Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10342/2022 R.G. proposto da :
pro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante tempore , rappresentata e difesa da ll’avvocato AVV_NOTAIO; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 70/2022, depositata il 14/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo: CM) -costituita nel 2012 come società di servizi ‘nel campo RAGIONE_SOCIALEa assistenza, consulenza e disbrigo pratiche infortunistiche ed assicurative’ – convenne in giudizio, nel marzo 2016, NOME COGNOME, responsabile RAGIONE_SOCIALEa sede territoriale RAGIONE_SOCIALE di Terni, per sentirla condannare, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in euro 164.192,00 (o nella misura accertata in giudizio), in conseguenza del comportamento asseritamente illegittimo dalla medesima tenuto dal luglio 2014 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società attrice, siccome indebitamente ostativo alla trattazione RAGIONE_SOCIALEe pratiche infortunistiche dei calciatori professionisti assistiti dalla stessa CM.
1.1. -Il Tribunale di Terni, nel contraddittorio con la convenuta (che contestò la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa attorea), con sentenza n. 76/2019 rigettò la domanda RAGIONE_SOCIALEa CM, che condannò anche al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
-L ‘ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso tale decisione veniva rigettata, nel contraddittorio con l ‘ appellata NOME, dalla Corte di appello di Perugia con sentenza resa pubblica il 14 febbraio 2022.
2.1. -Come evidenziato nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, nel giudizio di appello la CM aveva proposto tre motivi: a ) con il primo motivo (denunciante ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.: travisamento ed erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove; omissione, apoditticità, illogicità per contraddittorietà intra ed extratestuale RAGIONE_SOCIALEa motivazione in tema di an ‘) aveva dedotto: a.1.1 ) l ‘ erroneo convincimento del Tribunale ‘poiché l’ avere condiviso un ‘ opinione in diritto fallace, comune ad altri, non consentirebbe di ritenere l ‘ appellata estranea alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2043 c.c., giacché ricorrerebbe una responsabilità di più soggetti obbligati passivi
solidali’; a.1.2 ) l ‘ addebitabilità esclusiva alla COGNOME RAGIONE_SOCIALEe seguenti condotte (quali ‘iniziative’ rispondenti ‘ad una volontà personalissima contra legem finalizzata a discriminare in negativo l ‘appellante in base a risoluzioni che aveva ideato lei stessa’): segnalazione ai clienti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ impossibilità per la società di prendere in carico pratiche concernenti il rapporto assicurato/RAGIONE_SOCIALE; sollecitazione degli uffici RAGIONE_SOCIALE di altre sedi ‘a non intavolare rapporti con RAGIONE_SOCIALE, ritenuta priva di legittimazione rispetto alla possibilità di trattare dossier RAGIONE_SOCIALE‘; impedimento ad operare RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, ‘nonostante in ordine a tale tematica lo stesso ufficio legale di RAGIONE_SOCIALE avesse affermato che occorreva tempo per approfondire la problematica’; blocco RAGIONE_SOCIALEa ‘prima richiesta di revisione di COGNOME, ritenendo erroneamente che questi fosse già intestatario di rendita’; a.1.3) illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ‘pure nei passi in cui ritiene che l’ attività svolta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe da intendersi contra legem : a) rispetto alla problematica che attiene alla competenza territoriale RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, da basare sul requisito RAGIONE_SOCIALEa residenza e/o del domicilio prevalente e non del domicilio ad acta eletto dal calciatore infortunato; b) rispetto alla problematica che concerne l ‘ art. 17 L. 152/01 per la quale non è vietato a soggetti privati l ‘ esercizio di compiti di assistenza o consulenza per conto di terzi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE; c) rispetto alla problematica che riguarda l ‘ impossibilità per RAGIONE_SOCIALE di servirsi RAGIONE_SOCIALEe procure speciali notarili, rilasciate a suo favore dagli assistiti, idonea a consentirle la riscossione RAGIONE_SOCIALEe liquidazioni RAGIONE_SOCIALE perché nessuna RAGIONE_SOCIALEe giustificazioni utilizzate dal Giudice per rigettare la domanda era corretta in quanto in ordine alla questione sub a) per ben due anni, la sede RAGIONE_SOCIALE di Terni aveva assecondato l ‘ opzione RAGIONE_SOCIALEa domiciliazione ad acta nonostante la circolare (datata 2004) che dava indicazioni difformi (la 54/04), in ordine alla questione sub b) il destinatario RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 17, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. 152/01 dovrebbe intendersi un soggetto diverso da una
società di servizi (gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e, infine, in ordine alla questione sub c) il disposto legislativo non potrebbe negare la validità di un atto giuridico di tal genere, ritualmente adottato dall ‘interessato’; b ) con il secondo motivo (denunciante ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.; erronea disapplicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1226 c.c.’) aveva prospettato quanto segue: ‘non si comprenderebbe la ragione per cui la scrittura privata stipulata con l ‘ AVV_NOTAIO non farebbe prova del danno patrimoniale sofferto dall ‘ appellante; in ogni caso sarebbe praticabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1226 c.c. la liquidazione in via equitativa tutte le volte che vengano offerti dei parametri di massima cui ispirarsi per arrivare alla liquidazione del danno; il danno di immagine sarebbe in re ipsa dal momento che è stata screditata la società operante sul mercato con lettere raccomandate indirizzate ai clienti con le quali si attestava la non legittimazione a svolgere l ‘ attività per cui quei clienti l ‘avevano officiata’; c ) con il terzo motivo (denunciante ‘violazione e falsa interpretazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per sua manifesta apoditticità e contraddittorietà intratestuale’) aveva denunciato quanto segue: c.1 ) ‘nelle more del giudizio di primo grado si era verificato un episodio all ‘ interno RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE di Terni che aveva costituito ulteriore indice rivelatore di una nuova iniziativa di natura personalissima, posta in essere dall ‘ appellata e finalizzata, indirettamente, ma inequivocabilmente, a penalizzarla, ovvero l ‘ incarico all ‘ addetto al servizio di portineria di indagare su asseriti episodi occorsi il 15.3.2017 presso la predetta sede che erano diretti a pubblicizzare le prestazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per convogliare clienti infortunati alla RAGIONE_SOCIALE e a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di spiegazioni da parte del portiere al Cardona – che lei voleva tenere all ‘ oscuro RAGIONE_SOCIALE ‘ iniziativa – ne aveva disposto il trasferimento presso altro servizio con la motivazione di aver divulgato informazioni
riservate’; c.2 ) ‘aveva richiesto prova testimoniale sui fatti, rigettata dal primo Giudice’.
2.2. -La Corte di appello di Perugia, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, osservava: a ) quanto al primo motivo di gravame: a.1 ) andava premesso che, in base al combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3/1957 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70/1975, la ‘responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ impiegato ed il carattere ingiusto del danno che conduce all ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità sono dunque configurabili solo in presenza di colpa grave o dolo’; a.2 ) in forza RAGIONE_SOCIALEa ‘documentazione acquisita al giudizio (anche quella oggetto dei procedimenti penali a carico RAGIONE_SOCIALEe parti in causa, che può essere apprezzata liberamente come fonte di prova atipica) si evince che l ‘ appellata nella sua veste di funzionario responsabile RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sede di Terni, non risulta che abbia assunto posizioni personali nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ appellata, bensì, in conseguenza di un afflusso eccessivo di istanze riguardanti anche calciatori aventi residenza al di fuori del territorio di competenza, sembra che abbia interpellato le direzioni centrali (regionale e nazionale) RAGIONE_SOCIALE ‘ Istituto per avere chiarimenti ed istruzioni operative’; a.3 ) la stessa appellante ‘ha dedotto che in un primo periodo (per circa due anni) l ‘ RAGIONE_SOCIALE di Terni abbia accettato anche tali pratiche, salvo poi rivedere la propria posizione e applicare la circolare n. 54 del 24.8.2004 che già aveva previsto la competenza a trattare i casi di infortunio RAGIONE_SOCIALEa sede nel cui ambito territoriale l ‘ assistito aveva stabilito il proprio domicilio, ritenendo in tal senso non legittima la domiciliazione degli infortunati presso la RAGIONE_SOCIALE in quanto non idonea ad individuare la sede principale degli affari ed interessi dei calciatori ed a consentire la trattazione presso di essa RAGIONE_SOCIALEe pratiche di accertamento e liquidazione dei danni degli assicurati’; a.4 ) dunque, ‘in un primo periodo le istanze venivano esaminate disattendendo o ignorando la predetta circolare, poi, a seguito RAGIONE_SOCIALEe indicazioni RAGIONE_SOCIALEe direzioni centrali, che hanno
affermato il divieto di istruzioni di pratiche relative a giocatori aventi altrove il luogo di lavoro ed il divieto da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di mediazione, indicata come di competenza esclusiva degli enti di patronato, vi è stato un cambiamento diretto a conformarsi doverosamente alla predetta circolare e alle direttive degli organi centrali RAGIONE_SOCIALE ‘ Ente prese su suggerimento RAGIONE_SOCIALE ‘avvocatura interna’; a.5 ) pertanto, ‘(n)essuna azione arbitraria (in particolare di omesso esame o ritardo ingiustificato nell ‘ esame RAGIONE_SOCIALEe pratiche) sembra potersi dunque riscontrare sotto tale profilo da parte di COGNOME in danno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avendo essa dapprima esaminato le istanze RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante ed essendosi adeguata successivamente alle circolari, istruzioni e direttive RAGIONE_SOCIALEe direzioni regionali e nazionali, in particolare a quelle assunte a seguito di un ‘ apposita riunione svoltasi presso la sede regionale in presenza dei responsabili apicali umbri, ciò che è già sufficiente ad evidenziare l ‘ insussistenza di una condotta a titolo personale, ovvero non concertata (‘personalissima’ come sostenuto dall’ appellante); a.6 ) ‘(t)anto basta per escludere il dolo e la colpa grave, non potendo negarsi che essa si sia più volte confrontata con i propri superiori e poi agito in conformità alle loro indicazioni’; a.7 ) quanto alla ‘legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa sua compatibilità con la normativa dettata dall ‘ art. 17, 2° comma, RAGIONE_SOCIALEa l. 152/2001, giova osservare che la disposizione ivi contenuta riserva lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di mediazione in favore degli infortunati, previo mandato da parte degli stessi, unicamente agli istituti di patronato, vietandola ad agenzie private e procacciatori (anche avvocati, ciò che consente di svolgere le stesse considerazioni di illegittimità nei confronti del successivo incarico all ‘ AVV_NOTAIO), e vieta la delega all ‘ incasso in favore di soggetti privati, operanti professionalmente RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute e versate dall ‘RAGIONE_SOCIALE‘; a.8 ) atteso, quindi, che ‘le deleghe conferite
nella fattispecie dai calciatori interessati alla RAGIONE_SOCIALE tramite le procure speciali evidenziavano alcune profili di dubbia legittimità, la comunicazione del 4.11.2014, a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ appellata COGNOME, alla RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il divieto di svolgimento di attività di patrocinio, ed il rifiuto opposto nei giorni successivi dagli impiegati RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE di fornire le informazioni da essa richieste, non possono essere configurate come condotte conseguenti ad arbitrarie iniziative RAGIONE_SOCIALEa convenuta (appellata), bensì sembrano più esattamente applicazione RAGIONE_SOCIALEe precise indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE ‘ ente, all ‘ esito dei pareri sulle segnalazioni e richieste di chiarimenti inviate a livello nazionale’; a.9 ) in base agli atti ‘si evince, infatti, che nell’ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante non era stata riscontrata esclusivamente un ‘ attività di informazione ed assistenza in favore dei propri clienti, che era sicuramente consentita dietro il rilascio di apposita delega, quanto invece lo svolgimento di un ‘ attività di intermediazione per l ‘ ottenimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ Istituto, come si evince dal ruolo assunto dalla società di esclusivo tramite con gli assistiti, attività consentita, come s ‘ è detto, soltanto agli istituti di patronato, in ragione del fatto che essi operano a titolo gratuito ed indipendentemente dall ‘iscrizione degli interessati’; a.10 ) inoltre, ‘era stato previsto financo, in violazione del principio RAGIONE_SOCIALE ‘ incedibilità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, il rilascio di procure ad esigere alla RAGIONE_SOCIALE (consentita ex art. 109 del d.P.R. 1124/65 solo per caso di legittimo impedimento) con la previsione addirittura RAGIONE_SOCIALE ‘ accreditamento sul suo conto RAGIONE_SOCIALEe somme da erogarsi dall ‘RAGIONE_SOCIALE‘; a.11 ) ‘(n)on depone in senso favorevole all ‘ appellante neanche il parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, evocato dall ‘ appellante, con cui si riteneva lecita l ‘ attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, dietro specifico mandato da parte del proprio assistito nei soli limiti RAGIONE_SOCIALE ‘ assistenza e RAGIONE_SOCIALE ‘ acquisizione di informazioni, sia perché intervenuto in data
successiva al verificarsi dei fatti oggetto di causa, sia perché rimarcava l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procura all ‘ incasso RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto vietate dall ‘ art. 109 cit., sia, infine, perché non è contestato che l ‘ appellata e la sede di Terni di RAGIONE_SOCIALE che dirigeva si sono immediatamente adeguate al suddetto parere, accettando le istanze e le richieste di informazioni, conformi alle indicazioni del parere, provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE (tale non era quella di revisione RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME), il che conferma che ha agito sempre entro i limiti di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE ‘ente’; a.12 ) ‘(l)’ eventuale illecito – peraltro insussistente, avendo l ‘ RAGIONE_SOCIALE cercato di interpretare la normativa in materia – potrebbe dunque essere ipotizzato sotto il profilo oggettivo soltanto in capo all ‘ente’; a.13 ) infine, ‘le comunicazioni inviate agli assistiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a tutto concedere possono essere considerate un eccesso di zelo, ma non sono state certamente illegittime, essendo probabilmente finalizzate ad evitare il deposito di ulteriori istanze il cui esito era già delineato per le ragioni in precedenza esposte e ad indurli ad occuparsi personalmente dei lori interessi, ovvero con l ‘ assistenza dei patronati a ciò legittimati’; a.14 ) era, dunque, da escludersi ‘il fatto illecito RAGIONE_SOCIALE ‘ appellata e quindi il danno ingiusto (peraltro ipotizzabile solo a carico del lavoratore oggetto RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa), sia patrimoniale, sia all ‘immagine’; b ) quanto al secondo motivo di gravame: b.1 ) in conseguenza del rigetto del primo di appello rimaneva ‘assorbito il secondo che l’ accoglimento del primo presuppone’; c ) quanto al terzo motivo di gravame: c.1 ) era infondato, ‘trattandosi di fatti pacificamente intervenuti successivamente all ‘ introduzione del giudizio, non aventi alcun collegamento con l ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso come originariamente delineato, sicché la circostanza oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante sarebbe irrilevante per assumere la decisione e priva di qualsiasi significato’.
-Per la cassazione di tale sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando la sorte RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione a tre motivi.
Resiste con controricorso NOME, che ha anche depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art.- 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciata: ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c., 112, 115,116 e 132 n. 4 c.p.c., 22 e 23 del DPR 3/57, 17 c. 2 L. 152/01, 654 c.p.p., 108 e 109 TU 1124/65 nonché 83 c. 8 TU 1124/65; travisamento ed erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove. Omissione, apoditticità, illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per contraddittorietà intra ed extratestuale (rispetto a quest ‘ ultimo vizio, in relazione alle seguenti informazioni processuali: …)’: segue l ‘ indicazione specifica di 11 documenti allegati (pp. 12 e 13 del ricorso).
Il motivo si sviluppa, poi, nei seguenti termini: a ) indicazione RAGIONE_SOCIALEe ‘tesi sostenute da RAGIONE_SOCIALE‘ (da p. 13 a p. 15 del ricorso); b ) indicazione RAGIONE_SOCIALEe ‘tesi sostenute dalla COGNOME‘ (pp. 15 e 16 del ricorso); c ) cenno alla ‘decisione gravata’ (pp. 16, ultimi due righi, e 17, primi due righi, del ricorso); d ) sintesi degli addebiti di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa convenuta (p. 17 del ricorso); e ) censure sulla ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 17 c. 2, letto in combinazione con l ‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa L. 152/01′ (da p. 17 a p. 20 del ricorso); f ) censure sulla ‘violazione degli artt. 108 e 109 DPR 1124/65’ (da p. 20 a p. 23 del ricorso); g ) censure sull ”essere le condotte tenute RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, a far tempo dal luglio 2014, conformi ai pareri rilasciati dal legale interno RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE di Terni e RAGIONE_SOCIALEa sede regionale e sul non avere la COGNOME tenuto condotte ostili nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘ (da p. 23 a p. 28 del ricorso).
-Con il secondo mezzo è dedotta ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2043
e 2697 c.c., 112,115 e 116 c.p.c.; erronea disapplicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1226 cc. Omessa motivazione’.
Il motivo si sviluppa come segue: a ) indicazione RAGIONE_SOCIALEe ‘tesi sostenute innanzi alla Corte Distrettuale da RAGIONE_SOCIALE‘ (pp. 28 e 29 del ricorso); b ) indicazione RAGIONE_SOCIALEe ‘tesi sostenute dalla COGNOME‘ (p. 29 del ricorso); c ) cenno alla ‘decisione gravata’, nella parte in cui ha affermato che: ‘…’… tanto basta per il rigetto del primo motivo di appello e per ritenere assorbito il secondo che l ‘accoglimento del primo presuppone’ (p. 29 del ricorso); d ) censura di ‘omessa motivazione’, non avendo la Corte territoriale ‘preso alcuna posizione e dunque non ha deciso sul secondo motivo di appello, che viene appresso trascritto (e riproposto)’: segue, quindi, la trascrizione del motivo di appello (da p. 29 a p. 32 del ricorso).
-Con il terzo mezzo è prospettata ‘Violazione e falsa interpretazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 183 c. 7 e 356 c.p.c.; artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. Illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per sua manifesta apoditticità e contraddittorietà intratestuale’.
Il motivo, come i precedenti, si sviluppa con: a ) l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALEe ‘tesi sostenute innanzi alla Corte Distrettuale da RAGIONE_SOCIALE‘ e RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, con relativi capitoli, e del teste da escutere (pp. 32 e 33 del ricorso); b ) l ‘indicazione RAGIONE_SOCIALEe ‘tesi sostenute dalla COGNOME‘ (p. 33 del ricorso); c ) cenno alla ‘decisione’: nella parte in cui ha affermato che «i fatti, verificatisi in epoca successiva all ‘ introduzione del giudizio, non avrebbero ‘alcun collegamento con l’ oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso, come originariamente delineato, sicché la circostanza oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante sarebbe irrilevante per assumere la decisione e priva di qualsiasi significato’» (pp. 33 e 34 del ricorso); d ) la censura con la quale si sostiene che una ‘corretta applicazione’ RAGIONE_SOCIALEe norme processuali
indicate in rubrica ‘avrebbe dovuto indurre la Corte Territoriale a ben diversa determinazione’ e ciò in quanto, al pari di quanto si era verificato nei casi COGNOME e RAGIONE_SOCIALE ‘ altro cliente RAGIONE_SOCIALE (cfr. All. V, VI, VII, VIII, IX e X), pure in epoca successiva al parere COGNOME (ovvero dagli ultimi mesi del 2015, fino al settembre 2016), la resistente aveva persistito nell ‘ atteggiamento di illecita persecuzione di RAGIONE_SOCIALE. Di qui, in una con la violazione degli articoli precedentemente indicati, anche l ‘ evidente vizio di illogicità motivazionale per contraddittorietà intratestuale’.
4. – Preliminarmente occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente di inammissibilità del ricorso, nella sua intera articolazione, per palese violazione del principio di autosufficienza ‘sotto tutti i possibili profili’, tale da non consentire a questa Corte -secondo la stessa COGNOME -di ‘avere precisa cognizione RAGIONE_SOCIALEe questioni oggetto di discussione’.
A tal riguardo, occorre anzitutto ribadire, in relazione al confezionamento dei motivi di impugnazione, il principio secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, per cui si richiede che i motivi di denuncia posseggano i caratteri RAGIONE_SOCIALEa tassatività e RAGIONE_SOCIALEa specificità, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio dedotto rientri nelle categorie logiche previste dall ‘ art. 360 c.p.c., con conseguente inammissibilità di critiche generiche, in cui profili di doglianza molteplici siano articolati confusamente e in modo inestricabile tra loro, senza rispondere, chiaramente, alle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito civile (tra le tante, Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 11603/2018; Cass. n. 36881/2021).
In siffatta prospettiva, però, dovrà valutarsi se la strutturazione del ricorso presenti solo una mera disarmonia rispetto al moRAGIONE_SOCIALEo di giudizio di legittimità delineato dal legislatore processuale, rendendo comunque possibile, in base ad una piana lettura RAGIONE_SOCIALE ‘ atto, individuare ed isolare immediatamente quelle
prospettazioni che, di per sé, si configurino, senza equivoci, come autonome censure astrattamente riconducibili nell ‘ alveo dei vizi paradigmatici di cui alla citata norma, vigente, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c. o, comunque, tali da potersi con essa puntualmente rapportare. Ciò in considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull ‘ Unione europea, art. 6 CEDU), da cui si diramano due principi tra loro complementari, il cui coordinamento consente, a valle di esigenze diverse ma convergenti, una sintesi compiuta e, quindi, volta a far sì che possa trovare attuazione, tramite la funzione servente dei primi, il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l ‘ effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito (tra le altre, Cass., S.U., n. 22438/2018; Cass. n. 22515/2019). Da un lato, il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALEa parte all ‘ accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali; dall ‘ altro, quello di garantire alle parti una coerente esplicazione del diritto di azione e di difesa nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa struttura dialettica del processo e del principio di ‘parità RAGIONE_SOCIALEe armi’, ciò che sarebbe all’ evidenza vulnerato ove l ‘ impugnazione (che è componente essenziale del diritto di azione) non fosse imperniata su ragioni provenienti dalla stessa parte, bensì frutto di intervento officioso del giudice del gravame.
Sicché, nella specie, il ricorso, sebbene presenti una veste affatto disarmonica rispetto al paradigma RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione di legittimità, può comunque essere oggetto di scrutinio solo e soltanto in riferimento alle specifiche censure i cui termini, di seguito indicati, è stato possibile, alle luce RAGIONE_SOCIALEe coordinate innanzi tracciate, trarre direttamente e immediatamente dallo stesso atto
e, quindi, nel rispetto, ineludibile, del moRAGIONE_SOCIALEo processuale in base al quale il legislatore ha configurato il giudizio civile di cassazione come giudizio a critica vincolata.
5. -Il primo motivo veicola le seguenti scrutinabili censure: a ) erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 152/2001 (da leggere in connessione con l ‘ art. 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge) in riferimento alle affermazioni del giudice di appello sulla riserva di attività ai patronati RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di mediazione in favore degli infortunati (p. 8 sentenza appello) e sul parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con cui si riteneva lecita l ‘ attività di CM nei limiti RAGIONE_SOCIALE ‘ assistenza e acquisizione di informazioni (p. 9 sentenza appello). Si deduce che i legali rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti, definitivamente con sentenza del Tribunale di Terni n. 869/2019, dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e 17, comma 2, l. n. 152/2001 ‘perché il fatto non sussiste’, riguardando ‘la norma asseritamente violata dagli imputati … gli istituti di patronato e di assistenza sociale, mentre gli imputati esercitavano la loro attività in virtù di un espresso mandato loro conferito singolarmente da ogni professionista interessato ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali degli imputati’. Di qui anche il ‘vizio motivazionale di illogicità per contraddittorietà extratestuale’ e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 654 c.p.p. per aver la Corte territoriale utilizzato anche la documentazione proveniente dal giudizio penale nonostante la ‘sentenza irrevocabile … di assoluzione’; b ) erronea interpretazione degli artt. 108 e 109 del d.P.R. n. 1124/1965, con travisamento del fatto per ‘avere confuso la attività di intermediazione tra il singolo cliente di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (mai svolta dalla ricorrente), con l ‘ attività di mandataria del proprio singolo cliente (di converso compiuta dalla ricorrente)’; c ) critica, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe già dedotte violazioni di legge (artt. 17, 7 l. n. 152/2001, 108 e 109 d.P.R. n. 1124/1965), RAGIONE_SOCIALEe decisione del giudice di appello sulla insussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nelle condotte tenute dalla COGNOME, ciò
integrando anche ‘vizio di apoditticità e/o comunque inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione ( recte : insufficienza)’, con ‘travisamento dei contenuti RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni indebitamente inviate dalla COGNOME ai clienti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, nonché ‘omessa considerazione’ RAGIONE_SOCIALEa deposizione RAGIONE_SOCIALEa teste escussa all ‘udienza del 9.5.2017 e ‘omessa motivazione’ sulla ‘disposta inibitoria di attività libero professionale inferta all ‘AVV_NOTAIO‘ e sulle ‘iniziative persecutorie adottate dalla COGNOME in epoca successiva al settembre/ottobre 2015′.
5.1. -Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.
Sono inammissibili, anzitutto, i plurimi profili di doglianza che evocano un vizio di insufficienza-illogicità-contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, giacché calibrati in base alla formulazione non più vigente, e inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Sono inammissibili anche le censure che denunciano la ‘omessa motivazione’, da intendersi come violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e del c.d. ‘minimo costituzionale’ (art. 111 Cost.) RAGIONE_SOCIALEa motivazione, giacché -ancor prima RAGIONE_SOCIALEa loro infondatezza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa piena intelligibilità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ‘ apparato argomentativo che sorregge la decisione di appello, recante argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. § 2.2. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente) -le stesse sono confezionate non solo senza dare effettiva evidenza ad una mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALEa motivazione e/o ad aporie insanabili alla stessa intrinseche, ma anche tramite riferimenti ad elementi esterni (‘extratestuali’) allo stesso impianto motivazionale, ciò che, però, non è consentito dedurre a sostegno RAGIONE_SOCIALEa denuncia del vizio in esame (Cass., S.U., n. 8053/2014).
Sono, altresì, inammissibili le censure di travisamento del ‘fatto’ ( recte : RAGIONE_SOCIALEa prova) poiché tale vizio ricorre unicamente in caso di svista, avente carattere di decisività, concernente il fatto
probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ informazione probatoria al fatto probatorio (Cass., S.U., n. 5792/2024), così potersi prospettare soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi profilo di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova da parte del giudice, mentre nella specie è, invece, affatto evidente che le doglianze proposte investono proprio un giudizio espresso dalla Corte territoriale.
Sono inammissibili anche le censure di violazione di legge (artt. 17, 7 l. n. 152/2001, 108 e 109 d.P.R. n. 1124/1965), giacché le stesse sono orientate, nella sostanza, a criticare non tanto l ‘ interpretazione corretta di dette norme (su cui, peraltro, non sembrano neppure esservi divergenze tra quanto affermato dal giudice di appello e quanto inteso dalla ricorrente), quanto, piuttosto, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale (cfr. § 2.2. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente), assumendo, contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso giudice di appello, che essa CM, in base alle deleghe degli assistiti, non ha, in effetti, svolto attività di intermediazione riservata ai patronati, così da sostituirsi, però, nei poteri di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove e RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento dei fatti riservati al giudice del merito, sindacabili in questa sede negli stretti limiti del vizio di omesso esame di fatto storico controverso e decisivo di cui al vigente n. 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c.
Vizio, quest ‘ultimo , non solo non dedotto da parte ricorrente nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe indicazioni di cui alla citata Cass., S.U., n. 8053/2014, ma che neppure era deducibile in presenza di c.d. ‘doppia conforme’ (di cui all’ art. 348 ter , quinto comma, c.p.c. e, attualmente, all ‘ art. 360, quarto comma, c.p.c.), in assenza, peraltro, di idonea indicazione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ appello, con la
dimostrazione che esse sono tra loro diverse (tra le altre: Cass. n. 5947/2023).
Così orientate le censure di violazione di legge, le stesse, del resto, non sono neppure idonee a dare ingresso ad un c.d. ‘ vizio di sussunzione ‘ , che può essere dedotto se non assumendo l ‘ accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente – ossia ponendo in discussione detto accertamento -, si verrebbe a trasmodare, per l ‘ appunto, nella revisione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 3965/2017; Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 21951/2023; Cass. n. 17294/2024).
È dunque estraneo alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investe la ricostruzione e l ‘ accertamento del fatto materiale, da cui, invece, nella sua portata, come giudizialmente definita, deve muovere la censura di erronea riconduzione di esso alla norma di riferimento. Pertanto, nella specie, ciò che viene criticato, inammissibilmente, è proprio l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sulla realtà materiale e cioè sugli aspetti fattuali che l ‘ hanno condotta a ritenere insussistente la responsabilità extracontrattuale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in assenza di dolo o colpa grave nelle condotte da essa tenute.
Va, infine, ulteriormente considerato – in riferimento non solo alle doglianze che investono proprio la portata di tali condotte, ma, in ogni caso, in relazione all ‘ impianto complessivo RAGIONE_SOCIALEe censure che sono veicolate con il motivo di ricorso in esame – che la Corte territoriale (cfr. § 2.2. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente), avuto riguardo alla disciplina sulla responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE ‘ impiegato pubblico per il danno ingiusto cagionato a terzi
‘nell’ esercizio RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti’, da potersi configurare, in base al combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3/1957 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70/1975, in ipotesi di ‘colpa grave o dolo’ ( ratio decidendi , quest ‘ ultima, non fatto oggetto di alcuna impugnazione), ha escluso che si potesse ravvisare in capo alla COGNOME l ‘ elemento soggettivo anzidetto.
E ciò ha ritenuto il giudice di appello valorizzando, in particolar modo, l ‘aver la stessa convenuta/appellata, ‘nella sua veste di funzionario responsabile RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sede di Terni’, interpellato ‘le direzioni centrali (regionale e nazionale) RAGIONE_SOCIALE ‘Istituto’ e, quindi, essendosi conformata ‘doverosamente’ a circolari e alle direttive ‘degli organi centrali RAGIONE_SOCIALE‘ Ente prese su suggerimento RAGIONE_SOCIALE ‘avvocatura interna’.
Tale è, dunque, la ragione giustificativa RAGIONE_SOCIALEa decisione di insussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità personale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che permea l ‘ intera motivazione adottata dalla Corte territoriale (cfr. ancora § 2.2. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente) e che è frutto di un apprezzamento di merito, come tale non scalfito, per le varie anzidette ragioni, dalle doglianze di parte ricorrente innanzi sintetizzate.
E rispetto a siffatta ratio decidendi si palesa anche eccentrica, e dunque inammissibile, anche la doglianza di violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 654 c.p.p., non venendo in rilievo decisivo, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ affermazione di responsabilità personale RAGIONE_SOCIALEa funzionaria pubblica, l ‘ effettiva legittimità, o meno, RAGIONE_SOCIALE ‘ attività svolta da CM, quanto piuttosto, come detto, il comportamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME giustificato dalle coordinate provenienti dagli organi superiori alle quali la responsabile RAGIONE_SOCIALEa sede ternana RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE era tenuta ad attenersi.
6. -E ‘ logicamente prioritario l ‘ esame del terzo motivo che censura l ‘ affermata insussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito, mentre il secondo motivo attiene alla esclusa configurazione di un danno risarcibile.
6.1. -Il motivo è inammissibile.
Lo è non solo là dove veicola il vizio, non più denunciabile in questa sede, di motivazione illogica e contraddittoria, secondo il paradigma proprio RAGIONE_SOCIALEa abrogata formulazione del n. 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., ma anche -e in via assorbente -in quanto, come in precedenza, è orientato, nella sostanza, ma inequivocabilmente, a criticare l ‘ apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti operata dal giudice di appello -con motivazione affatto intelligibile e rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’ – in ordine alla inconferenza RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte in sede di gravame perché attinenti a ‘fatti pacificamente intervenuti successivamente all ‘ introduzione del giudizio, non aventi alcun collegamento con l ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso come originariamente delineato’ (cfr. § 2.2. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente), con conseguente coerente declaratoria di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale dedotta a dimostrazione degli anzidetti fatti.
Del resto, è la stessa dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenuta dal prospettato corredo censorio, a dare evidenza ad un orientamento RAGIONE_SOCIALEe doglianze non in linea con i paradigmi normativi evocati, dovendosi rammentare che: la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio RAGIONE_SOCIALEa libera valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all ‘ art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all ‘ opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una
prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le altre: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 9356/2017; Cass. n. 6981/2024).
Ed ancora, rispetto alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, occorre ribadire (in continuità con Cass. n. 30810/2023) che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l ‘ inammissibilità del mezzo di prova, ma per motivi che prescindano da una valutazione RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio RAGIONE_SOCIALEe altre prove richieste o già acquisite, poiché in quest ‘ ultimo caso sussistendo ‘il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta’ (Cass., S.U., n. 8077/2012) è possibile, invece, dedurre un vizio di omesso esame ai sensi del vigente art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. Vizio che -al pari di quanto già rilevato in precedenza (cfr. § 5.1., che precede) – non solo non è stato dedotto dalla ricorrente nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe indicazioni di cui alla citata Cass., S.U., n. 8053/2014, ma che neppure era deducibile in presenza di c.d. ‘doppia conforme’.
7. -Il secondo motivo è inammissibile, ancor prima che infondato per come prospettato.
Non solo, infatti, la Corte territoriale ha pronunciato, e correttamente, sul motivo di appello, evidenziando che era sufficiente il rigetto del primo motivo sull ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito e, quindi, del danno ingiusto, per ritenere assorbito il motivo di gravame (il secondo) che era attinente alla liquidazione del danno (conseguenza), patrimoniale e all ‘immagine (cfr. § 2.2. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente), ma, essendo stato rigettato il
primo motivo di ricorso, il consolidamento del giudicato sull ‘ insussistenza, a monte, RAGIONE_SOCIALE ‘ an debeatur RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa convenuta rende inammissibile ogni censura che investa, a valle, il quantum debeatur RAGIONE_SOCIALE ‘ azionata pretesa risarcitoria.
-Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza