Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3151 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
OGGETTO:
appalto
RG. 20806/2019
C.C. 29-1-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20806/2020 R.G. proposto da: CONDOMINIO INDIRIZZO PALOMBARA SABINA, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente, ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
intimata avverso la sentenza n. 3040/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9-5-2019,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29-12025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Condominio di INDIRIZZO a Palombara Sabina in persona dell’amministratore ha convenuto avanti il Tribunale di Tivoli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in qualità di direttore dei lavori affidati in appalto alla società, per sentire dich iarare l’inadempimento della società in solido con il professionista , la risoluzione del contratto di appalto e ottenere il risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 76.958,39, pari al corrispettivo versato per l’esecuzione dei lavori .
La convenuta RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la prescrizione, in quanto i lavori si erano conclusi il 29-12-2006 e il giudizio non era stato introdotto entro il biennio da quella data; ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo del corrispettivo pari a Euro 12.631,62 e in via preliminare ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE per essere dalla stessa manlevata.
Il convenuto NOME COGNOME a sua volta ha sollevato eccezione di giudicato, in quanto in un pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui ottenuto per il pagamento del proprio compenso il Condominio aveva sollevato eccezione di inadempimento, che era stata rigettata dalla sentenza n. 678/2010 del Tribunale di Tivoli passata in giudicato.
Autorizzata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, la quale si è costituita eccependo la prescrizione del diritto di manleva e
l’inoperatività della polizza, con sentenza n. 187/2013 depositata il 272-2013 il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda principale e la domanda riconvenzionale.
Avverso la sentenza hanno proposto appello principale il Condominio e appello incidentale RAGIONE_SOCIALE che la Corte d’appello di Roma ha rigettato con sentenza n. 3040/2019 pubblicata il 9-5-2019.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che i primi due motivi di ricorso del Condominio erano fondati, in quanto l’azione non era prescritta, con riguardo alle infiltrazioni che si erano manifestate dopo la consegna, perché il consulente d’ufficio aveva accertato che le torrette di areazione presentavano rigonfiamento degli intonaci, le cui cause erano non solo nel materiale utilizzato, ma anche nella mancata posa di idoneo aggrappant e e nell’omessa applicazione di rete , i vizi si erano manifestati ben dopo la consegna ed erroneamente il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto la riconoscibilità di tali vizi; ha aggiunto che a identiche conclusioni si perveniva con riguardo ai lavori relativi al parapetto del terrazzo ove erano stati riscontrati rigonfiamenti e distacchi, per i quali erano stati accertati gli stessi difetti esecutivi; a identiche conclusioni si perveniva anche con riguardo alla revisione della guaina dei torrini del corpo scala, perché il c.t.u. aveva accertato che il tipo di intervento non era in sé idoneo a una perfetta impermeabilizzazione e aveva anche accertato che l’intervento, bench é limitato, era stato mal eseguito.
La sentenza ha rigettato il terzo motivo di appello, con il quale il Condominio aveva lamentato che non fosse stata valutata la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di appalto, in quanto i vizi per i quali l’azione non era pre clusa dalla prescrizione incidevano sulla funzionalità dell’opera in modo limitato; ciò perché il
c.t.u. aveva determinato in Euro 19.958,00 (di cui Euro 9.928,00 per revisione della guaina del torrino ed Euro 10.029,40 per le opere riguardanti il terrazzo) l’importo necessario a eliminare i vizi e tali costi, ove rapportati al costo complessivo dell’a ppalto, consentivano di escludere l’inidoneità totale dell’opera ad assolvere alla sua funzione. Ha escluso di poter accogliere la tesi dell’appellante Condominio secondo la quale il resto delle opere, per le quali non erano stati rilevati difetti esecutivi, erano opere meramente accessorie, perché le opere appaltate riguardavano l’intero stabile condominiale.
La sentenza ha rigettato il quarto motivo di appello, con il quale il Condominio aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla responsabilità ex art. 1669 cod. civ.; ha dichiarato che era fondato il rilievo sull’omessa pronuncia, perché la domanda proposta nelle m emorie ex art. 1669 cod. civ. era ammissibile, ma la domanda era del tutto indeterminata sotto il profilo dell’allegazione, in quanto il Condominio non aveva specificato quali fossero i gravi vizi annoverabili tra quelli disciplinati dall’art. 1669 cod. civ. e l’allegazione era indispensabile al fine di valutare l’eccezione di decadenza sollevata dall’appaltatore.
La sentenza ha rigettato il quinto motivo di appello relativo alla responsabilità del direttore dei lavori in quanto, seppure era fondato il rilievo del Condominio in ordine all’inapplicabilità dell’art. 1667 cod. civ. nei confronti del direttore dei lavori perché la sua responsabilità era riferita all’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d’opera, la domanda nei confronti del direttore dei lavori era inammissibile per l’esistenza del giudicato; il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal direttore dei lavori per il pagamento delle sue competenze professionali si era concluso con sentenza n. 678/2010 del Tribunale di Tivoli, non impugnata, e in quel giudizio il Condominio aveva contestato la spettanza del compenso al
professionista sotto il profilo del l’omesso controllo sull’esecuzione dei lavori.
In ordine al sesto motivo di appello, con il quale il Condominio aveva dedotto che la mancata ultimazione dei lavori escludeva l’applicazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. e comportava l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ., la sentenza ha dichiarato che il motivo era superato dalla ritenuta infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
La sentenza ha altresì rigettato l’appello incidentale con il quale la società appaltatrice chiedeva il pagamento del compenso residuo, rilevando che il pagamento delle residue spettanze era subordinato alla prova di avere eseguito correttamente le opere appaltate; la circostanza era stata sconfessata dagli accertamenti tecnici svolti e la società non aveva neppure impugnato la pronuncia del Tribunale secondo la quale era stata accertata la presenza di difetti esecutivi nelle opere.
2.Avverso la sentenza il Condominio INDIRIZZO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, nel quale ha proposto anche ricorso incidentale tardivo affidato a unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE alla quale la notificazione del ricorso è stata eseguita a mezzo pec al difensore domiciliatario all’indirizzo EMAIL con consegna del messaggio il 15-7-2019.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ricorrente principale, ricorrente incidentale e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 29-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso il Condominio ricorrente deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. (ex art. 360 c.p.c. comma 1 n.3) relativamente al tema dell’identificazione degli elementi integranti la garanzia per i gravi difetti prevista in materia di appalto -con riferimento alla pronuncia di r igetto del quarto motivo di appello’; il ricorrente richiama la pronuncia di Cass. Sez. U 7756/2017, secondo cui l’art. 1669 cod. civ. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili che presentino pericolo di rovina; evidenzia che secondo la medesima pronuncia, nonché secondo Cass. 3674/2019 e 24230/2018, 27315/2017, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 cod. civ., anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori, come l’impermeabilizzazione e i rivestimenti, anche se vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile. Dichiara che il ricorrere di tali presupposti di gravità era stata specificamente allegata dal Condominio nell’atto introduttivo, avendo il Condominio lamentato fenomeni di infiltrazioni umide nell’ultimo piano che avevano interessato la facciata, i cornicioni, si erano estesi ai locali sottostanti il lastrico solare e avevano interessato il vano ascensore con ripercussioni sul funzionamento dell’ascensore . Quindi lamenta che la sentenza impugnata abbia completamente trascurato tali elementi.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. (ex art. 360 c.p.c. comma 1 n.3) relativamente al tema dell’identificazione degli elementi conoscitivi necessari alla scoperta dei vizi ai fini del computo dei termini decadenziali -con riferimento alla pronuncia di rigetto del quarto motivo di appello’; richiama i principi secondo i quali il termine di un anno per
la denuncia ex art. 1669 cod. civ. decorre dal giorno in cui il committente abbia sicura conoscenza del vizio e delle sue cause e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei vizi e il collegamento causale ai lavori eseguiti; evidenzia che la sentenza ha escluso che fossero riconoscibili i vizi relativi alle torrette di areazione, al parapetto del terrazzo e alla revisione della guaina del torrino, per cui la cognizione degli stessi da parte del Condominio non poteva che essere fatta risalire all’accertamento tecnico eseguito su commissione del Condominio e acquisito il 7-4-2010.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, nn.3 e 4) inversione dell’onus probandi tra fatti costitutivi ed eccezioni con riferimento all’eccezione di decadenza opposta dall’appaltatore convenuto avverso la domanda risarcitoria svolta dal condominio istante ex art. 1669 c.c. -in relazione alla pronuncia di rigetto del quarto motivo di appello’; evidenzia che spetta a chi eccepisce l’ estinzione del diritto dimostrare il fatto che comporta l’estinzione , per cui incombeva all’appaltatore dimostrare la fondatezza della propria eccezione di decadenza; sostiene che, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori all’accertamento tecnico svolto su incarico del Condominio dall’arch. COGNOME la conoscenza dei vizi si doveva fare risalire a quell’accertamento.
4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce ‘ nullità della sentenza per violazione art.111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e 4) -anomalia motivazionale con riferimento all’identificazione degli elementi conoscitivi integranti i gravi vizi di cui all’art. 1669 c.c. -motivazione non aderente alle risultanze istruttorie e processuali -con riferimento alla pronuncia di rigetto del quarto
motivo di appello; sostiene non sia dato comprendere la ragione per la quale la sentenza abbia disatteso l ‘accertamento dell’arch. COGNOME acquisito il 7-42010 ai fini dell’accertamento della cognizione dei vizi reclamati dal Condominio, in palese contraddizione con la statuizione in ordine alla non riconoscibilità dei vizi.
5.Con il quinto motivo il ricorrente deduce ‘ omesso esame delle risultanze dell’accertamento tecnico prodotto in giudizio quale elemento decisivo all’accertamento del momento dell’effettiva cognizione dei vizi lamentati dal Condominio nel merito dell’eccezione di decadenza -censurabile ai sensi dell ‘art. 360 c.p.c. comma 1 n.5’; ribadisce che agli atti di causa è stato prodotto elaborato tecnico peritale a firma dell’arch. COGNOME dal quale si evince che l’accertamento dei vizi oggetto della domanda da p arte del Condominio risale alla data del 7-4-2010.
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce ‘ nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione delle previsioni di cui agli artt. 112, 115, 116, 132 n. 4 e 163 c.p.c. con riferimento al rigetto del quarto motivo di appello afferente la violazione dell’art. 1669 c.c. -omesso riconoscimento del risarcimento invocato dal Condominio appellante per danni che risultano ritualmente allegati, dedotti, accertati e quantificati nell’ambito del giudizio, in difetto di fatti estintivi o modificativi del relativo diritto -anomalia motivazionale -motivazione non aderente alle risultanze processuali e istruttorie -contraddittorietà’; lamenta che sia stata ritenuta indeterminata la domanda di risarcimento ex art. 1669 cod. civ. sotto il profilo dell’allegazione, nonostante nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado il Condominio avesse dedotto quali fatti costitutivi della pretesa i fenomeni di infiltrazioni umide che andavano a interessare anche il vano ascensore con ripercussioni sul funzionamento dell’ascensore , nonché le i nfiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare; evidenzia
che a sostegno delle deduzioni il Condominio aveva depositato e richiamato nell’atto di citazione di primo grado la relazione dell’arch. COGNOME che individuava una serie di gravi difetti e aggiunge che la c.t.u. disposta in causa aveva accertato l’esistenza di una serie di vizi, che elenca; quindi deduce che il giudice di appello ha violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo posto a fondamento della decisione le prove acquisite in giudizio, incorrendo anche nella violazione dell’art. 112 cod . proc. civ., per non avere tenuto conto di quanto effettivamente richiesto e dedotto dall’attore.
7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art.1669 c.c. (ex art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4) relativamente al criterio di determinazione del danno risarcibile’ . Sostiene che la sentenza abbia qualificato gravi ex art. 1669 cod. civ. solo i vizi relativi alla revisione della guaina del torrino e al parapetto del terrazzo per un totale complessivo di Euro 19.958,00 escludendo il costo delle opere provvisionali -quantificate in primo grado a corpo in Euro 15.010,00, senza considerare che l’ambito di responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 cod. civ. coincide con quell o della responsabilità extracontrattuale e quindi include tutte le spese necessarie per eliminare i difetti.
8.Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione della previsione normativa di cui all’art. 1668 comma II c.c. (censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 4) con riferimento al rigetto del terzo motivo di appello afferente la domanda di risoluzione dell’appalto per gravi difetti dell’opera travisamento della gravità dei vizi accertati -omessa rilevazione dello scopo e della finalità dell’appalto’; sostiene che, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatore, la sentenza abbia totalmente disatteso lo scopo primario del contratto, che era finalizzato alla manutenzione straordinaria dello stabile per
eliminare le infiltrazioni umide nel torrino al piano ultimo che fungeva da copertura all’ascensore; evidenzia che la persistenza del problema ha reso di fatto inutile l’opera realizzata in appalto, stante la necessità di rifare i lavori , con inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale che legittimava l’invocata risoluzione; aggiunge che le opere che non necessitavano di rifacimento erano meri lavori accessori e che la spesa per il rifacimento era pari a Euro 36.039,40, con incidenza superiore al 50 % del totale dell’opera, pari a Euro 69.076,54.
9.Con il nono motivo il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 1669 c.c. (censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 nn.3 e 4) con riferimento al rigetto del quinto motivo di appello afferente la responsabilità del D.L. -erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma- natura extracontrattuale della responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. che esula dall’oggetto del precedente giudicato (sentenza n. 678/2010 del Tribunale di Tivoli) riguardante il rapporto contrattuale intercorso tra le medesime parti -omessa rilevazione della sopravvenienza dei fatti costitutivi posti a fondamento dell’invocata responsabilità ex art. 1669 c.c.’; il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo il giudicato di cui alla sentenza n. 678/2010 del Tribunale di Tivoli preclusivo alla domanda nei confronti del geom. COGNOME non abbia considerato che quella sentenza aveva statuito sul rapporto contrattuale e invece era stata invocata in causa la sua responsabilità ex art. 1669 cod. civ. di natura extracontrattuale; evidenzia che nessuna delle problematiche di rovina dedotte nel presente contenzioso, quali quelle riguardanti le infiltrazioni, era stata oggetto del precedente giudizio e all’epoca quelle problematiche non si erano nemmeno manifestate.
10.Con il decimo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al sesto motivo di appello riguardante l’applicazione della previsione normativa di cui all’art. 1453 c.c. per
inadempimento all’obbligazione derivante dall’omessa ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto termine di prescrizione della relativa domanda d’inadempimento. Erronea applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c.’; dichiara di avere rilevato con il sesto motivo di appello che i lavori oggetto dell’appalto non erano stati in parte realizzati e ultimati e che quindi si applicava solo il termine di prescrizione decennale; lamenta che sul punto la sentenza impugnata si sia limitata a richiamare l’ infondatezza d ell’eccezione di prescrizione , così pronunciando in violazione dell’art. 112 c.p.c.
11.I motivi dal primo al settimo sono accomunati dal fatto di involgere questioni relative alla responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.
Logicamente deve essere esaminato per primo il sesto motivo di ricorso, che è ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla società controricorrente, in quanto fa puntuale riferimento al contenuto dell’atto di citazione, indicando il paragrafo e le pagine dalle quali sono tratte le parti trascritte a sostegno delle deduzioni, ed è altresì fondato per le ragioni di seguito esposte.
La sentenza impugnata ha dichiarato che erroneamente la sentenza di primo grado non aveva esaminato la domanda proposta dal Condominio ex art. 1669 cod. civ., che era ammissibile anche se proposta nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.; però ha rigettato la domanda ritenendola «del tutto indeterminata sotto il profilo dell’allegazione, giacch é il condominio non ha minimamente specificato quali fossero i gravi vizi annoverabili tra quelli suscettibili di compromettere grandemente l’utilizzo del bene » (pag. 15 della sentenza).
La pronuncia è illegittima laddove si è limitata a rigettare la domanda ex art. 1669 cod. civ. per indeterminatezza. Infatti, è già stato posto e deve essere data continuità al principio secondo il quale,
in tema di appalto, sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 cod. civ. e 1669 cod. civ., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale -art. 1669 cod. civ.-, ovvero contrattuale (Cass. Sez. 2 25-7-2019 n. 645978-01, Cass. Sez. 2 20-4-2004 n. 7537 Rv. 572194-01, Cass. Sez. 2 22-6-1995 n. 7080 Rv. 493026-01) e l’errore nella qualificazione della domanda integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Sez. 3 10-10-2014 n. 21397 Rv. 633024-01, Cass. Sez. L 16-6-2003 n. 9644 Rv. 564321-01). Quindi, non si poneva neppure questione di tempestività della proposizione di domanda ulteriore ex art. 1669 cod. civ., ma si poneva questione di esatta qualificazione della domanda sulla base dei fatti allegati dalla parte ; come direttamente verificato dalla disamina dell’atto -consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della doglianza e delle modalità specifiche di proposizione del motivo- già nel l’atto di citazione (punti 13 e 14) il Condominio aveva fatto riferimento a vizi che, in quanto riferiti a infiltrazioni umide che interessavano vari punti dell’edificio e anche il vano dell’ascensore provocando malfunzionamento e l’interruzione servizio , imponevano di verificare se sussistessero i presupposti per l’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 1669 cod. civ. Ciò, facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il
godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua natura; a tal fine, rilevano pure i vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, che riguardino elementi secondari, come quelli -per quanto qui interessa- relativi a impermeabilizzazioni e alla presenza di infiltrazioni e umidità, anche se incidenti solo su parti comuni dell’edificio ( Cass. Sez. U 27-3-2017 n. 7756 Rv. 643560-02, Cass. Sez. 2 4-10-2018 n. 24230 Rv. 6500645-01, Cass. Sez. 2 1711-2017 n. 27315 Rv. 646078-01, Cass. Sez. 2 3-1-2013 n. 84 Rv. 624395, Cass. Sez. 2 4-11-2005 n. 21351 Rv. 584684-01, per tutte, con riguardo a infiltrazioni d’acqua e umidità) . Quindi, nel momento in cui la sentenza ha ritenuto che nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. il Condominio attore avesse proposto domanda ammissibile ma ind eterminata e perciò l’ha rigettata, è incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. denunciata con il sesto motivo di ricorso, in relazione all’erronea qualificazione della domanda. Era la domanda come proposta nell’atto introduttivo , con riguardo ai vizi descritti nell’atto introduttivo, che ne imponeva la qualificazione anche nell’ipotesi di cui all’art. 1669 cod. civ., con la conseguente irrilevanza del fatto che il riferimento all’art. 1669 cod. civ. fosse stato eseguito soltanto nelle memorie senza specificare nuovamente a quali vizi si facesse riferimento.
12.I motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso , in quanto relativi a questioni che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.
In ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata non ha emesso alcuna pronuncia che si sia risolta in una erronea interpretazione o applicazione dell’art. 1669 cod. civ., perché si è -illegittimamente- limitata a rigettare la domanda ex art. 1669 cod. civ.
erroneamente ritenendola indeterminata, così non esaminando la questione riferita al fatto che i vizi allegati rientrassero o meno nella fattispecie di cui all’art. 1669 cod. civ.
Ugualmente, in ordine al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata, essendosi limitata a rigettare la domanda ex art. 1669 cod. civ., non ha esaminato alcuna questione relativa alla decadenza, né con riferimento al termine di decorrenza per la denuncia dei vizi, né con riferimento alla prova dell ‘esclusione della decadenza.
Analogamente, in ordine al settimo motivo di ricorso, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata non contiene alcuna quantificazione dei danni risarcibili ex art. 1669 cod. civ. La quantificazione dei danni censurata dal ricorrente a pag. 14 della sentenza impugnata è stata eseguita al limitato fine della valutazione della gravità dell’inadempimento per decidere la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento; in nessuna parte della sentenza vi è un’affermazione di equiva lenza tra quei danni quantificati a pag. 14 e i danni risarcibili ex art. 1669 cod. civ., che in effetti la sentenza non aveva neppure alcuna ragione di eseguire (avendo, seppure erroneamente, ritenuto genericamente dedotti i danni risarcibili ex art. 1669 cod. civ.).
13. L’accoglimento del se sto motivo di ricorso comporta l’a ccoglimento anche del nono motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il precedente giudicato precludesse la disamina dell’azione di responsabilità proposta nei confronti del direttore dei lavori.
E’ acquisito e si deve dare continuità al principio secondo il quale l’art. 1669 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, nella quale possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore, anche gli altri soggetti che, prest ando a vario titolo
la loro opera nell’esecuzione dei lavori, abbiano comunque contribuito alla determinazione dei vizi rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 1669 cod. civ. (Cass. Sez. 2 23-7-2013 n. 17874 Rv. 627344-01, Cass. Sez. 2 16-2-2006 n. 3406 Rv. 586414-01). Nel momento in cui la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato in ragione dell’indeterminatezza la domanda proposta ex art. 1669 cod. civ., non ha neppure esaminato la questione dell’incidenza del giudicato su tale domanda ; poiché pacificamente la domanda ex art. 1669 cod. civ. non era stata proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, sarà il giudice del rinvio a esaminare la domanda proposta anche nei confronti del professionista a titolo di concorso di responsabilità con l’appaltatore ex art. 1669 cod. civ., perché la qualificazione della domanda in tal senso si imponeva nei confronti di tutti i soggetti convenuti in causa e non era ostativa alla disamina di questa domanda il precedente giudicato, che non copriva tale domanda.
14. E’ infondato l’ottavo motivo di ricorso, in quanto non è configurabile nella sentenza impugnata alcun vizio per avere escluso la risoluzione del contratto d’appalto per l’inadempimento della società appaltatrice.
In materia di appalto, in deroga alla disciplina stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto e a differenza della vendita (nella quale ex art. 1490 cod. civ. può essere chiesta la risoluzione quando i vizi siano tali da diminuire in modo apprezzabile il valore della cosa), la disciplina dell’art. 1668 cod. civ. consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all’uso cui debba essere specificamente destinata, autorizzando invece il committente a chiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma
dell’art. 1668 cod. civ. nel caso i vizi siano eliminabili, salvo il risarcimento del danno (Cass. Sez. 2 5-7-2022 n.21188 Rv. 66554301, Cass. Sez. 6-2 15-12-2011 n. 26965 Rv. 620765-01, Cass. Sez. 2 20-4-2006 n. 9295 Rv. 592537-01, Cass. Sez. 2 29-11-2001 n. 15167 Rv. 550732-01 ). Nella fattispecie la Corte d’appello, svolgendo l’apprezzamento in fatto spettante al giudice di merito e che non è attinto in modo ammissibile dagli argomenti del ricorrente, ha considerato che le opere appaltate riguardavano l’ intero stabile condominiale e sulla base di questo dato ha ritenuto che i difetti per i quali non era preclusa l’azione, riferiti alla guaina del torrino e al terrazzo, non erano tali da determinare l’inidoneità totale dell’opera ad assolvere la sua funzione. In questo modo, la sentenza ha dimostrato di fare applicazione del principio corretto, secondo il quale la risoluzione dell’appalto può essere pronunciata soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione; le osservazioni svolte dal ricorrente, riferite all’entità del valore de lle opere viziate rispetto al valore complessivo dell’appalto , sono finalizzate esclusivamente a ottenere un diverso apprezzamento in fatto, in quanto tale precluso in questa sede.
15.Infine, deve essere rigettato il decimo motivo di ricorso, in quanto non sussiste l’omissione di pronuncia lamentata con riguardo alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ. per l’omessa ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto e al relativo termine di prescrizione.
La sentenza impugnata ha dichiarato che la questione della mancata applicazione dell’art. 1453 cod. civ. era stata posta al fine di escludere l’applicazione della prescrizione biennale e ritenere l’applicazione della prescrizione decennale e pertanto il motivo, come formulato, era superato dalla ritenuta infondatezza dell’eccezione di prescrizione biennale. Quindi, non vi è stata omissione di pronuncia in
quanto tale, perché la Corte d’appello ha esaminato il motivo di appello e lo ha in sostanza ritenuto assorbito, per assorbimento proprio e cioè per superfluità e sopravvenuta carenza di interesse; ciò in quanto il motivo di appello era stato proposto soltanto al fine di escludere la prescrizione e, essendo stata la prescrizione già esclusa per altre ragioni, la decisione sul motivo diventava superflua (cfr. Cass. Sez. 1 14-9-2023 n. 26507 Rv. 669129-01 sulla nozione di assorbimento e Cass. Sez. 1 12-11-2018 n. 28995 Rv. 65158001, per l’affermazione del principio che l’assorbimento in senso proprio non comporta omissione di pronuncia, in quanto la decisione assorbente consente di ravvisare la decisione anche sulle questioni assorbite).
Il ricorrente non svolge alcuna deduzione al fine di fare emergere l’erroneità della pronuncia , e cioè al fine di sostenere che l’assorbimento sia stato erroneamente dichiarato e quindi sotto questo specifico profilo il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della pronuncia.
16.Con l’unico motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione delle previsioni di cui agli artt. 112, 115, 116, 132 n. 4 e 163 c.p.c. nonché, con riferimento al rigetto dell’unico motivo illustrato nell’appello incidentale, afferente al credito vantat o dall’impresa nei confronti del Condominio, omesso riconoscimento del credito allegato, dedotto, accertato e quantificato nell’ambito del giudizio, in difetto di fatti (giuridicamente rilevanti) estintivi o modificativi del relativo diritto, nonché anomalia e/o contraddittorietà motivazionale, nonché motivazione non aderente alle risultanze processuali e istruttorie ex art. 360 comma n. 1 n. 4’. La ricorrente incidentale evidenzia che l’impresa ha dimostrato di avere eseguito le opere appaltate e che, al contrario, sui lamentati vizi il Condominio è risultato soccombente e quindi sostiene che l’impresa abbia diritto al
saldo della propria prestazione, documentato in Euro 12.631,32 nella contabilità redatta dal direttore dei lavori.
16.1.Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
La sentenza ha rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo residuo sulla base dell’assunto che l’appaltatore non aveva dimostrato di avere correttamente eseguito le opere appaltate ma erano stati dimostrati in causa i difetti esecutivi delle opere. In questo modo la sentenza non ha considerato di avere rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e non ha considerato che il committente non si era limitato a eccepire l’inadempimento dell’appaltatore al fine di paralizzare la sua pretesa di pagamento, ma aveva chiesto il risarcimento del danno con riferimento ai vizi delle opere. In tale caso, in quanto l’opera non è totalmente inutilizzabile e in quanto l’interesse del committente trova tutela nel risarcimento del danno, permane il credito dell’appaltatore per il corrispettivo (Cass. Sez. 2 6 -12-2017 n. 29218 Rv. 646538-01, Cass. Sez. 2 17-4-2012 n. 6009 Rv. 62195901, Cass. Sez. 2 17-4-2002 n. 5496 Rv. 553773-01; cfr. altresì Cass. Sez. 2 27-2-2019 n. 5734 Rv. 653145-04).
Quindi il giudice del rinvio dovrà valutare la spettanza del corrispettivo residuo richiesto dalla società appaltatrice.
17.In conclusione, sono accolti il sesto e il nono motivo di ricorso principale ed è accolto il motivo di ricorso incidentale; sono rigettati l’ottavo e il decimo motivo di ricorso principale e sono assorbiti gli altri motivi di ricorso principale.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto e il nono motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, rigetta l’ottavo e il decimo motivo di ricorso principale, assorbiti il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo motivo di ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione