Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10594/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo rappresentante legale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pecEMAIL; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 52/2023, depositata in data 19/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenendo che la revoca dell’agevolazione, relativa al contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 60.000,00, pari al 30% del costo di una sonda meccanica, ottenuta partecipando al bando Regione Calabria 2009, di cui alla legge n. 949/52 e alla legge regionale n. 40/2008, fosse da imputare alla negligente condotta professionale posta in essere dal soggetto gestore, RAGIONE_SOCIALE, e dall’istituto finanziatore, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., la C.I.G.I.T. conveniva RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo: a) la condanna di entrambe, in solido o ciascuna per quanto di responsabilità, a corrispondere: a1) la somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla domanda al soddisfo, a titolo risarcitorio; a2) la somma di euro 71.796,67, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, a titolo di danno da perdita di chance ; a3) il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la mediazione obbligatoria; b) la condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a corrispondere, a titolo risarcitorio, una ulteriore somma comprensiva RAGIONE_SOCIALE spese sborsate per l’istruttoria della pratica e degli interessi passivi maturati sull’importo di euro 60.000,00.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2165/2019, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo ed alle spese di lite.
La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciatasi sull’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 52/2023, depositata in data 19/01/2023, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rigettava, invece, l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). e condannava la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio, e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’appellata, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di appello, confermava nel resto l’impugnata sentenza.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, basato su un solo motivo.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
In data 8 gennaio 2024, il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ravvisando la manifesta infondatezza dello stesso.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto rituale istanza ex art. 380 bis ; 2° comma, cod.proc.civ.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., essendo stata condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, nonostante fosse risultata totalmente vittoriosa nel merito.
Insiste con la sua tesi di essere risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di appello, avendo il giudice a quo ritenuto sussistente la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato contestato di avere comunicato l’ammissione al beneficio,
deliberata dal RAGIONE_SOCIALE costituito al suo interno, con notevole ritardo, a distanza di oltre un mese dalla deliberazione, in violazione del paragrafo 5, ultimo comma e 12, ultimo comma, del Bando regionale, che prevedevano un obbligo di comunicazione della delibera di ammissione alla Banca finanziatrice e all’impresa beneficiaria entro 15 giorni, salvo poi imputare l’esclusiva responsabilità della perdita dell’agevolazione economica al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., affermando che «Nessuna responsabilità può concretamente essere ascritta ad RAGIONE_SOCIALE per la mancata erogazione del contributo relativo al ‘Bando per la concessione di agevolazioni su operazioni di investimento e di credito ai sensi della l. 949/52 e della l. reg. 40/2008, in favore della RAGIONE_SOCIALE)» (pag. 7), che «la mancata erogazione del contributo non è dipesa causalmente dalle omissioni ascrivibili ad RAGIONE_SOCIALE quale soggetto gestore della procedura di ammissione al finanziamento del contributo e di erogazione del contributo stesso» e che «le omissioni in cui RAGIONE_SOCIALE è incorsa nella procedura sono, di fatto, risultate ininfluenti rispetto alla mancata erogazione del contributo» (pag. 8).
La conclusione della ricorrente è che, essendo stato accertato dal giudice di appello che la condotta tenuta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva causalmente determinato la revoca del contributo, ma che anche RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto un comportamento omissivo, non avrebbe dovuto essere condannata a pagare le spese di lite a favore di RAGIONE_SOCIALE, essendo stata totalmente vittoriosa, semmai il giudice a quo avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Aggiunge che RAGIONE_SOCIALE non era stata erroneamente evocata in giudizio, giacché sussisteva una situazione di litisconsorzio necessario; la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere decisa in maniera
unitaria nei confronti di tutti coloro che ne erano stati partecipi, tendendo l’azione alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti. La procedura per l’erogazione del contributo oggetto della controversia, come disciplinata dal «Bando per la concessione di agevolazioni su operazioni di investimento e di credito ai sensi della l. 949/52 e della l. reg. 40/2008», si articolava in due fasi «ammissione del finanziamento al contributo», «erogazione del contributo»comportanti precisi e specifici oneri in capo all’impresa interessata al contributo, alla Banca e al soggetto gestore e, in particolare, ai fini che qui interessano, secondo la cooperativa ricorrente, la citazione di RAGIONE_SOCIALE aveva permesso di verificare che essa aveva tenuto dei comportamenti colpevoli e omissivi, quale parte essenziale della procedura, ovvero come soggetto gestore; di conseguenza, avendola evocata correttamente in giudizio ed essendo emersi i comportamenti colpevoli che le erano stati attribuiti, la condanna a rifonderle le spese di lite sopportate da RAGIONE_SOCIALE per difendersi in giudizio dovrebbe essere cassata.
2) Il motivo è infondato.
La corte territoriale, chiamata a decidere della richiesta risarcitoria formulata dall’odierna ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la sussistenza di un comportamento della prima che ne giustificasse la condanna risarcitoria.
Il ragionamento della Corte d’appello è chiaro e corretto in iure : non basta, infatti, che al soggetto agente venga imputata una condotta antigiuridica per ottenerne la condanna risarcitoria, occorrendo altresì la dimostrazione che quella condotta antigiuridica abbia provocato un danno risarcibile. Il giudice a quo ha escluso, con un accertamento passato in giudicato, che la
perdita del contributo agevolato sia stata cagionata dal comportamento omissivo colpevole di RAGIONE_SOCIALE Non solo: ha individuato nel comportamento del RAGIONE_SOCIALE l’unica origine del danno risentito dalla odierna ricorrente; il che significa -e ciò priva di rilievo conducente gli argomenti della ricorrente relativi al litisconsorzio necessario -che ha ritenuto priva di fondamento la tesi di una duplicità di condotte aventi efficienza causale alla produzione dell’evento di danno.
Addebitare, come pretende la ricorrente una responsabilità ad RAGIONE_SOCIALE -sia pure finalizzata ad escludere la correttezza della statuizione relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite -significherebbe ammettere una responsabilità risarcitoria al di fuori di un collegamento eziologico tra la condotta del soggetto agente ed il danno cagionato, superando i limiti strutturali dell’illecito civile e sconfinando nella responsabilità stocastica.
Essendo la ricorrente risultata soccombente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE non vi sono i presupposti per un sindacato della legittimità sulla pronuncia del giudice a quo , potendo questa Corte solamente evitare che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando la valutazione sulla concessione o meno della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte ( ex plurimis cfr. Cass. 26/11/2020, 2020 n. 26912).
Il ricorso va rigettato.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380bis , 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, 3° e 4° comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ.
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 2.000,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna, inoltre, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° comma cod.proc.civ., e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, ex art. 96, 4° comma, cod.proc.civ.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’8 luglio 2024 dalla Terza