Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34641 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11831/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME E COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE Paola, COGNOME NOME;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 1549/2018, depositata il 12 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’ avv. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME subentrata in un contratto di appalto avente per oggetto la costruzione di un immobile di civile abitazione, stipulato dal proprio dante causa con NOME COGNOME ha convenuto in giudizio quest’ultimo, la RAGIONE_SOCIALE subentrata al COGNOME nell’esecuzione del contratto, e NOME COGNOME direttore dei lavori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla difettosa esecuzione delle opere appaltate.
I convenuti si costituivano ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace.
Si costituiva in giudizio altresì la terza chiamata, Unipol Sai Assicurazioni, nei cui confronti aveva proposto domanda di garanzia il Benetti in forza di una polizza per responsabilità civile.
Il Tribunale, con sentenza in data 25 maggio 2015, ha dichiarato l’attrice decaduta, nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE, dalla garanzia per i vizi per omessa denunzia nel termine di cui all’art. 1667 cod. civ. e ha respinto le domande proposte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del direttore dei lavori. L ‘attrice è stata condannata al pagamento, in favore del direttore dei lavori, del compenso professionale per l’opera prestata.
-Avverso la sentenza ha proposto appello NOME COGNOME.
Si sono costituiti gli appellati, ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto.
COGNOME NOME ha proposto appello incidentale.
La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME in solido tra loro e con NOME COGNOME nei limiti dell’importo indicato, della somma di euro
15.474,65, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. NOME COGNOME, in solido con RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, è stato condannato al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 7.034,66; NOME COGNOME è stata condannata al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 2.471,66 oltre interessi legali sul solo capitale, pari ad euro 2.020,00, dalla data della sentenza al saldo. È stata invece respinta la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di UnipolSai mentre le spese di lite sono state parzialmente compensate, nella misura di ¼ per entrambi i gradi del giudizio tra l’appellante e gli appellati , ponendo il residuo in favore di NOME COGNOME a carico di tutti gli appellati in solido e per un terzo a carico dei soli RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in solido; NOME COGNOME è stato condannato al pagamento, in favore di UnipolSai, delle spese del grado di appello.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
In prossimità della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito illegittimamente svalutato una prova legale e, così, attribuito al ricorrente la responsabilità per la direzione dei lavori sebbene essa risultasse affidata ad altro soggetto; violazione dell’art. 15 l. n. 1 del 1972 e art 15 l. n. 64 del 1974, nonché violazione dell’art. 2729 cod . civ. Parte ricorrente contesta la pronuncia della Corte di Appello nella parte in cui ha esteso la responsabilità del g eometra COGNOME a porzioni dell’attività di Direzione dei lavori affidate a un differente soggetto. In particolare, si denuncia che si sarebbe attribuita al COGNOME la
responsabilità della direzione dei lavori strutturale delle opere, anziché della sola direzione architettonica, utilizzando illegittimamente elementi contrattuali non pertinenti e allegazioni presuntive, trascurando di contro elementi di prova documentale prodotti in giudizio. Nel dettaglio, si deduce la non conformità della sentenza di appello alle norme e ai principi in materia di efficacia vincolante del contratto (nella specie di appalto), naturalmente limitata alle parti sottoscrittrici, ex art. 1372 cod. civ. e, invece, illegittimamente ed erroneamente estesa ad un soggetto terzo (il direttore dei lavori); allo stesso tempo, si deduce l’ erronea lettura dell’art . 116 cod. proc. civ., laddove una prova legale debitamente assunta in giudizio (progetto depositato presso il Genio Civile) è stata arbitrariamente ed illegittimamente svalutata dall’esame interpretativo del giudice. La circostanza sarebbe decisiva, sottraendo al ricorrente ogni responsabilità sulla realizzazione delle parti strutturali dell’edif icio, le uniche, peraltro, che rilevano ai fini della sentenza di condanna a carico del ricorrente. Si censura altresì l’utilizzo non legittimo delle presunzioni semplici attuato dal giudice di appello.
1.1. -Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento
armato (Cass., Sez. II, 8 gennaio 2021, n. 100; Cass., Sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028). Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri.
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203).
È pertanto nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l’esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze
attribuite ai geometri dall’art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 (Cass., Sez. II, 29 luglio 2019, n. 20438).
La Corte d’appello ha ritenuto responsabile il ricorrente geometra, indicato quale il direttore dei lavori del contratto d’appalto intervenuto tra la committente e l’appaltatore, assumendo che la firma apposta dal terzo ingegnere sul progetto relativo all’opera appaltata abbia avuto un rilievo soltanto formale. Nella specie, il contratto d’appalto riguardava la costruzione di un immobile destinato a civile abitazione mentre il progetto relativo alla parte strutturale, depositato presso l’ufficio del genio civile, riportava indicazione dell’ingegnere COGNOME quale direttore dei lavori.
In materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017).
In violazione della disciplina delle presunzioni e delle prove (artt. 161 cod. proc. civ., 2722 e 2729 cod. civ.), la Corte d’appello ha fondato la responsabilità del direttore lavori sul fatto che egli avrebbe ‘ presuntivamente ‘ svolto un ruolo affidato in realtà ad altri, svalutando il dato della prova documentale che evidenziava come la firma del progetto fosse stata apposta da un ingegnere.
In sede di rinvio dovrà essere riesaminata la questione della responsabilità del ricorrente alla luce delle risultanze istruttorie.
-Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio di non contestazione, quanto alle prestazioni eseguite dal ricorrente, e dell’art. 2233 cod. civ. per omessa applicazione delle necessarie modalità di liquidazione di compensi professionali del direttore dei lavori. Il motivo in oggetto prende in esame l’erronea ricostruzione dell’applicazione del principio di non contestazione anche in forza della scansione temporale delle norme e delle relative novelle, indicando i punti in cui esso è stato erroneamente applicato alla fattispecie concreta, non ritenendo oggetto di mancata contestazione le prestazioni professionali del direttore dei lavori, pure mai messe in dubbio e a tratti addirittura pacificamente ammesse da parte intimata, bensì la quantificazione dei compensi per le attività svolte. Allo stesso tempo, si censura l’omessa applicazione delle necessarie modalità di liquidazione dei compensi professionali del Direttore dei Lavori prescritte dall’articolo 2233 cod. civ. per le attività come sopra provate.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio della pronuncia impugnata, avendo la Corte d’appello escluso non solo che non fosse stata fornita la prova di tutte le attività indicate nella parcella ma anche che non fosse stato provato un credito a titolo di corrispettivo maggiore di quello riconosciuto dall’appellante, circostanza rientrante nel principio di non contestazione -quale comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio invocato dal ricorrente (Cass., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356). Sussiste, inoltre, un difetto di specificità in relazione alle attività che la Corte di appello avrebbe esaminato e non liquidato.
-L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti secondo e quarto, in quanto strettamente correlati alla responsabilità del ricorrente (con il secondo motivo si deduce l’ omesso esame di fatto decisivo afferente alla esecuzione delle opere in contrasto con i pareri tecnici ricevuti dalla committente).
Per mezzo di questo motivo di impugnazione si fornisce evidenza dell’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di ampia discussione tra le parti, con particolare riferimento ad un fatto espressamente indicato dallo stesso giudice come decisivo per il decidere, ma trascurato nella sua effettiva esistenza (e nella relativa prova) nel corso dell’argomentazione della sentenza; si tratta, nello specifico, della rappresentazione esplicativa che il Direttore dei lavori rese alla committente quanto alle conseguenze dannose delle sue scelte operative, arbitrarie, vincolanti e contrarie ai pareri tecnici ricevuti.
Con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 1362, 1363, 13677 e 1370 cod. civ., avendo la Corte di merito escluso l’operatività del contratto di assicurazione stipulato dal ricorrente.
-La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto; rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione