SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12859 2025 – N. R.G. 00049658 2023 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. NOME COGNOME deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 49658 dell’anno 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
del Foro di Milano
PARTE ATTRICE
CONTRO
PARTE CONVENUTA- CHIAMANTE IN CAUSA, con l’avv. S. COGNOME
NONCHE’
TERZA CHIAMATA, con l’avv. C. COGNOME
E
AGEA – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura – AGEA (avv. NOME COGNOME
TERZA CHIAMATA con l’avv. NOME COGNOME
Oggetto: inadempimento contrattuale- risarcimento del danno.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Per il principio della ragione più liquida, il giudice può definire il processo tutte le volte in cui sussista una questione, in tal senso idonea, di più agevole risoluzione, vale a dire sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il principio della ragione più liquida, di diffusa e larga applicazione, sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, se pur, com’è noto, di elaborazione dottrinale ed in quanto tale non espressamente previsto dalle norme di diritto processuale civile, è desumibile dall’ art. 24 Cost., in tema di diritto di difesa, e dall’art. 111 Cost., in tema di giusto processo con particolare riguardo alla ragionevole durata del processo.
Per il principio della ragione più liquida, il giudice può decidere la causa anche senza prendere posizione sulla questione logicamente preliminare che dovrebbe essere affrontata ex art. 276 c.p.c., e cioè l’esistenza o meno dei dedotti vizi. Tale impostazione è conforme al ‘principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
La sentenza non deve necessariamente ricostruire la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma deve senz’altro accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore.
Quanto sopra premessa rende ragione del fatto che non saranno esaminate le questioni preliminari di rito in quanto superate dalla decisione nel merito di cui appresso.
Passando all’esame della controversia oggi in esame va osservato che la convenuta costituendosi in giudizio ha spiegato domanda riconvenzionale e ha chiesto in riconvenzionale: ‘ nell’ipotesi di accertamento dell’erroneità del recupero a carico della Società da parte di RAGIONE_SOCIALE, condannare quest’ultima alla corresponsione dell’importo effettivamente dovuto’.
Conseguentemente parte attrice ha così modificato le proprie conclusioni (cfr. memoria depositata da ‘Eredi di ‘ il 17.7.2024) ‘voglia l’ill.mo Giudice adito così giudicare: – accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la responsabilità del Convenuto
o del terzo chiamato RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l’effetto, condannarli in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro
18.610,56, o quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo e al danno per svalutazione monetaria;- in ogni caso, con vittoria di spese e dei compensi di causa come da D.M. n. 55/2014, oltre iva e c.p.a., come per legge in favore dello scrivente procuratore antistatario’.
Orbene il ,convenuta da parte attrice – sulla scorta del contratto di mandato il cui contenuto e i cui limiti sono documentalmente incontestabili (cfr. doc. 2: Mandato Società comparsa – ha provato di non aver avuto alcuna responsabilità per il mancato pagamento dell’importo di Euro 18.610,56 oggetto della domanda che ha dato avvio alla controversia.
Con i documenti prodotti sub 3 e 4 il ha provato di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contatto di mandato di cui innanzi e al contempo ha provato la causa a sé non imputabile del lamentato omesso pagamento in favore del mandante.
Invece all’esito del giudizio è emerso con assoluta certezza che RAGIONE_SOCIALE erroneamente ha a suo tempo disposto il recupero della somma al cui pagamento parte attrice aveva diritto e difatti per porre rimedio al disguido solo da ultimo ha disposto ‘l’Autorizzazione al pagamento n. 75/09/2016/5147 ‘ come dedotto e provato con le memorie scritte depositate il 18 settembre 2025.
Accertata, quindi, l’esclusiva responsabilità della AGEA per l’omesso pagamento in favore di parte attrice, va accolta la domanda di condanna di AGEA al pagamento in favore della società attrice della somma di 18.610,56, oltre interessi come richiesti e con esclusione della rivalutazione in considerazione della natura del credito.
Parte attrice ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria. Effettivamente RAGIONE_SOCIALE ha resistito nel giudizio nell’evidente consapevolezza dell’illegittimità del ritardo frapposto al pagamento della somma dovuta a parte attrice.
Difatti deve tenersi conto che già prima dell’istaurarsi della controversia era ad essa nota che ‘l’anomalia in DUP 2016 era stata risolta’ e che ‘ Agea doveva predisporre un decreto di Storno rispetto alla domanda di forestazione del 2018’.
Inoltre va rammentato che all’udienza di prima comparizione svoltasi il 27.9.2024 il procuratore di AGEA ebbe così testualmente a dedurre: ‘ Nel merito evidenzia che in seguito a controlli effettuati da ultimo nella data di ieri la pretesa di parte attrice è fondata e la somma da restituire è pari a quanto richiesto in domanda Euro 18610,56. Chiede rinvio per permettere il pagamento della somma di cui sopra’.
Allora é del tutto evidente che AGEA ha resistito nel giudizio nella certezza della fondatezza della domanda avversaria e ha deliberatamente chiesto un inutile rinvio della causa manifestando la seria intenzione di voler provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta a parte attrice. In più ha fatto dilatare i tempi del processo, rendendo necessarie le attività difensive delle controparti e il successivo impegno dell’autorità chiamata a decidere.
Ritenuti, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc e dovendosi ricorrere all’equità per la liquidazione del relativo danno, reputa questo tribunale equo liquidare una somma pari a quella dei compensi di lite pari a Euro 5077,00.
Passando al governo delle spese, accertata l’infondatezza della domanda avanzata dalla soc. semplice ‘Eredi di ‘ nei confronti del e in virtù della soccombenza, parte attrice va condannata alle relative spese. In forza del principio di
causazione la soc. semplice ‘Eredi di ‘ va anche condannata alle spese relative alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione
Le spese del giudizio di parte attrice seguono invece la soccombenza della AGEA.
Tutte le spese di giudizio si liquidano – quanto ai compensi – secondo i valori medi (in ragione dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive) previsti dalle vigenti tabelle per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000 ) e così per totali euro 5077,00, oltre spese generali e accessori.
Le spese in favore di parte attrice vanno distratte in favore dell’avvocato avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa NRG 49658 dell’anno 2023 tra ‘ ‘ contro e con la chiamata in causa di nonché di
AGEA così provvede:
accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento in favore di ‘Eredi di ‘ della somma di Euro 18610,56, oltre interessi come richiesti;
accoglie la domanda attorea del risarcimento del danno ex art. 96 cpc e condanna AGEA al pagamento della somma di Euro 5077,00 all’attualità;
condanna AGEA alle spese di giudizio in favore di ‘RAGIONE_SOCIALE, liquidate quanto ai compensi secondo i valori medi per il valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000 ) e così per totali Euro 5077,00, oltre spese generali (15% dei compensi), CU, bollo, IVA e CPA;
condanna ‘Eredi di ‘ alle spese di lite in favore della ‘ liquidate quanto ai compensi secondo i valori medi per il valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000 ) e così per totali Euro 5077,00, oltre spese generali (15% dei
compensi),IVA e CPA;
condanna ‘Eredi di ‘ alle spese di lite in favore di liquidate quanto ai compensi secondo i valori medi per il valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000 ) e così per totali Euro 5077,00, oltre spese generali (15% dei compensi),Iva e CPA.
Le spese di parte attrice vanno distratte in favore dell’Avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 19.9.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
NOME COGNOME