Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31411 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31411 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15273/2020 proposto da:
COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 1050/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
con atto di citazione del 30 aprile 2012 NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di ‘RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi NOME chiedendo la condanna al risarcimento del danno per avere la NOME privato gli attori del legittimo possesso dell’immobile da costoro condotto in locazione. La parte attrice espose quanto segue. Con scrittura privata del 10 ottobre 2001 NOME COGNOME aveva acquista to dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE un’azienda commerciale in Ostuni avente ad oggetto attività di ristorazione e con il medesimo atto era stato ceduto ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978 il contratto di locazione dell’immobile, stipulato dalla società con NOME in data 16 dicembre 1999. In data 4 aprile 2002 NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente cognata e moglie del COGNOME, avevano costituito la società ‘RAGIONE_SOCIALE ed in data 4 ott obre 2002 era seguito l’atto pubblico di cessione dell’azienda della società ‘RAGIONE_SOCIALE alla società ‘RAGIONE_SOCIALE. NOME aveva poi intimato sfratto per morosità alla società ‘RAGIONE_SOCIALE ed in data 16 giugno 2003 aveva eseguito lo sfratto, spogliando la COGNOME del possesso dell’immobile. Quest’ultima aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., accolto dal Tribunale di Brindisi con sentenza, passata in cosa giudicato, che aveva confermato l’ordinanza di reintegrazione nel possesso. La convenuta si costituì, proponendo domanda riconvenzionale. Il Tribunale adito rigettò la domanda per il decorso della prescrizione quinquennale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò NOME COGNOME al pagamento della somma di Euro 16.611,49 a titolo di canoni non corrisposti e costi di riattivazione degli allacci di acqua. Avverso detta
sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 1° ottobre 2019 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che doveva essere confermata la qualificazione in termini extracontrattuali dell’azione risarcitoria proposta, da cui il decorso del termine quinquennale di prescrizione a partire dallo spoglio, perché la COGNOME ed il COGNOME non erano legati da alcun vincolo contrattuale con la NOME, la quale aveva infatti intimato lo sfratto al conduttore ‘RAGIONE_SOCIALE, mentre la cessione dell’azienda agli appellanti era avvenuta in assenza di qualunque comunicazione alla locatri ce ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978, tant’è che la NOME, perdurando la morosità fin dal novembre 2002, aveva in data 3 febbraio 2003 notificato lo sfratto per morosità alla società ‘RAGIONE_SOCIALE.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di ‘RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 12 prel., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente, provvedendo alla relativa trascrizione, che la sentenza del Tribunale di Brindisi, intervenuta fra NOME, quale legale rappresentante di ‘RAGIONE_SOCIALE, e NOME e passata in cosa giudicata, aveva il seguente contenuto.
Nel caso di specie, ascrivibile alla c.d. cessione della locazione connessa ad una cessione di azienda ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978, il titolo in base al quale si era proceduto allo sfratto non aveva efficacia nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 703 c.p.c., essendo stata la procedura esecutiva promossa nei confronti della
società ‘RAGIONE_SOCIALE. Lo spoglio, avvenuto mediante l’esecuzione dello sfratto, era stato perpetrato nonostante la consapevolezza di ledere l’altrui possesso, essendo emersa dall’istruttoria la consapevolezza da parte della convenuta dell’avvenu ta cessione del contratto di locazione al cessionario dell’azienda, NOME, per avere quest’ultima proposto in data 17 marzo 2003 ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato alla NOME. La comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall’art. 37 della l. n. 392, non era prescritta a pena di nullità, condizionando soltanto l’opponibilità al locatore della cessione, e poteva avvenire con qualunque forma, purché idonea a consentire la modificazione soggettiva del rapporto (Cass. n. 741 del 2002). Risultava acclarato che la convenuta aveva percepito gli importi del canone di locazione dalla COGNOME, mediante due assegni ciascuno recante l’importo mensile del canone, pari ad Euro 1.291,00.
Ciò premesso, quanto al contenuto del giudicato esterno, osserva la parte ricorrente che costituisce giudicato fra le parti l’accertamento che il caso di specie ricade nella cessione della locazione connessa ad una cessione di azienda ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978 e che la NOME fosse consapevole dell’avvenuta cessione della locazione. Conclude nel senso che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione del giudicato esterno.
Il motivo è infondato. La corte territoriale, confermando la statuizione sul punto del primo giudice, ha qualificato in termini extracontrattuali l’azione risarcitoria proposta. Avendo la parte ricorrente opposto il giudicato possessorio che avrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, deve intendersi che abbia impugnato la qualificazione in discorso. Ai fini dello scrutinio del motivo il Collegio, ricorrendo la questione processuale della qualificazione della domanda, è abilitato ad accedere agli atti del giudizio di merito, risultando altresì assolto l’onere ai sensi dell’art. 366
comma 1 n. 6 c.p.c.. Sulla base dell’esame dell’atto introduttivo del giudizio deve concludersi nel senso della natura extracontrattuale dell’azione proposta.
La causa petendi della domanda è chiaramente l’avvenuto spoglio, poiché il fatto costitutivo della pretesa non è l’inadempimento dell’obbligazione del locatore di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata, ma la privazione della detenzione di cui parte attrice è stata spogliata. Il rilievo trova conferma nel richiamo alla mala fede della parte convenuta in funzione di elemento soggettivo dell’azione di spoglio, quale consapevolezza dell’autore dello spoglio di acquisire la cosa contro la volontà del possessore.
L’azione risarcitoria poggia quindi non su un’azione personale di restituzione nell’ambito del rapporto contrattuale, ma sull’azione di reintegrazione nel possesso. Acquisendo sostanza sul piano del fatto costitutivo nell’avvenuto spoglio, è come se la dom anda fosse stata proposta nel giudizio ai sensi dell’art. 1168, nel quale il rapporto contrattuale fu dedotto al solo fine della legittimazione all’azione del detentore qualificato dalla locazione. Se la domanda, anziché nell’odierno giudizio, fosse stata proposta in quello a difesa del possesso, nessuno avrebbe dubitato della natura extracontrattuale dell’azione. La parte attrice non agì, infatti, a tutela del rapporto contrattuale, denunciando l’inadempimento dell’obbligazione di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata. La domanda risarcitoria avrebbe avuto base contrattuale se si fosse agito in tale direzione, ma la domanda fu proposta contro lo spoglio, e quindi l’illecito denunciato non poteva, e non p uò oggi (in quanto basato su quella medesima domanda), non essere quello aquiliano.
Una volta che resti ferma la ratio decidendi in termini di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, la questione del giudicato esterno avente ad oggetto l’esistenza del contratto, che in
quella sede fu dedotto in funzione di legittimazione attiva del titolare della detenzione qualificata, resta assorbita.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 l. n. 392 del 1978, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ai fini dell’opponibilità della cessione della locazione al lo catore è sufficiente che la notizia della modifica soggettiva del rapporto sia stata effettivamente portata a conoscenza di costui, non essendo prevista a pena di nullità la forma della lettera raccomandata. Aggiunge che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto decisiva l’assenza di qualunque comunicazione alla locatrice ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978, dovendosi invece ritenere tale comunicazione ormai certa per essere emersa la consapevolezza da parte della NOME dell’avvenuta cessione del contratto di locazione al cessionario dell’azienda, come accertato dalla precedente sentenza del Tribunale di Brindisi.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, se avesse preso atto del preesistente rapporto fra le parti, avrebbe concluso per l’esistenza della prescrizione decennale.
Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori due motivi.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4 ottobre 2023 nella camera di