Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5559/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 585/2021 depositata il 14/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-il Comune RAGIONE_SOCIALE Guspini ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta dall’AVV_NOTAIO COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE;
-La Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra la RAGIONE_SOCIALE e il Comune in quanto:
il bilancio della RAGIONE_SOCIALE era alimentato per la quasi totalità da fondi e finanziamenti pubblici; b)la quasi totalità degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE erano stati nominati dal sindaco del Comune, unico socio fondatore, ed erano tenuti a relazionare al Consiglio Comunale la propria attività; c) il bilancio veniva allegato al bilancio pluriennale del Comune; d) il Comune adottava tutte le decisioni in merito alle modalità di utilizzo dei beni immobili;
-in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il requisito della dominanza pubblica, considerando che lo scopo della RAGIONE_SOCIALE era volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, avendo ad oggetto lo svolgimento di attività assistenziale nei riguardi di soggetti affetti da deficit motorio e psicofisico e in particolare al fabbisogno dei residenti del Comune di Guspini e della ASL territorialmente competente;
-in tale ipotesi, secondo la Corte di merito, non sussistendo una finalità industriale o commerciale, la RAGIONE_SOCIALE rappresentava un semplice modulo organizzativo dell’ente pubblico sicchè il Comune era tenuto a rispondere dei debiti contratti dalla medesima;
Ritenuto che:
-Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la v iolazione e/o falsa
applicazione degli articoli 14 e 15 CC e dell’articolo 1 del DPR n. 361/ 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc , per avere la Corte di merito esteso al Comune la responsabilità patrimoniale per i debiti della fondazione che, pur perseguendo finalità di interesse generale, conserverebbe la propria autonomia patrimoniale tale da escludere la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica;
-la questione ha rilievo nomofilattico, attesa l’assenza di precedenti specifici di questa Corte in materia di responsabilità degli enti pubblici per le obbligazioni assunte dalla fondazione che svolge attività di interesse pubblico;
-la rilevanza della questione e le ricadute nel sistema nel suo complesso rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda