SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1218 2025 – N. R.G. 00001105 2024 DEPOSITO MINUTA 07 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d’Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati:
1)
dott. NOME COGNOME Presidente rel./est.
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
3)
dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1105/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato nel suo studio, a Bitonto (BA), in INDIRIZZO
appellante
,
rappresentato
e
difeso, giusta
mandato in atti, dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari, alla INDIRIZZO
appellato
già
, in persona
del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari, alla INDIRIZZO
appellata
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari, alla INDIRIZZO
appellata
All’udienza collegiale del 9/7/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell’art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall’art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell’art. 352, co.1, c.p.c.
Il procuratore dell’appellante ha così concluso (Foglio di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025): .
Il procuratore di ha così concluso (note scritte del per l’udienza del 9/7/2025): .
Il procuratore della ha così concluso (note scritte per l’udienza del 9/7/2025) .
Il procuratore di ha così concluso (note scritte del per l’udienza del 9/7/2025): .
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3061/2024, pubblicata il 26 giugno 2024, il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda, proposta da , finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da essa patito a causa dell’errore medico commesso da
e medici della cui la danneggiata si era rivolta per avvalersi della interruzione volontaria di
gravidanza.
In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità dei predetti sanitari e della , per la loro condotta negligente (errata diagnosi). Invero, nonostante accertamenti ecografici pre-
ricovero e post-ricovero (con riferimento ad un primo intervento di isterosuzione), non era stata tempestivamente riscontrata una gravidanza ectopica e ciò aveva reso necessario un successivo intervento di salpingectomia ( id est , rimozione di una tuba di falloppio), con pregiudizio permanente alla nonostante ciò fosse evitabile con una tempestiva diagnosi, che avrebbe indotto i medici ad optare per un intervento di interruzione di gravidanza differente (e astrattamente risolutivo) rispetto a quello praticato.
Riconosciuto il nesso eziologico fra la condotta dei sanitari e il danno lamentato, il giudice di prime cure ha liquidato il risarcimento a favore di , benché in misura inferiore a quanto richiesto, e ha accolto parzialmente la domanda di rivalsa proposta incidentalmente dalla nei soli confronti del dr.
Ai predetti sanitari, infatti, cui era stata affidata l’attività di cura della il Tribunale ha ascritto la responsabilità non per colpa grave, bensì solo generica, 1 comunque ravvisando una devianza comportamentale e conseguente responsabilità in ragione del 50% per ciascuno. Tuttavia, avendo la subordinato le proprie pretese di rivalsa all’addebito per colpa grave nei confronti del dott. e per colpa generica nei confronti del dott. il Tribunale ha accolto la domanda della struttura sanitaria unicamente con riferimento a quest’ultimo.
In definitiva, con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha condannato
‘ e , in solido tra loro, a risarcire in favore di la complessiva somma di euro 14.602,85 a titolo di danno non patrimoniale,
1 Pag. 7 della sentenza impugnata.
oltre interessi legali ‘ e, in parziale accoglimento della domanda di manleva, formulata da nei confronti di , ha condannato quest’ultimo ‘ a corrispondere in favore di il 25% di quanto questa dovrà pagare in favore di in virtù della presente sentenza ‘, rigettando ogni altra domanda.
Il Tribunale ha, altresì, condannato ‘
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di , liquidate in euro 6.400,00 per compensi professionali ed in euro 611,90 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. ‘ e ha compensato le spese di lite fra i tre convenuti, ponendo a loro carico anche la C.T.U., nella misura di 1/3 cadauno.
Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell’istruttoria svolta attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (comprese le plurime C.T.P.), nonché l’espletamento di C.T.U. medicolegale. 2
Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente il quale ha contestato la ‘ erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale si rimette integralmente alla valutazione del coadiutore della consulente d’ufficio, dott.ssa nonché in ordine alla corresponsabilità paritaria dei dott. e nella causazione del danno presuntivamente sopportato dalla sig.ra . 3
2 Elaborato peritale a cura della dott.ssa con l’ausilio, nelle operazioni di consulenza, del dott. , consulente specialista in ginecologica ed ostetricia.
3 Pag. 5 del relativo atto di appello.
Secondo l’appellante, il Giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della sua decisione unicamente la C.T.U., peraltro errata e fuorviante in ordine alle conclusioni, senza tenere conto delle consulenze tecniche di parte. Primariamente, dalla lettura della relazione del C.T.U. si evincerebbe che il dott. , ausiliario della dott.ssa avrebbe espresso un parere medico-legale sul caso, senza averne la facoltà.
Inoltre, come anche evidenziato dal C.T.P. della
dott. , non sussisterebbe alcun elemento idoneo a far propendere per una diagnosi di rottura della parete tubarica (il verbale operatorio parlerebbe di ‘tube tumefatta’) con conseguente situazione d’emergenza per perita ematica, 4 a giustificazione dell’intervento di salpingectomia, cui la era stata sottoposta.
Inoltre, il C.T.U. avrebbe omesso di considerare ulteriori circostanze: il fatto che la danneggiata, essendo già madre di due bambini e avendo manifestato la volontà di interrompere la gravidanza in atto, non avrebbe espresso il desiderio di ulteriore prole; la tuba, non coinvolta dall’intervento, non avrebbe subito alcun danno né ad esso si farebbe cenno negli atti; non sarebbe, quindi, condivisibile la valutazione del danno biologico in capo alla
poiché la tuba compromessa avrebbe dovuto comunque essere rimossa.
L’appellante contesta, inoltre, la statuizione del Tribunale in ordine all’individuazione di una corresponsabilità paritaria in capo ai due sanitari, in quanto immotivata ed arbitraria.
infatti, medico esterno della avrebbe utilizzato la strumentazione di quest’ultima, nel corso della fase di pre-ricovero,
4 Pag. 6 dell’atto di appello.
propedeutica all’interruzione di gravidanza, ed avrebbe eseguito correttamente l’ecografia preventiva, dalla quale non sarebbe emerso alcunché di allarmante, stanti anche i rilievi esterni percepibili sulla (la quale non aveva subito perdite ematiche né mostrato alcuna ‘sintomatologia dolorosa’). In seguito, sarebbe stato altro professionista ad attuare materialmente l’operazione e ad eseguire ulteriori ecografie.
Rispetto all’elemento colposo della responsabilità – precisa l’appellante – la possibilità di coesistenza di una gravidanza simultanea, intra ed extrauterina, sarebbe di un caso su 30.000, 5 sicché tale evenienza non sarebbe stata esplorata, in assenza di rilievi esterni sulla paziente.
Alla sesta settimana di gravidanza, invero, sarebbe difficilmente riscontrabile un battito cardiaco nel feto e ciò varrebbe ancor di più per una camera extrauterina, in mancanza di macchinario ecografico sofisticato, di cui il non disponeva.
D’altronde, il C.T.P. dott. avrebbe ulteriormente specificato che l’evento occorso ai danni della assumerebbe i caratteri di imprevedibilità ed imprevenibilità, posto che ‘ nel corso della sesta settimana allorquando fu visitata dal dott. non presentava ne’ livelli di HCG (gonadotropina corionica) più bassi del normale, nè dolori al basso ventre, né tantomeno sanguinamenti irregolari che potessero far pensare alla presenza di una gravidanza eterotopica ‘. 7 Conseguentemente, ad avviso dell’appellante, il dott. sarebbe esente da qualsivoglia addebito di responsabilità.
5 Pagg. 78 dell’atto di appello.
6 Consulente tecnico di parte di
7 Pag. 8 dell’atto di appello.
In subordine, l’appellante chiede riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale opta per la corresponsabilità paritaria dei sanitari e chiede che questa Corte riconosca la maggiore responsabilità in capo al dott.
, il quale sarebbe stato chiamato a valutare ogni aspetto della vicenda, prima di procedere all’intervento medico-chirurgico, anche tramite l’esecuzione di due ecografie (una prima ed una dopo l’intervento).
In via istruttoria, inoltre, la parte chiede ammettersi nuova C.T.U.
Si sono costituiti nel giudizio di gravame tutti gli appellati.
Il dr. ha contestato il contenuto dell’atto di appello, perché il Giudice di prime cure avrebbe correttamente fatto riferimento alla C.T.U. nella sua decisione, in quanto immune da errori o vizi. A tal proposito, l’appellato richiama la giurisprudenza del Supremo Collegio, 8 secondo cui il giudice può aderire per relationem alle risultanze dell’Ausiliare, senza specifica compiuta positiva valutazione del relativo percorso argomentativo, che è presupposta, e può disattendere, anche solo implicitamente, le contrarie allegazioni dei CC.TT.PP.
D’altronde, il C.T.U. avrebbe risposto esaustivamente alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici delle parti in causa: in particolare, a quelle del dott. e del dott. , in quest’ultimo caso, esponendo che ‘ il Dott. diagnosticò (erroneamente) come camera gestazionale intrauterina quella che, invece, era una reazione deciduale consensuale e tanto senza misurare il sacco vitellino ed il polo embrionario ‘. 9
Secondo il C.T.U. – continua l’appellato – si sarebbe dovuta effettuare un’ulteriore ecografia, vista l’assenza di visualizzazione della camera gestazionale, evidenziando, infine, che ‘ l’immagine ecografica allegata in
8 Pagg. 6-7 della relativa comparsa.
9 Pag. 8 della relativa comparsa.
cartella era chiaramente identificativa di una reazione deciduale e non già di una gravidanza in atto ‘, per cui sarebbero venuti meno i caratteri di imprevedibilità ed imprevenibilità, richiamati dal dott. , essendo esigibile una condotta doverosa e idonea a prevenire l’evento di danno della
In merito alla contestata corresponsabilità paritaria, l’appellato , dopo aver ribadito che tale valutazione si fonderebbe sui ruoli assunti dai due medici, nel periodo in cui la era sottoposta alle loro cure, esclude la presenza di altri esami ecografici eseguiti dal deducente. 10 Peraltro, per le modalità con cui è organizzato l’iter ospedaliero, teso all’interruzione volontaria di gravidanza, il dott. non avrebbe potuto riscontrare adeguatamente le condizioni della paziente durante l’intervento, anche per le modalità dello stesso, poiché i controlli nella fase di pre-ricovero e le relative analisi sulla paziente, cui si era conformato, sarebbero state poste in essere dal dott. di talché non sarebbe configurabile alcun elemento diagnostico anamnestico che avrebbe potuto far insospettire il . 11 In ultima istanza, la stessa C.T.U. che, almeno in un primo momento, aveva , nella relazione integrativa, aveva avrebbe dovuto revisionare l’esame ecografico, non tenendo conto del protocollo
escluso la responsabilità del dott. ravvisato la corresponsabilità paritaria, sul presupposto che il seguito nella
Dunque, secondo l’appellato, tutte le richieste mosse dall’appellante andrebbero disattese, compresa la richiesta di nuova C.T.U.
10 Pag. 9 della relativa comparsa, in cui si scrive ‘ Peraltro, non si comprende quali sarebbero i due successivi esami ecografici eseguiti dal Dott. , come ex adverso sostenuto. Del resto, controparte non ha indicato le date in cui sarebbero stati eseguiti detti accertamenti ecografici ed i relativi re ferti. Né tantomeno tale circostanza è emersa dall’espletata CTU ‘.
11 A questi fini, si richiama anche la comparsa di costituzione (in primo grado) della , che, a pag. 11, ‘ ha espressamente riconosciuto che ‘ … essendosi limitato il Dott. a porre in essere un intervento sulla base di una diagnosi effettuata da altri , alcuna imputazione può ricadere sullo stesso … ‘ .
La (già , dà atto delle parti della sentenza di primo grado passate in giudicato, perché non oggetto di impugnazione (più specificamente, si afferma che il dott. aveva prestato acquiescenza al capo 1 del dispositivo della sentenza e che il dott. avrebbe omesso di censurare il passaggio argomentativo del Tribunale, esposto a pag. 11 della sentenza impugnata, 12 sicchè si sarebbe definitivamente consolidato il diritto della ad essere manlevata per il 50%, di quanto tenuta a corrispondere in favore di deduce nullità e inammissibilità dell’appello avverso, perchè generico e privo di una precisa individuazione delle critiche mosse al ragionamento del Giudice di prime cure, per cui esso sarebbe
In rito, l’appellata de qua viziato da inidoneità al raggiungimento dello scopo.
Le doglianze, peraltro, non avrebbero potuto risolversi, come invece avvenuto nel caso di specie, in una pedissequa riproposizione di quelle del primo grado, perché generiche rispetto alle argomentazioni esposte in sentenza.
Nel merito, l’appello – a dire della Struttura Sanitaria – sarebbe infondato, non essendo stati dedotti motivi a favore dell’insussistenza della responsabilità del dott. tali da sconfessare quanto statuito a pag. 7 della sentenza impugnata. 13
Infine, anche la si oppone alla richiesta di nuova C.T.U., mancandone i presupposti.
Infine, anche chiede il rigetto dell’appello, deducendone la pretestuosità e l’infondatezza.
12 In relazione alla domanda di rivalsa mossa dalla di cura, come si legge a pag. 4 della relativa comparsa in appello.
13 In cui si tratta della corresponsabilità dei sanitari e del relativo grado di colpa.
In punto di fatto, l’appellata ribadisce che, dalla documentazione in atti, si desumerebbe la negligenza dei sanitari nella fase di pre-ricovero dell’intervento di interruzione volontaria di gravidanza, ognuno per quanto di sua competenza. Tra l’altro, la gravidanza extrauterina, ancorché eccezionale, sarebbe un evento possibile e un’ecografia totale sarebbe stata idonea a scongiurare del tutto il dubbio sulla presenza di tale evenienza, posto che sui ginecologi avvicendatisi, dottori e , gravava un dovere di diligenza maggiore rispetto a quello gravante sul cd. ‘uomo medio’, in quanto parametrato alla loro qualifica.
Dunque, la colpa dei sanitari sarebbe consistita nell’aver interpretato l’ecografia in modo non corretto, così rendendo necessario un intervento invasivo, che aveva portato a danni invalidanti di natura permanente.
La inoltre, cita precedenti della Suprema Corte, secondo cui ‘ il principio dell’assoluta inconcepibilità che la gravidanza gemellare fosse, in teoria, imprevedibile per un operatore ginecologo di normale diligenza e dell’inconcepibilità che tale fatto esimesse costui da responsabilità per l’eliminazione di un solo embrione ‘. 14 Sotto questo aspetto, le conclusioni della C.T.U. della dott.ssa coinciderebbero – continua l’appellata con quelle dei CC.TT.PP. di parte attrice in primo grado: nella relazione della prima, infatti, si evidenziano in modo specifico gli errori dei sanitari della con la precisazione che, qualora la gravidanza extrauterina fosse stata correttamente individuata, si sarebbe potuto procedere ad un intervento meno invasivo e non demolitivo. 15
14 Pag. 8 della relativa comparsa.
15 Pagg. 8, 9 e 10 della relativa comparsa, in cui viene citato quanto scritto alle pagg. 6, 7 e 8 della C.T.U.
In rito, la deduce ‘ l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. ‘, 16 poiché il gravame sarebbe generico e non individuerebbe le parti della sentenza da appellare, essendosi limitato l’appellante a richiamare alcune osservazioni effettuate dai consulenti di parte e disattese dalla C.T.U. e, di conseguenza, dal Giudice di prime cure.
Ulteriormente, non sarebbero state indicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e quale sarebbe la loro rilevanza, ai fini della decisione appellata e, inoltre, i motivi di appello sarebbero del tutto sovrapponibili alle doglianze e censure mosse nel giudizio di primo grado.
Irrilevanti – aggiunge l’appellata – sarebbero anche le circostanze dedotte dall’appellante, secondo cui la madre di altri due figli, avrebbe dimostrato la volontà, insindacabile, di interrompere la gravidanza in atto al tempo, poiché trattasi di situazioni assolutamente inconferenti.
Conclusivamente, la si oppone alla rinnovazione della C.T.U., poiché inutile ed irrilevante.
Quindi, all’udienza a trattazione scritta del 9/7/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate.
Motivi della decisione
Benchè ammissibile, contrariamente alle eccezioni in rito sollevate dalle parti appellate, avendo l’appellante sufficientemente specificato i motivi di censura dell’impugnata pronuncia in punto di responsabilità, l’appello è totalmente privo di fondamento.
In primo luogo, non coglie nel segno la censura relativa all’asserita irritualità della C.T.U., su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione,
16 Pag. 10 della relativa comparsa.
per avere l’Ausiliare del Giudice, d.ssa fatto proprio il parere del coadiutore, dr. , non rientrante nelle competenze di quest’ultimo, non avendo egli ricevuto incarico diretto da parte del Tribunale.
In realtà, ad avviso della Corte, correttamente il Tribunale ha utilizzato, ai fini della decisione, l’elaborato peritale del C.T.U., d.ssa che, in sede di conferimento di incarico peritale, fu espressamente autorizzato dal Tribunale ad avvalersi dell’ausilio del medico specialista in ginecologia, sicchè, quand’anche non direttamente nominato dal Giudice, il detto coadiutore del C.T.U. ha ricevuto l’incarico dall’Ausiliare, sul presupposto e in forza di espressa autorizzazione a tale adempimento da parte del Tribunale.
Non va trascurato, poi, il fatto che il parere del dr. è stato comunque fatto proprio dal C.T.U. d.ssa nel suo elaborato peritale, così assumendone pienamente la paternità.
In ogni caso, ammesso e non concesso che l’incarico al coadiutore in oggetto possa presentare profili di illegittimità, per le ragioni come sopra addotte dall’appellante, la conseguente nullità dell’atto istruttorio soggiace alla disciplina prevista dagli artt. 156 e 157 c.p.c. e, pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi ormai sanata, in difetto di tempestiva eccezione ad iniziativa della parte interessata, essendo stata la censura in esame, per la prima volta, sollevata soltanto in sede di gravame. 17
Quanto alle doglianze attinenti il merito delle valutazioni e degli accertamenti peritali e, quindi, l’attendibilità del parere dell’Ausiliare, fatto proprio dal Giudice, deve, in primo luogo, ribadirsi che quest’ultimo ben
17 Cfr. in tema: Cass. Sez. 1, n. 31744 del 15/11/2023; Sez. 3, n. 17916 del 01/06/2022.
può fare proprie le conclusioni del C.T.U., quando l’Ausiliare le abbia adeguatamente argomentate, dando soddisfacente risposta a tutte le perplessità ed osservazioni formulate dalla difesa delle parti. 18
Orbene, nel caso di specie, il C.T.U., anche alla luce dei rilievi del medico specialista di settore, dr. , ha chiarito l’errore diagnostico commesso dai sanitari, anche a fronte dei rilievi mossi dai C.T.P.
È stato sottolineato, a tal proposito, come l’immagine, diagnosticata erroneamente come camera gestazione intrauterine, era in realtà una reazione deciduale consensuale. Tanto si desume indirettamente dal fatto che, nel referto della ecografia non si fa menzione, né viene misurato il sacco vitellino secondario, a riprova che si trattava di reazione deciduale. Né, tanto meno, nel medesimo referto, si fa menzione e si misura il polo embrionario che non poteva essere presente.
Questi due elementi -si sottolinea nell’elaborato peritale dell’Ausiliare del Giudice sono importanti e discriminanti per la diagnosi. ‘ Una buona norma di cautela ecografica avrebbe dovuto indurre il medico ecografista a repertare l’immagine visualizzata come area anecogena intrauterina e non come camera gestazionale. La differenza, che potrebbe apparire insignificante, è in realtà fondamentale, in quanto di fronte ad un test di gravidanza positivo senza visualizzazione della camera gestazionale, si sarebbe dovuto procedere a dosaggio ematico della beta HCG e nuovo controllo ecografico per la diagnosi di gravidanza extrauterina ‘. 19
All’errore diagnostico, in sede di esecuzione e lettura dell’esame diagnostico (in data 4/7/2006), a fronte di un sospetto diagnostico di
18 Nei sensi di cui al testo, cfr. Cass. Sez. 1, n. 15804 del 06/06/2024, Cass. Sez. 3, n. 14599 del 26/05/2021.
19 Cfr. pag. 7 del primo elaborato peritale del C.T.U.
gravidanza ectopica, è conseguita sia l’inutile interosuzione sia, soprattutto, la salpingectomia in regime di urgenza con emotrasfusioni.
Anche nella relazione integrativa, 20 in risposta alle osservazioni dei C.T.P., il C.T.U. ribadisce come, ‘ a fronte di un test di gravidanza risultato positivo in assenza di visualizzazione della camera gestazionale, infatti, si sarebbe dovuto procedere al dosaggio ematico della beta HCG e ad un nuovo controllo ecografico che avrebbe permesso, secondo criteriologia rigorosamente ex ante, di porre diagnosi di gravidanza extrauterina. Tale assunto assume, paradossalmente, maggior rilievo proprio in considerazione delle caratteristiche dell’ecografo riportate dal Consulente Tecnico di Parte (‘… mancanza di un appar ecchio ecografico sofisticato, considerando che tale apparecchio è dei primi anni del nuovo secolo e questo dato deve essere preso in estrema considerazione dall’attento specialista C.T.U. …’). È evidente, supponendo come obsoleta la strumentazione radiologica, che il Professionista Sanitario – conscio dei limiti dell’apparecchiatura utilizzata -non possa esprimersi, differentemente da quanto avvenuto nel caso de quo, in termini di certezza diagnostica (‘… gravidanza corrispondente a 6 settimane …’). Si ribadisce, in tal senso, che i rilievi ecografici di cui sopra (misurazione del sacco vitellino e del polo embrionario) siano due elementi fondamentali per addivenire ad una corretta diagnosi di camera gestazionale. Nel caso in esame, come emerge chiaramente dalla compulsazione della documentazione sanitaria in atti, tali misurazioni non furono rilevate, quindi, anche supponendo che l’impedimento alla corretta esecuzione dell’esame ecografico fosse addebitabile alla tipologia di strumentazione in
20 Elaborato integrativo del 17/5/2022 a pag. 4.
dotazione, in ogni caso, il sanitario ivi intervenuto avrebbe dovuto, a maggior ragione e secondo una generica regola cautelare, porre elementi di incertezza diagnostica o, quantomeno, rappresentare i limiti tecnici dell’esame esperito (al fine di favorire ulteriori approfondimenti strumentali/laboratoristici prima di eseguire il trattamento chirurgico). Non rileva, di molto riducendo tale aspetto, che la valutazione dell’immagine ecografica fosse stata esperita, in occasione di C.T.U. ‘… da una fotocopia d ell’esame ecografico …’, invero assolutamente leggibile, a fronte della presenza di un referto specialistico ecografico privo di rilievi tecnici idonei (come specificato nella stesura preliminare) a corroborare una diagnosi di gravidanza. Si ribadisce che, anche dalla visione eseguita dello specialista ausiliario della sottoscritta COGNOMEDr. ginecologo), l’immagine ecografica allegata in cartella era chiaramente identificativa di una reazione deciduale e non già di una gravidanza in atto. Infatti ta le ‘diagnosi’ non è nel merito contestata dal CTP ‘.
Deve, pertanto, escludersi in radice l’ipotesi prospettata dall’appellante 21 -di coesistenza di gravidanza simultanea intra ed extra uterina e della improbabile coesistenza di altra ‘camera ectopica’, in presenza di camera gestazionale in utero. Quest’ultima, invero, come già evidenziato dal C.T.U., è stata esclusa perentoriamente, avendo il dr. diagnosticato erroneamente detta camera gestionale intrauterina (in realtà, trattavasi di reazione deciduale consensuale, implicante ulteriori approfondimenti diagnostici), senza rilevare la presenza né le dimensioni del sacco vitellino secondario, e, tanto meno, l’esistenza e le dimensioni del polo embrionario. 22
21 Cfr. pag. 8 dell’atto d’appello.
22 Cfr. pagg. 6 e 7 del primo elaborato peritale del C.T.U.
In secondo luogo, sul grado di responsabilità del nella causazione dei danni sofferti dalla paziente, il C.T.U. ha correttamente e condivisibilmente posto sullo stesso piano il negligente operato dei due sanitari. 23
Invero, il Dott. (primo sanitario intervenuto che effettuò l’ecografia), come già evidenziato, non valutò correttamente l’esame ecografico, avendo diagnosticata come camera gestazione intrauterina quella che in realtà era una reazione deciduale consensuale, implicante, secondo buona norma di cautela ecografica, il dovere per il medico ecografista di repertare l’immagine visualizzata come area anecogena intrauterina (e non come camera gestazionale), con conseguente dosaggio ematico della beta HCG e nuovo controllo ecografico per la diagnosi di gravidanza extrauterina.
Dal canto suo, il Dott. effettuò l’intervento chirurgico di raschiamento dell’utero per l’interruzione volontaria di gravidanza, senza revisionare l’esame ecografico (essendosi limitato ad acquisirne la refertazione) e sottoporre la paziente ad un nuovo accertamento diagnostico. Sicchè, come condivisibilmente ritenuto dal C.T.U., prima, e dal Tribunale, poi, le predette condotte censurabili, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, non presentano una peso diverso e si pongono sullo stesso piano quali cause concorr enti nella produzione dell’evento pregiudizievole, consistito nella sottoposizione della paziente prima ad una inutile isterosuzione e, successivamente, per il progredire della gravidanza ectopica, ad una salpingectomia in regime d’urgenza con necessità di emotrasfusioni (a tal proposito, per altro, il C.T.U. ha confermato la rottura delle tube e non la mera tumefazione come asserito dall’appellante).
23 Cfr. pagg. 1 e 2 del secondo elaborato peritale (integrativo) del C.T.U.
Del tutto ininfluente, poi, ai fini del riconoscimento del diritto della paziente al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della colpa medica de qua , è il rilievo -formulato dall’appellante che la sig.ra avrebbe manifestato inequivocabilmente la volontà di non avere ulteriore prole per l’avvenire, avendo deciso di interrompere volontariamente la gravidanza, con conseguente asserita assenza di un pregiudizio valutabile, correlato alla perdita di una delle tube.
Ad avviso della Corte, invero, la -se pur parziale -menomazione (con effetti invalidanti permanenti) derivante dall’intervento chirurgico di asportazione della tuba, benchè eseguito per la necessità di salvare la vita della paziente, in conseguenza tutta via dell’evidenziata negligente errata diagnosi dei sanitari, non può reputarsi irrilevante, sia perché costituisce comunque una lesione della integrità fisica della paziente, sia perché non può desumersi, sulla base di una scelta personale meramente contingente (interruzione volontaria della gravidanza in atto), una definitiva volontà della donna di sottrarsi anche per il futuro ad ulteriori maternità.
Alla luce delle considerazioni che precedono e dell’esaustivo quadro probatorio, come sopra richiamato, si rende palese l’infondatezza delle doglianze dell’appellante, senza necessità di ulteriori indagini peritali, nei sensi genericamente suggeriti dalla difesa del
Al rigetto dell’appello ed alla conferma della sentenza gravata, segue la regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo il principio di soccombenza.
Le stesse, quindi, vanno poste a carico dell’appellante soccombente, in favore di ciascuna altra parte, e liquidate tenuto conto del valore della causa rapportato al credito risarcitorio determinato nella sentenza appellata, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., e della complessità modesta della lite, riconosciute tutte le fasi del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria /trattazione, non esperita nel presente gravame.
Visto l’esito del giudizio d’appello, è dovuto dall’appellante soccombente il doppio contributo.
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 3061/24 resa inter partes dal Tribunale di Bari, in data 26/6/2024, così provvede:
rigetta l’appello e conferma la sentenza gravata ;
b) condanna l’appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, liquidate, per ciascuna parte appellata, a titolo di compensi in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
pone a carico dell’appellante l’obbligo di corrispondere il doppio contributo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 16/7/2025.
Il Presidente rel./est. NOME COGNOME