Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1573 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
Oggetto
R.G.N. 1795/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 1795-2024 proposto da:
CONCLAVE NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, PASQUALE FREDDINO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_SOCIALE), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE POLIZZA N. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE POLIZZA N. NUMERO_DOCUMENTO;
– intimata – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
CONCLAVE NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, PASQUALE FREDDINO;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE POLIZZA N. CODICE_FISCALE, RAGIONE_SOCIALE POLIZZA N. CODICE_FISCALE; – intimate – avverso la sentenza n. 2443/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/07/2023 R.G.N. 483/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto di entrambi
i ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del tribunale locale, confermava la accertata responsabilità di NOME COGNOME per i danni causati al datore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società in house dell’RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’inadempimento degli obblighi assunti dal medesimo in qualità di Responsabile del Progetto RAGIONE_SOCIALE, con condanna al ristoro del danno; la stessa corte aveva poi ritenuto di escludere la copertura assicurativa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiesta in virtù della polizza sottoscritta dal COGNOME, in quanto diversa la tipologia di danno oggetto del contratto di assicurazione, al pari confermando quanto già statuito dal tribunale sulla non pertinenza dell’oggetto della polizza stipulata dal COGNOME, per adesione alla convenzione tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE (certificato di assicurazione NUMERO_DOCUMENTO).
In ragione di tali conclusioni, per quanto qui in rilievo, la corte di merito condannava il COGNOME a pagare ad RAGIONE_SOCIALE la
somma di E. 3.902.741,63, valutando preliminarmente che non fosse di ostacolo a tale pronuncia la pendenza di giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti coinvolgente anche il COGNOME per i danni subiti dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, nel merito, aveva ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità già espresso dal tribunale, valutando l’inadempimento agli obblighi assunti; in particolare era ritenuto che il COGNOME, quanto al Progetto in questione ….. era tenuto non solo a garantire il puntuale rispetto RAGIONE_SOCIALE modalità operative e di rendicontazione previste dai Modelli di rendicontazione e dell’Avviso, sottoponendo al vaglio del Ministero e della Commissione europea ogni eventuale modifica, ma anche a verificare che a livello centrale i referenti di progetto e i supporti tecnico / amministrativi effettuassero un controllo formale e sostanziale circa la documentazione pervenuta, oltre che ad autorizzare in prima persona il pagamento, quale ultimo livello di responsabilità, trasmettendo alla competente funzione aziendale la richiesta di pagamento in favore del beneficiario indicato (cfr. all.ti da 12 a 18 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) .
Il Giudice d’appello escludeva invece che la polizza assicurativa stipulata con RAGIONE_SOCIALE richiamata dal COGNOME a copertura del danno in questione comprendesse anche l’inadempimento contestatogli in quanto quest’ultimo non era riferibile a danni causati a ‘terzi’, come espressamente evocato dalla clausola contrattuale, ma al datore di RAGIONE_SOCIALE, non qualificabile quale terzo.
Avverso detta decisione proponeva ricorso il COGNOME con sei motivi cui resistevano con separarti controricorsi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE.
Le parti depositavano successive memorie.
Con separato ricorso RAGIONE_SOCIALE impugnava la medesima sentenza con due motivi riguardanti la esclusione della copertura assicurativa della polizza stipulata con RAGIONE_SOCIALE, cui resistevano con
contro
ricorso quest’ultima società e con controricorso adesivo il COGNOME.
La Procura Generale depositava memoria concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale.
1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione art. 3, d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174 in combinato disposto con art. 39 cod. proc. civ. e con artt. 103 e 111, primo comma, Cost. per aver negato la alternatività e la prevalenza del giudizio erariale su quello civile (art. 360, n. 4, c.p.c.).
2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione art. 3, d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174 in combinato disposto con art. 295 cod. proc. civ. per mancata sospensione del processo civile concomitante con quello erariale (art. 360 n. 4 c.p.c
3)-Il terzo motivo attiene alla violazione art. 117 Cost. in combinato disposto con art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE per illegittimo cumulo RAGIONE_SOCIALE sanzioni civile ed erariale diversamente quantificate (art. 360, n. 4 c.p.c)
4)- Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione art. 3, d.lgs. n. 174/2016 in combinazione con artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ. per aver, la corte, negato la copertura della polizza assicurativa RAGIONE_SOCIALE‘s BE0000181 per i danni erariali comprensivi dei danni civili -Violazione art. 161 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)
5)- Con il quinto motivo è dedotta violazione art. 1891 cod. civ. in relazione alla polizza assicurativa RAGIONE_SOCIALE 950 n. 2803 del 31/12/2013 per aver negato la dissociazione tra contraente ed assicurato nella assicurazione per conto di chi spetta (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)
6)- Il sesto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ. nonché dell’art. 1895 cod. civ. in relazione alla polizza assicurativa RAGIONE_SOCIALE
Lavoro NUMERO_DOCUMENTO del 31/12/2013 per aver mancato di ricercare la comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti e di interpretare il complesso dell’atto, secondo buona fede, conformemente alla natura dello stesso (art. 360 n. 3 cpc)
7)-I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente.
Il ricorrente sostiene che, poiché la Corte dei Conti aveva giudicato per l’intero danno contabile lamentato dall’RAGIONE_SOCIALE, ciò avrebbe determinato una concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, con la conseguenza che il giudice ordinario adito avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e la conseguente cancellazione dal ruolo della causa civile, per intervenuta improponibilità della domanda in ragione della alternatività dei due procedimenti e della prevalenza del processo erariale su quella civile.
A tale prospettazione avrebbe dovuto seguire la sospensione del processo civile, rimasta inosservata, con violazione dell’art. 295 cod. proc. civ..ed ulteriore violazione dell’art. 117 Cost. in combinato con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali U E, per illegittimo cumulo RAGIONE_SOCIALE sanzioni civile ed erariale, realizzatosi in virtù della violazione del principio del ne bis in idem.
8)-Le censure così articolate sono infondate.
Questa Corte ha in più occasioni precisato che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell’esercizio dell’azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l’altra, invece, è volta alla tutela
dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego RAGIONE_SOCIALE risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria (da ultimo Cass.n. 23833/2024; Cass.n. 32929/2018;Cass. SS.UU. n. 14632/2015).
9)-Osservando che l’azione civile proposta dalle amministrazioni ha ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, in ragione della violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o dalla clausola generale di danno aquiliano, in un’ottica riparatoria e compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice, ed invece il regime della responsabilità amministrativa è correlato ad un’azione obbligatoria e indisponibile, che richiede, a differenza dell’azione civile il dolo o la colpa grave, con connotazione della funzione in termini sanzionatori, risulta evidente la diversità tra le due azioni e la non sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE stesse e, dunque, la non rilevanza RAGIONE_SOCIALE censure attinenti alla mancata sospensione per pregiudizialità, fondate su una prospettazione in termini di esclusività del giudizio contabile.
10)-Inammissibili sono invece da ritenersi gli ulteriori tre motivi relativi alla asserita violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a governo dell’attività interpretativa del giudice (violazione dell’art. 3, d.lgs. n. 174 del 2016 nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ. per aver negato la copertura della polizza assicurativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per i danni erariali comprensivi dei danni civili, nonchè violazione dell’art. 1891 cod. civ. in relazione alla polizza assicurativa RAGIONE_SOCIALE in ordine alla negazione della dissociazione tra contraente ed assicurato, ed ancora per l’inosservanza del principio di ricerca della comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti e di interpretazione dell’atto, secondo buona fede, conformemente alla natura dello stesso). Si tratta, invero, di censure che lamentano, sostanzialmente, una errata valutazione del merito della documentazione allegata, proponendo una differente lettura del contratto assicurativo, invece di stretta pertinenza del giudice del merito (Cass.n.20294/2019; Cass.n.13595/2020)
Per quanto detto il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato.
11)-Con ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE proponeva i seguenti motivi di censura:
12)-( art. 360, primo co., n. 4 c.p.c.): violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c.
Il motivo denuncia la novità della eccezione accolta dalla corte di merito circa la non inclusione dei danni oggetto della richiesta RAGIONE_SOCIALE nel contratto assicurativo stipulato. La società lamenta che nelle prime difese RAGIONE_SOCIALE aveva incentrato la propria posizione su RAGIONE_SOCIALE eccezioni (prescrizione, mancata denuncia del rischio, natura erariale del danno,natura sanzionatoria di parte del danno..) non chiamando in causa l’eccezione poi accolta dalla corte territoriale circa la non configurabilità del datore di RAGIONE_SOCIALE, contraente della polizza, quale ‘terzo’. La corte di merito avrebbe quindi mutato la questio decidendi. Occorre chiarire che la corte d’appello aveva statuito che la posizione assunta da RAGIONE_SOCIALE circa la non identità del terzo nel datore di RAGIONE_SOCIALE, fosse già presente in primo grado, allorchè la società assicuratrice aveva fatto valere l’estraneità della poliz za al danno in questione. Si tratta dunque di un argomento già compreso nell’attività difensiva approntata.
Peraltro, questa Corte (Cass. n. 15228/2014; Cass.18742/2019) ha avuto occasione di chiarire che <>. Dunque, il motivo è da disattendere.
13)-(art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c).: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370, 1917, 1891, 1895 c.c.
La censura denuncia la violazione dei canoni di interpretazione del contratto di assicurazione allorché è stato escluso che la polizza era posta a copertura anche dei danni arrecati ad RAGIONE_SOCIALE.
Anche in tal caso alla interpretazione fornita dalla corte di merito, che risponde ai criteri di ragionevolezza e coerenza argomentativa, viene contrapposta una differente interpretazione, non fornendo, peraltro, alcuna indicazione sui canoni interpretativi ritenuti violati. A riguardo questa Corte ha invece specificato che <> (Cass. n. 9461/2021).
Le ragioni esposte determinano il rigetto anche del ricorso incidentale. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale a pagare le spese del giudizio, nei confronti di ciascun controricorrente principale, liquidate in E. 10.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE, le spese del giudizio liquidate in E. 10.000,00 per compensi ed
200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025.
La consigliera est. Il presidente
NOME COGNOME