SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5562 2024 – N. R.G. 00015376 2020 DEL 05 11 2024 PUBBLICATA IL 05 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 15376/2020
promossa da:
(C.F.
) e
(C.F.
) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in in Torino, INDIRIZZO
-ATTORI –
Contro:
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,INDIRIZZO
-CONVENUTA-
e
– CONVENUTO CONTUMACE –
C.F.
CONCLUSIONI
Come da note scritte sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc (C.F. ) e , coniugi, hanno convenuto in giudizio e la compagni assicurativa di quest’ ultimo, , al fine di ottenere, previo accertamento di un concorso di colpa ex art. 2054 c.2 c.c., il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 3 novembre 2020, quantificati rispettivamente in euro 66.163,59 ed in euro 20.000,00, allorquando ‘in Grugliasco (TO), str. Antica di Grugliasco (INDIRIZZO, km 0 + 900, alla guida della propria Fiat Punto DB 821 EK dopo essere uscito dal cancello della scuola Marie Curie dove aveva appena lasciato il figlio ed immessosi nel corso INDIRIZZO in direzione del centro città, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra, peraltro non corretta, veniva violentemente urtato dalla BMW TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO condotta da che sopraggiungeva a velocità assai superiore al limite dei 30 km/ora, esistente sul luogo del sinistro’.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso imputando la causazione del sinistro all’esclusiva responsabilità dell’attore.
Nella contumacia del convenuto convertito il rito e espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione su base documentale.
La domanda degli attori è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si premette che, in applicazione della ragione più liquida, difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della presente sentenza ( Cass. 11458/2018)
nell’atto introduttivo del giudizio, ha ammesso che il 3 novembre 2011 in Grugliasco (TO), str. INDIRIZZO di Grugliasco (INDIRIZZO, km 0 + 900, alla guida del proprio veicolo Fiat Punto
DB 821 EK dopo essere uscito dal cancello del Liceo ‘Marie Curie’ dove aveva lasciato il figlio si è immesso in INDIRIZZO compiendo una manovra di svolta a sinistra non consentita.
L’attore sostiene che nonostante la manovra di svolta a sinistra non consentita, il sinistro si sarebbe verificato anche per colpa del conducente del veicolo BMW che percorreva INDIRIZZO ad una velocità ‘assai superiore al limite dei 30 km/ora, esistente sul luogo del sinistro’.
Per giurisprudenza consolidata l’ accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04, n. 21056/04, n. 3193/06, n. 16768/06, nonché di recente, Cass. n. 24860/10 e ord. n. 8409/11).
La prova liberatoria che il conducente si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
Dalla relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti intervenuti e dalle dichiarazioni rese dagli automobilisti presenti al sinistro nell’immediatezza dei fatti ( doc 1 di parte attrice ) emergono circostanze da cui desumere, in applicazione della regola del più probabile che non, che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva dell’attore
La circostanza che la BMW viaggiasse ad una velocità superiore a 30 Km è stata presunta dagli agenti intervenuti successivamente al verificarsi del sinistro e risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli automobilisti presenti agli genti intervenuti.
Il teste agli agenti intervenuti ha dichiarato: ‘Mi trovavo in marcia alla conduzione del mio veicolo in INDIRIZZO.INDIRIZZO direzione Torino…… … Davanti a me, in ordine a partire dal mio veicolo, percorrevano la stessa direzione di marcia e la stessa corsia una BMW e l’autobus di linea…….ci arrestavamo in attesa del consenso semaforico, poiché al nostro arrivo era rosso. Non appena il
medesimo impianto segnalava luce verde ripartivamo, e sempre nello stesso ordine ci indirizzavamo verso INDIRIZZO nella corsia più a destra. Dopo qualche decina di metri ……. prima il e subito dopo il mio veicolo ci spostavamo nella corsia di sinistra per effettuare il superamento dell’autobus che procedeva, come del resto sia il sottoscritto che la BMW, a velocità ridottissima. Proprio nel momento in cui mi trovavo nella corsia a fianco di quella percorsa dall’autobus, arretrato rispetto il medesimo e quindi non al suo fianco, il BMW, che invece già si era affiancato all’autobus, mi avvedevo che una Fiat Punto improvvisamente compiva una manovra di seminversione di marcia ruotata …… La BMW davanti a me urtava inevitabilmente la parte anteriore sinistra….( pag. 12 del rapporto). Contr
Il conducente del bus di linea, ha dichiarato agli agenti intervenuti: ‘ Giunto all’altezza del liceo … notavo che davanti a me transitava una vettura Fiat Punto di colore chiaro. Non sono in grado di dire se questa vettura fosse già stata nella corsia prima del mio arrivo o se fosse in uscita da uno dei carrai della scuola. …….Proseguivo lentamente nella mia corsia dopo che avevo notato che alla prima fermata non vi erano passeggeri. Nel medesimo istante notavo che la Fiat Punto che mi precedeva iniziava in modo improvviso e repentino una manovra di inversione di marcia …….. ovvero invertiva il senso di marcia per reindirizzarsi in direzione Rivoli. …….La Fiat Punto non presegnalava in alcun modo la sua intenzione di invertire la direzione di marcia……..( pag. 13 e 14 del rapporto)
Sulla base delle dichiarazioni rese dall’attore che ha ammesso di aver compiuto una manovra di svolta a sinistra non consentita e sulla base delle dichiarazione rese agli agenti intervenuti da due testi oculari che, nell’immediatezza dei fatti, hanno confermato che ‘la Fiat Punto improvvisamente compiva una manovra di seminversione di marcia ruotata’ e che la ‘ Fiat Punto che mi precedeva iniziava in modo improvviso e repentino una manovra di inversione di marcia …….. ovvero invertiva il senso di marcia per reindirizzarsi in direzione Rivoli. …….La Fiat Punto non presegnalava in alcun modo la sua intenzione di invertire la direzione di marcia’, l’esclusiva responsabilità in ordine alla causazione del sinistro deve essere attribuita all’attore per l’assorbente valenza causativa della sua condotta colposa
consistita nella improvvisa inversione di marcia su INDIRIZZO con conseguente invasione della corsia percorsa dalla . Contr
Dall’esame dello stato dei luoghi ricavabili anche da google maps, consentito in quanto rientrante nel c.d. notorio ( Cass. 308/2020 ), l’attore ‘uscito dal cancello del Liceo Marie Curie (pag. 1 del ricorso) sito in INDIRIZZO poteva solo svoltare a destra per immettersi in detto corso e proseguire diritto. In quel tratto di INDIRIZZO ( avanti il plesso scolastico ) come precisato nel cartello verticale posto poco prima della fermata del bus e poco dopo il cartello che indica come velocità massima 30 Km/k, ci sono tre corsie: due a senso unico di marcia destinate al transito normale e una in senso contrario riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani delimitata, oltretutto, con striscia gialla e dunque non percorribile dai mezzi ordinari.
La manovra di svolta a sinistra/semi inversione a U compiuta dall’attore in INDIRIZZO non era una manovra assolutamente prevedibile dal conducente della BMW che percorreva INDIRIZZO nell’unica direzione possibile, ovvero diritto.
Tanto più che, come consentito dalla linea di mezzeria a terra tratteggiata, la BMW stava sorpassando il bus che si trovava alla sua destra.
La manovra dell’attore che, immessosi su INDIRIZZO, poteva solo perseguire diritto e che invece ha svoltato a sinistra compiendo una seminversione a U, oltre ad essere contraria alla segnaletica stradale è risultata particolarmente imprudente tenuto conto che, come accertato dagli agenti intervenuti, il manto stradale era bagnato e sdrucciolevole; l’illuminazione pubblica sebbene esistente non era in funzione; la visibilità era ridotta tenuto conto che il sinistro si è verificato il 3 novembre alle 18.30 e quindi in pieno buio.
A fronte della condotta colposa dell’attore , l’ipotetica velocità non prudenziale del veicolo BMW – smentita dai testi oculari – non avrebbe avuto alcuna incidenza causale, dal momento che detto conducente non avrebbe potuto compiere altra manovra d’emergenza, se non quella di frenare e sterzare a sinistra come in effetti ha fatto, per tentare di evitare l’impatto; circostanza questa decisiva
ai fini di ritenere superata la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., poiché questa ‘opera pur sempre sul piano causale’.
La presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l’evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale – tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell’altro conducente – non v’è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l’attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha. (Cassazione, ordinanza n. 19115/2020)
Dovendo il sinistro ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole dell’attore, deve ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c. , comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cassazione civile, n. 7439 del 2011, Cass. n. 4055 del 2009).
Spese di causa
Tenuto conto delle gravi lesioni subite dall’attore e della contestazione, in capo al convenuto , della violazione di cui all’art. 141, commi 3/8 c.d.s. (eccesso di velocità) da parte degli agenti intervenuti, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni per compensate le spese di causa ex art. 92, comma 2, Cpc.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto del 17-3-2024 in euro 5.304,03 oltre accessori di legge, vengono poste definitivamente a carico degli attori.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
– rigetta la domanda degli attori
e
– Compensa le spese di causa.
– Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori
e
– Spese di CTP a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
Così deciso, in Torino 2-11-2024
Il Giudice
dott.ssa NOME COGNOME