con il percorso diagnostico terapeutico della neoplasia delineato dai CCTTUU, i quali hanno precisato che il sospetto di tale patologia sorge in caso di esito dubbio e positivo del Pap Test. Di contro, la presenza di tessuto neoplastico non sarebbe stata rile vata neanche in sede di intervento del 15.10.2012, anche perché l’eventuale sussistenza di tessuto malacico avrebbe ostacolato le operazioni di applicazione dei punti di sutura, andate invece a buon fine. Conseguentemente, il Tribunale, sulla base di una valutazione ex post , avrebbe dovuto escludere la responsabilità della professionista, estranea al percorso terapeutico intrapreso dalla dopo l’intervento del 15.10.2012, poiché prescritta da altri sanitari, i quali, oltretutto, non hanno richiesto un secondo look chirurgico. Il primo giudice avrebbe dovuto, altresì, valorizzare la condotta poco collaborativa della , la quale per ben due anni (2009-2011) si è sottratta alle procedure di screening attivate dalla RAGIONE_SOCIALE
Sulla graduazione delle colpe e la corresponsabilità: la difesa della RAGIONE_SOCIALE si duole che il primo giudice abbia omesso di effettuare la graduazione delle colpe dei convenuti, limitandosi ad una condanna generica degli stessi, mentre avrebbe dovuto escludere o ridurre al minimo la responsabilità della AVV_NOTAIOssa in ragione della particolare aggressività della neoplasia da cui era affetta la , dell’evoluzione sproporzionata rispetto allo stadio in cui è stata asportata (evento già verificatosi nella famiglia della ), dell’errata refertazione del Pap Test da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’assenza della paziente per due anni successivi, nonchè della corretta esecuzione dell’intervenuto chirurgico del 15.10.12.
Sulla polizza assicurativa contratta dalla AVV_NOTAIOssa con l’istante contesta che il primo giudice abbia accolto la domanda di garanzia proposta dalla professionista, dipendente della a tempo pieno, nei confronti di ritenendo mancante la prova dell’operatività a secondo rischio. RAGIONE_SOCIALErariamente a quanto affermato dal primo giudice, la polizza contratta con poteva trovare esecuzione solo nel caso in cui la somma riconosciuta agli attori avesse superato il massimale previsto dal contratto di assicurazione stipulato dalla con RAGIONE_SOCIALE, anch’esso prodotto in atti (massimale €. 5.000.000,00 per sinistro), ma trascurato dal Tribunale.
Sul quantum debeatur: in subordine, la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato agli attori il danno da perdita del rapporto parentale , utilizzando quale criterio di riferimento le tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Roma, laddove, invece, avrebbe dovuto liquidare il danno da anticipata perdita del rapporto parentale, considerando la minor durata dello stesso e tenendo conto dell’ aspettativa di vita della paziente che, alla luce delle emergenze processuali, si
sarebbe assestata a 5 anni successivi all’ exitus , stante la particolare aggressività del tumore e la sua possibile recidivanza. Parimenti, la deducente contesta la liquidazione del danno terminale , erroneamente qualificato come danno da perdita di chance , ritenendolo superiore ai 100 giorni e liquidando il 50% in più del massimo. Assume, altresì, l’incongruità della somma liquidata a titolo di danno patrimoniale poiché effettuata attraverso un metodo astratto di destinazione di quote reddituali ai familiari, peraltro percettori di reddito.
6 – Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di disporre la riunione al presente giudizio con quello recante n. 603/2022 R.G. promosso dalla stessa Nel merito, ribadendo la correttezza dell’operato della AVV_NOTAIOssa e dei sanitari del nosocomio di RAGIONE_SOCIALE, attribuiva la responsabilità per il decesso della alla evoluzione della patologia neoplastica, connotata da evoluzione estremamente rapida sia per lo stadio che per il grading G2. Aderendo alle doglianze formulate dall’appellante in ordine alla eccessiva ed ingiustificata liquidazione di importi a titolo di danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis e patrimoniale, ha chiesto il rigetto delle censure avverse.
6.1- Ed infatti con atto di citazione notificato in pari data (13.07.2022) anche la ha interposto appello avverso la suindicata sentenza, instaurando il giudizio R.G. n. 603/2022, e denunciandone l’erroneità per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione a: 1. Motivazione carente e/o erronea in relazione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio nella perizia ed alla documentazione prodotta dalle parti in causa 2. Travisamento delle conclusioni del c.t.u. in merito a sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dello RAGIONE_SOCIALE di galatina e il decesso della 3. Prova della non imputabilità dell’evento dannoso a fatto proprio della struttura e dei sanitari della la difesa della struttura sanitaria contesta l’erroneità della sentenza per aver affermato la responsabilità della AVV_NOTAIOssa e della sulla scorta di un travisamento delle conclusioni dei CCTTUU, i quali, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, hanno escluso qualsivoglia responsabilità dei sanitari dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il tipo di intervento chirurgico effettuato, ritenendola una procedura corretta per la diagnosi presuntiva. Nel dettaglio, il Tribunale sarebbe incappato in errore perché avrebbe trascurato la condotta e la relativa incidenza causale dei soggetti che via via hanno preso parte al trattamento diagnostico e terapeutico della paziente ( il RAGIONE_SOCIALE, la stessa e la ginecologa ). A sostegno di tale assunto, la struttura appellante richiama il grave errore diagnostico commesso dal RAGIONE_SOCIALE nell’interpretazione dell’esame citologico, in virtù del quale la ginecologa ha poi adottato iniziative diagnostiche adeguate e pertinenti al quadro clinico e dei risultati degli esami strumentali e di laboratorio (pap test, isteroscopia ed
isteroannessectomia). Ne deriva che la AVV_NOTAIOssa non avrebbe potuto formulare una diagnosi tempestiva della neoplasia, tenuto anche conto che la sintomatologia della patologia si era manifestata nel 2011 e non già nel 2009. Quanto poi alla mancata esecuzione di un secondo Pap Test, la rimarca, da un lato, l’inerzia della paziente per non aver aderito alle iniziative di screening sia nel marzo del 2010 che n el mese di ottobre del 2011 e, dall’altro, la validità predittiva in tre anni prevista dalle Linee Guida, per cui una eventuale ripetizione nel maggio/giugno 2012 non avrebbe consentito di diagnosticare la neoplasia in una fase favorevole. Conseguentemente, dall’esame della documentazione agli atti emerge la congruità della condotta medica p osta in essere dai sanitari dell’RAGIONE_SOCIALE e dalla AVV_NOTAIOssa (anche per le cure prestate alla paziente in regime libero – professionale) rispetto al quadro clinico della paziente.
Omessa individuazione delle singole responsabilità delle parti e/o di altri soggetti nel determinismo dell’exitus della infondatezza delle condanna solidale e paritaria di e AVV_NOTAIOssa in subordine, la deducente eccepisce la mancata ripartizione della diversa efficienza causale della condotta delle parti AVV_NOTAIOssa e l’erroneo inquadramento della condotta della AVV_NOTAIOssa nell’ambito del rapporto di dipendenza senza alcuna distinzione rispetto alle cure prestate in regime libero – professionale. Invero, il Pap Test e il relativo referto sono stati effettuati privatamente, presso il RAGIONE_SOCIALE, struttura del tutto estranea alla Parimenti, la prescrizione dell’indagine, il successivo consulto del 2009, le prescrizioni di medicinali, visite ed esami strumentali del 2011 sono stati eseguiti in regime libero -professionale dalla citata professionista, al di fuori di ogni vincolo di subordinazione con la Di contro, l’isteroscopia del 29.11.2011 e la annessiectomia del 15.10.2012, pur eseguite nel nosocomio galatinese, sono state effettuate correttamente, sicchè non si può attribuire alcuna responsabilità ai sanitari dell’RAGIONE_SOCIALE per il tipo di intervento chirurgico .
Eccessiva ed erronea liquidazione delle voci di danno da perdita del rapporto parentale, danno terminale e patrimoniale anche per la mancata valutazione degli stati pregressi della de cuis: in via ulteriormente subordinata, la struttura sanitaria contesta l’eccessiva quantificazione dei danni liquidati a titolo di danno non patrimoniale, avendo il Tribunale determinato l’elevato importo di € 838.472,85 solo a titolo di danno da perdita del ra pporto parentale, senza valorizzare la particolare aggressività della neoplasia, le plurime peculiarità della vicenda, la partecipazione di più soggetti nel processo diagnostici. In ordine al danno iure proprio dei familiari, la lamenta l’errato criterio di riferimento utilizzato dal primo giudice, poiché parametrato sulle tabelle di Roma di commisurazione del danno da perdita del rapporto RAGIONE_SOCIALE
parentale, in realtà non riconosciuto dal Tribunale, peraltro discostandosi del tutto immotivatamente dai minimi tabellari e senza considerare la particolare aggressività della neoplasia, la sopravvivenza di altri congiunti, l’età del defunto e dei superst iti, la partecipazione di più soggetti nel processo diagnostico, il primordiale errore del laboratorio, circostanze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a diminuire le somme liquidate. Con riferimento all’importo di € 109.852,50, liquidato in favore d ei prossimi congiunti della a titolo di danno biologico terminale, la struttura assume che il primo giudice abbia trascurato quanto statuito dai CCTTUU, i quali hanno sostenuto che ‘ il riconoscimento di un periodo di danno biologico temporaneo sarebbe concettualmente in contraddizione con la considerazione conclusiva secondo la quale la paziente ebbe una significativa riduzione della durata della sua vita, ma non la certezza di una gu arigione’.
7Si costituiva in giudizio anche , facendo proprie tutte le doglianze avanzate dall’appellante avverso la sentenza impugnata, in relazione alla sua responsabilità nella causazione della morte della e chiedendo comunque, preliminarmente, di disporre la riunione al presente giudizio con quello recante n. 616/NUMERO_DOCUMENTO R.G proposto dalla con atto di citazione pure notificato il 13.07.2022.
7.1 -Ed infatti anche la AVV_NOTAIOssa ha impugnato la sentenza di primo grado, censurandola nel merito per i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza quanto alla ritenuta responsabilità della AVV_NOTAIOssa e alla sussistenza del nesso causale: la ginecologa impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla e il decesso della paziente, condividendo le conclusioni dei consulenti senza ravvisarne le numerose contradd izioni, inesattezze e limiti, specie in tema di scelte terapeutiche dopo l’intervento del 15.10.2012 e di possibilità di identificazione più precoce della neoplasia tra il 05.06.2009 (esecuzione Pap Test) e 15.10.2012 (intervento chirurgico). In ordine al primo aspetto, contrariamente a quanto affermato dai CCTTU e condiviso dal primo giudice, la ginecologa è esente da responsabilità per i trattamenti sanitari prescritti dopo l’intervento del 15.10. 2012, posto che eventuali profili di colpa sul punto sono da imputarsi ad altri soggetti, ossia agli oncologi del e ai sanitari del RAGIONE_SOCIALE, ai quali si era rivolta dopo aver interrotto il rapporto professionale con la Con riferimento al secondo aspetto, la documentazione agli atti acclarerebbe l’impossibilità di identificazione tempestiva della neoplasia a fronte del complessivo quadro clinico della paziente, nonché alla luce del risultato fuorviante del Pap Test, poi rivelatosi un falso negativo, come refertato da soggetto non evocato in giudizio (RAGIONE_SOCIALE), oltre al fatto che le Linee Guida individuano la tempistica nella rinnovazione del Pap Test in tre anni. Ne deriva, pertanto, che la ginecologa ha tenuto una condotta professionale corretta e conforme al percorso diagnostico terapeutico tracciato dai CCTTUU.
Ad ogni buon conto, l’appellante evidenzia le incongruenze da cui è affetta la consulenza che spaziano dalla consapevolezza dell’inadeguatezza delle conoscenza scientifiche in ordine al comportamento della malattia alle contraddizioni afferenti all’interve nto eseguito dalla AVV_NOTAIOssa che hanno poi indotto i periti ad affermare la responsabilità della sulla base di un giudizio ex post , non basato su risultati diagnostici e trascurando la responsabilità degli altri professionisti che hanno avuto in cura la , oltre alla certezza che la diagnosi, ove tempestivamente diagnosticata, non avrebbe escluso il decesso. A fronte di tali incongruenze, la professionista chiede la rinnovazione della CTU.
Errata quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale: per aver il Tribunale quantificato il danno da perdita parentale nella stessa identica misura in favore degli eredi della , ritenendo figlio convivente, mentre all’epoca dei fatti non conviveva più con il nucleo familiare della , convivenza di cui, in ogni caso, lo stesso non ha dato prova.
8- In tutti i giudizi si sono costituiti anche , e , contestando, preliminarmente, l’ammissibilità delle nuove allegazioni in fatto contenute nell’appello concernenti il carattere gratuito delle visite fatte dalla AVV_NOTAIOssa alla , le convocazioni della da parte della per lo screening alle date del 18.3.10 e 6.10.11, la particolare aggressività della neoplasia, il carattere ereditario della malattia. RAGIONE_SOCIALE
Sempre in via preliminare, gli appellati eccepiscono, altresì, l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e per difetto di interesse.
Propongono anche appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, impugnando la sentenza per i seguenti motivi, tutti inerenti il quantum del risarcimento e segnatamente:
Violazione del diritto al ristoro integrale dei danni subiti dalla e dai suoi aventi causa e degli art. 41 e 185 c.p., 2043, 2059, 1226 e 2056 c.c., 2, 29, 30, 32 e 111 Cost., 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c.: i deducenti lamentano che il primo giudice abbia errato a ritenere che la , prima o poi, sarebbe deceduta a causa della grave patologia da cui era affetta, per poi determinare il relativo danno risarcibile come perdita di chance di sopravvivenza. Tale statuizione sarebbe sconfessata dalla relazione dei consulenti, i quali hanno affermato che una tempestiva diagnosi avrebbe consentito la guarigione della paziente o quanto meno aumentato le possibilità di guarigione del 90%, confinando l’evento nefasto a circa il 10% delle possibilità. Di cont ro, il primo giudice ha dato rilevanza all’ipotesi di prognosi negativa, quale presunzione di un fatto che prima o poi si sarebbe comunque verificato, quando, invece, si trattava di una mera possibilità remota (10%). Assumono gli eredi l’erronei tà della sentenza nella parte in cui ha
ricondotto la domanda proposta dagli attori iure hereditatis nell’ambito della perdita di chance , ipotesi correlata alla perdita di una possibilità meramente eventuale ed incerta . Tale conclusione sarebbe frutto di un equivoco, posto che gli attori hanno domandato il ristoro di tutti i pregiudizi patiti per la morte/riduzione della durata della vita della e per il peggioramento della sua qualità certamente riconducibile alla condotta della dott.ssa senza la quale la paziente sarebbe potuta guarire. Ad ogni buon conto, tale erroneo inquadramento ha precluso un ristoro integrale del danno, comportando delle errate riduzioni del quantum liquidato sotto diversi profili.
Danni subiti dalla in proprio e trasmissibili al coniuge e ai due figli in ragione di un terzo ciascuno: gli appellanti sostengono l’erroneità della sentenza per non aver riconosciuto il danno biologico stricto sensu , limitandosi alla liquidazione del solo danno morale terminale/catastrofale e tanto in contrasto con i principi richiamati in sentenza, a nulla rilevando il riferimento alla condotta omissiva -e non commissiva- del sanitario, per non aver proceduto ad alcun accertamento diagnostico, e le considerazioni dei CC.TT.UU, i quali non hanno quantificato correttamente la invalidità temporanea totale. Dal compendio probatorio agli atti si evincerebbe la prova della lesione del bene salute, circostanza che impone il ristoro dei pregiudizi subiti, da liquidarsi in via equitativa (art. 1226 cc). Di contro, il primo giudice avrebbe applicato erroneamente le tabelle, tant’è che dopo aver evidenziato la risarcibilità del danno biologico temporaneo ordinario nel caso di sopravvivenza superiore ai cento giorni, non ne ha poi tenuto conto nell’applicazione del caso concreto. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda di danni cd. biologico terminale e morale terminale, ricorrendo, ai fini della quantificazione del danno morale terminale, all’applicazione di un sistema equitativo puro o alle tabelle per la liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Roma, per poi procedere alla personalizzazione del 30% in ragione delle condizioni specifiche della danneggiata, mentre, in ordine al danno biologico terminale potrebbe calcolarsi sul punto base per ITT di (99,00+50%) = 148,00, oltre personalizzazione pari al 30%, trattandosi di un pregiudizio documentato per tutto il periodo compreso tra l’aprile 2011 e l a data della morte.
Perdita del rapporto parentale dei prossimi congiunti: i deducenti criticano la scelta del primo giudice di decurtare il 5% dall’importo di € 294.201,00, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale con la , senza considerare che, in base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, la predetta somma costituisce ‘il minimo’ liquidabile per tale voce di danno.
Perdita del contributo economico apportato dalla , casalinga, ai propri familiari: gli eredi censurano la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale subito dai congiunti per la perdita del contributo economico della limitatamente ai
cinque anni successivi al decesso, in ragione delle minime probabilità di sopravvivenza oltre tale periodo, trascurando che, in assenza di errore medico, la guarigione sarebbe stata prossima alla certezza. In ragione di ciò, seguendo i criteri adottati dal primo giudice, la liquidazione dovrebbe essere rideterminata nell’importo di € 186.789,231 (6.085,43x3x100x13,642):100] -1/4 = 186.789,231) da arrotondare quanto meno sino all’importo di € 220.411,00 (+18%) tenuto conto del notevole incremento della vita media alla data odierna rispetto alla data di elaborazione delle tabelle allegate al R.D.1403/1922.
Omessa pronuncia -Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato art. 112 c.p.c. per l’omesso esame della domanda di danni patiti dai sig.ri durante la malattia della loro congiunta: gli istanti lamentano un vizio di omessa pronuncia, non avendo il Tribunale statuito alcunché in ordine alla richiesta di ristoro del danno (non patrimoniale) per i pregiudizi subiti in proprio durante la malattia della , in violazione dell’art. 11 2 c.p.c.
Rigetto della domanda risarcitoria per il mancato rispetto delle regole che presiedono il consenso informato e il diritto all’autodeterminazione in violazione degli artt. 1223,1226,2056, 2059, 2697,2727,2729 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.: gli eredi impugnano la sentenza nella parte in cui ha disatteso la richiesta risarcitoria derivante dalla mancata acquisizione del consenso. Lungi dall’essere stato effettuato correttamente, il trattamento sanitario del 15.10.2012 si è rivelato del tutto inadeguato per la reale patologia (carcinoma squamoso del collo dell’utero) da cui era affetta la rispetto a quella presunta, oltre al fatto che le convenute non hanno contestato la lesione del diritto di autodeterminarsi, per cui tale pregiud izio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., dovrebbe considerarsi provato.
9All’udienza del 16.12.2022 la Corte provvedeva alla riunione, al proc. R.G. n. 595/2022, dei procedimenti R.G. nn. 603/2022 e 616/2022. Quindi con successivo provvedimento del 21.12.2022, la Corte sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza dell’8 .4.2024 il Collegio, esaminata la relazione peritale di primo grado, anche alla luce delle doglianze formulate in appello, riteneva necessario, ai fini del decidere, richiamare il Collegio peritale del primo grado (AVV_NOTAIO ed il AVV_NOTAIO ) per chiarire e meglio precisare, ad integrazione della relazione già svolta, alcune circostanze e rendere i chiarimenti richiesti in relazione alle censure sollevate alla relazione peritale.
Depositati i chiarimenti richiesti, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 15.7.2025. Quindi, alla udienza del 13.11.2025 -modificata la composizione del Collegio giudicante, innanzi al quale erano già state precisate le conclusioni e formulata istanza di discussione orale -la causa -previa rituale nuova precisazione delle conclusioni, con rinuncia i termini ex art. 190 cpc -è stata, dopo la discussione, trattenuta per la decisione.
§-2 Eccezioni preliminari
1Gli appellati deducono che l’atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, in violazione dell’art. 342 cpc
L’eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell’atto introduttivo si evince che l’appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un’adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che ‘ l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mant iene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’. Da ultimo, la Suprema Corte ha confermato che, pur in assenza di formalità di rubricazione, l’atto di appello è valido se dalla sua lettura complessiva si evincono chiaramente le censure proposte, permettendo al giudice di pronunciarsi nel merito delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/08/2025, n. 23803).
2.Quanto all’eccezione di in ammissibilità delle nuove allegazioni in fatto, inerenti il carattere gratuito delle visite fatte dalla dott.ssa alla , le convocazioni della da parte della per lo screening alle date del 18.3.10 e 6.10.11, la particolare aggressività della neoplasia, il carattere ereditario della malattia, la stessa è fondata nei limiti di cui si dirà(la novità delle deduzioni, proposte per la prima volta in grado di appello, le rende inammissibili ex art. 345 c.p.c., perché non introdotte né discusse nel giudizio di primo grado: da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 09/07/2025, n. 18760); tuttavia, ove la deduzione sia finalizzata alla prospettazione di un concorso di colpa della danneggiata, la questione non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, perché il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. integra un’eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. sez. III, 11/12/2024, n. 31971; Cass. civ. sez. III, 28/04/2025, n.11138, con riferimento anche solo alla quantificazione del danno). RAGIONE_SOCIALE
3- Va invece disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del gravame proposto dalla AVV_NOTAIOssa per difetto di interesse, in quanto a detta degli appellati non sarebbe stato censurato il passaggio motivazionale della
sentenza che assume come la responsabilità medica possa essere esclusa <> : l’assunto non è condivisibile perché è evidente invece la sussistenza dell’interesse a censurare la sentenza di primo grado, connesso alla esigenza di una piena rivisitazione dei presupposti, su cui è stata affermata la responsabilità del professionista, che nella specie non è di tipo oggettivo, tale da poter essere esclusa solo dal fortuito, ma impone invece la prova rigorosa da parte dei danneggiati del nesso causale, sorgendo la prova liberatoria solo all’esito di tale acquisizione probatoria, sicché, al di là delle affermazioni asseritamente contenute in sentenza, non può negarsi interesse alla impugnazione sol per non aver la parte dedotto la parte convenuta un evento fortuito idoneo ad incidere sul nesso causale fra condotta del medico e evento dannoso.
§-3 Sulle censure alla c.t.u.
Tutte le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sia in via principale, nei giudizi riuniti che in via incidentale, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto i motivi di gravame sono strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all’iter motivazionale della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità del sanitario e della che ebbero in cura la ed al l’errata lettura da parte del Tribunale delle valutazioni della c.t.u., nonché sulla qualificazione e quantificazione dei danni liquidati. RAGIONE_SOCIALE
2- Le censure, dedotte nei primi due motivi di appello da nel primo motivo di appello della e nel primo motivo di appello della AVV_NOTAIOssa investono il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, aderendo risultanze della consulenza svolta in quella sede, ha accolto la domanda risarcitoria, ravvisando la responsabilità solidale dei convenuti ed laddove sono invece evidenziate in gravame le contraddizioni, inesattezze e limiti, specie in tema di scelte terapeutiche, dopo l’intervento del 15.10.2012 e di possibilità di identificazione più precoce della neoplasia tra il 05.06.09 (esecuzione Pap Test) e 15.10.12 (intervento chirurgico) in cui sarebbero incorsi i cc.tt.uu., che spaziano dalla consapevolezza dell’inadegua tezza delle conoscenza scientifiche in ordine al comportamento della malattia, alle contraddizioni afferenti all’intervento eseguito dalla AVV_NOTAIOssa che secondo gli appellanti avrebbero indotto i periti a lumeggiare una responsabilità della sulla base di un giudizio ex post , non basato cioè su risultati diagnostici, ma trascurando la responsabilità degli altri professionisti, che pure hanno avuto in cura la , oltre alla certezza che la diagnosi, ove tempestivamente diagnosticata, non avrebbe escluso il decesso. COGNOME
Tanto che a fronte di tali incongruenze, è stata chiesta anche la rinnovazione della CTU.
3- La Corte ha pertanto ritenuto opportuno richiamare il collegio peritale del primo grado per chiarire e meglio precisare, ad integrazione della relazione già svolta, alcune circostanze ed in particolare, per
quanto qui di interesse, ‘ Se la presenza di ‘scarsissima componente cellulare squamosa’ riscontrata dal dr. con riferimento al vetrino n. 3678 di cui al referto dell’esame citologico cervico -vaginale del 12.6.2009 era un dato sintomatico della possibile presenza della neoplasia già a quella data, se pure a livello assolutamente iniziale, ovvero si tratta di anomalie che avrebbero dovuto essere opportunamente indagate, ma che, sintomatiche di flogosi, non evidenziavano comunque un sospetto di neoplasia, sicché, pur indagate, non avrebbero comunque consentito una diagnosi precoce del tumore al giugno 2009, ove tale neoplasia fosse stata già presente a tale data; se la mancata segnalazione delle anomalie (ACG) da parte del laboratorio di RAGIONE_SOCIALE COGNOME possa aver inciso ed in quale misura, secondo i canoni della preponderanza dell’evidenza scientifico – statistica, sul successivo sviluppo della neoplasia e quale sarebbe stata, invece, la evoluzione della malattia, diagnosticata solo nel 2012, ove tali anomalie fossero state più correttamente segnalate già nel referto del 12.6.2009; Se, alla luce delle caratteristiche del ca. squamocellulare G2 cui era affetta la sig. NOME , come diagnosticata nel 2012, e della sua prevedibile evoluzione nel tempo, ove fosse stato eseguito un PAP nel 2010 a seguito dello screening disposto dalla stato possibile riscontrare, secondo i canoni della scienza medica, con preponderanza dell’evidenza scientifico- statistica, la presenza di tale patologia neoplastica già in atto; ed in tal caso quali caratteristiche e dimensioni avrebbe avuto la neoplasia, diverse da quelle accertate pii nel 2012 e quindi, sulla base di tali considerazioni, ove fosse stata diagnosticata a tale data (2010) la presenza del ca. squamocellulare, quale sarebbe stato l’esito e l’evoluzione della patologia tumorale in esame, in riferimento alle condizioni di salute della sig. , in particolare quali sarebbero stati gli effetti a fini di una possibile guarigione e/o sulla qualità e durata della vita, quantificando una maggiore sopravvivenza, ove possibile, in termini temporali più concreti, con riferimento alle condizioni generali del paziente; se, ove fosse stato eseguito un PAP test invece nel luglio 2011, sarebbe stato possibile riscontrare la presenza di tale patologia neoplastica già in atto; in tal caso, quale sarebbe stato l’esito e l’evoluzione della patologia tumorale in esame, in riferimento alle condizioni di salute della sig. , in particolare quali sarebbero stati gli effetti a fini di una possibile guarigione e/o sulla qualità e durata della vita, quantificando una maggiore sopravvivenza, ove possibile, in termini temporali più concreti, con riferimento alle condizioni generali del paziente; Se l’isterescopia eseguita in data 29.11.2011, anche se non rappresenta sulla base delle linee guida vigenti all’epoca l’esame diagnostico di elezione per la diagnosi di una neoplasia del carcinoma, era intervento che -a prescindere dal fatto che sia stata in concreto eseguita una isteroscopia semplice e/o una isteroscopia radicale -avrebbe comunque consentito di accertare e verificare la presenza di una neoplasia, ove questa fosse già insorta e fosse stata già presente, con dimensioni clinicamente visibili, se pure confinata alla cervice; e se, ove fosse stata diagnosticata a tale data (novembre 2011) in occasione della isteroscopia la presenza del ca. squamocellulare, quale sarebbe stato il diverso probabile esito ed evoluzione della patologia tumorale in esame, in riferimento alle condizioni di salute della sig. ‘. COGNOME
I chiarimenti resi dai cc.tt.uu. incaricati in primo grado, comporta sul piano logico il superamento di tutte le censure, svolte in gravame avverso l’iter motivazionale della sentenza impugnata, che argomentando sulla base della CTU ha ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra il ritardo diagnostico posto in essere dalla dr.ssa ed il personale medico dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il decesso della , e quindi la responsabilità concorrente dei convenuti
4- Alla luce di tali esiti peritali, le doglianze proposte negli appelli sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione, in relazione sia alla affermazione della responsabilità dei convenuti che in relazione al quantum liquidato dal tribunale .
§ 4- Sui profili di responsabilità
1 -In primo luogo va valutata la doglianza inerente la valutazione in punto di responsabilità con riferimento al percorso terapeutico intrapreso dalla dopo l’intervento del 15.10.2012: effettivamente questa fase dell’iter terapeutico della pazien te non rileva ai fini della condotta imputabile alla dr.ssa perché questa è estranea a tale vicenda, essendo stata prescritta da altri sanitari la terapia oncologica, ed alla perché non sono emersi errori e carenze in questa fase. RAGIONE_SOCIALE
Giova segnalare tuttavia che il tribunale ha affermato come <>
La responsabilità è stata ancorata pertanto unicamente al ritardo diagnostico.
Tanto esclude ogni rilevanza alla terapia oncologica, cui la paziente fu sottoposta, dopo la scoperta della neoplasia.
2- In relazione, invece, alla responsabilità per il ritardo diagnostico, un’incidenza causale ha sicuramente avuto l’errata refertazione del Pap Test da parte del RAGIONE_SOCIALE, condotta errata che pure ha preso parte allo sviluppo del trattamento diagnostico e terapeutico della paziente, influenzandolo.
I chiarimenti resi dal collegio peritale confermano quanto già emerso in primo grado e cioè che ‘Tale referto è stato sicuramente fuorviante per il clinico. COGNOME è sicuramente inadeguato. Se ci basiamo sulla mancata segnalazione della scarsissima componente cellulare squamosa ACG ( atypical glandular cells) il problema è però complesso, poiché la loro associazione con lesioni pre- maligne da hpv è riportata,
ma con frequenza variabile in letteratura. È chiaro che in caso di segnalazione l’esame va ripetuto a breve, massimo un anno o fatto seguire da diagnosi di secondo livello (colposcopia più citologia), ma è anche chiaro sottolineare che un laboratorio che richiede esecuzione a distanza di un anno, invece dei canonici tre, dovrebbe segnalare qualcosa e il medico curante chiedersi il motivo ‘ .
Il referto sicuramente è stato fuorviante per la dr.ssa inducendola così a sviluppare una ipotesi diagnostica escludente una neoplasia, e indirizzandola, ma erroneamente, verso l’unica diagnosi allo stato possibile di ‘utero fibromatoso’.
L’incidenza causale di tale refertazione errata tuttavia rimane confinata nel primissimo arco temporale della vicenda, nel senso che in ogni caso la professionista non solo avrebbe dovuto comunque prestare maggiore attenzione alla incongruità della indicazione diagnostica relativa alla ripetizione nella esecuzione del Pap Test a distanza di un anno, invece dei canonici tre, nonostante la sua negatività, e non risulta che la dr.ssa abbia mai fissato alcun nuovo esame a distanza di un anno (e quindi già nel 2010), ma soprattutto, in occasione della successiva visita di luglio 2011, quando la paziente evidenziava la perduranza dei sintomi -stante la sovrapponibilità di questi con quelli legati ad una neoplasia -ha reiterato l’errore diagnostico , confermando la diagnosi ( errata) di ‘utero fibromatoso’, senza ripetere il Pap Test. E continuando anche in seguito- nel disporre la isteroscopia del 29.11.2011 e il successivo intervento del 15.10.2012 a mantenere ferma tale iniziale diagnosi, senza mai metterla in discussione, pure a fronte di una persistenza di una sintomatologia non univoca nel senso della fibrosi uterina, e senza neppure prescrivere, a fronte di una indicazione di ripeterlo dopo un anno, un nuovo pap test neppure nel luglio 2011, quando erano passati due anni dal primo pap test ( 2009) e la sintomatologia non era modificata. Nessun altro Pap Test -dopo quello del 2009 – è mai stato richiesto e/o somministrato dalla
dr.ssa
Certamente, secondo un ragionamento controfattuale, ove il pap test fosse stato ripetuto anche solo nel luglio del 2011- prima cioè di proscrivere la isteroscopia -con elevata probabilità , l’esito sarebbe stato diverso, evidenziando la positività della neoplasia, anche perché non è logicamente ipotizzabile, se con una percentuale statistica prossima allo zero, la eventualità di un secondo errore con un altro falso negativo. Tale condotta avrebbe consentito una diagnosi più tempestiva e, conseguentemente una più efficace terapia oncologica.
L’omissione quindi ha determinato il ritardo diagnostico.
2.1. Non si può escludere che sussista sicuramente un concorso nelle condotte negligenti della professionista e del laboratorio di RAGIONE_SOCIALE nel determinare il ritardo diagnostico, tuttavia è assolutamente preponderante la incidenza causale della condotta omissiva della nel determinare il ritardo diagnostico.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni ( da ultimo Cass. civ. 16.4.2025 n. 9969).
Giova ricordare che in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (Cass. civ. sez. III, 03/04/2024, n.8778)
Nella specie, va esclusa quindi una responsabilità solidale del laboratorio COGNOME e della dr.ssa perché le condotte di ciascuno, valutate in applicazione del ricordato principio della “probabilità prevalente”, consentono di ricollegare il danno come causato dalla condotta del medico con preponderanza rispetto all’altra causa possibile, in quanto ipotesi meno probabile, all’esito di un’RAGIONE_SOCIALE complessiva. Se, cioè, non si può negare il nesso eziologico tra condotta e danno, solo perché vi sono p iù cause possibili alternative, il giudice deve stabilire quale tra esse sia ‘più probabile che non’ in concreto, in relazione alle altre e quindi idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Solo qualora tale accertamento non sia possibile il problema del concorso fra le cause trova soluzione nell’articolo 41 c.p. in virtù del quale il concorso di cause preesistenti simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione e/o omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità tra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte . Se si verifica invece un’ esclusiva efficienza causale di una di esse, il danno è imputabile soltanto all’autore di detta condotta ( cfr. Cass. civ. 7.11.2024 n. 28722).
2.2. Applicando tali criteri, deve concludersi nel senso che la errata refertazione abbia avuto una incidenza assai modesta nella produzione del danno, stante invece la preponderanza della condotta omissiva della nella eziogenesi del ritardo, sicché, secondo il criterio della causalità civile del ‘ più probabile che non ‘ , va confermata la sentenza di primo grado che ha affermato la responsabilità della dr.ssa
escludendo ogni responsabilità del laboratorio di RAGIONE_SOCIALE, perché, se pure ha reso un referto errato e fuorviante, tuttavia la professionista, ove tratta in errore dal referto, non ha tuttavia né seguito le indicazioni, non facendo ripetere l’esame dopo un anno, né lo ha fatto dopo due anni, in occasione della visita del luglio 2011, pur in presenza di evidenze che ex ante consigliavano di operare in tal senso. Chiariscono infatti i cc.tt.uu. in questa sede che <>, se pure con tutte le incertezze legale alla evoluzione di una malattia neoplastica.
Va disattesa, invece, la tesi di una incidenza , nell’ottica dell’art. 1227 cc, della condotta della danneggiata , la quale per ben due anni (2010-2011) si sarebbe sottratta alle procedure di screening attivate dalla che avrebbe potuto interrompere e attenuare il nesso causale fra ritardo e danno. In proposito va detto, che -in disparte la mancanza di prova in ordine ad una effettiva sottoposizione della a tale screening oncologico -in ogni caso tale condotta, valutabile ex officio comunque dalla Corte ex art. 1227 primo comma cc, non appare significativa dal punto di vista eziologico sul ritardo diagnostico, vuoi perché il non sottoporsi a procedure di screening è comprensibile e giustificato dal fatto di essere seguita dallo specialista di riferimento, tenuto conto che comunque i cc.tt.uu., ad una espressa richiesta di chiarimenti su tale aspetto, non forniscono alcuna risposta utile, non essendo possibile ipotizzare una evoluzione della neoplasia ed escludere la imprevedibilità della crescita tumorale maligna. RAGIONE_SOCIALE
In sostanza non era esigibile una condotta diversa ed alternativa dalla , che avrebbe potuto incidere sul piano causale nel determinare il ritardo. E tanto in conformità con il percorso diagnostico terapeutico della neoplasia delineato dai CC.TT.UU, i quali hanno precisato che il sospetto di tale patologia è sorto già dall’esito dubbio del Pap Test che la dr.ssa ha trascurato di approfondire.
La questione va disattesa.
Va invece accolto l’appello della che censura la affermazione di una sua responsabilità concorrente con quella della dr.ssa contenuta in sentenza. RAGIONE_SOCIALE
Effettivamente i cc.tt.uu. sia in sede di relazione peritale, che in sede di chiarimenti, hanno escluso qualsivoglia censura alla condotta dei sanitari dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il tipo di intervento chirurgico effettuato, ritenendola una procedura corretta per la diagnosi presuntiva -ancorchè errata di ‘utero fibromatoso’. Assumono i cc.tt.uu. che anche l’ isteroscopia non era in grado di diagnosticare una neoplasia della cervice uterina né di sospettarla, soprattutto in un caso come quello in esame in cui la crescita del tumore non era all’esterno verso la vagina o il canale cervicale ( pag. 41 chiarimenti).
Va ricordato che il campo di indagine del dei cc.tt uu. si è svolto effettivamente in due direzioni:
sulla possibilità di identificazione più precoce della malattia nel periodo tra il 5 06/09/2009 e il 15/10/2012;
b) esaminando le scelte terapeutiche effettuate dopo l’intervento chirurgico.
4.1 In relazione a tale secondo profilo, relativo alle scelte terapeutiche effettuate dopo l’intervento chirurgico, effettivamente non è emerso nessun errore e/o scorrettezza, salvo che, in alternativa alla chemioterapia o ancor prima di essa, avrebbe potuto essere esperito un intervento di parametrectomia e linfadenectomia, con una radicalità chirurgica non raggiunta con l’intervento invece eseguito presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , ma si tratta di valutazioni prive di rilevanza specifica nell’economia d el giudizio, perché- come i consulenti pure evidenziano – non sono presenti linee guida indicative di un corretto trattamento adiuvante post operatorio, sicché non sono emersi né errori né criticità .
Conseguentemente va esclusa una responsabilità della struttura sanitaria per le condotte successive alla diagnosi della malattia dopo l’intervento del 15.10.2012.
Anche il tribunale ha ritenuto di escludere una responsabilità della legata alla condotta dei sanitari dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso cui la fu ricoverata. Con
4.2.- Di contro, quanto al secondo profilo di indagine, va evidenziato che è emerso che sia l’isteroscopia del 29.11.2011, sia la annessiectomia del 15.10.2012, eseguite nel nosocomio galatinese, sono state effettuate correttamente, sicchè non si può attribuire alcuna responsabilità ai sanitari dell’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il tipo di intervento chirurgico che la corretta diagnosi avrebbe imposto. La attività svolta era congrua per la diagnosi di utero fibromatoso, formulata dalla dr.ssa COGNOME. Tanto che il tribunale ha giustificato la responsabilità della ancorandola al fatto che la neoplasia cervicale sia stata diagnosticata, se pure correttamente, solo in maniera del tutto incidentale, all’esito dell’esame istologico sul pezzo operatorio, prelevato in occasione dell’intervento del 15.10.2012. RAGIONE_SOCIALE
Il Collegio non condivide tale soluzione, posto che l’intervento fu correttamente eseguito ed era congruo rispetto alla diagnosi di ‘utero fibromatoso’, diagnosi si ripete formulata dalla e posta a base del ricovero pre-intervento. Peraltro, non era possibile neppure diagnosticare una neoplasia della cervice uterina né di sospettarla nel corso di detti interventi, perché, come chiarito dai consulenti, tale eventualità era esclusa dal tipo di intervento e dalla localizzazione del tumore.
Pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria va esclusa, sia con riferimento alla possibilità di identificazione più precoce della malattia nel periodo tra il 05/09/2009 e il 15/10/2012; sia sulla base delle scelte terapeutiche effettuate dopo l’intervento chirurgico.
4.3.- Ciò posto, la responsabilità della struttura sanitaria non può neppure essere collegata solo al mero rapporto di dipendenza della dr.ssa dalla perché la condotta lesiva -esclusa quella posta in essere come medico dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di dipendenza del medico : l’attività diagnostica censurabile è stata prestata dalla dr.ssa in regime libero
– professionale. Infatti, il prelievo per il Pap Test è stato effettuato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE e portato privatamente presso il RAGIONE_SOCIALE, struttura del tutto estranea alla
Parimenti, la prescrizione dell’indagine, il successivo consulto del 2009, le prescrizioni di medicinali, visite ed esami strumentali del 2011 sono stati eseguiti tutti in regime libero -professionale dalla professionista, quindi al di fuori di ogni vincolo di subordinazione con la
5 Tanto porta ad accogliere l’appello della sicché, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda risarcitoria nei confronti della tutte le altre cesure esposte nel suo atto di appello dalla restano logicamente assorbite. Le spese del doppio grado sostenute dalla saranno liquidate come in dispositivo secondo soccombenza. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Resta invece confermata la responsabilità ascrivibile alla dr.ssa come ritenuta in sentenza, che però resta esclusiva, sicché dovrà rispondere in via esclusiva del danno nei confronti degli appellati.
Alla luce di tale soluzione appare logicamente assorbito il secondo motivo di appello principale, con cui censurava una omessa graduazione delle colpe e delle responsabilità degli appellati ritenuti solidamente responsabili.
§ 5- Profili risarcitori l’inquadramento della fattispecie
Appare opportuno ricordare che il tribunale ha liquidato in sentenza in favore degli attori oggi appellati l’importo complessivo di € 1.016.816,37, quale risultato della somma delle seguenti voci:
€ 109.882,50 in solido agli attori oggi appellati a titolo di danni iure hereditatis,
€ 279.490,95 a ciascuno degli attori oggi appellati, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
€ 22.820,34 a ciascuno degli attori oggi appellati, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
Ha negato , invece, il risarcimento del danno da consenso informato.
Il tribunale ha invero inquadrato la vicenda nell’ambito del <> tanto per ciò che concerne il danno iure hereditatis che il danno iure proprio sofferto dai congiunti; tale soluzione dommatica è oggetto di censura in gravame.
2- Occorre pertanto procedere preliminarmente a verificare il corretto inquadramento della fattispecie prodromica alla liquidazione dei danni .
Ritiene il Collegio che la vicenda vada più correttamente riportata nell’ambito del danno ‘da perdita anticipata della vita’. Tale soluzione consente in primo luogo di superare la preliminare eccezione di
difetto di una autonoma domanda di <> richiedendo effettivamente la pretesa risarcitoria del danno da perdita di chance una apposita ed autonoma domanda, non cumulabile con quella generica di ‘danni patrimoniali e non patrimoniali’, mentre , riportata la questione in esame nel perimetro della perdita anticipata del rapporto parentale, la pretesa può ben essere ricompresa nella domanda generica ed onnicomprensiva di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla morte della , formulata in citazione.
2-1. Il Collegio perviene a questa ricostruzione assumendo come punto di partenza le conclusioni di cc.tt.uu. in sede di relazione peritale, che, sia nella relazione di primo grado che in questa sede, affermando con chiarezza come <> , sicché secondo <>.
Tali esiti – che il Collegio reputa chiari e coerenti con le indagini svolte e condivisibili, anche perché non specificamente contestati – escludono che si possano intendere sic et simpliciter riferite ad un danno da perdita di chances di sopravvivenza; si è in presenza, invece, della diversa ipotesi del danno da perdita anticipata del bene vita per il paziente e, conseguentemente, del danno da perdita anticipata del rapporto parentale per i congiunti. La avrebbe infatti avuto una elevatissima probabilità di sopravvivenza in ragione del 90%, sicché aveva una quasi certezza di sopravvivere per altri 5 anni, quando comunque la morte sarebbe sopraggiunta a causa della patologia Il ritardo diagnostico, quindi, ha cagionato la morte anticipata della paziente, che sarebbe invece sopravvissuta significativamente più a lungo, per almeno 5 anni, ove la diagnosi fosse stata tempestiva: tali passaggi non consentono un inquadramento della vicenda nell’ambito della ‘perdita di chance di sopravvivenza’, bensì in quella di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita (vedi in tal senso anche Cass. civ. sez. III, 09/03/2018, n.5641).
La consulenza tecnica d’ufficio sostanzialmente ha affermato che la morte è stata una conseguenza della condotta dei medici, in relazione al ritardo diagnostico, che ha ridotto la probabilità al 90% di sopravvivenza di 5 anni cui avrebbe avuto diritto la paziente, per cui in ogni caso, sulla base di un ragionamento controfattuale, la morte, ove il trattamento della patologia fosse stato adeguato ed immune da censure, sarebbe sopraggiunta, con elevata probabilità, non prima dei successivi 5 anni.
2.2- Facendo applicazione di detti principi, quindi è accertato che la ove fosse stata adeguatamente trattata, se non avrebbe avuto la possibilità di guarigione da tale patologia, avrebbe avuto invece la possibilità di sopravvivenza per almeno altri 5 anni, con elevatissima probabilità – pari al 90%
nonostante la patologia tumorale: la morte della paziente legata alla patologia tumorale si sarebbe
comunque verificata, ma la condotta negligente dei medici ne ha cagionato la morte anticipatamente, producendo un danno-conseguenza. Tale probabilità di sopravvivenza, indicata dai cc.tt.uu., incide sulla entità del danno risarcibile, perché la paziente, se pure aveva a causa della patologia tumorale comunque aspettative di vita inferiori a quelle di un soggetto sano, tuttavia è stata deprivata della probabilità di maggiore sopravvivenza; tanto consente di inquadrare il danno subito non in un danno da perdita di chance s, bensì nel danno da perdita anticipata del rapporto parentale, derivante dal decesso della congiunta. Secondo la giurisprudenza, in tema di responsabilità medica, infatti il danno va distinto a seconda delle conseguenze derivanti dalla condotta del sanitario: quando questa abbia provocato la morte del paziente, che invece con un comportamento corretto (ad esempio, una diagnosi tempestiva e/o una terapia adeguata), avrebbe avuto possibilità di guarigione, e/o di sopravvivenza più a lungo, allora si verte in una situazione di certezza del danno, poiché l’evento morte è conseguenza diretta della malattia e della condotta colpevole del medico. Se, invece, la condotta del medico ha cagionato un danno incerto, in quanto è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento e/o la vita sarebbe durata maggiormente e con minori sofferenze, si verte in una situazione di incertezza e dunque è più appropriato parlare di <>.
2.3- Il danno da perdita di chance , in ambito di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, consiste invero nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (quale la maggiore durata della vita e/o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente alla colpa del medico. Ne deriva un danno non patrimoniale risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.
2.4- Il danno da perdita anticipata della vita va distinto quindi, a mente della giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. civ. sez. III, 19/09/2023, n.26851), da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l’incertezza eventistica, che di quest’ultima costituisce il fondamento logico, prima ancora che giuridico, è smentita proprio da quell’evento; ne consegue che il risarcimento da “perdita anticipata della vita” e quello da perdita di “chance” di sopravvivenza sono voci di danno logicamente incompatibili tra di loro (salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo).
Pertanto, essendo accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico ha anticipato la morte del paziente, il danno determinato da tale evento è risarcibile; ove, invece, vi fosse stata incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell’errore medico, il paziente, o i suoi eredi, avrebbero solo potuto pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ove ne ricorressero i
consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo.
§ 6- . Profili risarcitori – la entità del risarcimento
1- Occorre, a questo punto, procedere alla disamina dei singoli motivi di appello, che, per quanto di interesse, si appuntano avverso i singoli passaggi motivazionali contenuti in sentenza. Le doglianze esposte rispettivamente sia dagli appellanti, e , sia dagli appellati, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto sono strettamente connesse, unite dal medesimo asse concettuale, relativo all’iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di liquidazione del danno.
2. Il primo motivo di censura dedotto sia da , sia dagli appellati, nell’ appello incidentale, (se pure condizionato all’accoglimento dell’appello principale e ad una eventuale riforma della sentenza di primo grado nel quantum ) riguarda la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
E ‘ ce nsurata sia la scelta del tribunale di utilizzare, quale criterio di riferimento , le tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Roma, invece, di utilizzare la tabelle del Tribunale di Milano, sia la qualificazione di tale danno come danno da perdita del rapporto parentale invece di ‘ danno da anticipata perdita del rapporto parentale ‘, sia – quanto agli appellati – per il fatto di aver il tribunale operato una la riduzione del 5% dell’importo, calcolato su base tabellare, per adeguarla alla peculiare fattispecie mentre il valore tabellare non sarebbe suscettibile di alcuna riduzione, ra ppresentando un minimo invalicabile. E’ censurata, infine, anche quantificazione del danno liquidato agli appellanti in misura eguale, anche se all’epoca dei fatti non conviveva più con il nucleo familiare della , sicché aveva diritto a un ristoro diverso ed inferiore.
Tali censure sono fondate nei limiti di cui si dirà.
2.1- In primo luogo è fondato è il profilo con cui si invoca una liquidazione ottenuta facendo applicazione della tabelle di Milano. Va detto che il tribunale ha utilizzato le tabelle di Roma perché all’epoca della decisione (2022) con riferimento ad danno da perdita del rapporto parentale tali tabelle, adottate con il sistema a punti, erano ancora preferibili a quelle del tribunale di Milano, che invece fino al 2021 liquidavano il danno con un sistema ‘a forbice’, fissando cioè un importo minimo ed un massimo cui ragguagliare il ristoro su base puramente equitativa, sistema criticato perché non consentiva di ancorare tale valutazione equitativa ad aspetti obiettivi e certi per prevenire ad una liquidazione pienamente satisfattiva del danno sofferto ma verificabile.
Dal 2022 anche il tribunale di Milano si è dotato di un sistema cd. ‘a punti’ e quindi superate le ragioni che avevano giustificato medio tempore l’utilizzo delle tabelle romane – la liquidazione effettivamente va più correttamente operata sulla base delle tabelle di Milano. Anche perché la Corte di Cassazione più volte
ha ribadito il primato delle tabelle milanesi su quelle romane (cfr. Cass. civ. sez. III, 03/10/2023, n.27901) affermando come “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale- Tale preminenza ‘paranormativa’ delle tabelle milanesi , prima della adozione della Tabella Unica Nazionale, nasce dalla considerazione che dette tabelle contengono un’opera di sintesi dei vari parametri da applicare al risarcimento migliore rispetto alle tabelle romane.
Conseguentemente, per la quantificazione del risarcimento, la Corte farà riferimento alle tabelle adottate dall’Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano più recenti ( 2024) . Va segnalato che, con il D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2025), è stata introdotta la Tabella Unica Nazionale, già disposta con l’art. 1, comma XVII, della l. n. 124/2017; tuttavia, ai sensi dell’art. 5 del citato D.P.R., t ale tabella si applica a eventi verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame.
2.2. Per quanto detto va risarcito non il danno da perdita di chance di sopravvivenza del rapporto parentale, ma il danno da perdita anticipata del rapporto parentale. La condotta colpevole del sanitario ha cagionato la perdita anticipata della vita del congiunto, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva; il “danno da perdita anticipata della vita” è quindi appresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto, sulla base del criterio causale del “più probabile che non”, l’evento morte della paziente, verificatosi in data X, si sarebbe verificato, in assenza dell’errore medico, dopo il tempo (certo) dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il tempo di vita non vissuto rappresenta dunque un risarcimento del danno da morte, riconoscibile, iure proprio , ai congiunti. Perso
Precisa la giurisprudenza che un danno da “perdita anticipata della vita” è risarcibile “iure proprio” ai congiunti, quale pregiudizio subito per il minor tempo vissuto dal congiunto.
3- Alla luce di tale considerazioni, la sentenza di primo grado merita di essere riformata: si verte effettivamente in una ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale da morte anticipata e non in ipotesi di danno perdita di chances di sopravvivenza del rapporto parentale, per la certezza scientifica fornita dai c.t.u. che la morte sarebbe intervenuta solo dopo 5 anni e non già subito.
Tanto appare conforme ai principi della Suprema Corte secondo cui (Cass. civ. sez. III, 09/03/2018, n.5641) qualora l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, nel caso di specie, la perdita anticipata della vita, non è lecito discorrere di ‘chance perduta’, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse.
La domanda di risarcimento del danno parentale va qualificata quindi non in termini di chance né di perdita del rapporto tuot court ma come danno parentale da perdita anticipata della vita , risarcibile ai congiunti iure proprio.
3.1.- Quanto alla entità di tale ristoro, la liquidazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, seppure effettuata in via essenzialmente equitativa, non può prescindere dal dato di partenza rappresentato dai valori espressi dalle tabelle elaborate dalla giurisprudenza in materia di danno da perdita del congiunto, tabelle, peraltro, inapplicabili in via diretta ed immediata essendo destinate a monetizzare una diversa tipologia di danno.
È ius receptum che, nel caso di danno da perdita anticipata della vita, il risarcimento spettante iure proprio ai familiari debba essere ridotto sulla base del periodo di tempo ad essi concretamente sottratto nel godere del rapporto con la persona deceduta anzitempo. L ‘elaborazione di un metodo di calcolo del danno da perdita anticipata del rapporto parentale deve naturalmente essere allineato rispetto alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte. Il danno dovrà essere, dunque, valutato proporzionalmente, sulla base dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell’errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare. Il termine di riferimento non è più rappresentato dalla durata media della vita, m a dalla durata della vita della vittima in assenza dell’errore medico. In una proporzione, tale valore costituirà il primo termine e corrisponderà percentualmente al 100%, cioè al massimo di quanto la vittima avrebbe potuto ancora sperare di vivere. Il tempo di vita sottratto a causa dell’errore medico corrisponde al ‘torto’ effettivamente subito dalla vittima e rappresenterà il terzo termine della proporzione. Il quarto termine (incognito) restituirà il valore percentuale del tempo sottratto alla vittima p er effetto dell’errore medico in funzione della durata di vita sperata in assenza di tale errore.
La formula è così sintetizzabile: <>.
3.2 Nella specie l’ errore medico è consistito nel ritardo diagnostico della neoplasia per la quale la paziente di 51 anni che aveva aspettativa di vita di altri 5 anni, sicché l’errore ha evidentemente RAGIONE_SOCIALE la paziente di 5 anni di vita. La proporzione impostata secondo la formula, tenuto conto che la è deceduta a 51 anni, ma avrebbe potuto vivere senza l’errore medico altri 5 anni e quindi fino a 56 anni, sarà : <>; il risultato è di 8,9% che rappresenta, pertanto, la percentuale del danno da perdita del rapporto parentale spettante a titolo di danno per la vita sottratta rispetto a quella raggiungibile in assenza di malpractice .
3.3. Va accolta anche la censura che riguarda la posizione del figlio, , oggetto del motivo di appello formulato dalla dr.ssa perché in effetti, non avendo la parte danneggiata
onerata di tanto, dato prova della sua convivenza, e non potendo presumersi tale situazione anche per l’età del danneggiato (23 anni) , non può riconoscersi a questi il relativo punteggio, sicché i punti complessivamente considerati a favore di sono 69, invece di 85 (che sarebbero spettati ove vi fosse prova della convivenza).
3.4. RAGIONE_SOCIALEeggiato il danno da perdita parentale di ciascuno dei congiunti sulla base della tabelle di Milano con il sistema a punti, questo dovrà essere rapportato agli anni di vita effettivamente sottratti sulla base della percentuale dell’8,9% ottenuta. Conseguentemente: spettano a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale, con gli opportuni arrotondamenti:
€ 28.180,00 a (8,9% della somma di € 316.791,00 per 81 punti)
€ 30.283,00 a (8,9% della somma di € 340.257,00 per 87 punti)
€ 24.017,50 a (8,9% della somma di € 269.859 per 69 pu nti)
Le doglianze vanno in tale senso ed entro questi limiti accolte, sicché, con assorbimento di ogni altro profilo, la entità delle somme liquidate ai congiunti in sentenza, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale, vanno così ridefinite.
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4- Un secondo motivo di appello principale ed incidentale riguarda la liquidazione del ‘ danno non patrimoniale e del danno terminale ‘da perdita di chance ‘ spettante iure hereditatis .
Lamenta l’appellante principale che tale danno erroneamente qualificato come danno da perdita di chance , sarebbe stato liquidato come danno terminale che – siccome superiore ai 100 giorni- è stato liquidato con un incremento del 50% in più, che non sarebbe dovuto.
Anche gli appellati in via incidentale censurano tale aspetto della liquidazione, assumendo come non congrua e non adeguata al pregiudizio sofferto la liquidazione operata dal tribunale in relazione a tale tipologia di danni.
Tale danno, per tutto quanto già detto, va ricondotto nell’ambito del danno <> e non già nell’area del <> . Il danno subito dalla è quindi danno da perdita anticipata della vita e non già danno da perdita di chance.
4.1- Con riferimento a tale tipologia di danno (da perdita anticipata della vita), il pregiudizio derivante dall’anticipazione della morte, evento che sarebbe comunque sopraggiunto, se pure a distanza di tempo, non è danno risarcibile iure hereditatis perché non è trasmissibile agli eredi. Se quindi una condotta illecita del medico, si ponga come causa certa della morte, anche solo in termini di anticipazione dell’evento morte, sono oggettivamente reclamabili iure successionis soltanto:
il danno biologico terminale , quale pregiudizio alla salute, che, anche se temporaneo, prescinde dalla percezione cosciente della lesione da parte della vittima nella fase terminale della stessa e richiede ai fini della risarcibilità solo che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un’apprezzabile lasso di tempo;
il danno morale terminale, cioè il danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell’avvertire la ineluttabile approssimarsi della propria fine, che è risarcibile a prescindere dall’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza. In questo senso si pone anche la sentenza n. 21415 del 30 luglio 2024, con cui la Cassazione ritorna sulla differenza tra la condotta che ha determinato la morte, anche semplicemente solo anticipandola, e quella che ha determinato la perdita di una semplice chance di sopravvivenza.
5.2. -Alla luce di tali argomenti, agli eredi della spetta iure hereditatis solo il <, calcolato in base a lle tabelle di Milano come ‘danno non patrimoniale terminale’ ; detto danno ammonta a complessivi € 129.063 . Infatti, l’importo spettante sulla base delle tabelle di Milano 2024 è pari ad € 35.247 per i primi tre gg + € 62.544 per i gg dal 4° al 100 ° + € 31.272 (pari al 50% di 62.544,00), tenuto conto dell’aumento per la personalizzazione (del 50% sull’importo esclusi i primi tre anni), misura massima spettante per la maggior durata e penosità di tale sofferenza morale, al fine di adeguare tale criterio alle peculiarità del caso concreto.
Va accolto quindi per quanto di ragione sia l’appello principale, sia la impugnazione incidentale proposta dagli appellati, che consente di riformare la sentenza, sicché in luogo dell’importo di € 109.882 indicato in sentenza per danno non patrimoniale da perdita di chance , va invece liquidato agli appellanti, iure hereditatis il maggior importo € 129.063,00 , ma a titolo di ‘danno morale terminale’ . Non si incorre in violazione del divieto di reformatio in peius perché l’importo liquidato in sentenza è comunque impugnato dagli appellati che reclamano una somma maggiore.
L’importo andrà poi suddiviso fra gli eredi in base alle rispettive quote ereditarie in ragione di 1/3 ciascuno, sicché a ciascuno degli eredi , , e spetterà la somma di € 43.031,00.
6- Oggetto di censura è anche l’incongruità della somma liquidata in sentenza a titolo di danno patrimoniale, da perdita del contributo economico – lucro cessante- reso dalla defunta , quale casalinga ai suoi familiari; da un lato, l’appello di lamenta che tale liquidazione è stata effettuata attraverso un metodo astratto di destinazione di quote reddituali ai familiari, peraltro già percettori di reddito e quindi non corretto; dall’altro, gli appellati COGNOME deducono invece la incongruità di detta somm a, liquidata dal tribunale in complessivi € 68.416,00 ( calcolando la pensione sociale annua di 13.691,21, per i 5 anni di vita sottratti alla danneggiata), laddove l’importo a loro dire spettante a tale titolo sarebbe pari ad € 220.411,00.
Le censure da esaminare congiuntamente, possono essere accolte per quanto di ragione e rigettate nel resto.
Incontestato è lo svolgimento di attività di casalinga da parte della e che effettivamente con la morte anticipata è venuta meno tale utilità economica per i familiari, privati dell’apporto lavorativo di tipo casalingo da parte della defunta, rispettivamente madre e moglie. Tale perdita economica va risarcita integrando un’ipotesi di danno patrimoniale, sofferto per la perdita della persona che provvede al lavoro domestico, da parametrare sul danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica può essere riconosciuto infatti non solo al danneggiato che, al momento del sinistro, già svolgeva un’attività, ma anche a soggetti che non svolgevano alcuna attività ovvero che svolgevano attività lavorativa domestica, ove venga fornita la prova, anche tramite presunzioni, della specifica attività lavorativa. Va ricordato che si tratta di un danno patrimoniale che richiede una prova più rigorosa, tuttavia ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest’ultima non avesse un lavoro, fermo restando l’onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all’uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico (Cass. civ. sez. III, 15/06/2023, n.17129)
La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge, cionondimeno, un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, lato sensu, della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee.
E’ in atti, in difetto di censure specifiche, la prova della attività lavorativa di casalinga della .
Oggetto di censure è invece la modalità di liquidazione. Ritiene la Corte che il criterio utilizzato dal tribunale sia corretto: l’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale (Cassazione civile sez. III, 18/07/2023, n.20922).
Corretto è quindi il punto di partenza adottata dal tribunale e rappresentato dall’importo corrispondente al triplo della pensione sociale attualmente erogata; va tuttavia considerato che, proprio in ragione delle condizioni fisiche della danneggiata, non può ipotizzarsi che tale apporto sarebbe rimasto inalterato nei
5 anni in cui la paziente sarebbe vissuta in più, ove il ritardo diagnostico non ci fosse stato – come ritenuto dal tribunale – perchè comunque la ingravescenza della malattia e la invasività delle cure chemioterapiche avrebbe -quanto meno negli ultimi 2 anni -non solo impedito alla lo svolgimento del lavoro domestico, ma determinato una situazione tale per cui, avendo la stessa necessità di assistenza continua, non avrebbe potuto svolgere alcuna attività.
Appare opportuno ridurre tale importo a soli tre anni, sicché, moltiplicando il triplo della pensione sociale annuo, pari all’attualità ad € 21.008,00 (€ 538,68 mensili, per 13 mensilit à = pensione sociale annua € 7.002,70 X 3) per tre anni, si determina la somma di € 63.024,00, a titolo di lucro cessante, da liquidare pro quota a ciascuno degli eredi, a titolo di danno patrimoniale subito, per aver perduto anticipatamente l’apporto economico della madre/moglie. Tanto vale ovviamente solo per i due familiar i conviventi, che potevano usufruire di tale apporto economico perduto, e non per , perché, in assenza della prova della convivenza con la madre, non era più beneficiario di tale apporto lavorativo già prima del decesso.
A ciascuno spetterà quindi la somma di € 31.512,00.
7- Va disatteso, invece, il motivo di appello incidentale, che concerne il rigetto della domanda di risarcimento del danno per carenza di consenso informato della danneggiata, per la lesione del suo diritto all’autodeterminazione in conseguenza della carenza informativa circa l’intervento e le conseguenze postoperazione.
La censura non merita accoglimento.
In primo luogo, va ricordato – in via dirimente – che comunque in tema di attività medico-chirurgica, con la sentenza n. 28985/2019, della Corte di Cassazione -in senso conforme: Cass. n. 9706/2020 e Cass. n. 24471/2020 – si sono affermati i seguenti principi (cui il Collegio intende dare seguito): 1) la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2; 2) sebbene l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell’unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente – che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l’inadempimento dell’obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del
pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all’omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose; 3) qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell’individuazione della causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute, se determinata dalla errata esecuzione della prestazione professionale; mentre, se egli avrebbe negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile “ab origine” alla violazione dell’obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all’errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza; 4) le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit (Cass. 2847/2010 e successive conformi): al riguardo, la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall’omessa informazione.
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all’evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all’evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all’autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Pertanto, i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate
conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sè, in termini psichici e fisici. In tal senso anche Cass. civ. III sez. 7.10.2021 n. 27268.
In ogni caso il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ma questi ha l’onere di allegazione e prova che avrebbe rifiutato la prestazione medesima se adeguatamente informato.
Ebbene nel caso di specie l’appellante ha dedotto a base della pretesa risarcitoria soltanto la violazione del diritto alla autodeterminazione, senza dedurre neppure -oltre che ovviamente provare -che avrebbe rifiutato la prestazione, ove adeguatamente informata. Occorre in sostanza dimostrare circostanze utili a ricostruire al scelta che presumibilmente il paziente avrebbe effettuato ex ante .
In difetto la domanda va disattesa.
8Va infine disattesa la censura di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per l’omesso esame della domanda di danni patiti dai sig.ri durante la malattia della loro congiunta. Va precisato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
In particolare, nella specie la domanda è stata implicitamente disattesa, perché infondata, in ragione del fatto che i danni liquidati in sentenza a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale sarebbero onnicomprensivi di ogni pregiudizio sofferto dai congiunti e connesso alla perdita subita, conseguenti all’errore diagnostico ed alla morte anticipata della paziente. E’ vero che il danno da perdita anticipata della vita non appare satisfattivo anche dell’ulteriore pregiudizio, connesso alle sofferenz e morali subite dai congiunti nell’assistere alla malattia, che ha portato al decesso della madre/ moglie e alla assistenza prestata alla stessa durante la malattia, tuttavia occorre considerare che tali sofferenze sono correlate alla malattia ed al decesso della , la quale avrebbe comunque sofferto e sarebbe deceduta a causa della malattia, tale che il ritardo diagnostico e l’anticipazione del decesso non hanno determinato in capo ai congiunti alcun danno diverso ed ulteriore, rispetto alla soffer enza che questi avrebbero comunque provato, per l’assistenza e per la perdita del congiunto, anche ove l’errore diagnostico non ci fosse stato.
Tale motivo va disatteso.
9Consegue, con assorbimento di ogni altra questione, l’accoglimento, per quanto di ragione, nei termini di cui si è detto, dell’appello principale di e di , nonché dell’appello incidentale.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata, sicché l’importo per cui è condanna va rideterminato nella somma di € 277.497,50, così suddivisa:
€ 102.723,00 in favore di (di cui € 31.512,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante; € 43.031,00 per danno iure hereditatis pro quota ed € 28.180,00 per danno iure proprio );
€ 106.826,00 in favore di ( di cui € 31.512,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante; € 43.031,00 per danno iure hereditatis pro quota ed € 30.283,00 per danno iure proprio );
€ 67.948,50 in favore di (di cui € 43.031,00 per danno iure hereditatis pro quota ed € 24.017,50 per danno iure proprio ).
Su ll’ importo, così correttamente liquidato, già calcolato all’attualità, non spetta pertanto alcuna rivalutazione monetaria. Detta somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell’evento dannoso (2014) e magg iorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così complessivamente liquidata, posto che il credito di valore con la sentenza si converte in credito di valuta.
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§ 7 -La domanda di malleva nei confronti di .
Infondato è il terzo motivo di appello proposto da con cui si deduce che il tribunale ha erroneamente accolto la domanda di garanzia, proposta dalla dr.ssa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE assicuratrice escludendo l’operatività ‘a secondo rischio ‘ laddove, invece, a detta dell’appellante, la polizza contratta poteva trovare esecuzione solo nel caso in cui la somma riconosciuta agli attori avesse superato il massimale previsto dal contratto di assicurazione stipulato dalla con RAGIONE_SOCIALE
Tale assunto è infondato.
In primo luogo è stata affermata una responsabilità esclusiva della dr.ssa che, nella specie, non ha agito quale dipendente della ma quale libero professionista RAGIONE_SOCIALE, sicché la polizza, contratta dalla a favore dei propri dipendenti, non può trovare applicazione nel caso di specie; tanto esclude di per sé la operatività ‘a secondo rischio’; in secondo luogo si osserva che il contratto di assicurazione prodotto in atti, al punto 3.8 sotto la rubrica ‘ dipendenti a tempo pieno presso aziende sanitarie pubbliche personale dipendente da aziende sanitarie private medici convenzionati con il servizio sanitario pubblico ‘ prevede che <>.
Nella specie, quindi, va applicato il secondo comma dell’articolo 3.8 – relativo alla responsabilità civile professionale del medico – per cui la polizza resta operativa e deve intendersi operante ‘ a primo rischio ‘ La sentenza sul punto va confermata.
Resta pertanto ferma la malleva di per le somme che sarà condannata a versare sia per sorte capitale ed accessori, che per spese di lite e c.t.u., con le stesse modalità e nei medesimi limiti del massimale già indicati in sentenza.
§ 8 – Spese di lite
1. La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali sicché le spese di lite relative al primo grado vanno ridefinite in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d’appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l’onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia (v. Cass. civ. sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. civ. sez. LL 01/06/2016, n. 11423, Cass. civ. sez. III, 13/04/2010, n. 8727; più di recente Cass. civ. sez. trib., 03/09/2024, n.23639).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) tenuto conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all’esito della controversia decisa dal giudice dell’impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l’infrazionabilità della domanda.
Va anche osservato che se la pur congrua riduzione dell’importo richiesto originariamente a titolo di danni non incide sulla sostanziale soccombenza della controparte, sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese, tuttavia il mancato accoglimento di alcune domande di danni comporta reciproca soccombenza e rende opportuna invece una parziale compensazione, in ragione di ¼; la restante parte va posta a carico della parte prevalentemente soccombente e va computata sulla base dello scaglione individuato in base all’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum .
2. Le spese del doppio grado sostenute dall vanno invece interamente poste a carico degli attori, perché soccombenti, e sono liquidate come in dispositivo, sempre sulla base del decisum. RAGIONE_SOCIALE
3 Le spese delle cc.tt.uu, svolte in primo grado ed in appello, nella smira già liquidata in atti, restano a carico di , secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce , definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da con atto di citazione notificato il 13.07.2022 nei confronti dell di nonché di , e , nonché sull’appello incidentale da questi ultimi proposto e sull’impugnazione proposta dall’ nel giudizio riunito R.G. n. 603/2022, nonché su quella proposta da nel giudizio riunito R.G. n. 616/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1718/2022, pubblicata in data 09.06.2022, così provvede:
accoglie gli appelli, principali e incidentale, per quanto di ragione;
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento della somma complessiva di € 277.497,50, di cui € 102.723,00 in favore di , € 106.826,00 in favore di ed € 67.948,50 a oltre accessori come in motivazione indicato;
rigetta la domanda proposta dagli attori con la citazione di primo grado nei confronti della
conferma la condanna di a tenere indenne di quanto sarà tenuta a versare in virtù del capo b), con le medesime modalità e con i limiti già indicati nella sentenza impugnata;
compensa per ¼ le spese di lite del doppio grado e condanna al pagamento, in favore di , e , in solido fra loro, della restante parte delle spese, che per l’intero liquida per il primo grado in € 20.000,00 e per il presente grado in € 16.000 ,00, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
pone definitivamente le spese delle cc.tt.uu. a carico di ;
condanna , e in solido al pagamento, in favore della delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 20.000,00 e per il presente grado in € 16.000 ,00, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
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