Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16263-2022 proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 464/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/04/2022 R.G.N. 1376/2019;
Oggetto
Risarcimento del danno
Licenziamento disciplinare per giusta causa
R.G.N. 16263/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 1.7.2019 e, in parziale riforma della stessa, così provvedeva: – rigettava la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal datore di lavoro COGNOME con il ricorso introduttivo del 4.6.2009 nei confronti del lavoratore COGNOME NOME; dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato a quest’u ltimo con lettera del 14.3.2007 e condannava il COGNOME a riassumere il lavoratore o a risarcirgli il danno conseguentemente patito mediante il versamento di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché al pagamento della somma d i € 800,00 per le mensilità di gennaio e marzo 2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge; confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: – che il Tribunale aveva accolto la domanda del COGNOME, titolare dell’omonima impresa di autotrasporti per conto terzi, e attore in giudizio, con la quale domanda egli aveva chiesto nei confronti del lavoratore convenuto il risarcimento dei danni provocati da quest’ultimo, già suo dipendente quale autista, quando il 17.1.2007, mentre percorreva la strada provinciale Cassano-Adelfia alla guida del camion di proprietà della ditta, per evitare la collisione con un ciclomotore immessosi sulla strada, aveva eseguito una brusca sterzata che aveva determinato il ribaltamento del camion, che,
insieme alla merce trasportata (76 pedane di biscotti), venne gravemente danneggiato; e che il Tribunale, quindi, dichiarava la responsabilità risarcitoria del Disertore per aver violato il dovere di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., e lo aveva consider ato tenuto a risarcire i danni nella misura di € 75.687,00 al maggio 2007, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo; – che il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda riconvenzionale del Disertore che mirava ad ottenere la dichiarazione d’ille gittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli con missiva del 14.3.2007, mentre aveva accolto in parte la domanda di differenze retributive proposta sempre in riconvenzione dallo stesso; – che, disposta la parziale compensazione tra i contrapposti crediti delle parti, il Tribunale aveva condannato il lavoratore a pagare al datore di lavoro la somma di € 58.662,00.
La Corte d’appello, riferite le ragioni decisorie del primo giudice e le censure formulate dal lavoratore appellante, riteneva anzitutto che le emergenze istruttorie non davano conto che il sinistro stradale occorso il 17.1.2007 e l’evento dannoso derivatone fossero da riconnettere alla condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e quindi si ponessero in rapporto di derivazione causale da tale condotta; sicché riteneva che la sentenza di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità risarcitoria del Disertore, condannandolo al pagamento di tutti i danni conseguiti al sinistro.
Posto in luce che il licenziamento impugnato in riconvenzione dal lavoratore era stato comminato, oltre che per la dedotta responsabilità del lavoratore nel sinistro suddetto, anche per un’assenza ingiustificata dal lavoro a far tempo dal
26.2.2007, la Corte giudicava fondata la censura del lavoratore anche a tale ultimo riguardo e, pertanto, concludeva che doveva essere dichiarata l’illegittimità del licenziamento, con l’applicazione della tutela di cui all’art. 8 l. n. 604/1966 nei termini sopra specificati.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione alla validità del disconoscimento della copia fotostatica e del suo valore probatorio ai sensi dell’art. 2719 c.c.’. Deduce in sintesi che l ‘istanza del lavoratore a riguardo contenuta nella sua memoria di costituzione in primo grado, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, per la sua genericità, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto inidonea a disconoscere il contenuto della copia del disco cronotachigrafo, atteso che, ai fini del valido disconoscimento, occorreva individuare in cosa consistesse la dedotta difformità rispetto all’originale, ovvero negare l’esistenza stessa dell’originale del disco.
Con il secondo motivo denuncia ‘Omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio formale, fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 relative alla responsabilità del
conducente in assenza di scontro tra veicoli (art. 2054 c.c., comma 1)’.
Con un terzo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 dell’art. 2167 c.c., in relazione alla prova della giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.’.
Il primo motivo è infondato.
Erroneamente, anzitutto, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., norma che si riferisce alle ‘copie fotografiche di scritture’.
Trattandosi, infatti, di copia (delle registrazioni) di un disco cronotachigrafo, esattamente la Corte distrettuale ha fatto riferimento all’art. 2712 c.c. e a precedenti di legittimità a riguardo, relativi appunto al disconoscimento di copie di dischi cronotachigrafi (cfr. pag. 9 della sua sentenza).
5.1. Più in particolare, la Corte ha evidenziato ‘da un lato, che il datore di lavoro, proprietario del mezzo ha prodotto in giudizio soltanto la copia del disco e non già l’originale, e, dall’altro, che il lavoratore ha disconosciuto la conformità della c opia unitamente ai fatti ivi registrati’.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, il disconoscimento che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’ art. 214 c.p.c., pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito (v. § 15 di Cass. n. 30691/2024, e ivi il richiamo ai precedenti conformi; nonché § 3.3. di Cass. n. 38170/2022, relativa proprio a fattispecie di disconoscimento di copia di
dischi cronotachigrafi, dove si specifica che il disconoscimento deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).
6.1. Nella censura in esame, da una parte, il ricorrente non trascrive in ricorso il punto della copia del disco cronotachigrafo prodotto in cui sarebbe stata registrata una velocità di guida di 100 km/h all’atto del verificarsi del sinistro, e, dall’altra , si limita a trascrivere la sola parte della memoria di costituzione del lavoratore in primo grado, nella quale lo stesso impugnava, contestava e disconosceva, tra l’altro, anche ‘la copia disco cronotachigrafo’, prodotta dalla controparte.
Peraltro, dalla copia di tale atto qui depositata dallo stesso ricorrente risulta che il lavoratore, oltre ad operare tale disconoscimento comunque specificamente riferito al documento in questione, aveva proposto la propria versione del verificarsi del si nistro, tra l’altro sostenendo in particolare che: , chiedendo ordinarsi l’esibizione di ‘tutti i dischi cronotachigrafi originali dell’intero periodo di lavoro espletato …’, nonché di ‘richiedere alla Stazione Carabinieri di Adelfia copie legali dello schizzo planimetrico, delle riproduzioni fotografiche e del rapporto con allegati, relativi al sinistro stradale del 17 gennaio 2007 dell’autocarro tg. TARGA_VEICOLO, collegato al rimorchio tg. TARGA_VEICOLO, condotto dal sig. COGNOME NOME, verificatosi sulla strada provinciale Cassano delle MurgeAdelfia’.
Parimenti è infondato il secondo motivo.
Secondo il ricorrente, la circostanza, che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare e che sarebbe stata ammessa dal Disertore in sede d’interrogatorio formale (ossia, lo svolgersi del sinistro in base alla versione del datore di lavoro, priva però -nota il Collegio dell’indicazione della velocità di 100 km/h), ‘in uno al verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri della Stazione di Adelfia il 19.02.2007 (all. 6), ha valore confessorio sull’applicabilità del 1 comma dell’art. 2054 c.c., sulla dinamica del sinistro, sul mancato scontro tra veicoli e sulla responsabilità del conducente’.
In altri termini, il dato che si era trattato di incidente stradale senza ‘scontro tra veicoli’ è esclusivamente funzionale alla tesi del ricorrente secondo la quale troverebbe applicazione nella specie la presunzione di responsabilità a carico del lavorat ore quale ‘conducente’ di cui all’art. 2054, comma primo, c.c. (cfr. pagg. 10-12 del ricorso).
Tale ultima norma non può, però, trovare applicazione nel caso di specie, perché la domanda risarcitoria del datore di lavoro, come considerato dai giudici del doppio grado di merito (cfr. passim la sentenza impugnata), e confermato in questa sede di legittimità dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), si fondava esclusivamente sull’accertamento, ‘ai sensi degli artt. 2104 e 1176 c.c.’, della ‘responsabilità del Disertore nella causazion e del sinistro’; una responsabilità, cioè, contrattuale, e, più specificamente, fatta valere per la dedotta mancata diligenza del lavoratore nell’adempimento delle proprie mansioni di guida quale autista del camion con rimorchio ribaltatosi in occasione del sinistro.
Ed appunto nella medesima ottica la Corte d’appello aveva confermato la reiezione dell’eccezione di prescrizione biennale
del credito del datore di lavoro, sollevata dal lavoratore ai sensi dell’art. 2947, comma secondo, c.c., sul rilievo che la prescrizione ivi prevista ‘per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione del veicolo riguarda soltanto la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, e, pertanto, non trova applicazione nel diverso caso in cui -come nel caso di specie -il diritto al risarcimento di quel danno venga fatto valere in base a un contratto ed in forza della dedotta inosservanza delle obbligazioni ad esso inerenti, applicandosi in tal caso il termine di prescrizione riguardante i diritti nascenti dal contratto stesso (Cass. n. 84/567)’ (così a pag. 8 dell’impugnata sentenza).
Non può, pertanto, operare nella specie quanto previsto dall’art. 2054, comma primo, c.c., che, come l’art. 2947, comma secondo, c.c., è previsione rientrante nello specifico ambito normativo dei fatti illeciti extracontrattuali relativi alla circolazione dei veicoli.
10. E’ infine infondato il terzo motivo.
11. In ordine all’assenza ingiustificata contestata al lavoratore (in aggiunta alla responsabilità per il sinistro), la Corte d’appello ha giudicato errata l’analisi compiuta dal giudice di primo grado ‘non solo perché ha addossato al lavoratore di non ave r <> quasi che l’onere della prova spettasse al lavoratore, ma anche perché, a ben vedere, il Disertore aveva supportato la correttezza della propria condotta, producendo corposa documentazione da cui si evinceva che egli, lung i dall’essersi assentato ingiustificatamente, aveva più volte, ma invano, invitato il Mastrocesare a comunicargli la data in cui avrebbe potuto riprendere servizio.
Si tratta delle missive del 24.2.2007, 2.3.2007, 5.3.2007, 14.3.2007, oltre al telegramma del 1.3.2007, inviate al datore di lavoro, ma da quegli non riscontrate e nemmeno ritirate’.
Dopo aver più in dettaglio esaminato la corrispondenza intercorsa tra le parti in quel periodo, la Corte concludeva che: ‘… l’assenza ingiustificata dal lavoro contestata dal COGNOME con lettera del 2.3.2007 mal si coniuga con il contenuto delle dette missive con cui espressamente il Disertore sollecitava il datore di lavoro di dargli comunicazioni utili al fine di individuare il giorno in cui avrebbe dovuto riprendere servizio, stante peraltro la peculiarità della sua attività di autista, caratterizza ta dall’espletamento di turni di servizio’.
Contrariamente, quindi, a quanto sostiene il ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto che il lavoratore avesse comprovato per via documentale elementi in grado di giustificare la propria assenza dal lavoro, a motivo della mancanza del benché minimo riscontro datoriale alle plurime comunicazioni del lavoratore volte a sapere quando poter riprendere servizio.
Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.1.2025.