Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4507 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4507 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14992/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO Massamormile
contro
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1400/2020, depositata il 22 aprile 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Oggetto: contratti bancari – intermediazione mobiliare
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 22 aprile 2020, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accolto solo in parte le sue domande di: condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.RAGIONE_SOCIALE p.a. al risarcimento dei danni per ingiustificato recesso dall’apertura di credito , improvvisa restrizione dell’affidamento e illegittima segnalazione alle centrali dei rischi; accertamento della nullità parziale di tale contratto in relazione alle clausole concernenti la determinazione degli interessi ultralegali, la loro capitalizzazione periodica, la commissione di massimo scoperto e le spese, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo; accertamento della nullità del contratto di investimento avente a oggetto la polizza «Fata Orizzonte 06 index linked» per mancato assolvimento dei relativi obblighi informativi e, comunque, l’inefficacia dello stesso , anche in relazione al difetto dell’elemento volitivo , con condanna della banca al relativo risarcimento dei danni;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accolto solo le domande attoree di accertamento della nullità del contratto bancario e di ripetizione di indebito, limitatamente alla clausola avente a oggetto la commissione di massimo scoperto, ritenuta indeterminata sia nella misura, sia nel l’oggetto, e alla somma versata a tale titolo, condannando la banca alla restituzione della somma di euro 1.129,46, oltre interessi legali;
ha dato atto che per il resto il Tribunale aveva osservato che, quanto all’operazione di investimento, la banca aveva rispettato gli obblighi informativi sulla stessa gravanti, mentre quanto alla contestata applicazione di interessi anatocistici, che la stessa risultava essere coerente con le prescrizioni della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, ritenuta legittima;
-ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, tra l’altro, il mancato
assolvimento da parte dell’attore dell’onere probatorio relativo sia alle domande non accolte proposte in relazione al contratto bancario (siano esse qualificate quali domande di ripetizione di indebito o di risarcimento dei danni), sia alla domanda risarcitoria proposta per violazione degli obblighi informativi connessi all’operazione di acquisto del prodotto finanziario, avuto riguardo alla mancata prova delle conseguenze pregiudizievoli di cui si chiedeva il ristoro e della loro riconducibilità eziologica all’inadempimento ;
ha, infine, osservato che la normativa in tema di capitalizzazione degli interessi impone la medesima periodicità di calcolo per quelli attivi e quelli passivi, ma non anche che questi debbano essere convenuti nella medesima misura;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del rapporto controverso;
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1283, 1284, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., per aver la Corte di appello di Napoli pronunciato sul gravame senza prendere in esame la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dall’appellata, inserita nel relativo fascicolo di parte che non era stato depositato in appello;
il motivo è inammissibile;
parte ricorrente omette di indicare, sia pure in forma sintetica, il contenuto della documentazione asseritamente non esaminata, non consentendo a questa Corte di poter apprezzare la sua concludenza ai fini del presente giudizio;
la doglianza si presenta, dunque, priva della necessaria specificità;
può, in ogni caso osservarsi che se è vero che, in ossequio al principio
di non dispersione della prova, l’esame di un fatto storico rappresentato in un documento non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che lo abbia inizialmente offerto in comunicazione, la parte interessata all’esame , che sia priva di copia rilasciata ai sensi dell’art. 76, disp. att., cod. proc. civ., è tenuta a fare specifica istanza di acquisizione nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835);
il ricorrente, tuttavia, non allega di aver rivolto una siffatta istanza al giudice di appello, per cui, anche sotto questo profilo, la censura per omesso esame dell’intero materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado risulta difettare della necessaria specificità;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 61, 62, 194 e 210 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello omesso di dare corso all ‘ ordine di esibizione richiesto e di disporre la chiesta c onsulenza tecnica d’ufficio sebbene risultassero acquisiti agli atti le copie del conto corrente dedotto in giudizio e i documenti attestanti la messa in pegno delle polizze e il valore delle stesse;
sostiene, in particolare, che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi del l’art. 119 t.u.b., anche in sede giudiziaria e attraverso l ‘ ordine di esibizione, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, per cui erronea era la decisione della Corte di appello nella parte in cui riteneva la richiesta di esibizione generica per omessa indicazione del suo oggetto;
il motivo è inammissibile;
la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata, la quale, sul punto, ha rilevato «la sua formulazione generica, avendo omesso
l’appellante finanche la enumerazione chiara e precisa dei documenti di cui ha chiesto l’acquisizione, tal che, l’eventuale ordine di esibizione avrebbe dovuto necessariamente avere oggetto incerto e onnicomprensivo», per cui pecca della necessaria concludenza;
può, in ogni caso, osservarsi che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, quarto comma, t.u.b., la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. solo a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta -non necessariamente stragiudiziale -e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (cfr. Cass. 12 maggio 2023, n. 12993; Cass. 1° agosto 2022, n. 23861);
parte ricorrente non ha offerto alcuna indicazione in ordine alla sussistenza della menzionata condizione;
in ordine alla mancata ammissione della sollecitata consulenza si osserva che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione non è censurabile per cassazione per violazione di legge (cfr. Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 25 agosto 2023, n. 25281; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326);
tale principio trova applicazione anche al caso -ricorrente nella specie
-in cui è controverso il saldo di un conto corrente bancario e il giudice accerti la validità delle contestate clausole contrattuali, la cui applicazione ha contribuito alla formazione del saldo, e rilevi l’assenza di specifiche contestazioni in ordine alla corretta applicazione di tali clausole (cfr. Cass. 15 giugno 2018, n. 15774);
con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione sulla richiesta di
esibizione della documentazione bancaria e di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio;
il motivo è inammissibile;
diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivato la mancata emissione del chiesto ordine di esibizione e la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, argomentando, rispettivamente, con la genericità della richiesta e l’assenza di element i probatori a sostegno della deduzione della nullità delle contestate clausole del conto corrente;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae alla censura articolata, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere presente (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127);
con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. e 28 e ss. Reg. Consob 1998, n. 11522, nella parte in cui ha omesso di considerare che, in tema di intermediazione mobiliare, la mancanza di un’informazione adeguata all’investitore costituisce inadempimento contrattuale dell’intermediario, al pari della esecuzione di un ordine per un’operazione non adeguata in assenza di un previo ordine per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute;
evidenzia, in proposito, che al fine di far valere la responsabilità dell’intermediario è sufficiente che l’investitore alleghi l’inadempimento da pare di quest’ultimo degli obblighi posti a suo carico e provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento, mentre l ‘ intermediario è tenuto a provare di aver rispettato le previsioni
normative e di avere agito con la specifica diligenza richiesta;
– il motivo è inammissibile;
la Corte di appello, dopo aver rilevato la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi sullo stesso gravanti, ha osservato che l’appellante «nulla ha allegato sul concreto pregiudizio sofferto in ragione di tale inadempimento, apoditticamente pretendendo la somma di €. 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno, senza indicare, neppure in punto di mera allegazione difensiva, gli elementi concreti idonei a darne riscontro, anzi avendo dedotto le contrastanti difese innanzi esaminate»;
-ha ritenuto, dunque, che la mera allegazione del mancato adempimento degli oneri informativi non fosse sufficiente a fondare la responsabilità dell’intermediario, mancando la deduzione in ordine al pregiudizio sofferto, che, anzi, risulterebbe, a suo dire, smentito dal fatto che il prodotto finanziario sottoscritto era stato monetizzato dalla banca per ripianare lo scoperto di conto corrente per importo pressoché corrispondente alla somma versata per l’investimento stesso ;
orbene, la doglianza non coglie la ratio decidendi ;
-la Corte di appello ha negato il diritto dell’appellante al risarcimento del danno non già in ragione dell’assenza di un inadempimento dell’intermediario, bensì del fatto che da un siffatto inadempimento non sarebbe derivata alcuna conseguenza dannosa, avuto riguardo alla «monetizzazione» del prodotto finanziario;
tale argomentazione non risulta essere presa in considerazione dal motivo in esame, che si risolve nella illustrazione delle ragioni per cui la polizza sottoscritta vada qualificata quale prodotto finanziario ai fini dell’applicazione del t.u.f. e del Reg. Consob n. 11522 del 1998, e l’in vestitore che chieda l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi è tenuto solo ad allegare specificamente l’i nadempimento di tali obblighi;
-invece, l’affermazione secondo la quale il dedotto -e accertato –
inadempimento non avrebbe causato alcun danno per l’investitore non è minimante censurata;
con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1421 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto non scrutinabile l’eccezione di nullità per usurarietà della clausola del contratto di conto corrente;
evidenzia che una siffatta nullità, giacché fondata su elementi già acquisiti al giudizio, è rilevabile d’ufficio e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere esaminata e decisa anche in appello;
il motivo è inammissibile;
sul punto, la Corte di appello ha osservato che «Del tutto generico è anche il fugace accenno alla omessa pronuncia circa il rilievo della usurarietà, non avendo specificato l’appellante, neppure in punto di mera allegazione difensiva, se sia stata applicata in virtù di patto iniziale o in corso di rapporto, in base a quale tasso e relativamente a quale periodo»;
la doglianza non si confronta con tale argomentazione, imperniata sulla genericità della deduzione, per cui risulta priva della necessaria concludenza;
con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1176 cod. civ.;
il motivo è inammissibile, in quanto omette di formulare una specifica censura avverso una statuizione della Corte di appello;
-con l’ultimo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per «OMESSA PRONUNCIA EX ART 360 CO 1 N. 4 PER OMISSIONE RELATIVAMENTE ALLA IMPROVVISA INTERRUZIONE DEL CREDITO -VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C.», dolendosi del fatto che «la Corte nulla ha deciso nonostante la specifica richiesta di condanna della banca di risarcimento del danno ed il deposito dei documenti, sin dal primo grado, attestante la comunicazione dopo ben tre mesi dalla interruzione con conseguente nulltià della sentenza»;
il motivo è inammissibile;
in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci la mancata pronuncia su un motivo di appello o, comunque, su una determinata questione è tenuto a riportarne nell’atto di impugnazione il suo contenuto in modo sufficientemente determinato, al fine di renderlo pienamente comprensibile, e di fornire una specifica indicazione, onde consentirne l’individuazione nell ‘ ambito dell’atto di appello (cfr. Cass. 2 maggio 2023, n. 11325; Cass. 19 aprile 2022, n. 12481);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo qualsiasi informazione in proposito -peraltro, non evincibile neanche dalla sentenza -e non consentendo a questa Corte neanche di accertare la stessa devoluzione della questione al giudice di appello; – per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 2 novembre 2025.
Il Presidente