Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23773/2021 R.G. proposto da:
S.L. , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
S.0 COGNOME
I COGNOME
I, COGNOME
NOME COGNOME
I, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME che li rappresenta e difende;
NOME COGNOME , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) LTD, in LTD; LTD, in
COGNOME
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 878,2024
Numero di raccoltaAenerale 10901,2024
23,04,2024
persona COGNOME dei COGNOME rispettivi COGNOME lega li COGNOME rappresentanti · ro COGNOME W r 27 .)6Virglone elettiva mente domiciliate in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
sul ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente (successiva-incidentale)-
contro
RAGIONE_SOCIALE> elettiva mente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
NOME COGNOME domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti-
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10901/2024
RAGIONE_SOCIALE (EUROWET ert ua llgel2n37014;22°02244 RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE., ASL N. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE-L’RAGIONE_SOCIALE; Data
-intimati-
nonché sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, QBE RAGIONE_SOCIALE, AM RAGIONE_SOCIALE QBE
RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME RAGIONE_SOCIALE
~intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO de L’RAGIONE_SOCIALE n. 920/2021, depositata il 10/06/2021. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’S marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
TABLE
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Numerp di raccolta generale 10901,2024
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, “RAGIONE_SOCIALE“) al fine di sentirli condapanaapre’ ai ubblicazione 23,04,2024 risarcimento di tutti i danni patiti, iure proprio e jure hereditatis, a seguito del decesso di NOME , rispettivamente marito e padre degli COGNOME attori, COGNOME asserita mente COGNOME ricondotta COGNOME a COGNOME errore COGNOME medico nell’esecuzione dell’intervento di colicistectomia, in laparosc cui la vittima era stata sottoposto presso la struttura il 7 2009; nonostante un secondo intervento effettuato in data 8 marz 2009 in cui la lacerazione intestinale venne saturata, la perit da perforazione di ansa ileale determinò in ogni caso uno stato shock settico, causa del decesso di COGNOMENOMECOGNOMENOME in data 10 mar 2009.
1.1. – Per il rigetto delle pretese attoree si costitui giudizio i convenuti; la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, chiese ed ottenn chiamare in causa le compagnie di assicurazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE), al fine di essere manlevat dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione conda nna.
1.2. – Con sentenza del marzo 2017, l’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, discostandosi dalle conclusioni dell’espletata CT medico-legale (che aveva escluso la responsabilità del medic chirurgo, ritenendo che la lesione intestinale rientrasse nel n delle frequenti complicanze di un ordinario intervento laparoscopia “che in grande percentuale restano misconosciute durante l’intervento perché rimangono fuori dal campo visivo”) accertò la responsabilità dei convenuti per il decesso di
, affermando sussistere, da un lato, il nesso di causalità la condotta del medico (lesione intestinale) e l’evento di da (decesso a seguito di shock settico) e, dall’altro, la colpa dell del danno, giudicando quell’errore evitabile [l’accesso all’add due dita al di sotto dell’arcata costale di sinistra lungo la s mediana (punto di COGNOME) anziché attraverso la zona
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perombelicale interessata da “numerosi e tenaci aderR a n a r ze ubbii azione 23,04,2024 conseguenza dell’intervento di emicolicistectomia cui il paziente si era sottoposto 18 anni prima, avrebbe impedito di cagionare la lesione intestinale, causa iniziale del decorso causale infausto].
1.2.1. – Il giudice di primo grado, quindi, condannò l’RAGIONE_SOCIALE e lo RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito dagli attori jure proprio, liquidando, in base ai parametri indicati dalla tabelle del Tribunale di Milano, la somma di euro 327.990 in favore del coniuge e la somma di euro 327.990 in favore di ciascuno dei figli del paziente deceduto; per l’effetto, rigettando le censure di inoperatività della poliz proposte da RAGIONE_SOCIALE (accogliendo, invece, quelle avanzate da NOME), condannò la stessa RAGIONE_SOCIALE a manlevare la RAGIONE_SOCIALE da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza.
Il Tribunale rigettò, infine, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori iure hereditatis, in ragione del “brevissimo lasso di tempo intercorso fra il primo intervento ed il decesso (3 giorni)” e della assenza di “prova che il paziente abbia avuto contezza del decesso imminente”.
2. – Avverso tale sentenza interponeva gravame RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’assenza di responsabilità del medico convenuto, l’insussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per difetto di prova e, in via subordinata, l’erroneità della liquidazione del danno parentale nonché l’inoperatività della polizza assicurativa in favore dell’RAGIONE_SOCIALE impugnava, altresì, la sentenza del Tribunale, in via incidentale, l , contestando nel merito la sussistenza della sua responsabilità.
2.1. – La Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza resa pubblica il 10 giugno 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) confermava la statuizione di responsabilità civile dei convenuti, avendo ritenuto assolto l’onere della prova, gravante
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Nume ricorso anche la RAGIONE_SOCIALE sulla b COGNOME ro. di raccoltapnerale 10901,2024 ase di un u0co Data pub licazione 23,04,2024 motivo.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a sei motivi.
Resistono con distinti controricorsi COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
(RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di nomina di ulteriore difensore, in aggiunta all’originario.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1. – Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, in quanto (notificato il 14 settembre 2021) proposto successivamente a quello di RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE (notificato il 10 settembre 2021), si converte in ricorso incidentale.
2. – Il ricorso orincioale di RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art 12 Preleggi, c.c. e dell’art. 346, c.p.c. o in subordine degli artt. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità di esso chirurgo per mancato accesso al fianco destro, nonostante avesse accolto il motivo di appell sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui individuava l’errore medico nel mancato accesso al fianco sinistro (punto di COGNOME).
Il ricorrente sostiene che, aver riconosciuto come corretta la prestazione sanitaria per la scelta di non accedere al fianco sinistro avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere la
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Numro i [accolta rerale 10901,2024 ed COGNOME g responsabilità del medico e non anche ad indivi COGNOME duare la co pa Data pubb inzione 23,04,2024 professionale nella diversa condotta (omissiva) riguardante il mancato accesso dal fianco destro (pag. 35 sentenza impugnata).
In ragione del riconoscimento della sussistenza di una responsabilità sulla base di una diversa imputazione, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 12 Preleggi, da applicarsi in v analogica in sede di interpretazione della sentenza di primo grado; gli artt. 343 e, in subordine, l’art. 346, c.p.c., nella parte in c individuato l’errore medico al momento del mancato accesso al fianco destro, senza che gli attori avessero spiegato appell incidentale al riguardo ovvero appello principale; e, infine, l’ar 112, c.p.c., per essere incorsa la Corte territoriale nel vizi extrapetizione o ultrapetizione, “avendo la Corte pronunciato su critica necessaria, epperò mai avanzata dalle controparti contro la sentenza di primo grado”.
2.2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt 163, 183, 346 e 112, c.p.c., per avere la Corte territoriale fonda la responsabilità di esso medico convenuto sul fatto della mancata applicazione di drenaggi idonei, pronunciandosi in tal modo su un fatto allegato dalle controparti in primo grado ben oltre i termini decadenziali (solo in comparsa conclusionale) e, in ogni caso, mai riproposta in appello con conseguente integrazione del vizio di extra petizione o ultra petizione.
2.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneament concluso nel senso della responsabilità di esso chirurgo derivante dalla mancata predisposizione di un’adeguata sorveglianza medica del paziente, mediante una sentenza che produce effetti nei confronti di esso RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE , nonostante: a)
l’appello incidentale contenente il fatto relativo all’assistenza po
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operatoria sia stato spiegato dagli attori contro la e non a an che il t pubb icazione 23,04,2024 abbia sollevato la questione della mancata assistenza postoperatoria in sede di appello incidentale teso all’accoglimento della sol domanda dell’attrice iure hereditatis e per danno catastrofale, non anche della sua domanda iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale. contro esso attuale ricorrente principale; b) la RAGIONE_SOCIALE
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2.4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt 40 e 41, c.p., in relazione agli artt. 2043, 2059 e 1218, c.c. avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistente il nesso causalità tra la condotta di esso medico e il decesso del pazient nonostante il c.t.u., con giudizio controfattuale, avesse concluso ne senso di non ritenere “più probabile che non” la sopravvivenza del paziente in caso non fossero ricorse le asserite mancanze postoperatorie.
2.5. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059, c.c., artt. 2, 29, 30, Cost., per ave Corte territoriale erroneamente accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, avanzata dalle controparti iure proprio, nonostante queste ultime non avessero allegato e dimostrato l’alterazione significativa della propri esistenza e delle proprie abitudini di vita derivanti dal decesso de congiunto.
2.6. – Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt 342, 343, 112 e 132, c.p.c., per avere la Corte territoriale erra nell’applicare le tabelle del Tribunale di Roma, anziché di quelle del Tribunale di Milano, al momento della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
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Il giudice di appello, modificando il parametro ai 1iq.iaz . ne ilata pubblicazione 23,04,2024 in assenza di impugnazioni sul punto, avrebbe illegittimamente pronunciato, per un verso, su profilo – applicazione delle tabelle milanesi – su cui era già sceso il giudicato e, per altro verso, se tenere conto che la nullità denunciata in appello riguardava non l’adozione del parametro milanese, ma il modo di relativo utilizzo ad opera del primo giudice.
2.7. – Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1226, c.c., per aver la Corte territoriale errato ad applic le tabelle del Tribunale di Roma e non anche quelle del Tribunale di Milano, nonostante fossero queste ultime ad essere individuate dal diritto vivente come parametro equitativo di riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
2.8. – Con l’ottavo mezzo – in subordine, nel caso di accertata responsabilità di esso medico – è prospettata, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degl artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., per avere la Corte territoria erroneamente provveduto alla liquidazione del danno non tenendo in considerazione, ai fini della sua determinazione, le pregresse condizioni di salute di cui era portatore il paziente (“comorbilità” aventi avuto efficacia causale e preponderante in ordine al decesso).
2.9. – Con il nono mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art 132, co. 2, n. 4), c.p.c., per essere la Corte territoriale incors vizio di omessa motivazione, sia sotto il profilo di motivazion apparente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del danno biologico e morale terminale facendo acriticamente e genericamente riferimento al compendio istruttorio e alla documentazione sanitaria senza specifica indicazione dei documenti citati e del loro contenuto; sia sotto il profilo della contradditto
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perplessa e incomprensibile motivazione, per aver concluso riei uata pubblicazione 23,04,2024 senso che il S.E. avesse maturato la consapevolezza dellrexitus a partire dalla richiesta di un antidolorifico.
3. – Il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE
3.1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 2059 e 2697, c.c., per avere la Corte territoriale errato nel no procedere, in applicazione dei criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale definiti dalle tabelle del Tribunale di Roma, alla riduzione fino al 50% del danno risarcito in ragione dell’assenza del rapporto di convivenza sussistente tra la vittima e figli superstiti.
In forza della presunzione (relativa) secondo cui dalla assenza di un rapporto di convivenza deriverebbe un minor grado di affectio materiale e spirituale, tale da giustificare un risarcimento del danno inferiore rispetto a chi “condivideva ogni aspetto del , sarebbe dovuto ricadere in capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE> l’onere di provare che, nonostante l’assenza di convivenza, il rapporto con il padre possedeva una tale intensità affettiva tale da giustificar l’integrale risarcimento del danno, scevro da qualsiasi abbattimento. vivere quotidiano” ovvero il coniuge NOME.
La Corte territoriale avrebbe dunque errato non in punto di ari debeatur, quanto piuttosto in sede di determinazione del danno, riconoscendo l’integralità del pregiudizio nonostante il mancato assolvimento della anzidetta prova e ponendo, in maniera doppiamente errata, la prova contraria (dell’assenza di un legame affettivo tale da giustificare la risarcibilità del pregiud conseguente al decesso del congiunto) in capo alle parti convenute.
4. – Il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALESulmona-L’RAGIONE_SOCIALE.
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N.ume COGNOME rac.coltyberale 10901,2024
4.1. – Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi deiLar a t ilat 13ub icaione 2104/2024 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 346, c.p. per avere la Corte territoriale errato nell’affermare la responsabilità del medico convenuto su un fatto diverso da quello su cui si è pronunciato il Tribunale di primo grado (mancata incisione a partire dal fianco destro, anziché mancato accesso dal punto di COGNOME), in assenza di un appello incidentale sul punto; accertata la erroneità della sentenza del Tribunale, nella parte in cui affermava che la responsabilità del medico convenuto doveva ascriversi al mancato accesso a partire dal fianco sinistro, la Corte avrebbe dovuto concludere per l’assenza di responsabilità del sanitario.
4.2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 163 e 183, c.p. per avere la Corte territoriale errato nell’affermare la responsabilità del medico su un fatto – ossia, la mancata applicazione di drenaggi – tardivamente allegato dalle controparti, solo con la comparsa conclusionale.
4.3. – Con il terzo mezzo – condizionato dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso – è denunciata, ai sensi dell’art. 36 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 40 e 41, c.p.c. relazione agli artt. 2043, 2059 e 1218 c.c., per avere la Cor territoriale errato nel ritenere sussistente una responsabilità de medico convenuto derivante anche da negligenza post-operatoria, presupponendo tale responsabilità quella per le condotte antecedenti integranti già il fatto illecito; sicché, venuta meno responsabilità per le condotte antecedenti, verrebbe di conseguenza meno anche quella per il decesso del paziente in base all’addebito di omessa vigilanza post-operatoria, la quale, di per sé avrebbe semmai determinato soltanto una riduzione della chance di sopravvivenza.
4.4. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2043, 2059
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2697 c.c., per avere la Corte territoriale errato nei riconoscer ilata pubblicazione 23,04,2024 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonostante che le parti non avessero fornito prova, anche in via presuntiva, di come il decesso della vittima abbia stravolto le lor abitudini di vita, tale da determinare scelte radicalmente diverse e tale da giustificare un risarcimento per la sofferenza derivante da tale stravolgimento.
4.5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 324 e 112, c.p. per avere la Corte territoriale illegittimamente proceduto ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all’utilizzo dei parametri indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma, anziché di quelli previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Il giudice di appello, dopo aver affermato l’erroneità della sentenza del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto il danno nella sua liquidazione massima, avrebbe dovuto procedere ad una sua rideterminazione entro i valori tabellari stabiliti da Tribunale di Milano.
4.6. – Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 36 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1226 c.c., per ave la Corte territoriale erroneamente scelto di utilizzare, ai fini del liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle del Tribunale di Roma, nonostante il diritto vivente abbia riconosciuto come parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano.
5. La decisione sui ricorsi.
L’esame dei motivi – tenuto conto della priorità logica delle censure proposte con i tre ricorsi, da potersi scrutinar congiuntamente là dove sovrapponibili o strettamente connesse seguirà l’ordine di trattazione cui appresso.
5.1. -censure concernenti l’affermazione della responsabilità sanitaria in ca o ai convenuti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
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p unlicazione 23,04,2024
Esame dei motivi: a) dal primo al quarto del ricorso ‘Daia
I RAGIONE_SOCIALE b) dal primo al terzo del ricorso incidentale ASL n. 1.
Gli anzidetti motivi sono in parte infondati e in parte inam m issibil i.
5.1.1. – Sono infondate, anzitutto, le doglianze che deducono l’illegittimità della sentenza impugnata per aver basato il giudizio d responsabilità medica, a carico dei convenuti, su un fatto diverso rispetto sia a quello posto a fondamento della condanna del Tribunale (cioè Il mancato accesso dal fianco destro), nonostante che le parti danneggiate non avessero dispiegato appello incidentale sul punto, sia a quello dedotto con l’originario atto citazione (introducendo illegittimamente addebiti concernenti la fase post-operatoria).
5.1.1.1. – Sotto quest’ultimo profilo, non è dato ravvisare nella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda in ragione dell’introduzione di una causa petendi diversa da quelle dedotta dagli attori, con conseguente violazione dei principi (artt 112, 163, 183 c.p.c.) del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Varrà, infatti, osservare che nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consist nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi che l’errore sia consistito anche nell’inadeguata assistenz postoperatoria (come nella specie).
E ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegat dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante la inesigibilit della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamen
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di una c.t.u. (Cass. n. 13269/2012; Cass. n. 6850 del 20/0 pRilwonale 878/2024 Numero di ralctta gendraie 10901,2024 così anche Cass. n. 2719/2023, che in motivazione ha ritaditcychone 23,0z1,202/1 portata del principio anzidetto, ritenuto non applicabile, tuttavia, alla fattispecie decisa, rispetto alla quale non trovava rilievo, ne allegazioni di parte, una specificazione del comportamento da tenersi rispetto al trattamento sanitario – le metodiche, la concret utilizzazione delle stesse, la profilassi post-operatoria, etc. l’alternativa COGNOME tra COGNOME l’allegazione COGNOME di COGNOME una COGNOME condotta COGNOME cornrnissiva inadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico e l’addebito, totalmente diverso, di non essersi astenuti ad intervenire chirurgicamente).
5.1.1.2. – Sotto l’altro profilo preso in considerazione dalle censure svolte con i motivi in esame, i ricorrenti muovono da una erronea premessa di fondo, ovvero quella per cui al giudice d’appello è precluso l’accesso al corredo probatorio che ha orientato il giudice di primo grado nella sua decisione, con ci incorrendo, altresì, nella non piena comprensione del giudizio d’appello come strumento di revisio prioris istantiae.
Giova, infatti, rammentare che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, com il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesim ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o no
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Numero di rwcolta generale 10901,2024 espressamente menzionati dal primo giudice (tra le aitre: cass. n.. Data pubblicazione 23,04,2024
20652/2009; Cass. n. 513/2019).
In altri termini, entro i limiti di ciò che è stato devoluto appello, il secondo giudice, in coerenza con la natura del giudizio d’appello, ha pieno accesso al fatto nonché al materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (tra cui, ad esempio, anche le relazioni peritali); l’oggetto del processo d’appello è, dunque circoscritto nell’alveo degli specifici motivi articolati dall’appella principale (ed, eventualmente, incidentale), che dunque devolvono, in tutto o in parte, le questioni oggetto del giudizio di primo grado.
Del resto, varrà ricordare che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizion sull’intera questione che essa identifica, cosi espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le altre: Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022).
Nel caso di specie, l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE> della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la sussistenza dell’errore medico nell’esecuzione dell’intervento chirurgico – e, quindi, segnatamente, per non aver egli effettuato l’accesso laparoscopico nella zona di COGNOME – ha prodotto la devoluzione nel giudizio d’appello di questa questione e, di riflesso di tutto il corredo istruttorio e probatorio di cui il giudice di pri grado si è avvalso per pervenire alla decisione; che, d conseguenza, diviene oggetto di cognizione del giudizio di appello.
COGNOME
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Numero sezionale 878,2024
Numero di raccolta generale 10901,2024
Data pubblicazione 23,04,2024
Pertanto, COGNOME proprio COGNOME attraverso COGNOME l’interpretazione COGNOME della motivazione del Tribunale e una (ri)valutazione nel merito della CTU istruita in primo grado, il giudice di secondo grado è giunto ad affermare che “la imprudenza dello I S.L. I. non è ravvisabile nel non avere egli effettuato l’accesso laparoscopico dalla zona di COGNOME, ma nell’aver tentato di effettuarlo dalla zona periornbelicale nonostante dovesse essere consapevole della presenza di aderenze in tale zona e nel non avere – dopo la conferma della presenza delle aderenze che avevano reso vano quel tentativo di accesso periombelicale e nonostante tale anomalia esecutiva aggravasse il rischio di lesioni intestinali, non agevolmente rilevabili in ambi laparoscopico – posto in essere e poi predisposto alcuno degli accorgimenti operatori e post operatori utili alla tempestiva rilevazione delle lesioni eventualmente (e, tutt’altro ch imprevedibilmente) prodotte” (pp. 35 e 36 della sentenza d’appello).
La Corte territoriale si è, quindi, mossa entro i confini dell’oggetto del processo, così come perimetrato dai motivi che hanno originato l’atto d’appello e, nell’ambito delle allegazioni dell parti e del pertinente corredo probatorio acquisito agli atti, h confermato il giudizio di responsabilità del medico sulla base di un giudizio fondato su elementi di fatto (relativi alla condott operatoria e post-operatoria) diversi da quelli considerati dal primo giudice, ma individuati e specificati dallo stesso giudice di appel entro i limiti anzidetti, così da rivelarsi inconsistenti tutte le cen prospettate dai ricorrenti ai sensi degli articoli 112, 343 e 3 c.p.c.
5.1.2. – Le ulteriori censure svolte con i motivi in esame sono inammissibili.
Con esse, infatti, lungi dall’essere denunciati degli errores in iudicandor si mira a rappresentare una ricostruzione alternativa
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Kumero sezionale 378,2024 della quaestio facti rispetto a quella accertata dal giudice di Numero -di raccolta generale 10901,2024 appello, con l’obiettivo di escludere dalla valutazione delosepon 1,.. m ., ” on e 23,0z1,202/1 giudice precisi fatti storici (mancato drenaggio; omessa vigilanza post-operatoria), considerati invece dalla Corte territoriale come inadempimenti imputati allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE> e, dunque, inseriti nel complessivo giudizio di responsabilità a suo carico.
5.2. censure concernenti il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Esame dei motivi: aquinto del ricorso principale COGNOME S.L. I 13) quarto del ricorso incidentale ASL n. 1.
I motivi sono infondati.
5.2.1. – In tema di prova del danno da perdita del rapporto parentale è orientamento consolidato di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – che spetta alla vittima dell’illeci dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque l’esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass., S.U., n. 26792/2008).
In particolare, poi, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) è l’esistenza stessa rapporto di parentela che fa presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all’essere umano; trattandosi di una presunzione relativa sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (tra le altre: Cass. n. 12146/201 Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n. 31950/2018; Cass. n. 11212/2019).
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all’identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche
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in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio ae lia uat p u b icazione 23,04,2024 sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano moralesoggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazio del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell’atto allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 16992/2015; Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 7748/2020; Cass. n. 26140/2023).
5.2.2. – Ciò posto, la Corte territoriale non ha fatto errat applicazione degli anzidetti principi, nella misura in cui, in ragion del legame di parentela venuto in rilievo (stretti congiunti) dell’assenza di dimostrazione da parte dei convenuti che tra la vittima e i superstiti non intercorresse un rapporto effettivo tale d giustificarne il risarcimento, ha fatto ricorso allo strumento dell prova per presunzioni.
Il giudice di appello ha, dunque, correttamente ritenuto sussistente Ir an del danno da perdita del rapporto parentale presumendo lo stesso sussistente a partire dalle allegazioni, presenti nell’atto di citazione, con cui COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE hanno prospettato intime sofferenze soggettive, nonché alterazioni delle proprie abitudini di vita in conseguenza della morte di COGNOME NOME COGNOME , di essi, rispettivamente, marito e padre.
5.3. censure concernenti la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: fa scelta del parametro tabellare di riferimento.
Esame dei motivi: a) sesto e settimo del ricorso principale
I S.L. I; b) quinto e sesto del ricorso incidentale ASL n. 1.
I motivi sono infondati.
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5.3.1. – Priva di consistenza è, anzitutto, la cenusuridicon
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ricorrenti, adducendo che la sentenza di primo grado non era stata impugnata sul punto, prospettano il passaggio in giudicato del criterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale, ossi l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, in quanto con i motivi di impugnazione (sia dello S.L. : cfr. p. 22 del ricor principale; sia di RAGIONE_SOCIALE: cfr. p. 9 del ricorso incidentale) censurava proprio la errata liquidazione del danno individuata “immotivatamente” nella misura massima del range senza specificazione dei criteri equitativi seguiti e si era, pertan rimesso al giudice di appello di procedere nuovamente, e correttamente, alla liquidazione del danno non patrimoniale, spettando, quindi, al giudice investito della cognizione della relativ questione individuare il congruo criterio equitativo di riferimento.
Devoluta, dunque, in appello la questione concernente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, nella individuazione di parametri tabellari sulla base dei quali procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non ha errato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabel predisposte dal Tribunale di Roma.
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 10579/2021), soltanto un sistema tabellare fondato sul punto variabile costituisce idonea garanzia della funzione per la quale esso è stata concepito, che è quell dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia de principio di eguaglianza.
5.3.2. – È infondata anche l’ulteriore specifica censura con cui i ricorrenti denunciano la “scelta” della Corte territoriale d applicare le tabelle romane piuttosto che quelle milanesi.
Come precisato da Cass. n. 10579/2021, l’eccezionalità del caso può imporre una liquidazione del danno senza fare ricorso ad una tabella basata sul “sistema a punti”, ma è necessario che il
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di.r ( a pe r icp gme ò
giudice del merito fornisca al riguardo adeguata maefl Zlata p utblicazione 23,04,2024 che varrà segnatamente allorquando si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze de caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe giun utilizzando la tabella anzidetta o, comunque, risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l’adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire.
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Pertanto, pur ritenendosi preferibile l’adozione di una tabella basata su un “sistema a punti” per le ragioni di prevedibilità e uniformità sopra evidenziate, il problema giuridico che emerge è piuttosto quello della concreta quantificazione del danno operata dal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati motivazione.
E in tal senso soccorre il principio per cui la liquidazion equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, i motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, i modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizi nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/20 Cass. n. 18795/2021).
Nel caso di specie, l’anzidetta complessiva ponderazione è stata compiuta dalla Corte territoriale – là dove, invece, come precisato nella stessa sentenza impugnata (pp. 39 e 40), il giudic
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Numero di racpolta genei u COGNOME di primo grado aveva riconosciuto il range tabellare massi mo a ata pubblicazione 23,04,2024 coniuge e ai due figli in assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai criteri e alle eventuali particolari circostanze del caso concre utilizzati -, la quale, pertanto, non ha errato nel procedere ad una (ri)determinazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo i parametri tabellari fondati sul punto variabile allora esistenti, ovvero in base alle tabelle del Tribunale di Roma de 2016.
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5.4. censure concernenti la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: il qua ntum debeatur.
Esame dei motivi: a ottavo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE b) primo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono inammissibili.
5.4.1. – L’ottavo motivo del ricorso dello COGNOME è inammissibile, in quanto sottopone all’esame di questa Corte una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accertata da giudice di merito. S.L.
La Corte territoriale ha escluso, con una valutazione insindacabile in tale sede, che le preesistenti condizioni cliniche d paziente potessero assumere una qualche rilevanza ai fini della liquidazione di un danno oltre i limiti tabellari, valorizzando, merito al carcinoma della colecisti, la efficacia risolutiva de colecistectomia eseguita e, in merito alle pregresse patologie respiratorie ed epatiche del paziente, l’assenza di una loro incidenza rispetto alla riduzione delle aspettative di vita futur tanto da essere state ritenute compatibili, sotto il profi anestesiologico, con l’intervento stesso.
Per potersi parlare di concorso di cause, naturali e umane, rilevante ai fini della liquidazione del danno (in quanto le prime semmai incidenti soltanto sul piano della causalità giuridica) è, i ogni caso, necessario che le stesse – cause naturali preesistenti e condotta umana colpevole – si inseriscano nella medesima serie
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causale produttiva dell’evento di danno; circostanza ghe non ilata pubb icazione 23,04,2024 emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, che riconduce causalmente il decesso del paziente esclusivamente all’accertato errore medico la cui consistenza, indipendentemente dal pregresso quadro clinico, ha cagionato la morte del paziente.
Pertanto, la Corte non ha affatto errato – in sede di quantificazione del risarcimento del danno – nel reputare irrilevante il pregresso quadro clinico del paziente.
5.4.2. – In via preliminare all’esame del motivo di ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, va superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso medesimo, prospettata dai controricorrenti RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, per inesistenza della notifica in quanto l’atto introduttivo del giudizio di cassazio sarebbe sato notificato a mezzo EMAIL ai rispettivi avvocati, anziché alle parti nel domicilio eletto presso lo studio dei rispettivi difenso
Il vizio prospettato dai controricorrenti – come correttamente precisato anche da RAGIONE_SOCIALE con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – deve essere anzitutto riqualificato in termini di nullità, attenen lo stesso alle modalità con cui è stato portato a compimento il procedimento notificatorio.
In particolare, affinché la notifica di un atto possa riteners esistente, benché nulla, è necessario che la stessa acceda all’at che si intende notificare; può poi accadere che la notifica sia null per le modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, per l’irregolarità dello stesso e pe l’inidoneità ad assicurare l’avvenuta comunicazione dell’atto che tuttavia ne deve costituire l’oggetto (Cass. n. 30044/2022).
Nella specie, l’AVV_NOTAIO – come confermato dalla relata di notifica a mezzo PEC allegata al ricorso – ha notificato il ricorso all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO, quali procuratori costituiti in secondo grado, rispettivamente, di
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notifica che, contenendo tutti i dati necessari per la ilata pubblicazione 23,04,2024 riferibilità della PEC al procedimento in cui sono coinvolti i lor assistiti, non avrebbe potuto ingenerare alcun tipo di confusione in ordine alle parti destinatarie della stessa.
Pertanto, la circostanza che l’atto introduttivo sia stato notificato a mezzo EMAIL utilizzando la seguente relata di notifica “all’AVV_NOTAIO, quale procuratore costituito in secondo grado di S.F. “, invece di essere notificato a ” S.F.
nel domicilio eletto presso lo studio del suo difensore”, integra gli estremi di una mera irregolarità tale da non dispiegare alcun effetto in ordine a quello che è il fine dello strumento del notifica: portare a conoscenza delle parti coinvolte nel giudizi l’atto (nel caso, il ricorso) e il suo contenuto, affinché possa es garantito il contraddittorio mediante l’eventuale proposizione delle pertinenti difese (nel caso, con il controricorso).
Peraltro, la effettuata notifica – indipendentemente anche dal vizio formale denunciato dalla parte – ha raggiunto il proprio scopo, essendo il ricorso a conoscenza delle parti, mediante i nominati difensori, e avendo le parti stesse proposto tempestivamente autonomi controricorsi, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna lesione del diritto alla difesa.
5.4.2.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso non è colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei figli superstiti di S.E. , applicato in modo corretto la tabella romana non avendo affatto considerato i punti tabellari (4 nel massimo) relativi al profilo del “convivenza” con il padre, così da dar luogo, per l’appunto, ad un risarcimento non parametrato a detto criterio e, quindi, “abbattuto” rispetto a quello del coniuge del defunto, in cui il parametro della convivenza è stato considerato ed i punti sono stati assegnati nella misura massima.
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:aia pubblicazione 23,04,2024
5.5. censura concernente fa liquidazione dei danno l, re
hereditatis`r.
I S.L. I
Esame del nono motivo del ricorso principale
Il motivo è infondato.
5.5.1. – La motivazione affetta da anomalia che la rende al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, così da integrare violazione di legge (artt. 111, comma sesto, Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. a c.p.c.), è vizio – attinente all’esistenza della motivazione in s deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le molte, Cass., S.U., n. 8053/2014).
In particolare, poi, la motivazione è solo “apparente” quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pi varie, ipotetiche congetture. Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. n. 27112/2018).
Nella specie, la Corte territoriale (cfr. p. 44 della senten impugnata) ha ritenuto che il paziente “, lungi dall’essersi trovato in stato di incoscienza, ebbe piena contezza e percezione non solo della sofferenza fisica determinata dalla lesione intestinale e dall infezione che da questa scaturì, ma anche del successivo aggravamento delle proprie condizioni di salute che ne compromise gradualmente varie funzioni (ma non anche quella cerebrale o cognitiva) fino a condurlo al decesso, esito del quale egli
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irgiglepenliale 10901/2024
pienamente in grado di rappresentarsi l’imminenzNalw.emg Data p ubl: t l ricazione 23,04,2024 giudice di appello ha, in particolar modo, desunto – nell’esercizio del potere riservatogli di valutazione delle prove agli atti d giudizio (delle quali ha indicato, in modo sufficiente, le rispetti fonti) – “oltre che dalla documentazione sanitaria, dalle testimonianze rese dalle infermiere cui, nelle ore successive all’intervento, il S.E. chiese la somministrazione di u antidolorifico accusando dolori all’addome”.
La motivazione della sentenza impugnata si mostra, dunque, affatto intelligibile nel suo sviluppo logico, privo di insanab contraddizioni (là dove anche la richiesta del paziente di un antidolorifico depone proprio per l’assenza di uno stato di incoscienza) e, dunque, rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”.
6. -Conclusioni.
Vanno, dunque, rigettati tutti i ricorsi, quello principale dell RAGIONE_SOCIALE e quelli incidentali della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-Sulmona-L’RAGIONE_SOCIALE.
Tutti i ricorrenti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell parti controricorrenti, da un lato, S.F. e, dall’alt
RAGIONE_SOCIALE come liquidate in dispositivo, tenuto conto anche della sostanziale identità dell difese spiegate dai predetti controricorrenti avverso le proposte impugnazioni.
Vanno, invece, integralmente compensate le spese del presente giudizio tra tutti i ricorrenti e le compagnie d assicurazione controricorrenti r non essendo le impugnazioni rivolte contro questrultime e, quindi, essendo la notificazione dei ricorsi da reputarsi effettuata al mero scopo di litis denuntiatio.
P.Q.M. rigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali;
Numero registro generale 23773,2021
Numero sezionale 87812024 condanna tutti i ricorrenti, in solido tra loro, pagamento delle mme ro di raccolta generale 10901,2024 spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favo a Silitliceilone 23/04,2024 [3.·
RAGIONE_SOCIALE
in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nell misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutti i ricorrenti e le controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, d atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulterio importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di COGNOME S.E. COGNOME ivi riportati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, l’8 marzo 2024.