Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32065 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32065 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20092/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di VENEZIA n. 1031/2022 depositata il 10/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/10/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOMEgià portiere anche del Parma, in serie A) affida i propri investimenti a NOME COGNOME che compie varie operazioni distrattive.
Ottenuto sequestro fino alla concorrenza di euro settecentocinquantamila NOME COGNOME convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e Fideuram S.p.a. e successivamente chiamò in causa, su autorizzazione giudiziale, due altri intermediari, San Paolo Invest S.p.a. e Banca IPIBI Financial Advisory S.p.a.
La domanda, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE e la chiamata in causa della San Paolo Invest S.p.a. e della Banca IPIBI Financial Advisory S.p.a., ora RAGIONE_SOCIALE, istruita la causa con escussione di testi e consulenze grafologica e tecnico contabile, venne accolta dal Tribunale di Padova, nei confronti del solo promotore NOME COGNOME e per l’importo di settecentomila , oltre accessori di legge
NOME COGNOME propose impugnazione e la Corte d’appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio con Fideuram S.p.a, San Poalo Invest S.p.a. e Banca Consulia S.p.a. e nella contumacia di NOME COGNOME ha, con sentenza n. 1031 del 10/05/2022, condannato San Paolo Invest S.p.a. al pagamento, in favore dell’appellante COGNOME , dell’importo di oltre cento cinquanta seimila euro ( € 156.731,64 ), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 12/11/2012 fino al saldo e ha rigettato nel resto l’impugnazione .
NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia con atto affidato a tre motivi.
Rispondono con separati controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente propone i seguenti motivi.
I) v iolazione di norme legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112. Il Guardalben si duole della mancata riqualificazione della domanda con riferimento alla prospettazione a titolo di responsabilità diretta della posizione delle società San Paolo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presso le quali il RAGIONE_SOCIALE aveva svolto le attribuzioni proprie del promotore finanziario. Allega che sin dal primo grado del giudizio, e non solo con la comparsa conclusionale, era stata prospetta la responsabilità delle società convenute e chiamate in causa, ai sensi del combinato disposto degli art. 1176, comma 2 e 1218 c.c.
II) art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto del quale è stato omesso l’esame consiste, nella prospettazione del COGNOME, nella circostanza che egli non aveva avuto percezione che il RAGIONE_SOCIALE non svolgeva la sua attività per San Paolo Invest S.p.a., ritenendo, viceversa che il RAGIONE_SOCIALE svolgeva la sua attività, con riferimento agli ammanchi di oltre trecento cinquantaseimila euro, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
III) violazione di norme legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 31 t.u.f. violazione della giurisprudenza di legittimità. Il motivo concerne la interpretazione della consulenza tecnico contabile e di alcuni documenti contabili in essa richiamati in relazione alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
I.1.) Il primo motivo è infondato: l’azione è stata basata , sin dall’atto di citazione, sulla violazione della normativa di carattere
settoriale di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico finanza t.u.f.), e segnatamente dell’art. 31 t.u.f. e, sulla base degli atti di causa riportati o, comunque, sommariamente richiamati dalla difesa del ricorrente in questa fase di legittimità, non è dato ravvisare un’azione a titolo di responsabilità diretta della RAGIONE_SOCIALE o di San Paolo RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE
Per quanto la qualificazione della domanda sia di competenza de l giudice del merito, il relativo potere, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., deve essere esercitato con riferimento alle specifiche allegazioni delle parti. Nella specie il Guardalben ha inequivocamente prospettato in citazione la violazione della norma di cui all’art. 31 t.u.f. (testualmente: Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale .), con riferimento, quindi, alla specifica posizione del COGNOME quale promotore finanziario, non procedendo ad alcuna deduzione o allegazione specifica, sulla base di quanto è dato ravvisare negli atti delle fasi di merito, in ordine a una responsabilità obbligatoria diretta, per violazione degli artt. 1176, comma secondo e 1218 c.c. La prospettazione di una responsabilità diretta delle società risulta essere stata fatta, invero in modo alquanto generico, nel corso della corrispondenza tra il difensore del COGNOME e una delle banche e, inoltre, nella fase cautelare, aperta con il ricorso per sequestro conservativo, la domanda risultava proposta nei confronti del solo COGNOME, e vi era soltanto una enunciazione generica relativa all’intenzione di proporre la domanda di merito anche nei confronti degli intermediari finanziari.
Inoltre, la stessa difesa del ricorrente richiama gli atti processuali della fase di merito nei quali la responsabilità diretta delle società era al più prospettata in via soltanto formale, mediante la richiesta di condanna in solido con il Missiaglia, senza
la deduzione di specifiche circostanze, relative ai funzionari direttamente impiegati presso di esse e quindi a esse legate da rapporto di preposizione diretta, sulle quali fondare un loro inadempimento al di fuori dell’ambito tracciato dall’art. 31 t.u.f. La compiuta prospettazione della responsabilità diretta della Fideuram S.p.a. e del San Paolo Invest S.p.a. risulta, comunque, essere stata effettuata soltanto nella memoria conclusionale, e, quindi, tardivamente, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale. La motivazione da questa offerta ha, in via del tutto preclusiva rispetto alle prospettazioni del Guardalben, affermato che in assenza della deduzione, nelle competenti sedi processuali e dunque prima della comparsa conclusionale, di profili specifici di inadeguatezza degli investimenti effettuati rispetto al profilo del cliente, risultava irrilevante, se non del tutto superflua, anche la consulenza tecnico contabile disposta dal Tribunale di Padova.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, disatteso.
II.1) Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Innanzitutto, esso non ha ad oggetto un singolo fatto fenomenico, come risulta dal testo dell’art. 350, comma primo, n. 5, che è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il fatto deve essere inteso in senso fenomenico nei sensi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23828 del 20/11/2015 Rv. 637781 – 01) ossia di un fatto storico (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 – 01) poiché nel motivo il riferimento è a una percezione errata da parte del Guardalben di quello che era il soggetto preponente senza che venga in gioco un fatto vero e proprio.
Il secondo motivo è, inoltre, colpito da inammissibilità (o preclusione) da cd doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter , commi quarto e quinto, c.p.c., in quanto i giudici del merito, di primo e secondo grado, hanno qualificato i fatti in modo pressoché
coincidente, escludendo che sulla base di quanto allegato e ritualmente prodotto si potesse ritenere che il COGNOME fosse legato quale promotore finanziario alla Fideuram S.p.a. nel periodo nel quale risultavano gli ammanchi derivanti dalla negoziazione di tutti gli assegni, e parte ricorrente non evidenzia, nel motivo, alcun fatto nuovo, appunto in senso fenomenico e comunque storico, diverso, limitandosi a prospettare la differente percezione della posizione del RAGIONE_SOCIALE rispetto alla Fideuram RAGIONE_SOCIALE
Giova, peraltro, evidenziare che lo scrutinio fattuale della Corte d’appello è stato, con riferimento ad almeno due assegni ( dell’importo complessivo di oltre cento cinquanta seimila euro € 156.731,64), più favorevole per il Guardalben rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, in quanto San Paolo Invest s.p.a. è stata ritenuta responsabile per la loro illegittima negoziazione.
Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile.
III.1) Il terzo motivo si incentra sulla non adeguata disamina da parte dei giudici di merito della consulenza tecnica di ufficio in relazione all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ed è svolto riportando delle parti dello stesso elaborato peritale e dei documenti contabili esaminati dal consulente.
Il motivo è in parte inammissibile, in quanto volto, come dimostra la stessa riproduzione, alle pag. 32 e 33 del ricorso, di parti della consulenza tecnica di ufficio e di atti ad essa allegati, ad ottenere una diversa lettura ed interpretazione di circostanze fattuali, il che è, notoriamente precluso in sede di legittimità.
Il motivo è, inoltre, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte infondato poiché (in base a Cass. n. 9892 del 13/05/2016 Rv. 639656 -01; Cass. n. 28634 del 15/12/2020 Rv. 660016 -01; Cass. n. 17947 del 27/08/2020 Rv. 658570 – 01 e anche di Cass. n. 31894 del 16/11/2023 Rv. 669571 – 01): la condotta di NOME COGNOME è stata connotata da violazione di regole di comune prudenza denotata dalla consegna all’intermediario di denaro
contante o comunque mediante mezzi di pagamento sostanzialmente in bianco, come ammesso dallo stesso COGNOME, con esatta qualificazione, da parte dei giudici di merito, di condotta sostanzialmente impudente e comunque connotata da profili di evidente negligenza, pur essendo stata valutata, come esplicitamente fatto dai giudici di merito, la scarsa preparazione in materia finanziaria del Guardalben (definito testualmente, alla pag. 48 della sentenza: soggetto di bassa scolarizzazione e privo di conoscenze in campo finanziario ).
La pronuncia di questa Corte (Cass. n. 4037 del 1/03/2016 Rv. 638800 -01) richiamata dal ricorrente appartiene a una giurisprudenza in parte superata e comunque riferita a un diverso testo normativo (e segnatamente al Regolamento Consob).
In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento in specie al secondo e al terzo motivo, e in parte infondato.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le parti controricorrenti e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME rimasti entrambi intimati.
La decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di