SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1414 2025 – N. R.G. 00000490 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 24 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa tra:
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO congiuntamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, per procura in calce all’atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Direttore Generale dott.ssa quale legale rappresentante p.t.-, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI :
PER PARTE APPELLANTE : ‘… in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza n. 682/2024 del Tribunale di Massa, accertare e dichiarare la responsabilità dell’ per i fatti di causa; Per l’effetto, rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale secondo il corretto criterio del
danno biologico differenziale, applicando la differenza tra il valore monetario del 25% e quello del 18% di invalidità secondo le Tabelle di RAGIONE_SOCIALE 2024, con liquidazione del differenziale del 7%, pari a € 45.736,00o in quella somma maggiore o minore differenziale determinata dal Giudice, oltre alla corretta liquidazione dell’inabilità temporanea per 30 giorni ITA 100% e 150 giorni IT 50%, come da CTU, con applicazione dei valori tabellari stabiliti per le indennità temporanee macro permanenti; riformare la parte relativa alle spese di lite, ex DM 55/2014, con conseguente liquidazione dei compensi per il primo grado e per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. secondo il valore medio; Condannare l’appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, comprensive di spese generali, CPA, IVA… ‘;
PER PARTE APPELLATA : ‘… in via principale: rigettare l’appello proposto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 682/2024 pubblicata il 04/12/2024 nella causa r.g. 1213/2020; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’ecc.ma corte accogliesse anche solo parzialmente le domande di parte appellante, si chiede di voler ridurre l’importo del risarcimento come richiesto in atto di citazione in appello a quanto ritenuto congruo e di giustizia; in ogni caso: con vittoria di spese di lite, anche di primo grado, da liquidarsi ex d.m. n. 55/2014, senza applicazione di iva e cap (trattandosi di contenzioso gestito da RAGIONE_SOCIALE), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all’avvocato dipendente dell’ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti… ‘.
Parola chiave: responsabilità medica
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
dopo aver promosso procedimento ex art. 696 bis cpc presso il Tribunale di Massa, ha presentato ricorso ex art. 702bis c.p.c. nei confronti dell’ con il quale ha sostenuto:
di essersi sottoposta in data 16.11.2011 ad intervento chirurgico di protesizzazione di anca sinistra per presenza di coxoartrosi sinistra presso la RAGIONE_SOCIALE dell’ospedale di Carrara;
che, a seguito del menzionato intervento, si era verificata una reazione avversa ‘metallo-metallo’, con conseguente quadro clinico algo-disfunzionale con metallosi ed ampia sofferenza periprotesica;
che tali complicanze avevano reso necessario la sua sottoposizione ad ulteriore intervento chirurgico di revisione eseguito in data 26.11.2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE;
che tale secondo intervento non aveva consentito di eliminare tutte le conseguenze pregiudizievoli legate alla prima operazione, residuando severo quadro algodisfunzionale ascrivibile al danno da metallosi;
che il rapporto causale tra la prima operazione e la compromessa condizione clinica di era stata confermata anche dall’atp svolto prima
dell’instaurazione del giudizio di merito; la ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna dell’ente convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito della reazione avversa metallo-metallo verificatasi in conseguenza di
responsabilità medica. Costituendosi in giudizio, la ha
chiesto rigettarsi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, insistendo sull’assenza di responsabilità.
La causa, istruita per mezzo della CTU -svolta nell’ambito dell’atp -e della documentazione versata in atti è stata decisa con la sentenza n. 682 del 3.12.2024, pubblicata in data 4.12.2024 che, riconoscendo la responsabilità dell’ente convenuto, ha così statuito in dispositivo: ‘1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per l’effetto condanna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di che liquida in complessivi € 16.894,05, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, nonché € 1.184 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi alla presente sentenza e oltre interessi legali sull’importo così determinato dalla presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;
2. condanna la RAGIONE_SOCIALE alla refusione nei confronti di delle spese di lite, liquidate, quanto alla presente causa di merito, in € 2.538,50 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva se dovuta, cpa come per legge; quanto al procedimento n.r.g. 2471/2017 in € 1.168,50 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva se dovuta, cpa come per legge; oltre spese di ctu espletata nel procedimento n.r.g. 2471/2017 ‘.
2 Il Giudizio di appello
ha impugnato la superiore sentenza, domandandone, da un lato, la riforma in punto quantum liquidato a titolo risarcitorio e, dall’altro, la revisione delle spese liquidate poiché dimidiate dal giudice di prime cure.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto rigettarsi l’appello ovvero, in subordine, di congruamente determinare quanto spettante a titolo risarcitorio all’appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 17 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 Motivi di appello
Incontestati sia l’ an della responsabilità sanitaria in capo alla (vds. CTU: ‘… fu utilizzato un manufatto protesico ‘metallo-metallo’ con componente femorale ‘tradizionale’ e cotile non cementato (BHR) che permetteva l’accoppiamento con una testa di grande diametro. L’esito dell’intervento fu precocemente insoddisfacente essendo iniziata una sintomatologia dolorosa dopo alcuni mesi dall’intervento, proseguita ed aumentata nel tempo; a seguito di accertamenti ematici e strumentali si è poi giunti alla conclusione della presenza di una ‘metallosi’ che ha comportato un secondo intervento …’), che la quantificazione dell’invalidità permanente e di quella temporanea (vds. CTU: ‘… la signora presenta una menomazione anatomo funzionale all’anca sinistra valutabile con una percentuale di invalidità permanente del 25%; nel caso di risultato ottimale del primo intervento chirurgico l’invalidità permanente sarebbe stata comunque nell’ordine di un 18%. Potrà inoltre essere riconosciuto un periodo di giorni 30 di inabilità temporanea assoluta seguita da mesi cinque di inabilità temporanea parziale al 50%, quale maggior periodo di sofferenza e di tentativo riabilitativo… ‘), con il primo motivo di appello ha lamentato l’erronea liquidazione del danno biologico cd. differenziale operata dal Tribunale. Secondo l’appellante, il Tribunale non aveva fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che,
per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. Applicando tali principi, il Tribunale avrebbe liquidato un importo superiore a titolo di danno non patrimoniale, determinandolo nella differenza tra quanto le tabelle milanesi liquidano per un’invalidità del 25% (quale invalidità attuale) e quanto liquidato per il 18% (invalidità che sarebbe residuata, secondo la ctu, nel caso in cui non vi fosse tato l’errore medico), pari, quindi, a € 45.736,00. Il Tribunale non avrebbe, quindi, dovuto fare applicazione delle tabelle di liquidazione delle lesioni micro-permanenti richiamate dall’art. 139 d.lgs. 209/05 neppure per quanto riguarda l’invalidità temporanea, da liquidarsi anch’essa secondo le tabelle milanesi.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l’assenza di motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale di dimidiare la misura delle spese di lite liquidate, non potendosi certo la controversia definire come semplice.
4 L’ammontare del risarcimento
Il primo motivo di appello è fondato e pertanto merita accoglimento.
la Corte Osserva sul punto come a venire in rilievo nel caso de quo sia un danno cd. differenziale; danno che si caratterizza per non derivare nella sua interezza dal fatto
illecito, ma dall’essere espressione di uno stato patologico pregresso, privo di correlazione causale con l’illecito, sul quale si interseca l’evento lesivo.
Orbene, poiché in questa evenienza il pregiudizio patito presenta una gravità evidentemente maggiore rispetto a quella che si avrebbe nell’ipotesi di causalità ‘esclusiva’, la giurisprudenza ha precisato come in sede di liquidazione del danno debba tenersene conto; quanto precede, al fine di assicurare una tutela effettiva al danneggiato e propriamente riparatoria rispetto al tipo di danno patito.
È, infatti, in vista di tale fine che, precisa la Suprema Corte, ‘ la liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all’errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d’invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l’invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale ‘ (vds. Cass. Sez. I, Ord. 24.2.2025 n. 4780).
Applicando tale principio al caso de quo, sulla base delle tabelle milanesi, l’importo dovuto a titolo di risarcimento viene così determinato:
TABLE
l’importo per l’invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d’invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (vds. Cass. Sez. III, Ord. 29.10.2019, n.27602).
Nella specie, non si pone neppure un problema di applicazione della T.U.N., tenuto conto del fatto che, al momento della liquidazione del danno da parte della sentenza di primo grado (pubblicata il 4 dicembre 2024), tali tabelle non esistevano ancora (il decreto è di gennaio 2025 ed è stato pubblicato solo a febbraio 2025). Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto: ‘In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell’intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima). (Cass. 8839/25). Le uniche tabelle certificate come eque dalla consolidata
giurisprudenza, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, erano quelle milanesi.
5 Le spese di lite
Il secondo motivo di appello risulta assorbito, in considerazione della necessità di riliquidare gli importi dovuti a titolo di spese di lite alla luce dei nuovi importi liquidati, come specificato dalla giurisprudenza (Cass. sez. VI, ord. 24.1.2017, n.1775: ‘… In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese …’).
Considerata, pertanto, la complessiva soccombenza della e tenuto conto dello scaglione di valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) la Corte ritiene di poter applicare per entrambi i gradi di giudizio e tutti i procedimenti i valori medi del D.M. 55/14, ad eccezione che per la fase dell’istruttoria, posto che in primo grado l’atp ha supplito a tale attività, mentre in appello non si è reso necessario alcun approfondimento istruttorio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 682 del 3.12.2024, pubblicata in data 4.12.2024 ed in accoglimento del primo motivo di appello proposto da
-ridetermina l’importo che la è tenuta a pagare a a titolo di danno non patrimoniale in € 57.811,00; oltre accessori come specificato in parte motiva;
-ridetermina le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva che la è tenuta a rifondere a in € 3.827,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
–
ridetermina le spese di lite del procedimento di primo grado che la è tenuta a rifondere a in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-condanna la a rifondere a le spese di lite del giudizio di appello, che liquida in € 12.154,00 oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Genova, 17 dicembre 2025
Il relatore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Sentenza redatta dal MOT dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME