Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21050/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore ; rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura regionale (pec: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso, nonché dagli Avvocati NOME COGNOME
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N. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
(pec: EMAIL) e COGNOME NOME (pec: EMAIL), entrambe dell’Avvocatura regionale, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al la ‘comparsa di costituzione di ulteriore procuratore’ depositata il 22 gennaio 2024;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 280/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di ANCONA, depositata il 16 marzo 2020;
udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di una legge regionale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1986 si costituì, con la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE e con l’utilizzo autorizzato di contributi europei, una società consortile denominata RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di RAGIONE_SOCIALE, materie prime, prodotti intermedi e finiti, da realizzare nel territorio del Comune di Jesi.
Nel 1991, a seguito di legge regionale e di delibera di Giunta, fu autorizzata, a favore della costituita RAGIONE_SOCIALE, la concessione di contributi regionali e la destinazione di contributi europei autorizzati per la progettazione e per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione e RAGIONE_SOCIALE infrastrutture, nonché per l ‘ acquisizione RAGIONE_SOCIALE aree per la realizzazione del centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Però, con delibera di Giunta n.3214 del 1992, a seguito di istituzione di una commissione consiliare di inchiesta tendente ad
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esaminare le vicende relative alla realizzazione dell’interporto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al corretto utilizzo RAGIONE_SOCIALE risorse pubbliche, la RAGIONE_SOCIALE deliberò la sospensione dell ‘ erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992.
Sempre nel 1992, la Procura della Repubblica di Ancona iniziò un procedimento penale a carico degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, dei consulenti e del direttore generale per la non corretta gestione dei contributi regionali erogati per la realizzazione del centro RAGIONE_SOCIALE; fu sottoposto a procedimento penale anche NOME COGNOME, in qualità di componente del Consiglio di amministrazioneComitato esecutivo (1985-1991) e poi di dirigente tecnico della medesima società quale Direttore della sede operativa di Jesi (DATA_NASCITA).
Con delibera n.3243 del 1993, sulla base del parere legale reso dal Dirigente del Servizio legale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE regionale (nota prot. n 2205 del 17/6/93) che evidenziava un uso non corretto dei contributi pubblici, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarò la decadenza della RAGIONE_SOCIALE dai finanziamenti.
Sempre nel 1993 la RAGIONE_SOCIALE deliberò di procedere al recupero dei contributi, mentre l’assemblea dei soci deliberò lo scioglimento anticipato della società (a causa dell ‘ impossibilità di perseguire lo scopo sociale in conseguenza dell’interruzione dei finanziamenti regionali) e la sua messa in liquidazione.
con sentenza n. 8/1994, il Tribunale di Ancona, su istanza del pubblico ministero e di un creditore, dichiarò il fallimento della RAGIONE_SOCIALE; l ‘ RAGIONE_SOCIALE regionale, in data 15 febbraio 1994, presentò istanza di ammissione al passivo fallimentare.
Con legge regionale del 1994 (L.R. n. 6 del 1° febbraio 1994) l’RAGIONE_SOCIALE regionale stabi lì di costituire, tramite la propria
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società finanziaria, una società per azioni denominata RAGIONE_SOCIALE, al fine di dotare la RAGIONE_SOCIALE della necessaria struttura di logistica RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale (25 febbraio 1994), l ‘ RAGIONE_SOCIALE regionale cessò la partecipazione a CE.M.I.M. (come dichiarato poi con sentenza n. 1130 del 10/7/2007 del Tribunale di Ancona, passata in giudicato).
Nel 1995, il curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE intraprese di fronte al Tribunale di Ancona un’azione di responsabilità contro gli amministratori della società, i sindaci, i dirigenti e i consulenti.
In sede fallimentare, dopoché l ‘istanza di ammissione al passivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata respinta per insussistenza del diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE somme (data la loro natura di finanziamento a società consortile, come tale improduttivo di remunerazione o di obbligo di restituzione), il fallimento fu revocato con sentenza della Corte d ‘ appello di Ancona del 2009 (confermata in Cassazione), sul rilievo che la società consortile era da ritenersi priva della qualifica di imprenditore e perciò non sottoponibile a procedure concorsuali; inoltre fu ritenuto insussistente lo stato di insolvenza a fronte di un attivo (patrimonio immobiliare) stimato di circa 8 milioni di euro che erroneamente non era stato valutato dal primo giudice, cosicché l’unico elemento determina nte lo squilibrio economico sarebbe stato da individuarsi nella richiesta restitutoria dei finanziamenti regionali, risultata però priva di fondamento stante la non ripetibilità degli stessi.
In sede civile, l ‘azione di responsabilità contro gli amministratori della società (tra cui NOME COGNOME), i sindaci, i dirigenti e i consulenti, iniziata nel 1995 dal curatore fallimentare, fu proseguita dalla CERAGIONE_SOCIALE, tornata in bonis , ma fu rigettata con sentenze
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n.831/2011 del Tribunale Ancona e n.609/2015 della Corte d’ appello di Ancona.
Infine, in sede penale, NOME COGNOME fu assolto con sentenza n.558 del 2011 della Corte d’appello di Ancona, passata in giudicato, dai reati di cui agli artt. 323 e 318 cod. pen. (con la formula ‘ perché il fatto non costituisce reato ‘ ), nonché dal reato di bancarotta fraudolenta ( con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘ ).
2. Nel 2012, NOME COGNOME, la moglie NOME COGNOME, i figli NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendone: il primo, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti “per aver trascorso gli ultimi venti anni in stato di permanente attenzione verso procedimenti penali, civili, fallimentari e amministrativi alimentati da decisioni dolose e/o dovute a colpa grave adottate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in proprio e quale socio della RAGIONE_SOCIALE dal 1991 fino al febbraio 1994 e da allora, fìno ai nostri giorni, in proprio anche per iniziative di società controllate ‘; i secondi, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (per non aver potuto contare sul sostentamento garantito dal lavoro del loro congiunto, illegittimamente licenziato dalla RAGIONE_SOCIALE) e non patrimoniali per essere stati ingiustamente coinvolti in una vicenda giudiziaria che aveva colpito direttamente il loro congiunto nonostante la sua innocenza.
Dedussero che le gravi vicende giudiziarie di cui NOME COGNOME era stato vittima erano state originate dalla condotta dolosa o comunque gravemente colposa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale, illecitamente sospendendo l’erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992 (delibera di Giunta n.3214 del 1992), nonché deliberando la
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decadenza dai finanziamenti (delibera n.3243 del 1993), dapprima aveva causato l ‘ illegittima messa in liquidazione della società, quindi provocato l’illegittimo suo fallimento, infine (e di conseguenza) l’ingiusto licenziamento e la sottoposizione a processo penale del suo dirigente e amministratore.
Evidenziarono che l ‘ illiceità della condotta della RAGIONE_SOCIALE era evidentemente emersa dall’evoluzione RAGIONE_SOCIALE dette vicende, esitate in provvedimenti che avevano negato l’ammissione del credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel passivo del fallimento, avevano riconosciuto la corretta utilizzazione dei contributi regionali erogati, avevano revocato il fallimento della società, avevano respinto la domanda diretta al l’ accertamento di responsabilità di amministratori e sindaci e avevano assolto NOME COGNOME da ogni reato.
Secondo gli attori, la colpa grave o addirittura il dolo della RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati desumibili -specie a seguito della relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011 -dalla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE, sebbene avesse avuto piena consapevolezza della solidità patrimoniale ed economico-finanziaria della società partecipata e della assoluta correttezza dell’utilizzo dei contributi erogati (e nonostante fosse stata pienamente a conoscenza del ruolo determinante che aveva rivestito quanto alla liquidazione e al fallimento della società), si era costituita parte civile nel procedimento penale e nel corso degli anni aveva contribuito a sviluppare diverse vicende giudiziarie con atti e comportamenti che avevano ingiustamente colpevolizzato NOME COGNOME in sede civile, penale e fallimentare.
La RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, resisté alle domande, che sono state rigettate sia dal Tribunale di Ancona (sentenza n. 575/2916) che dalla Corte d’appello della stessa città.
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Quest’ ultima, in particolare, con la sentenza 16 marzo 2020, n.280, ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale, ha deciso, per quanto ancora rileva ai fini dei motivi di ricorso, (anche) sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni:
Icon riguardo alle delibere di Giunta n. 3214 del 1992 (con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato la sospensione della erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992) e n.3243 del 1993 (con cui aveva dichiarato la decadenza della RAGIONE_SOCIALE dai finanziamenti), doveva rilevarsi -conformemente a quanto già osservato dal primo giudice -che la prima decisione era stata adottata in considerazione della necessità di effettuare una valutazione completa ed esauriente, in particolare quanto all’impiego dei contributi regionali già erogati rispetto al progetto generale di realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere, mentre la seconda era stata adottata in ragione del parere del dirigente del servizio legale il quale aveva evidenziato, sulla base dei dati a disposizione, un uso non corretto dei finanziamenti regionali; pertanto, ‘ le decisioni della RAGIONE_SOCIALE erano state originate dall’esigenza di verificare la destinazione dei fondi versati e dalla non corretta gestione degli stessi emersa all ‘ esito degli accertamenti all’epoca effettuati sì da doversi escludere che le deliberazioni assunte dal predetto ente fossero state determinate dalla volontà di danneggiare la società ‘; del resto , il primo giudice aveva osservato che ‘ anche all’esito del procedimento penale erano emerse irregolarità nella gestione dei contributi regionali che, seppure non rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, risultavano sufficienti a giustificare la condotta della RAGIONE_SOCIALE volta alla verifica della destinazione dei fondi erogati e alla emissione dei
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provvedimenti volti a sospendere la concessione di ulteriori contributi ‘ ;
IIcon riguardo alle vicende giudiziarie (fallimentare, penale civile) -premesso che la sussistenza del dolo o della colpa, quali elementi essenziali dell’illecito civile ex art. 2043 cod. civ., va verificata in base ad una valutazione ex ante , basata sulla situazione esistente al momento in cui la condotta è posta in essere e sugli elementi e sulle informazioni a disposizione -doveva escludersi che il fallimento della società in liquidazione (dichiarato su istanza del pubblico ministero e di un altro creditore) fosse imputabile alla RAGIONE_SOCIALE, mentre la pretesa restitutoria da essa avanzata, in base ad una valutazione necessariamente ex ante, appariva meritevole di tutela all’esito degli accertamenti effettuati; del pari, il rigetto della pretesa creditoria della società verso gli amministratori non poteva fondare un giudizio di responsabilità ex art. 2043 cod. civ.; inoltre, la revoca del fallimento era stata disposta all’esito dell’esercizio di un potere valutativo che non implicava l’illiceità RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte per tutelare gli interessi dell’amministrazione, nonché principalmente su presuppost i diversi dall’insussistenza RAGIONE_SOCIALE situazioni debitorie ; NOME COGNOME, poi, era stato assolto dai reati di abuso d’ufficio e corruzione con la formula ‘ perché il fatto non costituisce reato ‘ (stante la mancanza della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e da quello di bancarotta con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘ (stante il venir meno del presupposto del fallimento), talché nessun giudicato penale si era formato sulla insussistenza della mala gestio ;
IIIla necessità di formulare il giudizio di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., previo riconoscimento del carattere colposo o doloso della condotta della RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un giudizio ex ante
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escludeva la rilevanza in tal senso anche degli esiti della relazione della commissione d ‘inchiesta del 2011.
Per la cassazione della sentenza della Corte dorica ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dei cd. ‘motivi aggiunti’ formulati dai ricorrenti con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale , stante la funzione meramente riepilogativa ed illustrativa di questo atto.
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata « Errata interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art 360 co.3 cpc; violazione ex art 306 co.4 cpc per nullità della sentenza e/o del procedimento in riferimento all’art 16 bis , comma 1 bis, del D.L. 179/2012 conv. con modifiche nella L. n. 221/2012 ».
I ricorrenti deducono che la costituzione nel giudizio d’ appello da parte della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta con deposito cartaceo della comparsa di risposta in data 13 giugno 2017, sarebbe inesistente poiché, ai sensi dell’art . 16bis , comma 1bis , del decreto-legge n. 179/2012, a far tempo dal 30 giugno 2015, sarebbe stato obbligatorio, per le corti d’appello , il deposito telematico degli atti.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L ‘art. 44 del decreto-legge n. 90/2014 ha inserito il comma 9ter ne ll’art. 16 -bis del decreto-legge n. 179/2012, il quale dispone che a
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decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla corte d ‘ appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti precedentemente costituite (quindi non degli atti introduttivi ma di quelli ad essi successivi) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
L’art. 19 del decreto-legge n.83/2015, ha quindi inserito, nello stesso art. 16bis del decreto-legge n. 179/2012, il comma 1bis , il quale prevede che nell ‘ ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d ‘ appello, è sempre ammesso il deposito telematico anche degli atti diversi da quelli sopra ricordati e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Sulla base di queste disposizioni, dal 30 giugno 2015 era consentito (non obbligatorio) il deposito telematico degli atti introduttivi volti alla costituzione in giudizio , mentre era obbligatorio il deposito degli atti successivi per le parti precedentemente costituite .
La comparsa di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, rientrando nella prima categoria, poteva dunque essere depositata in via analogica.
Il primo motivo va conseguentemente rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la « Errata interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art 360 co.3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co. 5 cpc in relazione alle delibere della Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.3214 del 5 ottobre 1992 e n. 3144 del 5 luglio 1993 ».
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Viene censurata la statuizione del giudice del merito con riguardo alle delibere di Giunta n. 3214 del 1992 (con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato la sospensione della erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992) e n.3243 del 1993 (con cui aveva dichiarato la decadenza della RAGIONE_SOCIALE dai finanziamenti).
La valutazione -espressa dal giudice di primo grado ma richiamata da quello d’appello -secondo cui ‘e rano emerse irregolarità nella gestione dei contributi regionali che, seppure non rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, risultavano sufficienti a giustificare la condotta della RAGIONE_SOCIALE volta alla verifica della destinazione dei fondi erogati e alla emissione dei provvedimenti volti a sospendere la concessione di ulteriori contributi ‘ , sarebbe contraddetta da numerose sentenze civili e penali che avevano escluso la mala gestio dei fondi regionali da parte di NOME COGNOME.
2.1. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.
2.1.a. In primo luogo, con specifico riguardo alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., va rilevato che il relativo paradigma è indebitamente evocato con riferimento alla formulazione anteriore alla sostituzione del detto numero operata con decreto-legge n. 83 del 2012, non applicabile nella fattispecie.
2.1.b. In secondo luogo, sempre con specifico riguardo alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., ne va rilevata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), secondo cui va esclusa la deducibilità della detta censura , nell’ipotesi in cui la sentenza di
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appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. ‘doppia conforme’ in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c od. proc. civ., ha l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).
2.1.c. In terzo luogo, la doglianza, nella sua complessità, è generica perché, nel richiamare le sentenze civili e penali che avevano escluso la mala gestio dei fondi regionali, non ne delinea specificamente i contenuti.
2.1.d. Infine, sempre nella sua complessità, il motivo in esame ad onta della formale intestazione, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale; non è censurabile, in sede di legittimità, la motivata valutazione del giudice del merito in ordine all’emersione di irregolarità (non necessariamente riferibili a NOME COGNOME) che avevano giustificato le delibere del 1992 e del 1993; non può poi sottacersi che lo stesso giudice, sempre con valutazione di merito insindacabile, ha escluso l’ illiceità della condotta della RAGIONE_SOCIALE nell’emissione di tali
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delibere non solo in base alla valutazione di emersione di irregolarità, ma anche in base alla circostanza oggettiva consistente nel parere del dirigente del servizio legale, il quale aveva evidenziato, sulla base dei dati a disposizione, un uso non corretto dei finanziamenti regionali.
Il secondo motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con il terzo motivo si lamenta la « Errata interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art 360 co.3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co. 5 cpc in relazione all’art 2043 c od. civ. ».
Viene censurata la statuizione di merito con cui è stato escluso che il fallimento della società in liquidazione (dichiarato su istanza del pubblico ministero e di un altro creditore) fosse imputabile alla RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti deducono che una valutazione complessiva del comportamento della RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce della relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011, non potrebbe che implicare , in applicazione del criterio del ‘più probabile che non’, il giudizio di sicura colpevolezza, ex art. 2043 cod. civ., della RAGIONE_SOCIALE stessa.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile per diverse ragioni.
3.1.a. La censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. incorre nuovamente nella duplice sanzione di inammissibilità determinata, per un verso, dall’indebita evocazione del paradigma risultante dalla formulazione anteriore alla sostituzione del detto numero operata con decreto-legge n. 83 del 2012; per altro verso, dalla preclusione di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. civ., applicabile ratione temporis .
In via generale, poi, anche questo motivo, al di là della formale intestazione, si traduce, nella sostanza, nell’indebita censura di un
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motivato (e pertanto insindacabile) giudizio di merito, in forza del quale il giudice territoriale, tenuto conto che l’istanza di fallimento era provenuta dal pubblico ministero e da un altro creditore della società e che la revoca dello stesso fallimento era stata fondata principalmente su presupposti diversi dall’inesistenza RAGIONE_SOCIALE situazioni debitorie, ha reputato che la pretesa restitutoria poteva apparire ex ante fondata, sicché doveva escludersi la colpa (e, a fortiori , il dolo) dell’ente e, con essi, la possibilità di ritenere integrata la fattispecie dell’illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi andrebbero verificati necessariamente sulla base di una valutazione ex ante .
Viene quindi in considerazione l’apprezzamento di fatto con cui nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell’elemento subiettivo dell’illecito, apprezzamento riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, ove -come nella specie debitamente motivato.
Al di là dell’assorbente rilievo di inammissibilità, va poi sottolineato che la doglianza in esame è altresì erronea in iure , poiché, nel censurare (indebitamente, per quanto si è detto) il giudizio sull’elemento soggettivo dell’illecito, invoca l’applicazione del criterio del ‘ più probabile che non ‘, che costituisce la regola di funzione della causalità ed attiene, pertanto, all’elemento oggettivo della fattispecie di responsabilità.
Anche il terzo motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Con il quarto motivo viene denunciata la « Errata interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art 360 co. 3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co. 5 in relazione agli artt. 82 e 117 della Carta
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costituzionale; degli artt.131 e 132 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; dell’art 22 dello Statuto regionale ».
Viene censurata, in sintesi, la mancata attribuzione di valore probatorio agli atti e alla relazione della commissione di inchiesta del 2011, i quali avrebbero invece accertato la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il fallimento della RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Premessa la duplice ragione di inammissibilità della specifica censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (per la quale vanno richiamati i rilievi già svolti in relazione ai due motivi precedenti), con riguardo alla doglianza nel suo complesso, è agevole osservare che essa, nel censurare il giudizio con cui il giudice del merito ha negato inferenza probatoria alla relazione e agli atti della commissione di inchiesta del 2011 (in particolare, per non aver tenuto conto della natura di atto pubblico, ex artt. 2699 e 2700 cod. civ., del relativo documento), omette di considerare che tale giudizio -salvo che vengano in considerazione prove legali -è riservato al libero e prudente apprezzamento del giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Anche il quarto motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.
Con il quinto motivo viene denuncia la « Errata interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 co. 3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360 co. 5 cpc in relazione all’art 2043 c od. civ. ed alla colpa o il
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dolo ivi previsto, nonché dell’art 654 cpp in tema di costituzione di parte civile ».
I ricorrenti censurano nuovamente l’apprezzamento di esclusione della colpa e del dolo della RAGIONE_SOCIALE nell’emanazione RAGIONE_SOCIALE delibere di Giunta del 1992 e del 1993; apprezzamento che ha poi implicato l’ulteriore (e conseguente) giudizio di non imputabilità alla condotta dell’ente dei fatti a ccaduti in seguito al venir meno dei finanziamenti, con particolare riferimento alla liquidazione della società e al suo successivo fallimento.
5.1. Anche il quinto motivo va dichiarato inammissibile, previo richiamo RAGIONE_SOCIALE osservazioni già svolte con riferimento ai precedenti motivi (ad eccezione del primo), che si attagliano anche alla censura all’attuale esame.
In particolare, va ribadito che l’accertamento degli elementi costitutivi dell’ illecito, nella specifica fattispecie portata alla sua cognizione, compete al giudice del merito; pertanto il convincimento di detto giudice in ordine alla sussistenza o insussistenza della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si sottrae al sindacato di legittimità, a condizione che sia sorretto da motivazione idonea a soddisfare il parametro costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. ( ex aliis , Cass. 18/02/2000, n. 1863).
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME deve essere rigettato, per essere manifestamente infondato il primo motivo e inammissibili gli altri.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
C.C. 11.07.2024
N. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, nonché alle spese forfetarie e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione