SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 378 2026 – N. R.G. 00000012 2025 DEPOSITO MINUTA 26 02 2026 PUBBLICAZIONE 26 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/2025, promossa
DA
(C.F.
), residente in Trieste, INDIRIZZO
5, e
(C.F.
), residente in Trieste, Via
Baiamonti n. 99, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
– ATTRICI –
CONTRO
(P.
IVA
),
in
persona
dell’amministratore pro tempore
, con sede in Trieste, INDIRIZZO della
Zonta n. 7/c, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
C.F.
C.F.
P.
– CONVENUTA –
Oggetto : risarcimento danni -responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Conclusioni delle parti
( precisate all’udienza del 26/2/2026)
PER LE ATTRICI
Voglia il Tribunale adito
NEL MERITO
Condannare per i titoli di cui in narrativa l’odierna convenuta al risarcimento in favore delle attrici del danno patrimoniale e non patrimoniale dalle stesse sofferto in esito ai fatti sopra descritti, danno da quantificarsi in esito all’espletanda istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase e di quella relativa alla negoziazione assistita
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis, come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.)
PER LA CONVENUTA
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale/preliminare:
rigettare le domande attoree proposte a titolo di responsabilità contrattuale in quanto inammissibili per difetto di legittimazione attiva e rigettare le domande attoree proposte a titolo di responsabilità extra contrattuale in quanto infondate per maturata prescrizione.
In via subordinata:
rigettare le domande attoree in quanto infondate in punto an debeatur.
In via estremamente subordinata:
rigettare le domande attoree in quanto infondate in punto quantum debeatur.
In ogni caso:
con vittoria di spese e di compensi professionali del presente procedimento e di quello di negoziazione assistita, oltre al rimborso forfetario pe le spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. nelle misure di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA omissis (come da come da memorie dd. 03.09.25 e 11.09.25)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2025, le signore
e
convenivano in giudizio la
(di seguito, anche
), esponendo quanto segue.
In data 8 maggio 2017, il sig. , rispettivamente marito separato di e padre di , veniva colto da malore sulla pubblica via, decedendo. Il giorno successivo unitamente alla cognata e alla figlia , si recava presso le RAGIONE_SOCIALE per organizzare il funerale, fissato per il 13 maggio 2017 con esposizione della NOME a bara aperta presso la Sala Azzurra del Cimitero di Sant’Anna. Veniva corrisposto un acconto di € 1.500,00 e nei giorni seguenti venivano consegnati i vestiti nuovi per la vestizione della NOME.
La mattina del 13 maggio 2017, giunta al cimitero, veniva informata da un addetto della convenuta che la NOME non poteva essere esposta, in quanto in stato di decomposizione. Insistendo nelle sue rimostranze, otteneva l’apertura della bara già sigillata, rinvenendo la NOME priva di qualsivoglia preparazione: completamente nuda, con sangue sul volto, senza che alcuna attività di tanatoprassi fosse stata eseguita, nonostante la consegna dei vestiti. La operatrice sanitaria, provvedeva quindi personalmente, con l’aiuto della sorella e di un’amica, alla pulizia, vestizione e cosmesi della NOME. La NOME veniva infine esposta con notevole ritardo, quando la maggior parte dei partecipanti al funerale si era già allontanata.
Le attrici deducevano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all’accaduto, allegando perizie medico -legali di parte attestanti disturbo da lutto prolungato (per e disturbo depressivo (per
).
Si costituiva la la quale eccepiva in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva delle attrici con riguardo alle domande proposte a titolo contrattuale, atteso che il contratto di servizi funebri era stato stipulato dalle sorelle del defunto, e , e non dalle odierne attrici; in via preliminare, la prescrizione quinquennale dell’azione extracontrattuale; nel merito, l’esatto adempimento e l’esclusiva responsabilità nella causazione del danno . Produceva, tra l’altro, la commissione funeraria sottoscritta da (doc. 9), il piano di rateizzazione a nome di (doc. 10), il riepilogo di cassa (doc. 11) e la commissione funeraria successivamente intestata a (doc. 13).
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all’udienza ex art. 183 c.p.c. del 25 settembre 2025 il AVV_NOTAIO formulava una proposta conciliativa, che la convenuta non accettava. All’udienza del 3 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO ammetteva la prova testimoniale sui capitoli di prova n. 1 della memoria ex art. 171 ter n. 2 di parte attrice e n. 15 della memoria ex art. 171 ter n. 2 di parte convenuta, rigettando ogni altra istanza e riservandosi all’esito sulla C .T.U . All’udienza dell’11 febbraio 2026 venivano escussi i testi e (per parte attrice) e
(per parte convenuta), con rinuncia di parte attrice al teste Il AVV_NOTAIO rigettava le istanze di revoca dell’ordinanza di non ammissione delle ulteriori prove e si riservava sulla CTU.
Sciolta la riserva con rigetto delle istanze istruttorie residue, all’udienza del 26 febbraio 2026, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Difetto di titolarità sostanziale del rapporto contrattuale
Le domande proposte dalle attrici a titolo di responsabilità contrattuale sono infondate per difetto di titolarità sostanziale del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta in modo univoco che il contratto di servizi funebri per le esequie del sig. fu stipulato dalle sorelle del defunto, e non dalle odierne attrici. In particolare:
la commissione funeraria originaria (doc. 9 parte convenuta) reca la sola sottoscrizione della sig.ra ;
il piano di rateizzazione (doc. 10 parte convenuta) è intestato alla sig.ra , la quale corrispondeva contestualmente l’acconto di € 1.500,00 in contanti;
successivamente, il 15 maggio 2017, la sig.ra richiedeva e otteneva il cambio di intestazione della commissione funeraria a proprio nome (doc. 13 parte convenuta);
il documento depositato da parte attrice sub doc. 1, denominato ‘contratto’, consiste nella prima pagina della commissione funeraria, seguita dalla richiesta di rateizzazione intestata a , confermando che le parti del rapporto negoziale erano le sole sorelle del defunto.
L’istruttoria orale non ha fornito elementi idonei a superare il dato documentale.
La teste ha dichiarato di essere a conoscenza dell’organizzazione del funerale solo per quanto riferitole dalla stessa La teste ha espressamente dichiarato di non essere mai stata presente presso le onoranze funebri e di conoscere le circostanze del conferimento dell’incarico esclusivamente per riferimento della sorella. Il teste , ex dipendente della convenuta, ha riconosciuto la scheda della commissione funeraria e la propria scrittura ‘acconto 1.500 euro’, senza aggiungere alcun elemento circa la partecipazione di alla conclusione del contratto. La sig.ra , unica potenziale fonte diretta sul punto, è nel frattempo deceduta, come
riferito dalla stessa parte attrice all’udienza dell’11 febbraio 2026.
Le odierne attrici non sono dunque parti del contratto di servizi funebri stipulato con la convenuta.
Né può soccorrere la qualificazione del rapporto in termini di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
La fattispecie del contratto a favore di terzi presuppone che nel contratto medesimo sia contenuta una stipulazione attributiva di un diritto alla prestazione in capo ad un terzo specificamente individuato. Non vi è alcun elemento, nella commissione funeraria o nella restante documentazione in atti, che evidenzi la designazione delle odierne attrici quali aventi diritto alla prestazione dedotta nel contratto.
Parimenti priva di fondamento è la ricostruzione del rapporto in termini di contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, invocata da parte attrice nella prima memoria sotto la formula del ‘contatto sociale’. Va al riguardo richiamato il consolidato e recente orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito con la sentenza Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2232, la quale ha espressamente affermato che « deve pertanto concludersi per l’estraneità alla tradizione giurisprudenziale di una figura generale di contratto con effetti protettivi del terzo ». La Suprema Corte ha ribadito che il contratto è retto dal principio di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali (art. 1372 c.c.) e che le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa, comportando una responsabilità di tipo esclusivamente extracontrattuale. L’unica eccezione riconosciuta attiene al circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, nel quale sono interessi protetti dal contratto non solo quelli della parte contrattuale, ma anche quelli del nascituro e del padre (Cass. n. 11503/1993; Cass. n. 6735/2002; Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 11320/2022).
Il contratto di servizi funebri non rientra evidentemente in tale circoscritto perimetro e, pertanto, domande a titolo contrattuale devono essere rigettate.
2. Prescrizione dell’azione extracontrattuale
Esclusa la responsabilità contrattuale, resta da esaminare la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, rispetto alla quale la convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947, comma 1, c.c.). Il fatto lesivo dedotto dalle attrici si è verificato il 13 maggio 2017, data della cerimonia funebre nel corso della quale si sarebbero realizzate le condotte omissive e commissive ascritte alla convenuta. A tale data le attrici ebbero piena ed immediata conoscenza del fatto dannoso e della sua riferibilità alla convenuta, come emerge dalla stessa prospettazione attorea.
Il termine prescrizionale è pertanto decorso il 13 maggio 2022.
Occorre verificare se, anteriormente a tale data, siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione riferibili alle odierne attrici.
La lettera del 13 luglio 2017 (doc. 9 attoreo), con la quale il AVV_NOTAIO contestava alla convenuta il grave inadempimento, è stata inviata per conto della sig.ra , non delle odierne attrici. L’atto interruttivo della prescrizione produce effetti esclusivamente nei confronti del soggetto dal quale promana o nel cui nome è compiuto e degli eventuali concreditori solidali per obbligazioni nascenti dal medesimo titolo: la lettera del 2017 non è dunque idonea ad interrompere la prescrizione in favore della di .
Il primo atto interruttivo riferibile alle odierne attrici è l’invito alla negoziazione assistita, risalente al 2024, dunque ampiamente successivo allo spirare del termine quinquennale.
4. Spese processuali
Le spese di processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico delle attrici, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione delle richieste risarcitorie formulate), della natura e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dalle attrici e nei confronti della alla rifusione in favore delle spese di lite del 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per
Condanna le attrici e della convenuta presente giudizio, che si liquidano in € legge.
Così deciso a Trieste, il 26/2/2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME