Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9204 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 55/2020 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale ; EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ; EMAIL
– controricorrente –
– intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 5019/2019, depositata il 16.10.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14.2.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 80/2006, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione distaccata di Ischia, ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE di pagare a NOME COGNOME la somma di € 10.662,50 oltre interessi e spese, a titolo di riscatto anticipato del capitale investito, in forza di un contratto di assicurazione a premio unico a tasso d ‘ interesse predeterminato con opzione cedola annuale n. 00259115.11 del 01.12.03, predisposto da NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE ‘ agenzia generale di Ischia RAGIONE_SOCIALEa predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La società ingiunta si oppose, deducendo l ‘ inesistenza, l ‘ inefficacia o l ‘ invalidità del contratto, predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, NOME COGNOME, sprovvisto di potere di rappresentanza. L ‘ opponente chiese, inoltre, l ‘ autorizzazione per la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE ‘ agente medesimo, onde accertarne l ‘ esclusiva responsabilità per i danni eventualmente subìti dalla RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione distaccata di Ischia, rigettò l ‘ opposizione con sentenza del 6.10.2014, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese. La RAGIONE_SOCIALE propose gravame; la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia di NOME COGNOME e nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, riformò la prima decisione con sentenza del 16.10.2019, accogliendo l ‘ appello e, dunque, l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente sua revoca e con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe
spese di lite. Osservò il giudice d ‘ appello, in particolare, che il contratto sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE era da considerare radicalmente inesistente, in quanto non riconducibile a quelli utilizzati dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché falsamente predisposto dal COGNOME; aggiunse anche che l ‘ assegno di c/c con cui, secondo la COGNOME, erano state versate le somme di cui al detto contratto, era stato emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE e in data (4.10.2002) ben precedente all ‘ epoca in cui, a dire RAGIONE_SOCIALEa stessa COGNOME, era stato stipulato il contratto stesso (dicembre 2003), senza che di tanto fosse stata fornita una plausibile spiegazione; infine, evidenziò che l ‘ azione proposta dalla predetta era da considerare inequivocabilmente di natura contrattuale, dunque in alcun modo riferibile ad una responsabilità extracontrattuale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex art. 2049 c.c.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte partenopea propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. Non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME, rimasto intimato. La controricorrente ha depositato memoria, pure documentando che, per effetto di fusione per incorporazione, ha finalmente assunto la denominazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo la ricorrente deduce la ‘ violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 113 cpc in relazione all ‘ art. 2049 c.c. e art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc violazione del principio iura novit curia. Violazione art. 651 cpp in relazione all ‘ accertamento penale definitivo rappresentato dalla sentenza penale
del Tribunale di Ischia n. 8156/2010 passata in giudicato, depositata in primo grado e presente al n. 9 del fascicolo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente oggetto di discussione tra le parti ‘. In particolare, si contesta anzitutto l ‘ operato del giudice d ‘ appello in quanto, nonostante la mancata formulazione di specifica domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2049 c.c., il giudice -alla luce del principio iura novit curia -avrebbe potuto riqualificare la domanda originariamente proposta e pronunciare la relativa condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice d ‘ appello, RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 8951/2010, emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 18.9.2010, con cui NOME COGNOME era stato condannato per le condotte illecite poste in essere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di alcuni pretesi assicurati, con efficacia -a dire RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente – di giudicato circa gli aspetti fattuali RAGIONE_SOCIALEa vicenda in parola.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2049 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; si contesta, in particolare, l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2049 c.c. fornita dal giudice d ‘ appello, che avrebbe errato nell ‘ escludere che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in materia di ‘prodotti assicurativi fantasma’, sia sempre tenuta a risarcire il danno patito dal cliente, anche nel caso in cui non si versi in ipotesi di dolo o colpa. La ricorrente si duole anche di un asserito errore di percezione circa il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale da parte del giudice d ‘ appello, deducendo, inoltre, che non ci si sarebbe potuti discostare dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda così come già fornita dalla stessa sentenza penale.
1.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 346 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 , c.p.c., nonché ‘Omessa pronuncia.
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Sviamento’, per aver la Corte napoletana omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, con conseguente riverbero di effetti negativi sulla posizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
1.4 Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 92 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché ‘Omessa pronuncia. Sviamento’, laddove il giudice d ‘ appello ha ritenuto di non compensare le spese di lite tra essa ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda, dei contrasti giurisprudenziali, nonché RAGIONE_SOCIALEa omessa pronuncia relativamente alla domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE ‘ ex agente COGNOME.
2.1 -Preliminarmente, va rilevata l ‘ inammissibilità del controricorso (e di ogni altra attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, compresa la memoria), giacché, agli atti del presente giudizio legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, non risulta versata in atti la procura speciale del 26.10.2017, autenticata dal AVV_NOTAIO, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale NOME COGNOME conferì, a suo tempo, la procura ad litem agli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, onde resistere al ricorso che occupa.
Sempre in via preliminare, va pure evidenziato che non occorre disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso a NOME COGNOME, ex art. 291 c.p.c., benché effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 143 c.p.c., ma in guisa prima facie non conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 40467/2021): in considerazione RAGIONE_SOCIALEa evidente inammissibilità del ricorso, come si dirà tra breve, l ‘ adempimento si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di
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difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 6826/2010).
Occorre, infine, evidenziare che il ricorso è stato firmato anche dall ‘ AVV_NOTAIO, che, secondo gli atti legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Benché da tanto non discenda l ‘ inammissibilità del ricorso – stante la condivisione del mandato difensivo da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che ha pure firmato il ricorso ed ha autenticato la procura speciale rilasciata da NOME COGNOME – occorre comunque procedere alla segnalazione RAGIONE_SOCIALE ‘ occorso al RAGIONE_SOCIALE, per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, per il caso di rilevanza penale.
3.1 Il primo motivo – a parte i pur sussistenti profili di inammissibilità per difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEe censure, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. – è inammissibile, se non infondato, in tutte le sue articolazioni.
Quanto alla pretesa violazione del principio iura novit curia , in cui (a dire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente) sarebbe incorso il giudice d ‘ appello, questo ha affermato che l ‘ azione spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE era solo quella contrattuale, sicché – ferma la non configurabilità RAGIONE_SOCIALEa relativa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALE ‘ inesistente contratto inter partes non poteva del pari discenderne alcuna responsabilità extracontrattuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2049 c.c., giacché detta azione non era stata proposta.
Sostiene la COGNOME, al contrario, che sin dalla comparsa di risposta di primo grado (v. ricorso, p. 30) ella aveva comunque invocato la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in quanto il certificato assicurativo era comunque proveniente dalla sua organizzazione interna: tanto, dunque, avrebbe determinato l ‘ esercizio anche RAGIONE_SOCIALE ‘ azione extracontrattuale ex art. 2049 c.c., peraltro reiterata anche nel giudizio d ‘ appello ‘ con diffuse argomentazioni giuridiche a sostegno ‘.
Tuttavia – a parte l ‘ estrema genericità e laconicità del passaggio di detto atto processuale (tale da escludere, di per sé, l ‘ effetto che l ‘ odierna ricorrente vorrebbe attribuirgli), nonché la mancata indicazione, nel ricorso, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore atto processuale in cui la descritta diffusa attività argomentativa sarebbe stata compiuta nel grado d ‘ appello (con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.) -, la decisione appellata si rivela al fondo comunque corretta, perché è indubbio che la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE sia stata esclusivamente quella contrattuale: ciò è comprovato proprio dalla sua scelta di agire in monitorio contro la sola RAGIONE_SOCIALE, ciò postulando per definizione la titolarità di un credito liquido, ex art. 633 c.p.c.; il che non può di per sé ascriversi alla pretesa risarcitoria, comunque avanzata, occorrendo pur sempre la aestimatio da parte del giudice adito. Pertanto, dovendo escludersi, per quanto poc ‘ anzi evidenziato, una ipotetica (ed ove mai consentita, al lume di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015) emendatio libelli da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la decisione impugnata resta esente da critiche, sul punto.
3.2 -Analoghe considerazioni possono muoversi riguardo al secondo profilo del mezzo in esame, concernente la pretesa mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa dazione
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RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno di € 10.500,00 al COGNOME , da parte del marito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, nonché di quanto emergente dalla sentenza penale n. 8951/2010.
Invero, al contrario di quanto dalla COGNOME dedotto, non solo la Corte partenopea ha dato pienamente conto RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno, sicché non sussiste alcun omesso esame di fatto storico, ma ha pure evidenziato che lo stesso era stato emesso un anno e due mesi prima RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa falsa polizza per cui è processo, senza che la stessa COGNOME avesse spiegato come detto assegno potesse ricondursi alla vicenda. Si tratta, a ben vedere, di affermazione neppure censurata col ricorso in esame, il che determina la stessa inammissibilità di ogni questione circa la prova del lamentato danno.
Quanto poi alla pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 651 c.p.p., si tratta di questione priva di decisività e dunque inammissibile: la condanna penale del COGNOME per truffa avrebbe potuto eventualmente rilevare, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sul piano extracontrattuale. Tuttavia, come s ‘ è visto, l ‘ azione extracontrattuale non è stata esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché l ‘ esame di ogni ulteriore aspetto sugli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, ad eccezione del rapporto diretto tra la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, non può che rimanere precluso.
4.1 -Il terzo motivo è inammissibile, sotto molteplici profili.
A parte la generale considerazione per cui, in linea di principio, RAGIONE_SOCIALEa pretesa omessa pronuncia su una domanda processuale non può che dolersi la parte che l ‘ abbia proposta (sicché non può la COGNOME lamentarsi di una mancata statuizione sulla domanda di garanzia impropria azionata dalla RAGIONE_SOCIALE), la ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: l ‘ aver questa escluso la proposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ azione extracontrattuale da parte sua
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comporta, necessariamente, l ‘ irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe vicende penali concernenti il COGNOME, come già evidenziato nello scrutinio del motivo precedente, cui si rinvia per brevità.
5.1 -Il quarto motivo, infine, è inammissibile e/o infondato.
Infatti, è noto che ‘ In tema di spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ‘ (Cass. n. 24502/201 7).
Né, del resto, è possibile ipotizzare -come pure prospetta la RAGIONE_SOCIALE -una conseguenza pregiudizievole in tema di spese a carico di chi, come la RAGIONE_SOCIALE, sia rimasta totalmente vittoriosa sulla domanda principale, in relazione alle vicende relative alla domanda di garanzia impropria non esaminata, in quanto assorbita.
6.1 -Il ricorso è, dunque, nel complesso rigettato.
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l ‘ inammissibilità del controricorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso; dispone la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza al RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, per quanto di eventuale competenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il giorno