Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25971 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2598/2023 R.G. proposto da
C.C. 31/3/2022
REGIONE MARCHE, rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1059 del 30/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME lette le memorie delle parti;
Ad. 19/9/2025 CC
R.G.N. 2598/2023
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio la Regione Marche, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro occorso il 17 maggio 2020, quando l’attore percorreva, alla guida del proprio motociclo, la SS361 e un capriolo attraversava improvvisamente la carreggiata, provocando la caduta del veicolo e dei suoi occupanti; invocava la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2052 c.c.;
-la Regione Marche, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e contestava la domanda, anche sotto il profilo della presunzione di colpa gravante sul conducente ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. ;
-con la sentenza n. 314 del 27 maggio 2021, il Giudice di Pace di Macerata accoglieva la domanda e condannava la Regione Marche al pagamento della somma richiesta dall’attore, oltre a interessi legali, spese di lite e oneri relativi alla consulenza tecnica d ‘ufficio ;
-l a Regione proponeva appello lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 2052 c.c., la mancata considerazione della presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c., l’assenza di legittimazione passiva e la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro;
-il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 1059 del 30 novembre 2022, rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado;
-avverso la predetta sentenza la Regione Marche proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il ricorso della Regione Marche pone la questione del rapporto tra la responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. e quella dell’ente regionale ex art. 2052 c.c. e, in particolare, delle conseguenze che derivano dal mancato raggiungimento della/e prova/e liberatoria/e previste dalle citate disposizioni;
-la questione assume, anche per la sua frequenza, rilievo nomofilattico e, dunque, ritiene il Collegio che essa debba essere trattata in pubblica udienza al fine di stabilire un univoco orientamento interpretativo;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè essa sia discussa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 19 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME