Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1439 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1439 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 17406-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11/05/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
viste le conclusioni motivate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari depositata 1’11 maggio 2021, che ha respinto il reclamo contro il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE disciplina sui notai (CO.RE .DI) per la regione Sardegna del 16 luglio 2020, con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per sei mesi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato notificato anche al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari.
Il procedimento disciplinare, che ebbe origine da un’ispezione eseguita sull’attività AVV_NOTAIO, ha avuto ad oggetto le contestate violazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c., per la sistematica omessa registrazione e trascrizione degli atti nel più breve tempo possibile, RAGIONE_SOCIALE‘art. 147, lett. a) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 147, lett. b), legge nota rile, avuto riguardo alla violazione non occasionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 lett. d) del Codice Deontologico, degli artt. 36 e 37 del Codice Deontologico, con riguardo al principio di personalità RAGIONE_SOCIALEa pre-
stazione, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del Codice Deontologico, per non avere il AVV_NOTAIO prestato la dovuta collaborazione all’indagine ispettiva. In particolare, dall’ispezione era emerso che nel periodo dal 10 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, mentre nel periodo dal 10 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 aveva registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno. Era poi risultato che il AVV_NOTAIO aveva stipulato un numero di atti elevato e si era recato in comuni distanti tra loro, così da non consentire le necessarie letture e spiegazioni alle parti.
La Corte d’appello di Cagliari ha ritenuto fondate sia la ripetuta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c., in combinato con l’art. 3 bis (Procedure telematiche, moRAGIONE_SOCIALEo unico informatico e autoliquidazione) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9) e con l’art. 4 (Termine per la richiesta di registrazione) del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, sia la contestata lesione del principio di personalità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ed ha anche considerato corretta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo del ricorso del AVV_NOTAIO deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 8 del Protocollo n. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU e l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c., in combinato con gli art. 147 lett. a) e lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE per contrasto con l’art. 25 Cost.
Il secondo motivo del ricorso del AVV_NOTAIO deduce la illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c., in combinato c gli art. 147 lett. a) e lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE, per viola RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. in relazione alla previsione di cui al second comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 347/1990, come modificato dall’art. 27 comma 1 del d. Igs. n. 158 del 24 settembre 2015.
Il terzo motivo di ricorso deduce la illegittimità costituzional RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis del d.lgs. n 8/2000, nella parte in cui subordina al secuzione del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, per contrasto con gli artt. 6 e 24 Cost.
Il quarto motivo di ricorso allega la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2013, per omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE‘intempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c. in relazione con l’art. 3 bis d. Igs. 18 dicembre 1997 n. 463, come modificato dal d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, e con l’art. 4 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, ed ancora la fals applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e dei principi che regolano la successione RAGIONE_SOCIALEe leggi nel tempo.
Il sesto motivo di ricorso deduce una omessa pronuncia con violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.
Il settimo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di reclamo.
L’ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 144, comma 1, legge RAGIONE_SOCIALE, in relazione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo.
3. Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha in via pregiudiziale eccepito la improcedibilità del ricorso, perché notificato a mezzo PEC in data 10 giugno 2021 e depositato il 5 luglio 2021, oltre il ter
mine previsto dall’art. 369 c.p.c., chiedendo in subRAGIONE_SOCIALE di dichiarare infondato il ricorso stesso.
3.1. L’eccezione di improcedibilità del ricorso risulta non fondata.
Il ricorso per cassazione contro la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare a carico a carico dei notai, disciplinato dall’art. 26 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, deve essere notificato al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di appartenenza ed al Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la medesima Corte di appello (Cass. Sez. 6 – 3, 25/05/2011, n. 11502).
L’ordinanza resa dalla Corte d’appello di Cagliari era stata notificata al AVV_NOTAIO in data 12 maggio 2021
Il ricorso per cassazione è stato poi notificato in data 10 giugno 2021 a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3-bis RAGIONE_SOCIALEa I. n. 53 del 1994, sia al RAGIONE_SOCIALE, sia presso il domicilio digitale del Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.
La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, da ritenersi perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario (nella specie, per entrambe il 10 giugno 2021), comporta la decorrenza del termine di giorni venti (“dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”) stabilito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 1, c.p.c., entro il quale il ricorrente deve procedere al deposito in cancelleria di copia del ricorso.
Tuttavia, il ricorso, a fronte di notificazione ultimata il 10 giugno 2021, risulta depositato a mezzo RAGIONE_SOCIALEa posta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 134 disp. att. c.p.c., sicché lo stesso deposito, in forza
del quinto comma di tale norma, deve aversi per avvenuto alla data di spedizione del plico (30 giugno 2021), ed è perciò tempestivo rispetto al termine di venti giorni stabilito dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
4. I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo del ricorso del AVV_NOTAIO vanno esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi. Le censure assumono che l’illecito disciplinare contestato al AVV_NOTAIO si fonda sull’assunto RAGIONE_SOCIALEa reiterata violazione RAGIONE_SOCIALE‘adempimento di cui all’art. 2671 c.c. (e non RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 347/1990), benché tale norma non indichi espressamente un termine e senza che mai il AVV_NOTAIO avesse ricevuto al riguardo rilievi dall’RAGIONE_SOCIALE, ciò configurando un contrasto col principio di legalità sancito dalla CEDU e dalla Costituzione, nonché col principio di eguaglianza, non essendo alcun altro pubblico ufficiale preposto alla trascrizione degli atti soggetto a detto termine. In particolare, la terza censura si sofferma sull’art. 3 bis del “d.lgs. n 8/2000”, in quanto tale norma, subordinando all’esecuzione del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, sarebbe di ostacolo alla tempestività RAGIONE_SOCIALEa medesima formalità, richiesta invece dall’art. 2671 c.c. Il quinto motivo, poi, deduce la implicita abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c. per effetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina sopravvenuta di cui all’art. 3 bis del d .1 gs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, ed all’art. 4 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, in forza del quale la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE‘atto determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni concernenti l’imposta di registro. Il sesto moCorte di Cassazione – copia non ufficiale
tivo lamenta, infine, l’omessa pronuncia sulla questione posta dal quinto motivo.
I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono complessivamente infondati.
4.1. E’ stato accertato in fatto dai giudici del merito e non è oggetto del devoluto sindacato di legittimità il dato che nel periodo dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il AVV_NOTAIO avesse registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, e che nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 avesse registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno.
4.1. Deve allora richiamarsi in argomento la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non offrendo il ricorso elementi per mutare tale orientamento.
A proposito RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c., si è evidenziato nei precedenti come il legislatore – stabilendo, nel comma primo, che il AVV_NOTAIO o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita “nel più breve tempo possibile” – abbia certamente escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il AVV_NOTAIO usare, nell’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall’importanza RAGIONE_SOCIALEa formalità e dall’esigenza RAGIONE_SOCIALEa più pronta tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEe parti, indipendentemente da una esplicita richiesta RAGIONE_SOCIALEe stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta – tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa particolarità del caso concreto, RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘atto e di ogni altra utile circostanza attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione sia alle evenienze non imputabili al AVV_NOTAIO – se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’af-
fermazione RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità verso il cliente, tenuto conto che detta responsabilità ha natura contrattuale e che il AVV_NOTAIO è tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato, secondo quanto dispone l’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 3, 12/05/1990, n. 4111; Cass. Sez. 3, 27/11/ 2012, n. 20995; Cass. Sez. 3, 21/06/2012, n. 10297).
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE basandosi sulle risultanze del verbale ispettivo, ha affermato che la sistematica trascrizione degli atti eseguita dal AVV_NOTAIO tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1997, n. 347 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe imposte ipotecaria e catastale, concretasse violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 147, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE. Tale conclusione è conforme alla decisione che questa stessa Corte ha adottato su fattispecie analoghe. Così Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10872, secondo la quale l’art. 2671 c.c. impone comunque che il AVV_NOTAIO proceda all’adempimento “il più presto possibile… senza andare oltre il tempo tecnico strettamente necessario”, essendo lo scopo RAGIONE_SOCIALEa norma “fin troppo ovvio: ridurre al minimo il rischio di fraudolente seconde alienazioni del venditore, che, ove anteriormente trascritte, pregiudicherebbero il primo legittimo acquisto. Il AVV_NOTAIO ove, per eccesso di stipule e/o per una non adeguata organizzazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, violi non occasionalmente la prescrizione (secondo un giudizio discrezionale di merito) incorre nella ipotesi disciplinare. L’illecito in parola resta integrato per il solo fatto del non episodico od occasionale ritardo, senza che occorra accertare la verificazione di un danno per le parti stipulanti” (si vedano anche in senso analogo Cass. Sez. 2, 18/05/2022, n. 15930;
Cass. Sez. 2, 12/11/2018, n. 28905; Cass. Sez. 2, 17/11/2015, n. 23491).
Correttamente, perciò, la Corte di Cagliari ha ravvisato al riguardo la responsabilità disciplinare del AVV_NOTAIO ex art. 147, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 1913, norma che configura come illecito a forma libera condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del AVV_NOTAIO, nonché il decoro ed il prestigio RAGIONE_SOCIALEa classe RAGIONE_SOCIALE, il cui contenuto è integrato dalle regole di etica professionale e la cui individuazione in concreto è, peraltro, rimessa agli organi di disciplina (Cass. Sez. 2, 28/08/2015, n. 17266; Cass. Sez. 3, 12/11/2013, n. 25408).
E’ altrettanto costante l’interpretazione secondo cui, allorché il AVV_NOTAIO sia richiesto RAGIONE_SOCIALEa preparazione e RAGIONE_SOCIALEa stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la sua opera non si riduce al mero compito di accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, ma si estende a tutte quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e la certezza RAGIONE_SOCIALE‘atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai contraenti; sotto il profilo deontologico, è innegabile l’importanza che va poi assegnata alla tempestività di tali prestazioni accessorie.
Neppure rileva, sul piano RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare, ove si ravvisa la violazione di obblighi deontologici, l’obiezione che alcun cliente abbia in concreto subito danno dall’operato del AVV_NOTAIO e che l’RAGIONE_SOCIALE non abbia mai mosso rilievi.
Non sono fondate le questioni poste in particolare nel primo motivo di ricorso, dovendosi riaffermare quanto già sostenuto da questa Corte nelle sentenze n. 17202 del 2002, n. 4720 del
2012, n. 10872 del 2018: in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l’art. 147, comma 1, lett. a), I. n. 89 del 1913 individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del AVV_NOTAIO, decoro e prestigio RAGIONE_SOCIALEa classe RAGIONE_SOCIALE) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico. L’accertamento dei fatti non conformi alla dignità, alla reputazione, al decoro o al prestigio RAGIONE_SOCIALEa classe RAGIONE_SOCIALE, come l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento disciplinare e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi. Nella materia disciplinare non trova, d’altro canto, applicazione il principio di legalità e di stretta tipicità RAGIONE_SOCIALE‘illecito, proprio del diritto penale, se non nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, quali, per la professione di AVV_NOTAIO, quelli di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), I. n. 89 del 1913, ai quali il professionista deve improntare la propria attività. La menzionata norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l’art. 7 CEDU, tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che essa, pur delineando un illecito disciplinare a forma libera, individua con chiarezza l’interesse tutelato e, conseguentemente, anche le condotte sanzionabili, venendo altresì integrata dal codice Corte di Cassazione – copia non ufficiale
deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale.
Sono ancora di disattendere le questioni di legittimità costituzionale che il ricorrente solleva con riguardo all’art. 2671 c.c., per come interpretato con riferimento ad ogni altro pubblico ufficiale preposto alla trascrizione, ed all’art. 3 bis del d.lgs. del d.lgs. n 8/2000.
La questione inerente all’art. 2671 c.c. sconta un evidente erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma non vede affatto quali destinatari soltanto in notai, ma anche ogni altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, per tutti prescrivendo l’obbligo di curare che questa venga eseguita “nel più breve tempo possibile”, atteso che identico è l’interesse RAGIONE_SOCIALEa certezza dei rapporti giuridici immobiliari e per le esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa fede pubblica, che sono preminenti rispetto ai benefici assicurati alle parti che ricorrono alla trascrizione. Il rilievo disciplinare che poi assume per il AVV_NOTAIO la sistematica inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c. è dato dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 147, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’art. 3 bis del d.lgs. del d.lgs. n 8/2000, l’inesatto riferimento fatto dal ricorrente può intendersi traslato all’art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall’art. 1 del d. Igs. 18 gennaio 2000, n. 9, in tema di procedure telematiche, moRAGIONE_SOCIALEo unico informatico e autoliquidazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale. La questione di legittimità costituzionale inerente a tale norma è del tutto priva di rilevanza, non trat-
tandosi di disposizione che trova applicazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione del presente giudizio.
D’altro canto, il ricorrente sostiene che il AVV_NOTAIO non può essere passibile di responsabilità disciplinare per il ritardato adempimento RAGIONE_SOCIALEe formalità di trascrizione, quando poi una legge subordina la trascrizione stessa al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro. Tuttavia, se è vero che il AVV_NOTAIO, che abbia rogato un atto di alienazione immobiliare, non è esonerato dal dovere di adempiere le formalità dì registrazione e trascrizione RAGIONE_SOCIALEo stesso per la mancata anticipazione, da parte del cliente, RAGIONE_SOCIALEe relative spese, egli, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE, “può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l’importo RAGIONE_SOCIALEe tasse, degli onorari e RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘atto (salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti)” (Cass. Sez. 3, 25/05/1981, n. 3433; Cass. Sez. 3, 27/11/2012, n. 20995). Ciò priva di rilievo anche il punto relativo all’effettivo ricevimento RAGIONE_SOCIALEe somme da parte del AVV_NOTAIO allorché effettuò le trascrizioni, di cui discute nelle memoria presentata dal ricorrente. Infine, non può attribuirsi alla disciplina sopravvenuta di cui al citato art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 ed all’art. 4 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 (secondo cui la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE‘atto determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni concernenti l’imposta di registro) l’effetto di abrogazione implicita RAGIONE_SOCIALE‘art. 2671 c.c. che ravvisa il ricorrente nel quinto motivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’art. 15 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale prevede che l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEe leggi non può avvenire che per effetto di leggi posteriori, o per espressa dichiarazione del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti,
ovvero perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
E’ evidente, allora, come non sussista alcuna incompatibilità tra la sopravvenuta disciplina RAGIONE_SOCIALEa richiesta di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici, disciplina che regolamenta soltanto il termine ultimo per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di natura tributaria, volto allo scopo di procurare entrate all’erario, e la norma di cui all’art. 2671 c.c., la quale sancisce a carico di notai ed altri pubblici ufficiali un distinto obbligo di natura privatistica verso le parti interessate di curare la formalità “nel più breve tempo possibile”.
Il quarto motivo del ricorso del AVV_NOTAIO denuncia, come visto, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2013, per omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE‘intempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare. Il procedimento disciplinare è stato promosso con richiesta del 16 aprile 2020, pur avendo ad oggetto comportamenti tenuti tra il 1° giugno 2018 e il 31 dicembre 2018.
5.1. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto introduce in questa sede una questione, di diritto e di fatto, di cui non vi è alcuna menzione nell’ordinanza impugnata, né il ricorrente adempie all’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare “come” e “quando” tale questione fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di merito.
Anche a voler disattendere l’orientamento secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini RAGIONE_SOCIALEa fase RAGIONE_SOCIALE del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà (per cui andrebbe escluso che l’art. 153, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 1913, nello stabilire che l’organo dotato d’iniziativa debba procedere
senza indugio, comporti la decadenza o l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘azione intempestiva: così, ad esempio, Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041; Cass. Sez. 6 – 3, 20/07/2011, n. 15963), ed ove si intendesse procedere a verificare se il tempo all’uopo impiegato possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta (come più recentemente affermato da Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7051), sarebbe stato necessario allegare circostanze di fatto e procedere a nuovi accertamenti incompatibili col giudizio di cassazione.
Il ricorrente in memoria, replicando alla asserita tardività RAGIONE_SOCIALE‘allegazione, sostiene che il rilievo RAGIONE_SOCIALEa intempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare deve essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, stante l’indisponibilità degli interessi in contesa. Tuttavia, anche le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio non possono essere eccepite o rilevate per la prima volta nel procedimento di cassazione, qualora esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, poiché la stessa rilevabilità d’ufficio va coordinata con il principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, il quale non può essere fondato, in sede di legittimità, su un fatto mai dedotto in precedenza ed implicante un diverso tema di indagine e di decisione. Nella memoria si invocano ancora sia la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 151 del 2021, la quale ha avvertito la specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, sia i precedenti di questa Corte in tema di rilevabilità d’ufficio nel giudizio di cassazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
Tuttavia, il secondo argomento comparativo non può adattarsi alla questione in esame, giacché la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa potestà disciplinare si compie per effetto del decorso del tempo dal
giorno in cui l’infrazione è stata commessa, e dunque ben può non richiedere nuove indagini di fatto in cassazione. Viceversa, il primo tema addotto a moRAGIONE_SOCIALEo di comparazione identicamente postula, come quello in esame, la individuazione di un termine non particolarmente distante dal momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito, sulla base di apprezzamenti di congruità che spettano, però, ai giudici del merito.
6. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di reclamo. Viene censurata la parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari che ha negato la rilevanza dei capitoli RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale atta a dimostrare che veniva data lettura alle parti degli atti rogati, che la stipula era preceduta da un incontr preparatorio e dall’inoltro di una bozza agli interessati e che er prassi RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE comportarsi secondo le modalità indicate. I giudici del merito hanno concluso che la comprovata stipula di più atti nello stesso giorno tra RAGIONE_SOCIALE Iglesias, Carloforte, Quartu, Portoscuso, Settimo San Pietro, a seconda dei casi, confermasse l’inadempimento da parte del AVV_NOTAIO del dovere di indagare la volontà RAGIONE_SOCIALEe parti e di personalità RAGIONE_SOCIALEa prestazione. La Corte di Cagliari ha poi osservato che i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa deduzione probatoria non erano riferibili univocamente agli atti in contestazione, intendendo dimostrare l’esistenza di una prassi RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che le medesime circostanze potevano essere piuttosto provate mediante produzioni documentali, ovvero indicando quali persone da interrogare proprio le parti degli atti rogati. I giudici d merito hanno altresì reputato irrilevante l’istanza del AVV_NOTAIO volta a procedere alla “ripetizione RAGIONE_SOCIALEa lettura degli atti” mediant il deposito di un CD Rom contenente le relative registrazioni, non potendo la stessa lettura rivelare la comprensibilità e la condivisione da parte dei clienti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe così operato una illegittima anticipazione nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prova testimoniale richiesta e un rifiuto di trarre dal documento informatico utili risultanze.
6.1. Anche il settimo motivo di ricorso è da rigettare.
Innanzitutto, è errata l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto che si assumono violate, sicché il ricorrente ha trasgredito l’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. di raffrontare il contenuto precettivo di tali norme con le affermazioni nella sentenza ordinanza impugnata (Cass. Sez. Unite, 28/10/2020, n. 23745).
Invero, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio RAGIONE_SOCIALEa libera valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, salva diversa previsione legale) è invece idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 244 c.p.c., a sua volta, viene in gioco per denunciare l’errata applicazione del precetto sul modo de deduzione RAGIONE_SOCIALEa prova per testimoni, ovvero l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEe persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati.
L’art. 209 c.p.c., infine, riguarda la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALEa prova, avendo il giudice del merito il potere, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua funzione moderatrice specifica nel campo istruttorio, di valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o di parte dei mezzi ammessi e, quindi, la facoltà di sospendere gli esami e dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati raggiunti ne ravvisi superflua l’ulteriore assunzione.
Viceversa, il ricorrente COGNOME, nel settimo motivo, censura il diniego RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, come richiesta nel motivo “sub 2 di reclamo”, senza qui indicare chi fossero le persone da interrogare, nonché “la mancata ammissione del CD Rom contenente la lettura degli atti”.
Le circostanze oggetto RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali, che si lamentano non ammesse, concernerebbero le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico “nelle date indicate nella tabella Allegato L”, nonché secondo la prassi in uso nello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I capitoli di prova 1, 2 e 3 riportati in ricorso (pagina 38) erano, in particolare, diretti a dimostrare che, in relazione agli atti di cui alla “tabella Allegato L”, il AVV_NOTAIO aveva provveduto alla integrale lettura degli atti, aveva fatto precedere rispetto alla stipula un incontro preparatorio con le parti e reso disponibile una bozza. La Corte d’appello di Cagliari ha ravvisato la carenza di specifica idoneità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe circostanze su cui era stata avanzata la deduzione istruttoria, in quanto non si faceva riferimento “a circostanze di tempo, di luogo ovvero alle modalità” con le quali si sarebbe concretizzata la preventiva interlocuzione del AVV_NOTAIO con i clienti, mentre la produzione documentale avrebbe solo confermato il dato RAGIONE_SOCIALEa integrale lettura degli atti, di per sé non dirimente.
Nonostante l’improprio riferimento alle indicate norme di diritto asseritamente violate, stanti l’espresso rigetto RAGIONE_SOCIALEe deduzioni
istruttorie e il negativo giudizio sulla pertinenza di un documento operati dai giudici del reclamo, può valutarsi se essi abbiano generato un vizio di motivazione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure induce a premettere che il diritto alla prova spettante alle parti impone al giudice di ritenere sempre ammissibili, e quindi di assumere, tutte le prove rilevanti. In particolare, l’ammissibilità di una prova suppone la verifica RAGIONE_SOCIALEa conformità del mezzo all’astratto moRAGIONE_SOCIALEo normativo, mentre il giudizio di rilevanza postula l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘idoneità RAGIONE_SOCIALEa prova stessa a favorire l’accoglimento, integrale o parziale, di domande o eccezioni. La valutazione circa la rilevanza o meno di una prova non può riguardare, quindi, la verosimiglianza dei fatti articolati, né la probabilità di un esito positivo RAGIONE_SOCIALEa prova stessa, ma certamente concerne la sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, cioè la sua influenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Ciò premesso, le circostanze che il ricorrente indica come oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova denegata non rivelano alcuna sicura attitudine dimostrativa di fatti rilevanti ai fini del decidere. Si assume che il “richiamo all’allegato L” costituiva un “rinvio per relationem” alla risultanze di tale documento, ma neppure in ricorso viene specificato quali fossero gli atti contemplati nell’«allegato L». L’art. 244 c.p.c., che impone un’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEe persone da interrogare e dei fatti da provare per testimoni, seppur non vada inteso in modo formalistico, deve essere pur sempre applicato in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova, cosicché, qualora, come nella specie, la prova riguardi un comportamento o un’attività che si dipana in molteplici circostanze, occorre precisare il singolo comportamento o la singola
attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l’accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l’eventuale individuazione dei dettagli utili a chiarire i fatti (art. 253 c.p.c.) (Cass. Sez. 1, 19/05/2006, n. 11844; Cass. Sez. L, 22/04/2002, n. 5842; Cass. Sez. 1, 14/04/1969, n. 1185). D’altro canto, ove una prova testimoniale avente ad oggetto specifici comportamenti o attività reiterati nel tempo non sia stata ammessa dal giudice del merito, il ricorrente che lamenti in cassazione la mancata ammissione ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo RAGIONE_SOCIALEa decisività dei fatti da provare (ex multis, Cass. Sez. Unite, 22/12/2011, n. 28336).
E’ vero che i capitoli di prova riportati in ricorso facevano rinvio agli atti stipulati nelle date indicate nel già più volte menzionato «allegato L», prodotto a corredo RAGIONE_SOCIALE‘atto di reclamo del AVV_NOTAIO dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari.
Il Collegio ha allora comunque altresì proceduto all’esame diretto di atti e documenti sui quali si fonda la censura, ove si volesse considerare la stessa proposta in conformità alla prescrizione dettata dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., secondo l’insegnamento dettato da Cass. Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077.
L’atto di reclamo indicava come persone da interrogare i soli dottori COGNOME, COGNOME e COGNOME. La contestazione e la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avevano fatto, tuttavia, riferimento a 75 atti stipulati nei giorni 5 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre, 24 ottobre, 13 dicembre e 28 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno
2018. L’«allegato L» recava un elenco di tali atti, definendo data, ora e luogo di stipula, nonché il tipo contrattuale. Nella giornata del 28 dicembre 2018, indicativamente, risultavano stipulati 28 atti, tra cui mutui bancari, vendite, verbali di assemblea o di riunione societarie.
Alla luce di tali premesse, l’indicazione recata dal settimo motivo di ricorso con riguardo agli atti di cui «allegato L» o comunque alle modalità normalmente praticate dallo RAGIONE_SOCIALE nei rapporti con la clientela non si connota, di per sé, come decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione di insussistenza degli illeciti disciplinari che sono stati ravvisati con riguardo alle condotte mantenute nei giorni 5 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre, 24 ottobre, 13 dicembre e 28 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018. E’ con riferimento a queste specifiche condotte mantenute nei giorni individuati che sono state mosse le contestazioni disciplinari in esame, per violazione non occasionale RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche elaborate dal RAGIONE_SOCIALE in tema di personalità RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione del AVV_NOTAIO, le quali impongono la instaurazione di un “rapporto personale” con le parti e lo svolgimento di persona, da parte del AVV_NOTAIO, in modo effettivo e sostanziale, di tutti i comportamenti necessari per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa identità personale RAGIONE_SOCIALEe parti, per l’indagine, approfondita e completa, sulla volontà RAGIONE_SOCIALEe stesse, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni, e per la direzione RAGIONE_SOCIALEa compilazione RAGIONE_SOCIALE‘atto. Per i giudici del merito la prova testimoniale avrebbe acquisito il crisma RAGIONE_SOCIALEa rilevanza se fossero state interrogate le parti degli atti rogati. Nel criticare tale valutazione, il ricorrente, oltre come detto a non indicare chi fossero le persone da interrogare, neppure precisa quale posizione avessero assunto i tre testi nominati nell’atto di reclamo rispetto ai fatti di causa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto, avendo i giudici del merito ricavato in via presuntiva la prova che il AVV_NOTAIO fosse venuto meno al dovere di informazione, di chiarimento e di lettura personale (fatto ignoto) dal numero degli atti rogati nei sette giorni specificati (fatto noto), ovvero in via di conseguenzialità logica ragionevolmente e normalmente possibile secondo regole di esperienza (si vedano già Cass. Sez. 2, 07/06/2018, n. 14822; Cass. Sez. 6 – 3, 21/12/2011, n. 28023), può denunciarsi in cassazione come omessa valutazione di una prova decisiva non quella diretta a fornire, a sua volta, una mera presunzione in senso opposto, quanto, piuttosto, quella che riveli che il dato di fatto su cui si fonda la presunzione non corrispondeva alla realtà, e dunque che, nella specie, riguardo ai 75 atti rogati nei sette giorni indicati il AVV_NOTAIO aveva adempiuto personalmente ai doveri di audizione e di informazione RAGIONE_SOCIALEe parti.
E’ infine irrituale la doglianza sulla “mancata ammissione del CD Rom”, in quanto le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel processo secondo le formalità prescritte per la loro produzione, la quale non è soggetta ad un giudizio preliminare di rilevanza né ad un’autorizzazione del giudice, mentre attiene al merito il profilo RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa loro effettiva idoneità probatoria (ex multis, Cass. Sez. 2, 25/03/2013, n. 7466). Per l’ordinanza impugnata, non rivestiva rilevanza la documentazione inerente alla lettura degli atti, e ciò si spiega in base all’apprezzamento, qui non censurabile, secondo cui, allorché sia in discussione l’avvenuto adempimento del dovere di informazione e del dovere di chiarimento, propri RAGIONE_SOCIALEa funzione RAGIONE_SOCIALE, non è decisiva in sé la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto rogato, occorrendo piuttosto verificare che essa rivestisse i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘intelligibilità e RAGIONE_SOCIALEa chiarezza, ovvero che fosse stata effettuata con modalità tali da renderla idonea
a soddisfare lo scopo di raggiungere il risultato pratico voluto dalle parti e verificato alla stregua RAGIONE_SOCIALEe indagini preventivamente svolte.
7. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 144, comma 1, legge RAGIONE_SOCIALE, in relazione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo. La censura attiene, in realtà, al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche in ragione RAGIONE_SOCIALEe precedenti condanne disciplinari subite dal AVV_NOTAIO COGNOME. La Corte d’appello di Cagliari ha escluso che nel caso rilevasse la recidiva ex art. 145 legge RAGIONE_SOCIALE, in quanto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di disciplina sui notai per la regione Sardegna aveva comminato al ricorrente la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per sei mesi, senza applicare alcuna aggravante. L’ordinanza impugnata ha pure negato che deponesse ai fini RAGIONE_SOCIALEe attenuanti richieste la “prassi” conforme seguita dal COGNOME nel periodo maggio-luglio 2020. L’ottavo motivo sottolinea che il AVV_NOTAIO “aveva registrato tutti gli atti nel termine di cui all’art. 3 bis”, il che doveva valere ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti.
7.1. E’ infondato anche l’ottavo motivo di ricorso.
Questa Corte ancora di recente (Cass. Sez. 2, 09/06/2022, n. 18578, non massimata) ha richiamato il diffuso orientamento secondo il quale la concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti di cui all’art. 144 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE è “rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 – 3, 27/05/2011, n. 11790; Cass. Sez. 3, 25/02/2000, n. 2138; Cass. Sez. 3, 16/06/1977, n. 2507), pur precisando che, in realtà, la norma in esame contempla la diminuzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione sia per l’ipotesi generica in cui “ricorrono circostanze attenuanti”, sia per l’ipotesi specifica in cui il AVV_NOTAIO, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per
eliminare le conseguenze dannose RAGIONE_SOCIALEa violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. Ove, dunque, il danno sia stato risarcito, o vi siano state le restituzioni o il AVV_NOTAIO abbia comunque mostrato un ravvedimento operoso, in assenza di un danno patrimoniale arrecato, spetta al giudice disciplinare ed a quello del merito valutare la sussistenza dei fatti che concretizzano tali attenuanti e così producano gli effetti sulla sanzione prestabiliti dal legislatore.
Nella specie, la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche è stata motivata dai giudici del merito indicando quale ragione ostativa di preponderante rilievo la non incensuratezza disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, il che costituisce adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE‘uso del correlato potere discrezionale (Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15351). Né l’aver proceduto alle trascrizioni “nel termine di cui all’art. 3 bis” (e non invece “nel più breve tempo possibile” ex art. 2671 c.c.), o l’essersi dopo le condotte sanzionate uniformato “alla prassi … che il RAGIONE_SOCIALE – ancorché a torto – ritiene dovuta”, possono essere qualificate come condotte idonee ad “eliminare le conseguenze dannose RAGIONE_SOCIALEa violazione” o di “riparazione integrale del danno prodotto”.
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso conferisce rilievo, invero, ad un comportamento del colpevole che segue alla consumazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, nella specie conclamata dalla reiterata trascrizione degli atti eseguita dal AVV_NOTAIO non “nel più breve tempo possibile”, ma tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1997, n. 347; sicché, anche considerando le conclusioni raggiunte da Cass. Sez. 2, 12/02/2014, n. 3203, la sistematica tardiva registrazione non potrebbe contemporaneamente valere come elemen-
to costitutivo RAGIONE_SOCIALEa condotta sanzionabile e come causa di successiva attenuazione RAGIONE_SOCIALEa sua illiceità.
8- Il ricorso viene, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre