Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2106/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, domiciliata digitalmente come per legge
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME apprendista giocatore di golf presso l’associazione sportiva RAGIONE_SOCIALE, che condivide va la struttura del campo di gioco e annessi con la con RAGIONE_SOCIALE, mentre si trovava sul detto campo, in data 15/07/2011, venne colpito da una mazza da golf malamente utilizzata da altro giocatore nella persona di NOME COGNOME che si era offerto di condurlo sullo stesso campo da golf.
Il COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, che chiamò in causa il giocatore NOME COGNOME la propria compagnia assicuratrice Groupama S.p.a. e la UnipolSai S.p.a., quale assicuratrice della Federazione Italiana Golf, e, a seguito delle difese della RAGIONE_SOCIALE anche la RAGIONE_SOCIALE, che rimase contumace.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa con audizione dei testi addotti dalle parti e consulenza medico legale di ufficio, ritenne responsabile dell’incidente di gioco NOME COGNOME e lo condannò al risarcimento dei danni in favore di COGNOME NOME, liquidati nella la somma di euro 242.170,30, oltre interessi, con manleva di Groupama S.p.a. e UnipolSai S.p.a., la prima quale assicuratrice della RAGIONE_SOCIALE e la seconda quale assicuratrice della Federazione Italiana Golf e rigettò la domanda proposta dall’attore nei confronti di NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE propose appello.
In fase di impugnazione si costituirono NOME COGNOME nonché la UnipolSai S.p.a., NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE TirreniaRAGIONE_SOCIALE che proposero tutti separati appelli incidentali.
La RAGIONE_SOCIALE rimase contumace.
R.g. n. 2106 del 2024
Ad. 10/06/2025; estensore: NOME. Valle
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6468 del 10/10/2023, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la concorrente responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE in persona del suo presidente e legale rappresentante, NOME COGNOME nonché dell’RAGIONE_SOCIALE le ha condannate, in solido con COGNOME NOME, al risarcimento del danno nella misura già liquidata nella sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propon gono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a sette motivi.
Rispondono con controricorsi separati NOME COGNOME Unipolsai RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 10/06/2025, per la quale tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 334, 343 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per passaggio in giudicato del capo della sentenza del primo grado che sancisce l’estraneità delle convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Il motivo afferma che gli appelli principali e incidentali non avevano censurato l’affermazione della sentenza del Tribunale di Roma che escludeva la responsabilità sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con conseguente passaggio in giudicato della relativa esclusione di responsabilità.
II) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c .p.c. in relazione all’art. 132, primo comma, n. 2 c.p.c.; vizio di ultra ed extrapetizione; violazione del principio di economia processuale. Omessa pronuncia e omessa motivazione con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della ARAGIONE_SOCIALE Il motivo censura la sentenza della
Corte territoriale per avere questa ritenuto che la responsabilità dell’incidente occorso al COGNOME fosse ascrivibile anche alla A.RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con le emergenze processuali e per non avere proceduto alla determinazione delle percentuali di colpa.
III) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2043, 2050, 2697 c.c. e dell’art. 183 c.p.c.; motivazione meramente apparente, con riferimento alla errata qualificazione di attività pericolosa e sue conseguenze sull’onere della prova. La parte ricorrente censura la sentenza d’appello per avere i giudici di merito ritenuto, asseritamente in via meramente apodittica, la natura pericolosa dell’attività sportiva praticata presso la struttura da essa gestita, ossia il gioco del golf e senza avere tenuto conto dei presidi apprestati al fine di evitare incidenti di gioco.
IV) N ullità della sentenza per violazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di risultanze istruttorie circa circostanze decisive per il giudizio, travisamento delle prove, v iolazione dell’art. 115 c.p.c. , violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730 e 2733, secondo comma, c.c.
I l motivo censura la sentenza d’appello per il mancato esame di deposizioni testimoniali e per la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni difensive rese in atti di causa della persona lesa NOME COGNOME e dal COGNOME e in specie con riferimento alla ritenuta mancata adozione di idonee misure di sicurezza da parte del Circolo sportivo e all’esame delle relative prove.
V) Nullità della sentenza per violazione degli art. 132, secondo comma n. 4 e 360 n. 5 c.p.c., omessa pronuncia e motivazione insufficiente su un dato decisivo per la causa con riferimento alla mancata definizione delle percentuali di concorso di colpa da attribuire a ciascuna delle parti ritenute corresponsabili.
La sentenza della Corte territoriale è censurata per non avere essa proceduto alla definizione delle percentuali di colpa tra i vari concorrenti nell’illecito e anche a carico del leso NOME COGNOME.
VI) Nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo e tra due parti del dispositivo stesso. la sentenza d’appello per avere questa compagnie
Le ricorrenti censurano omesso di pronunciare la condanna delle due assicuratrici a coprire il sinistro.
VII) M ancato esame dell’ appello incidentale autonomo della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, con violazione dell’ art. 115 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 132, secondo comma c.p.c. e 96 c.p.c. con riferimento alle spese di lite della RAGIONE_SOCIALE, erroneamente compensate nel primo grado nei confronti del COGNOME e mancata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’ art. 96 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è infondato: la posizione processuale delle due Associazioni odierne ricorrenti era stata mantenuta in vita, ossia costituiva oggetto di domanda di accertamento della loro concorrente responsabilità, da parte dell’appello incidentale di NOME COGNOME come risulta sia dalla sentenza impugnata, che alla pag. 4 riporta le prospettazioni fatte valere in appello da parte del COGNOME e coinvolgenti anche entrambe le Associazioni sportive, sia dal controricorso proposto dal COGNOME (segnatamente si vedano le pagg. 3, 4 e 5 del detto atto processuale).
La circostanza dell’avvenuta rimessione in gioco, in fase di impugnazione di merito, della posizione di entrambe le due Associazioni, è peraltro logica conseguenza della proposizione dell’appello principale da parte della Groupama Assicurazioni S.p.a., che aveva comportato l’interesse del COGNOME, originariamente non attinto dalla domanda del COGNOME in primo
grado, a far valere la corresponsabilità delle Associazioni sportive, al fine di evitare di dovere rispondere in proprio e da solo del risarcimento dei danni.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, atteso che a seguito della conferma di un orientamento già esistente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a composizione di un contrasto e con enunciazione di specifico principio di diritto, direttamente rilevante nel caso in esame, di recente (Sez. U n. 8486 del 28 3 2024 Rv. 670662 – 01) affermato che l’ impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva. Nella specie l’interesse del Napolitano ad appellare in via incidentale sorgeva dall’impugnazione principale , ritualmente proposta dalla Groupama RAGIONE_SOCIALEp.a. pur se riguardava, l’appello incidentale, profili diversi da quelli fatti valere dalla detta compagnia assicuratrice.
Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che inammissibile. Questa Corte ha già affermato che l’accertamento della pericolosità o meno di una determinata attività, anche sportiva, non deriva dall’essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dalla connotazione che essa, in considerazione dei mezzi e degli strumenti o delle tecniche adoperate, in concreto assume (Cass. n. 3471 del 9 4 1999 Rv. 525126 – 01) secondo una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. L’accertamento delle pericolosità della pratica sportiva del golf è stato quindi condotto in concreto dai giudici dell’impugnazione di merito, che hanno preso in considerazione «l’utilizzo di pesanti mazze di metallo e palline colpite con notevole vigore, essendo entrambe le cose, con una valutazione ex ante e in concreto, oggetti
potenzialmente in grado di arrecare danno ove non utilizzate con le cautele e precauzioni necessarie». Sul punto la censura del terzo motivo deve, pertanto essere disattesa e risulta, peraltro, anche di scarsa specificità a fronte della motivazione della Corte territoriale.
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto esso, sotto la prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo, chiede la diversa valutazione delle prove testimoniali e delle stesse affermazioni rese in atti di causa da parte del COGNOME e del COGNOME, sulla base quindi non dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. applicabile nella specie ma della sua precedente formulazione ossia per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, e, inoltre, l’omissione non riguarderebbe un singolo fatto, peraltro in senso naturalistico, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, ma una serie di dichiarazioni testimoniali e delle parti processuali. Peraltro deve ribadirsi che il giudice di merito è sovrano nella scelta del materiale probatorio sul quale fondare la propria decisione e dunque anche in ordine alla valutazione della conducenza o meno dello stesso (si vedano sul punto, quali espressioni di un orientamento assolutamente costante: Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 -05; Cass. n. 13918 del 03/05/2022 Rv. 666484 -02; Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 – 01).
Il quinto motivo è infondato, in quanto la motivazione sul punto del riparto di responsabilità è stata resa dalla Corte d’appello nel senso della concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2055 c.c., in parti eguali, ossia in ragione di un terzo ciascuno, tra NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE,
Il motivo è poi inammissibile laddove chiede , ai sensi dell’art. 1227 c.c. l’accertamento della colpa di NOME COGNOME ossia della parte lesa, che è stata esclusa con giudizio conforme sul punto, da entrambi i giudici di merito di primo e secondo grado.
Il sesto motivo è infondato, posto che la posizione delle compagnie assicuratrici è stata mantenuta ferma dalla Corte territoriale rispetto alla statuizione di cui alla sentenza di primo grado e esso non può essere rimesso in discussione in questa sede in assenza di una esclusione di responsabilità di una o di entrambe le Associazioni sportive e avendo la Corte d’appello ribadito la decisione del primo giudice anche a seguito dell’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in data 26/10/2023, affermando, con ordinanza deliberata il 1/12/2023 e recante n. cronologico 5675/2023 del 6/12/2023, che la decisione del Tribunale doveva ritenersi confermata in punto di obbligo di manleva.
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che (Cass. n. 10814 del 24/04/2025 Rv. 674590 – 01) l’ ordinanza con cui è stata rigettata l’istanza di correzione dell’errore materiale è inutilizzabile ai fini dell’integrazione o dell’interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l’ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto, cosicché nella specie la censura di cui al sesto motivo è inammissibile.
Il settimo motivo è inammissibile in quanto le spese di lite della fase di impugnazione sono state correttamente regolate secondo il principio di soccombenza e, quindi, la ARAGIONE_SOCIALE è stata correttamente ritenuta soccombente nei confronti del leso NOME COGNOME ai sensi dell’art. 9 1 c.p.c. e, peraltro, non risulta violato il cardine principale secondo il quale l’unico limite in materia di riparto delle spese è che la parte integralmente vittoriosa sia condannata alla loro rifusione, mentre il presupposto dell’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. è la soccombenza integrale, che, avuto riguardo all’esito finale della lite nelle fasi di merito non è riscontrabile avuto riguardo alla posizione del COGNOME (Cass. n. 15232 del 30/05/2024 Rv. 671471 – 01).
Il ricorso, in conclusione, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti in solido e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna di esse in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di