Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30504 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19163/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE; rappresenta to e difeso dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di
procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
DOMENICO
TAMBURRANO
e
NOME
COGNOME
;
rappresentati
e
difesi
dall’AVV_NOTAIO
NOME
Cigliola
(
), in virtù di procura in calce al
contro
ricorso;
-controricorrenti-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30504 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
nonché di
C.C. 26.09.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ; ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , da cui è difeso ope legis ;
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionatoe di
EREDITÀ GIACENTE COGNOME NOME COGNOME , in persona del Curatore, NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME ;
-intimati-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 361/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di LECCE, pubblicata il 21 aprile 2020, notificata il giorno 11 maggio 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nella notte del 7 febbraio 1985, a Castellaneta, si verificò il crollo di una palazzina e morirono trentaquattro persone.
Furono posti sotto procedimento penale e condannati in via definitiva per il reato di crollo di edificio ed omicidio colposo: il Sindaco del Comune di Castellaneta, il Vice Sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici; l’ ingegnere ispettore RAGIONE_SOCIALEe opere in cemento armato e collaudatore RAGIONE_SOCIALE‘edificio; il titolare RAGIONE_SOCIALE‘ impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi antistanti la palazzina, svolti nell’interesse del Comune .
Nello stesso processo, il Comune, quale responsabile civile, fu condannato, in solido con gli imputati, al risarcimento del danno in
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favore dei soggetti direttamente danneggiati e degli eredi RAGIONE_SOCIALEe vittime, costituitisi parti civili.
Nel processo penale fu accertato che nel periodo precedente al crollo erano stati svolti lavori nell’interesse del Comune per il rifacimento dei marciapiedi antistanti l’edificio; che, a seguito di questi lavori, erano stati provocati gravissimi danni e le sioni all’immobile; che , pertanto, la pubblica amministrazione aveva emesso un provvedimento di sospensione degli stessi; e che, tuttavia, non ostante la sospensione, si era verificato, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEe lesioni, il crollo RAGIONE_SOCIALEa palazzina.
Gli eredi RAGIONE_SOCIALEe vittime e i danneggiati diretti sopravvissuti introdussero distinti giudizi risarcitori, convenendo il Comune di Castellaneta dinanzi al Tribunale civile di Taranto che, riunite le cause, le decise previo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di autorizzazione a chiamare in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, indicato dal Comune quale soggetto responsabile per le omissioni poste in essere dal Sindaco e dal Vice Sindaco, che avrebbero mancato di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica incolumità, ex art.153 del R.D. n. 148 del 1915 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe leggi comunali e provinciali).
La Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, dichiarò la nullità del giudizio e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.354 cod. proc. civ., rimis e la causa al primo giudice.
La causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Taranto, il quale, per un verso, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lecce quale foro erariale; per altro verso rigettò l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata sia dal Comune che dal RAGIONE_SOCIALE per tardiva riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa: eccezione
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sollevata sul rilievo che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto era stata depositata il 13 luglio 2005 e la causa era stata riassunta il 13 febbraio 2007, dunque oltre l’anno dalla pubblicazione.
Riassunta nuovamente la causa dinanzi al Tribunale di Lecce, quest’ultimo:
rigettò la riproposta eccezione di estinzione per tardività RAGIONE_SOCIALEa riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto, sul rilievo che, avendo quel Tribunale statuito in ordine alla medesima, avrebbe dovuto essere impugnata quella statuizione senza poter riproporre l’ eccezione dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALEa riassunzione;
rigettò le domande risarcitorie proposte contro il RAGIONE_SOCIALE;
accolse le domande risarcitorie proposte contro il Comune e lo condannò a risarcire il danno in favore degli attori.
Il Comune di Castellaneta propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Lecce. Il RAGIONE_SOCIALE propose appello incidentale. Anche alcuni tra i danneggiati proposero appello incidentale.
Nelle more del giudizio di appello, intervenne la transazione tra il Comune e i danneggiati, fatta eccezione per otto tra essi: NOME COGNOME e NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME), che avevano anche proposto appello incidentale; NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME), che avevano solo resistito all’impugnazione; e, infine, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano, a loro volta, resistito all’appello.
C.C. 26.09.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Con sentenza 21 aprile 2020, n. 361, la Corte di appello di Lecce:
ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo a tutti i danneggiati ad eccezione degli otto danneggiati sopra indicati;
ha rigettato l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto; la Corte di merito ha reputato infondato il motivo di impugnazione basato sull’assunto che, stante la declaratoria di incompetenza territoriale, la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di estinzione avrebbe dovuto reputarsi tamquam non esset in quanto emessa in difetto di potestas iudicandi ; secondo la Corte territoriale, al contrario, la statuizione sull’eccezione di estinzione del giudizio doveva ritenersi logicamente pregiudiziale rispetto a quella sulla competenza, non potendosi disporre la riassunzione di un giudizio ormai estinto;
c) ha rigettato il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale del Comune , con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere omesso di accertare la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in luogo o in concorso con quella RAGIONE_SOCIALE‘ente comunale, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe omissioni poste in essere dal Sindaco e dal Vice Sindaco, ascrivibili alla loro qualità di Ufficiali del Governo e non di organi del predetto ente. La Corte ha ritenuto che, al contrario, in conformità a quanto era stato accertato nel processo penale, doveva escludersi una responsabilità omissiva del Sindaco e del Vice Sindaco quali Ufficiali del Governo per mancata adozione di ordinanze contingibili e urgenti, e doveva ritenersi piuttosto emersa una loro responsabilità, quali organi RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione comunale, per avere omesso adeguati
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accertamenti in presenza di gravissimi danni e lesioni RAGIONE_SOCIALE‘immobile derivanti dall ‘esecuzione di lavori svolti nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , sul cui svolgimento lo stesso ente aveva inciso con provvedimento di sospensione;
d) ha rigettato il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale con cui la sentenza impugnata era stata censurata in ordine alla quantificazione dei danni, patrimoniali, biologici e morali; ciò, sui rilievi: i) che il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall’ appellante , non aveva proceduto all’indebita liquidazione del danno (biologi co e morale) iure hereditario in assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e la morte, ma aveva invece proceduto alla liquidazione del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale; ii) che era generica, e dunque inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., l’ulteriore censura secondo cui il predetto danno sarebbe stato liquidato anche in favore di chi non ne avrebbe avuto titolo o legittimazione, avuto riguardo alla specifica disamina RAGIONE_SOCIALEe varie posizioni contenuta nella sentenza impugnata; iii) che, infine, era infondata la censura diretta alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del danno patrimoniale, atteso che il Tribunale aveva recepito le valutazioni e stimative RAGIONE_SOCIALE‘immobile effettuate dal CTU, il quale aveva operato nel rispetto del contraddittorio;
ha rigettato il terzo motivo di appello principale, con cui la sentenza impugnata era stata censurata per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘art.1227 , primo comma, cod. civ., con riferimento al contegno degli occupanti l’ edificio che avevano svolto lavori edilizi per ampliare l’ingresso ai terranei RAGIONE_SOCIALE stesso; al riguardo la Corte ha osservato che il contegno colposo concorrente non poteva essere ascritto collettivamente a tutti i parenti RAGIONE_SOCIALEe vittime che avevano agito in sede
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civile, a prescindere dall’aver rivestito la qualità di autore dei lavori edilizi, sicché il Comune avrebbe dovuto specificamente allegare le circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto fondarsi l’accertamento di corresponsabilità;
ha, infine, rigettato l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano riproposto la quaestio RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Castellaneta sulla base di tre motivi , dando atto altresì RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta transazione anche con i danneggiati NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME.
Il ricorso, pur indicando nella sua intestazione come parti soltanto NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stato notificato anche al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ai seguenti soggetti, rimasti contumaci nel giudizio di appello: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME. In conseguenza, è da ritenere proposto anche nei loro confronti.
Risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi.
Rispondono con controricorso anche i danneggiati rispetto ai quali non si è posto fine alla lite mediante transazione, ovverosia NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, oltre ad invocare la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, chiedono altresì la condanna del Comune ricorrente al pagamento, in loro favore, di una somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
C.C. 26.09.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
L’Ente ricorrente e i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la mancata notificazione agli altri numerosi soggetti in confronto dei quali è stata pronunciata la sentenza impugnata, essendo le loro posizioni riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 332 c od. proc. civ., risulta allo stato ormai irrilevante, essendo l’impugnazione preclusa o esclusa.
A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere la Corte d ‘ appello considerato l’avvenuto accertamento nel processo penale del fatto che l’attività sindacale colpevolmente compiuta od omessa costituiva manifestazione di prerogative statali di cui il Sindaco e il Vice Sindaco erano partecipi in qualità di Ufficiali del Governo.
A.1.1. Il motivo -oltre a non sfuggire ad un preliminare rilievo di inammissibilità per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c od. proc. civ., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEa sedes processuale in cui sono localizzate le sentenze di cui si riproducono passi -è altresì inammissibile, sia per l’operatività del divieto di cui all’art.348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , sia per il fatto che esso, al di là RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, tende a provocare dalla Corte di cassazione una ricostruzione dei fatti e una lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice d ‘ appello, il quale non ha omesso di prendere in considerazione i fatti storici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa censura in esame, ma, piuttosto, ha ritenuto che,
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sulla base degli accertamenti compiuti in sede penale, l’omissione imputabile al Sindaco e al Vice Sindaco atteneva alle prerogative proprie degli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente comunale e non a quelle proprie RAGIONE_SOCIALE‘ Ufficiale del Governo.
A tale conclusione il giudice del merito è pervenuto avuto riguardo: a) agli esposti e alle relazioni tecniche risalenti al biennio 1983-1984, tra cui quella del geometra COGNOME, che non avevano denunciato una situazione di immediato pericolo di crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio ; b) alla circostanza che il ricorso ex art.700 cod. proc. civ. proposto dagli occupanti la palazzina era stato notificato agli organi comunali dopo che il crollo si era verificato; c) infine, alle relazioni peritali svolte nel processo penale, che avevano evidenziato che il crollo RAGIONE_SOCIALE‘ edificio non era stato preceduto da conclamati segni di immediato pericolo.
Sulla base di questi elementi di prova, il giudice del merito ha ritenuto che non sussistesse l’ attuale pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana che giustificava l’esercizio del potere extra ordinem già previsto dall’art. 153 TULCP e oggi dall’art.54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, ma che sussistesse piuttosto il dovere del Sindaco e del Vice Sindaco (nonché assessore ai lavori pubblici) di svolgere le opportune indagini in seguito all’ accertamento di danni e lesioni RAGIONE_SOCIALE‘edificio provocate da lavori svolti nell’interesse del Comune , rispetto ai quali la RAGIONE_SOCIALEA. aveva reputato necessario disporre la sospensione.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, il motivo di ricorso in esame è, dunque, inammissibile, atteso che l’ apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di
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quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, viene denunciata la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.342 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto generica la doglianza, contenuta nel secondo motivo d ell’ appello proposto dal Comune, diretta ad evidenziare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale era stato accordato anche in favore di soggetti che non avrebbero avuto titolo o legittimazione al riguardo, nonché nella parte in cui ha rigettato la doglianza, contenuta nel medesimo motivo di appello, rivolta alla liquidazione del danno patrimoniale, avvenuta sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe valutazioni estimative del CTU.
A.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La genericità (e la conseguente inammissibilità ex art.342 cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALEa specifica censura contenuta nel secondo motivo di appello diretta a contestare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, emerge dalla stessa trascrizione fattane nel ricorso (p.14), ove si evidenzia che con tale censura era stato osservato che ‘ nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti asseritamente danneggiate ha ritenuto di provare alcunché in tal senso e né può farsi ricorso alla c.d. prova presuntiva (come sostenuto da alcune controparti), atteso che è sempre su colui che allega un danno (anche non patrimoniale) che grava l’onere di provarne la sussistenza sotto tutti i profili ‘.
Da questa trascrizione emerge che con la censura in esame era stata contestata, genericamente , la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del
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pregiudizio non patrimoniale, ma non, specificamente , la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del dedotto danno da perdita del rapporto parentale, costituiti dalla relazione di parentela e dall’ effettività e consistenza RAGIONE_SOCIALEa relazione parentale.
Si conferma, dunque, il giudizio di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa doglianza già espresso dalla Corte di appello.
Con riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale, non può essere censurato il ricorso alla CTU effettuato dal giudice del merito, atteso che, provata la sussistenza di tale danno (a seguito del crollo RAGIONE_SOCIALE‘immobile) , il mezzo prescelto era funzionale alla prova del suo preciso ammontare, avuto riguardo alla necessità di provvedere alla stima RAGIONE_SOCIALE‘immobile in relazione al valore di mercato.
A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 cod. civ..
Il Comune ricorrente deduce l’errore in iure in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere che il concorso del danneggiato presuppone l’ allegazione di circostanze di fatto su cui dovrebbe basarsi l’ affermazione di corresponsabilità.
Tale errore dipenderebbe dalla circostanza che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1227, primo comma, cod. civ., la colpa sarebbe requisito legale RAGIONE_SOCIALEa rilevanza causale del fatto sicché, per un verso, nel determinare la riduzione del risarcimento, il giudice dovrebbe tenere conto RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa e RAGIONE_SOCIALE‘entità del le conseguenze derivatene; per altro verso, ove la graduazione RAGIONE_SOCIALEe colpe non sia possibile, esse dovrebbero presumersi uguali.
Pertanto, nel caso di specie , riscontrata l’impossibilità di individuare lo specifico responsabile del concorrente fatto colposo, si sarebbe
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dovuto applicare il principio di presunzione di responsabilità nei confronti di tutti.
A.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante RAGIONE_SOCIALEa parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale RAGIONE_SOCIALEa rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa , intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.
Mentre, al pari RAGIONE_SOCIALEa concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario, il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa e l’entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che ne sono derivate.
S otto il profilo processuale, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ( ex aliis , Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell’insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del moRAGIONE_SOCIALE di comportamento diligente (da cui dipende la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa del danneggiato) e RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze ascrivibili al suo c omportamento.
Inoltre, il fatto colposo del danneggiato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227, primo comma, cod. civ., è bensì rilevabile d’ufficio ( non occorrendo, a
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differenza RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza del dovere di evitare l’aggravamento del danno, di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, la proposizione di una specifica eccezione di parte), ma a condizione che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile ( ex aliis , Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto che tali elementi non fossero stati prospettati, in quanto il fatto dannoso concorrente era stato imputato collettivamente a tutti gli occupanti RAGIONE_SOCIALEa palazzina, senza specificare gli autori RAGIONE_SOCIALEe condotte reputate colpose.
Contro tale corretto rilievo -peraltro, insindacabile in sede di legittimità in quanto oggetto di un apprezzamento di merito -si infrange il motivo in esame, in quanto non si versa nell’ipotesi di impossibilità di apprezzare la diversa gravità del fatto del danneggiante e di quello del danneggiato con le rispettive conseguenze (presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione del criterio residuale di pari responsabilità di cui all’art. 2055, ultimo comma, cod. civ.), ma si versa nella diversa ipotesi di non imputabilità ad un preciso soggetto del fatto colposo che sarebbe concorso con l’illecito del danneggiante a cagionare l’evento dannoso.
Il ricorso principale va, in definitiva, rigettato.
Con i motivi del ricorso incidentale condizionato, il RAGIONE_SOCIALE, da un lato (deducendo la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 25, 307 e 353 cod. proc. civ.), ripropone la censura relativa all’ omessa pr onuncia sull’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto; dall’altro lato (deducendo la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ.) , censura l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
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Queste censure non possono essere delibate, poiché il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto di quello principale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Il Comune ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 5.000,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo), non già ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ., com e da loro invocato, bensì ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.385, quarto comma, cod. proc. civ..
D.1. Questa norma ( introdotta dall’art.13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, successivamente abrogata dall’art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006: art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006) continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 46, comma 20, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrog azione), a condizione che il primo grado -come nel caso di specie, in cui la citazione originaria risale al DATA_NASCITA -sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l’art. 46 cit. , operano, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 69 del 2009, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2684).
D.2. La proposizione di un mezzo di gravame in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei consolidati orientamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che
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ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi RAGIONE_SOCIALE”abuso del processo’, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 30/11/2017, n. 28657; Cass.03/07/2019, n. 17814; cfr., inoltre, sia pu re con riguardo all’omologa norma di cui all’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
E. Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’ente ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
C.C. 26.09.2023
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e, per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
condanna altresì il Comune ricorrente , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.385, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma equitativamente determinata di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione