SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 664 2026 – N. R.G. 00022546 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione Sedicesima Controversie Civili
Specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
2)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. A.C.C. N: 22546/2023, trattenuta in decisione sulla scorta di redazione di note di trattazione scritta sostitutive della udienza di assunzione della causa in decisione del 25 novembre 2025 h. 09,30, vertente
TRA
Tribunale di Latina ( n°1/2022), P.I.: in persona del Curatore, AVV_NOTAIO. con studio in Latina(LT), INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Latina(LT), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce all’atto di citazione previo decreto di autorizzazione a ll’azione del AVV_NOTAIO Delegato AVV_NOTAIO COGNOME del 03/09/2022, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: NUMERO_TELEFONO ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.
ATTORE
E
1)
( c.f.:
), nato a Lenola (LT) il giorno
DATA_NASCITA/DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO;
c.f.: , nata a Lenola (LT) il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO; 3) ( c.f.: ) nata a Lenola (LT) il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO;
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità gestoria e di soci.
Con note di trattazione scritta sostitutive della udienza di assunzione in decisione della causa del 25 novembre 2025 h. 09,30 venivano formulate le seguenti conclusioni: ‘ il fallimento si riporta a quanto dedotto nei propri scritti difensivi ed insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, così come precisate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. e nelle memorie conclusionali depositate’.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ai Sigg.ri , e il fallimento Tribunale di Latina n°01/2022 ( d’ora in poi breviter il ) premesso che:
-con atto notarile del 07 aprile 1999 era stata costituita la ‘ , iscritta in data 10/06/1999 nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese ( N. R.E.A. LT133204, c.f.: ), con sede legale in Fondi (LT), INDIRIZZO avente quale oggetto sociale: ‘…la società ha per oggetto il commercio, la lavorazione e la commercializzazione di marmi, materiali lapidei ed affini, nonché di materiali da costruzione in genere, lavori e costruzioni edili in genere. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà in maniera funzionale a tale scopo, e pertanto in misura non prevalente e senza rivolgersi al pubblico, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare della legge n°1/1991 e del decreto legislativo 385/1993, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie ( esclusa la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, consorzi, associazioni, enti, organismi in genere, già costituiti o da costituire, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio…’; P.
-con atto del 07/04/1999 era stato nominato Amministratore Unico della il Sig. , il quale era restato in carica sino alla data di dichiarazione di fallimento;
-il capitale sociale, al momento della apertura della procedura concorsuale, ammontava ad € 10.200,00, di cui € 3.600,00 versato, ed era nella titolarità dei soci Sigg.ri (in misura pari al 40% dell’intero), ( in misura pari al 40% dell’intero) e (in misura pari al 20% dell’intero);
la aveva svolto la propria attività presso la sede legale fino al 03 ottobre 2013 allorquando l’azienda era stata concessa in affitto alla con contratto di affitto di azienda a rogito( Rep. n° NUMERO_DOCUMENTO) del Notaio , registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Latina l’08 ottobre 2013 al NUMERO_DOCUMENTO, di durata di otto anni, con canone annuo pari ad € 18.000,00 oltre oneri di legge;
-a causa della consistente morosità maturata a decorrere dall’anno 2018 il richiamato contratto era stato disdettato in data 15 marzo 2021 con riconsegna dell’azienda, avvenuta in data 16 ottobre 2021;
con ricorso n° 132/2021 R.G. Pref. gli eredi del Sig. , già lavoratore dipendente della , in forza della sentenza n°115/2020 del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ed il Sig. , già lavoratore dipendente della , in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 386/2015 e della sentenza del Tribunale di Latina- Sezione Lavoro- n°117/2020, che aveva confermato l’ingiunzione opposta, avevano richiesto dichiararsi il fallimento della ;
-in sede istruttoria prefallimentare era emerso che ‘ dai bilanci depositati in giudizio risulta, in vero, che per i periodi di imposta 2918, 2019 e 2020 la società ha registrato un attivo superiore all’importo di € 300.000,00( che nell’anno 2018 risulta, infatti, registrato un attivo di € 353.480,00, nell’anno 2019 risulta registrato un attivo pari ad € 364.179,00 e nell’anno 2020 risulta registrato un attivo di € 380.479,00)..’ e che quindi ‘… lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall’inadempimento all’obbligazione nei confronti del ricorrente, non contestata dal debitore nel corso dell’istruttoria prefallimentare( inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzione per prestazione di lavoro dipendente), dall’infruttuosità dell’esecuzione esperita dai ricorrenti(..) e dall’elevata esposizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e degli Enti Previdenziali ( circa € 733.545,49, di cui € 339.810,81 per carichi contributivi, di cui € 384.992,90 per carichi erariali e di cui € 8.741,78 per carichi diversi), con la conseguenza che l’attività risultante dal bilancio del 2020 pari ad € 380.879,00 non appare sufficiente a soddisfare con mezzi normali di pagamento i debiti complessivi, ivi compresi quelli emersi in sede prefallimentare, anche considerato che la società non risulta intestataria di alcun bene immobile, risultando proprietaria esclusivamente di due autoveicoli(…); considerato che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall’art. 15 comma 9° L.F…’;
-con sentenza n° 1/2022 del 15/02/2022 il Tribunale di Latina aveva dichiarato il fallimento della ‘ nominando quale Curatore il AVV_NOTAIO.
con la successiva relazione periodica ex art. 33 L.F, del 14/12/2022 il predetto pubblico ufficiale aveva evidenziato che, da quanto emerso dalle scritture contabili, considerata la inattendibilità di alcune poste riportate in bilancio, si poteva presumere una responsabilità per mala gestio dell’amministratore unico, in concorso con i soci, con particolare riferimento al prelevamento da parte dei soci di somme senza giustificato motivo;
-più in particolare il Curatore, alla luce di quanto emerso dall’analisi del bilancio e delle scritture contabili della , nonché in sede di audizione dell’A.U. della società, nella predetta relazione aveva evidenziato che:
l’importo di € 5.291,85, riportato sotto le voci ‘ denaro in cassa’ e ‘ assegni circolari’ in bilancio al 31 dicembre 2021, ovvero l’ultimo prima della dichiarazione di fallimento, non era stato rinvenuto atteso che ‘ in sede di audizione l’amministratore dichiarava di non avere evidenza di tale disponibilità nelle casse della società’;
ii) nel bilancio del 31 dicembre 2021 venivano indicati € 50.000,00 a titolo di crediti verso i soci relativi a prelevamenti effettuati dagli stessi nel corso dell’anno 2017 e non restituiti;
-le predette circostanze, ovvero la omessa consegna del denaro risultante in cassa dall’ultimo bilancio prima del fallimento così come i prelevamenti soci pari ad € 50.000,00, effettuati nell’anno 2017 e mai restituiti alla società, inducevano il Curatore a ritenere la sussistenza della responsabilità per mala gestio dell’A.U. in concorso con i soci in relazione ai prelevamenti ingiustificati effettuati da questi ultimi;
-con lettere del 14/04/2022, che erano rimaste prive di riscontro, il Curatore aveva costituito in mora l’A.U. ed i soci richiedendo la restituzione degli illegittimi prelevamenti effettuati nel corso dell’anno 2017 e non restituiti;
-era indiscutibile che l’A.U. della fosse venuto meno ai propri obblighi distraendo il patrimonio aziendale e non impedendo il prelievo da parte dei soci di disponibilità monetarie della società poi fallita senza evidente giustificazione per € 50.000,00 e cagionando lesione alla integrità del patrimonio sociale;
-per questi motivi era stata richiesta la autorizzazione ad agire in giudizio nei confronti dell’A.U. e dei soci;
con provvedimento del 03/09/2022 il COGNOME Delegato aveva autorizzato il Curatore ad agire;
tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
‘ voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione di controparte, accertare e dichiarare per i fatti e gli atti esposti in premessa, la civile responsabilità contrattuale ex art. 2476 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’amministratore della società fallita Sig. e dei soci Sigg.re e e, per l’effetto, condannarli: contestualmente e solidalmente fra loro al risarcimento dei danni in favore del n°1/2022) da quantificarsi nella complessiva somma di € 50.000,00 oltre interessi sulla somma determinata ovvero nella diversa somma che risulterà provata in corso di giudizio e ritenuta di giustizia; condannare il solo amministratore Sig. al risarcimento in favore del ( n°1NUMERO_DOCUMENTO) della ulteriore somma di € 5.291,85 oltre interessi sulla somma determinata ovvero nella diversa somma che risulterà provata in corso di giudizio e ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi a favore dell’Erario, secondo le previsioni del patrocinio a carico dello Stato, salva diversa conclusione nella ipotesi di revoca del patrocinio gratuito in corso di causa’.
I Sigg.ri , e , pur ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio sicchè, all’udienza del 23 ottobre 2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di assunzione in decisione del 25 novembre 2025 h. 09,30 la causa, istruita su base documentale ( con elusione dell’interpello ad opera dei convenuti), era assunta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che le domande attoree, proposte rispettivamente ex art. 2476 3° comma c.c. nei confronti dell’A.U. della Sig. ) ed ex art. 2476 8° comma c.c. nei confronti dei soci della predetta ( Sigg.ri , Sig.ra e Sig.ra ) debbano trovare accoglimento perché fondate.
Quanto alla domanda formulata nei confronti dell’organo gestorio giova considerare che si verte in ambito di invocazione ex art. 146 l.f. a tutela del patrimonio sociale e delle aspettative del ceto creditorio.
Come noto l’azione ex art. 2476 3° comma c.c. è di natura contrattuale sicchè il Curatore è tenuto meramente a ricostruire la cronologia fattuale, ad indicare gli addebiti che vengono mossi all’organo gestorio ed il pregiudizio patrimoniale che ne è derivato; l’amministratore, ove intenda costituirsi in giudizio, deve provare di aver improntato la propria condotta ai canoni della prudenza e della corretta gestione invertendosi, per l’effetto, il principio dell’onere della prova.
Nel caso in esame il Sig. , resosi contumace, ha vieppiù eluso la prova per interpello, volta a consentirgli di rendere la versione dei fatti oggetto di capitolazione istruttoria.
In ogni caso è emerso( sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’A.U., Sig. , ex art. 33 l.f.) che la somma di € 5.291,85 riportata nel bilancio della al 31 dicembre 2021 sotto le voci ‘ denaro in cassa’ ed ‘assegni circolari’ non è stata consegnata al Curatore e non ne è stata palesata la destinazione.
Del pari, ad un esame delle scritture contabili della società poi fallita, è emerso che nell’anno 2017 sono stati effettuati prelevamenti ad opera dei soci per la somma complessiva di € 50.000,00.
Orbene, tenuto conto che le predette appostazioni non sono state registrate a titolo di rimborso finanziamenti( che avrebbero dovuto essere effettuate con le modalità di cui all’art. 2467 c.c.) e che i prelevamenti della somma di € 50.000,00 non sono chiaramente riferibili a taluno dei soci, deve ritenersi che l’A.U. risponda del predetto addebito sia quale organo gestorio che a titolo di socio nella misura dell’intera somma prelevata.
e
Devono rispondere in concorso con il Sig. , solidalmente per la intera somma distratta, le socie, Sig.ra e Sig.ra , le quali hanno intenzionalmente deciso o comunque autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.
In forza dei superiori rilievi consegue che il Sig. deve rispondere dei danni arrecati al patrimonio sociale ed anche quale socio nella misura complessiva di € 55.291,85 mentre le socie in concorso con lo stesso in via solidale per la somma di € 50.000,00; il tutto oltre accessori di legge a far data dall’accertamento/contestazione dei singoli illeciti con le modalità di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico solidale dei convenuti in favore dello Statonella misura di cui al dispositivoatteso che la procedura concorsuale è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta per i fatti e gli atti esposti nell’atto di citazione la civile responsabilità ex art. 2476 3° comma c.c. dell’amministratore della società poi fallita, Sig.
, oltre che ex art. 2476 8° comma c.c. nella veste di socio della unitamente alle Sigg.re e ; per l’effetto condanna il Sig. al risarcimento dei danni arrecati al fallimento attore in misura pari ad € 55.291,85, di cui € 50.000,00 da porsi in solido -in egual misura nei rapporti interni fra i socia carico della Sig.ra e della Sig.ra ; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat applicabili ratione temporis a far data dalla contestazione delle singole condotte illecite ( a decorrere dal 14 aprile 2022 con riferimento alla distrazione della somma di € 5.291,85 e a decorrere dalla ricezione della costituzione in mora del 14 aprile 2022 in relazione al prelevamento della somma di € 50.000,00) sino alla domanda ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla domanda al saldo;
condanna tutti i convenuti, in solido fra loro, a rifondere in favore dello Stato le spese di lite che si liquidano in misura pari ad € 18.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali compenso 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 13 gennaio 2026 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il COGNOME Estensore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME