Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7311 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10507/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME I, in qualità di tutore provvisorio del minore, elettiva mente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
Numero sezionale 4968,2023
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER Ku rneo i i raccolta generale 7311f2024 ata pubblicazione 19,133,2024 MINORENNI DI CATANIA,
PROCURA GENERALE CORTE APPELLO CATANIA
RAGIONE_SOCIALE.
-intimati-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 377/2022 depositata il 15/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dal decreto del 10.6.2021 (a II.to in atti, doc. n. 4), con il quale il Tribunale per i Minorenni di Catania statuiva di affi
C.V. I, nato al omissis ‘figlio il minorej
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE I e di COGNOME NOME COGNOME L al RAGIONE_SOCIALE Comune di Melilli per ogni utile intervento in limitazione de responsabilità della sola madre, disponeva altresì sospendersi responsabilità genitoriale del solo padre sul f minore. C.C.
Successivamente veniva emesso altro Decreto (del 22.07.2021) con il quale il Collegio autorizzava un incontro settimanale tra l’esponente compagna, collocata nel frattempo presso una casa famiglia; in dat 22.10.2021, veniva emesso altro Decreto (all.to in atti, doc. n. 7) con il quale si revocava la convocazione del I RAGIONE_SOCIALE.C. Ler la data del 26.11.2021 e si disponeva la nuova convocazione per il 3.12.2021. Da ultimo,infine, veniva notificato Decreto del 18.3.2022 (all.to in atti, doc. n. 8), con il quale, a seguito di istruttoria dibattiment confermavano i 3 decreti precedenti e veniva disposto il rigetto de domanda di affidamento del minore . ‘ RAGIONE_SOCIALE.V. I alla
Nurnero sezionale NUMERO_DOCUMENTO nonché l’apertura del procedimento volto l umero di raccoa generale 7311,2024 all’accertamento dello stato di abbandono e, dunque, d’adottaiaIl r Ità3delone 19/03,2024 nonna
minore’ RAGIONE_SOCIALE
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‘figlio di i
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LI G.M. I
I RAGIONE_SOCIALE Lrale ultimo provvedimento veniva tempestivamente e ritualmente reclamato presso la competente Corte d’Appello territoria da j RAGIONE_SOCIALE C.C. RAGIONE_SOCIALE l, padre del minore.
Con Decreto di rigetto del 15.03.2023, n. cronol. 93/2023 d 06.04.2023 nel proc. R.G. n. 377/2022, la Corte d’Appello di Catani dichiarava inammissibile il reclamo proposto da C.C. l’ avverso il Decreto del 18.03.2022 (dep. in cancelleria il 21 seguente) Tribunale per i Minorenni di Catania, in quanto: “questa Corte non ritiene applicabile al caso in esame l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dal reclamante e Gialle reclamate /l G.M. L.C. I . secondo il quale i provvedimenti emessi nel corso di un giudizio di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale sono immediatamente ed autonomamente reciamabili, sebbene il procedimento non sia ancora concluso, laddove essi comportino una stabile compressione di diritti soggettivi; tali sono ad esempio i provvedimenti che dispongono l’affidamento di un minore al servizio sociale o il collocamento dei minori in comunità, ovvero quelli che vietano o limitano i contatti con il genitore. Questi provvedimenti (…) devono essere distinti, però, da quei provvedimenti la cui provvisorietà dipende dal loro carattere interlocutorio nell’ambito di un procedimento -nel nostro caso volto all’accertamento dello stato d’abbandono e, quindi, di adattabilità. Iniziato davanti al Tribunale per i minorenni proprio in virtù del decreto impugnato del 21 marzo 2022, che sono, invece, recictmabili solo unitamente al provvedimento finale (arg. arss. 23633/2016). Ebbene posto tutti gli altri decreti (del 10 giugno 2021, del 22 luglio 2021 e de 22 ottobre 2021) richiamati e confermati dallo stesso Tribunale con successivo decreto del 21 marzo 2022, non sono stati comunque, autonomamente e tempestivamente, impugnati, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, il provvedimento in ipotesi impugnabile sarebbe proprio quello che ha disposto l’accertamento dello stato d’abbandono e, quindi, di adattabilità del minore”. Per concludere che “va esclusa la reciamabilità del provvedimento di apertura del
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procedimento di adottabilità per la sua natura ment r r inente uata ubolicazione 19,133,2024 procedimentale che si coniuga con la formazione del contraddittorio dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento”. Ciò stante, afferma la Corte di secondo grado, “i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minor& con i precedenti decreti avrebbero potuto essere tempestivamente impugnati senza attendere il decreto che ha, far l’altro, aperto il procedimento per la dichiarazione d’adattabilità”. In ultimo, sostiene, la Corte d’Appello che “trattasi di provvedimenti interinali e provvisori dovendo essere revocati nel corso del procedimento, qualora apparisse non più attuale o fondata la valutazione circa la possibile lesività nei confronti del minore e circa la idoneità dei genitori a svolgere il proprio ruolo
Avverso tale decreto del 15/3/2023 proponeva ricorso in cassazione
IL
TABLE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione eio falsa applicazione dell’art. 336 c.c.; degli artt. 739 e 742 c.p.c.; degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha errato laddove ha ritenuto che non sia esperibile il reclamo del c.d. rito cautelare uniforme avanti al Collegio, previsto dall’art. 66.9-terdecies c.p.c. sia la tesi del reclamo avanti alla Corte di Appello, in applicazione analogica o estensiva dell’art. 708 u.c. c.p.c.
Il motivo di ricorso è fondato. Infatti il provvedimento impugnato incide sul diritto personalissimo della responsabilità genitorial e. Va premesso che il ricorso è ammissibile in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, “in materia di provvedimenti de potestate ex a rtt. 330 1 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura
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personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo ta p ubblicazione 19,133,2024 modificabile e revoca bile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoria le (Cass., n. 1668/2020 e 9691/2022).”
A tal riguardo occorre precisare che il provvedimento reclamato si compone di una parte tutt’altro che provvisoria – quella che decideva sulla limitazione della responsabilità genitoriale – e di una parte prodrornica all’accertamento della condizione di abbandono. Il precedente difforme di questa Corte nr. 8815 del 2019 riguarda un provvedimento che ha solo questa seconda statuizione e i provvedimenti consequenziali all’avvio del giudizio di adottabilità.
Pertanto occorre sottolineare come i provvedimenti de responsabilitate, se non proprio strettamente ed espressamente endoprocessuali perché contenenti l’indicazione di un termine finale anche per relationem (almeno nel regime giuridico ratione temporis applicabile e cioè prima delle innovazioni della cd. riforma Carta bia) sono sempre ricorribili ex art. 111 Cost. Dunque la soluzione non contrasta con s.u.22243 del 2023 che pur avendo ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale è stato assunto in corso di giudizio separativo e dunque necessariamente endoprocessuale e destinato ad essere assorbito.
Per quanto sopra, poiché invece la Corte di Appello non ha statuito nel merito ritenendo inammissibile il reclamo deve essere cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte di Appello di Catania per decidere nel merito.
P.Q.M.
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Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinM aila puoucazione 19,133,2024
Corte di Appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza i qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivi giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli a dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati ripo nella sentenza.
Così deciso in Roma, il 10/11/2023.